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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8356/2024 avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato ad [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Valerio Colasuonno, presso il cui studio in
IA, alla via Foggia n. 18, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege presso il Palazzo di Città, in Piazza Umberto
I°
RESISTENTE CONTUMACE
E
DIRIGENTE COMANDANTE PRO TEMPORE DELLA POLIZIA
LOCALE DEL , domiciliato ex lege presso il Controparte_1
Palazzo di Città, in Piazza Umberto I°
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico del dispositivo di sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata
1 dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che la parte ricorrente, unica costituita, ha prestato acquiescenza alla trattazione scritta e ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 7.11.2024 e notificato il 28.11.2024,
ha impugnato la sanzione disciplinare del Parte_1 rimprovero verbale irrogatagli con provvedimento notificatogli il
28.10.2024.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso di essere dipendente
a tempo indeterminato del dal 4.07.1994, con Controparte_1 qualifica di ispettore superiore, cat. C, in servizio presso la
Polizia Locale del Comune di IA, ha dedotto: che il
18.09.2024 prendeva regolarmente servizio alle ore 7,30 chiedendo istruzioni al vice commissario , suo Testimone_1 superiore gerarchico e responsabile del servizio scuole, su quanto avrebbe dovuto svolgere quel giorno;
che subito dopo incontrava il collega di pattuglia ispettore , che gli faceva notare Persona_1 che entrambi avevano il servizio scuola sia per l'entrata che per
l'uscita da scuola che dovevano svolgere insieme, ma che l'orario di uscita della scuola di via Murge presso la quale si doveva recare il era fissato per le 13,35 e, quindi, non sarebbe Per_1 stato possibile terminare il servizio entro l'orario di lavoro di sei ore (8,45-13,45); che chiedeva chiarimenti al vive commissario
sul da farsi e quest'ultimo gli rispondeva usando Tes_1 espressioni sconvenienti e offensive, avvicinandosi a lui con atteggiamento offensivo e minaccioso;
che in tale circostanza il
cadeva per la condotta veemente che egli stesso aveva Tes_1 tenuto;
che esso ricorrente procedeva con il a svolgere il Per_1
2 servizio che comportava lo svolgimento di lavoro straordinario, concludendosi il turno rispettivamente alle 14,09 e alle 14,07; che il 5.10.2024 gli perveniva contestazione disciplinare per essersi rivolto con fare minaccioso e offensivo al vice commissario
; che, nonostante i chiarimenti resi in sede di audizione a Tes_1 difesa, il 28.10.2024 gli era comminata la sanzione del rimprovero verbale.
Ciò posto, ha dedotto: l'illegittimità del provvedimento disciplinare perché non motiva in alcun modo in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni a difesa svolte in sede di audizione e agli scritti difensivi prodotti in tale occasione;
l'illegittimità del provvedimento perché egli aveva espresso con tono pacato una critica rispetto alla non praticabilità dell'ordine di servizio, non essendovi in ogni caso coincidenza tra il fatto contestato e quanto realizzato.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittima la sanzione e la annulli;
con vittoria di spese.
Il e il Dirigente Comandante della Polizia Controparte_1
Locale, cui il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato a mezzo pec il 28.11.2024, non si è costituito in giudizio
e alla prima udienza del 7.04.2025 ne era dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
1. La domanda è fondata e va accolta.
In via di estrema sintesi, il ricorrente, ispettore superiore categoria C della Polizia Locale del Comune di IA, del quale
è dipendente dal 1994, ha impugnato il provvedimento notificatogli il 28.10.2024 di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale;
quest'ultima, come emerge dall'esame del provvedimento, gli è stata irrogata perché il
18.09.2024 avrebbe tenuto “una persistente e articolata condotta, per di più rinforzata dalla reiterazione nel corso degli
3 spazi temporali e luoghi, consistente in un arbitrario e ingiustificato discredito verso il superiore gerarchico impressa con frasi come “ora mi avete stancato” e … nell'aver concorso nella ricerca di un contatto fisico o verosimilmente nell'aver sospinto
l'antagonista. Infine, di non aver adempiuto all'obbligo di prendere visione del servizio giornaliero”.
