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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6304/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6304/2020 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GINARDI MARIA CONCETTA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. CHIAVETTA FRANCESCO giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
Canalicchio, veniva impattata da una vettura Mercedes di proprietà di e condotta CP_2
da , priva di copertura assicurativa, che, precedendola, dapprima si Controparte_3
spostava a destra per consentirle il sorpasso e poco dopo, improvvisamente, si spostava bruscamente a sinistra tagliandole la strada a facendola rovinare al suolo.
Imputando alla conducente del veicolo antagonista la negligenza e l'imprudenza di non avere segnalato la manovra di spostamento, di avere violato gli articoli 140 e 154 CdS, chiedeva in questa sede il risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva la quale e chiedeva il rigetto della domanda, CP_4 Controparte_1
ritenendo che dal rapporto redatto dalla Polizia stradale e dai danni ai mezzi emergesse invece la responsabilità esclusiva della attrice nella causazione del sinistro, per avere tenuto una velocità
non adeguata e per non avere rispettato le distanze di sicurezza.
Non si costituiva e se ne dichiara in questa sede la contumacia. CP_2
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale e prova per testimoni.
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
La dinamica narrata dall'attrice non trova conferma né nel rapporto di incidente stradale né
nella localizzazione dei danni ai mezzi, cristallizzata dagli agenti della Polizia Stradale nel prontuario.
pagina 2 di 6 In particolare, la conducente della Mercedes antagonista ha reso agli Agenti della Polizia
Stradale nelle immediatezze del sinistro la seguente dichiarazione: “Alle ore 18,50 circolavo lungo la A 18 a bordo dell'autovettura Mercedes Modello Classe A in qualità di conducente, sola a bordo,
con direzione di marcia Catania-San Gregorio. Giunta nei pressi del Km 3 mi trovavo in corsia di marcia, quando ho rallentato per intenso traffico ed ho sentito un forte urto proveniente da tergo.
Sono scesa dall'auto per prestare i primi soccorsi. Sono stata sottoposta ad alcol test con esito negativo.”
Detta dinamica trova conferma nella ricostruzione del sinistro effettuata dagli Agenti della
Polizia Stradale di Catania intervenuti sul luogo del sinistro, a distanza di appena 10 minuti dall'accadimento, di seguito testualmente trascritta: “DAI RILIEVI EFFETTUATI SUL LUOGO
DEL SINISTRO, IL MEDESIMO SI PUO' COSI' RICOSTRUIRE: IL VEICOLO HONDA
MODELLO SH 150 CONDOTTO DALLA CIRCOLAVA LUNGO LA Parte_1
A 18 DIRAMAZIONE CON DIREZIONE DI MARCIA CATANIA /SAN GREGORIO IN CORSIA
DI MARCIA, GIUNTA NEI PRESSI DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 2+985 DOVE LA
STRADA SI PRESENTA RETTILINEA CON VARIAZIONE ALTIMETRICA POSITIVA, LA
CONDUCENTE … NON SI ACCORGEVA DI UN RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO ED
ANDAVA A TAMPONARE L' AUTOVETTURA CHE LA PRECEDEVA NELLA SUA STESSA
CORSIA … L' URTO DI FORTE ENTITA' SI CONCRETIZZAVA TRA LA PARTE ANTERIORE
DEL VEICOLO "A" E QUELLA POSTERIORE DEL VEICOLO "B". LA CONDUCENTE DEL
VEICOLO "A" CHE INDOSSAVA REGOLARE CASCO MODELLO JET ANDAVA A
COLLIDERE ROVINOSAMENTE CON IL LUNOTTO DEL VEICOLO "B" CAUSANDONE LA
TOTALE DISTRUZIONE DEL VETRO. LA CONDUCENTE DEL VEICOLO "A" VENIVA
pagina 3 di 6 TRASPORTATA IN OSPEDALE CANNIZZARO DI CATANIA PER MEZZO DI 118
INTERVENUTO SUL POSTO, MENTRE LA CONDUCENTE DEL VEICOLO "B" NON
RIPORTAVA FERITE E NON RICHIEDEVA NESSUN INTERVENTO DEL 118 … NON SI
EVINCONO TRACCE DI FRENATA O SCARROCCIAMENTO.”
I danni ai mezzi localizzati esclusivamente nella parte anteriore del motociclo dell'attrice (“parte anteriore distrutta, parabrezza rotto, pedana distrutta, sterzo introflesso) e nella parte posteriore della Mercedes (lunotto distrutto, paraurti posteriore introflesso e rotto”) confermano tale dinamica, come pure il fatto che l'attrice sia stata sbalzata in avanti ed abbia sfondato con la testa il lunotto posteriore dell'auto e come anche l'assenza di tracce di frenata e di scarrocciamento e la posizione di quiete del motociclo dietro la vettura.
Tutti questi dati indicano che il motociclo ha fermato violentemente la sua corsa contro il paraurti posteriore dell'auto che la precedeva, impattando contro di essa a velocità tale da finire sbalzata contro il lunotto.
Nel rapporto inoltre si è dato atto che c'era traffico intenso sulla tangenziale, a conferma della veridicità di quanto dichiarato dalla conducente del mezzo antagonista (di avere, cioè, rallentato e di esser stata colpita dalla attrice che andava troppo veloce e non teneva le distanze).
Del resto, l'attrice non ha neppure messo a disposizione fotografie del proprio mezzo, onde dimostrare l'esistenza di danni laterali compatibili con la condotta attribuita all'antagonista di averle tagliato la strada.
pagina 4 di 6 Anche l'allegazione attorea è stata scarna di dettagli, senza alcuna allegazione relativa agli asseriti punti d'urto tra i veicoli o ad altre circostanze (tipo la dinamica della sua caduta o il punto di quiete del suo motorino) utile a provare una dinamica diversa.
In questo contesto non è affatto possibile dare credito alle dichiarazioni rese dalla testimone
, che si è rivelata assolutamente compiacente. Testimone_1
In particolare, non è credibile la dichiarazione della testimone, non indicata dall'attrice in citazione, secondo la quale l'amica sarebbe stata colpita con la parte centro sinistra dell'auto e sarebbe finita contro il lunotto posteriore, cadendo poi dietro l'auto.
Tale dinamica è smentita dall'assenza di danni laterali nella Mercedes e, soprattutto, mai tale tipo di urto avrebbe potuto condurre allo sfondamento da parte dell'attrice del lunotto posteriore dell'auto, ma avrebbe determinato, piuttosto, la caduta laterale della attrice in ragione della spinta verso sinistra.
La teste ha anche falsamente dichiarato che l'incidente è avvenuto nella corsia di sorpasso,
mentre invece dalla planimetria redatta dagli agenti con i veicoli in posizione di quiete, si evince che l'incidente è avvenuto mentre l'auto si trovava a cavallo tra la corsia di emergenza e quella di marcia.
A ciò si aggiunga che la testimone non è stata indicata come presente né in atto di citazione, né,
soprattutto, nel rapporto della Polizia stradale.
Alla luce delle risultanze probatorie deve, pertanto, escludersi che il sinistro si sia verificato come allegato da parte attrice, la quale è, invece, l'unica responsabile di quanto accaduto.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dispone che copia degli atti introduttivi, del rapporto di incidente stradale e delle dichiarazioni testimoniali siano trasmesse alla Procura della Repubblica sede per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna altresì l'attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
6.164,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario generali.
Così deciso in Catania, il 28 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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