Com'è noto, in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n.
604 del 1966 grava sul datore di lavoro l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, onere che “può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo” (Cass., ord. n.
16597/2018 e, in termini analoghi, la più risalente Cass., sent.
n. 2988/2011).
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che assume rilievo decisivo e assorbente la mancata prova da parte delle parti resistenti, che non si sono costituite in giudizio, dei fatti posti alla base della sanzione disciplinare.
Inoltre, all'udienza del 12.05.2025 è stato escusso come testimone , collega del ricorrente e a conoscenza Persona_1 diretta dei fatti di causa, in quanto, come risulta dagli atti di causa, era di pattuglia con il ricorrente in quell'occasione, il quale ha dichiarato: “…ricordo che il problema si pose perché la disposizione di servizio era di fatto non attuabile per i tempi che occorrono per raggiungere i luoghi dove dovevamo raggiungere e poi espletarlo … era impossibile rientrare per prelevare il collega senza spostare l'orario di servizio”.
Il teste ha poi confermato che il servizio terminò dopo le 14,00 e ha precisato di non aver assistito alla discussione tra il ricorrente e il vice commissario . Tes_1
4 Dalla testimonianza resa, attendibile perché sufficientemente specifica e frutto di una conoscenza diretta dei fatti riferiti dal teste emerge, in primo luogo, la conferma della oggettiva irrealizzabilità del servizio richiesto al ricorrente nell'orario di lavoro ordinario (che terminava alle 13,30 o comunque alle
13,35 considerando la prospettazione contenuta nella sanzione), avendo il teste confermato che il servizio terminò dopo le 14,00.
Ciò conferma quanto prospettato in ricorso in ordine al fatto che il ricorrente aveva posto in evidenza una problematica oggettiva che era stata, ignorata o comunque sottovalutata dal suo superiore gerarchico.
Quanto alle modalità di svolgimento della discussione con quest'ultimo, come si è osservato le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e, quindi, nulla è stato dimostrato sulla reale dinamica dei fatti, che era onere delle parti resistenti dimostrare.
Sul punto può ulteriormente osservarsi che la stessa contestazione disciplinare è, in parte, intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui postula come verosimile la spinta che avrebbe dato il ricorrente al , atteso che una Tes_1 sanzione non può basarsi su un qualcosa di meramente verosimile, tant'è che il provvedimento precisa al contempo di non sanzionare la “presunta spinta e/o la presunta ingiuria”, ma una “persistente e articolata condotta … consistente in un arbitrario e ingiustificato discredito verso il superiore gerarchico”; anche di quest'ultima condotta non è stata fornita prova nel giudizio, né può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni raccolte in sede di istruttoria interna disciplinare che - aldilà della relativa valenza probatoria non piena in quanto non acquisite in giudizio nel pieno contraddittorio delle parti - riportano versioni contrastanti sulla dinamica della discussione, il che, anche sotto questo profilo, non consente di ritenere
5 provata la sussistenza della condotta contestata, che appare distonica rispetto anche al lungo servizio del ricorrente in relazione al quale non risultano contestazioni disciplinari e che anzi è stato oggetto il 19.05.2022 anche di una nota di merito da parte del Comandante della Polizia Locale (cfr. all. 2 della produzione di parte ricorrente).
Alla luce di ciò, la sanzione del rimprovero verbale notificata a il 28.10.2024 dal Dirigente Comandante Parte_1 della Polizia Locale del va dichiarata Controparte_1 illegittima e, conseguentemente, annullata.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e della nota spese in atti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Francesco Valerio Colasuonno che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8356/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare del rimprovero verbale notificata a il 28.10.2024 Parte_1 dal Dirigente Comandante della Polizia Locale del Comune di
IA e, per l'effetto, l'annulla;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che Parte_1 liquida in € 259,00 per spese vive ed € 4.629,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%
6 come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Francesco Valerio Colasuonno.
Trani, 10.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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