Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Gobbo e Debora Della Dora Gullion, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione/provvedimento dell’Ufficio I Area Concorsi del -OMISSIS- con il quale veniva comunicato alla ricorrente di non poter accogliere l’istanza di differimento della prova nell’ambito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria -OMISSIS- e -OMISSIS- grado per la classe di concorso A057 – Tecnica della danza classica per la Regione Piemonte di cui al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205, bandito con decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024 con la seguente motivazione “vista la documentazione acquisita, non sarà possibile recuperare la prova, in considerazione del fatto che la GM dovrà essere pubblicata in tempo utile per le nomine a.s. 2025/2026” laddove alla ricorrente non è stata riconosciuta la possibilità di differire la prova pur essendo assente giustificata;
- del decreto di approvazione della graduatoria regionale nonché della graduatoria stessa del 30.06.2025, pubblicata in pari data, a firma del Direttore Generale -OMISSIS- del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria -OMISSIS- e II grado per la classe di concorso A057 – Tecnica della danza classica per la Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205, bandito con decreto n. 3059 del 10 dicembre 2024 laddove non include la ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamene compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO MA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, -OMISSIS- impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente su posto comune e di sostegno della scuola Secondaria -OMISSIS- e II grado per la classe di concorso A057 – Tecnica della danza classica per la Regione Piemonte di cui al Decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205, bandito con decreto n. 3059 del 10.12.2024.
In particolare, la ricorrente impugnava il provvedimento dell’Ufficio I Area Concorsi del 04.06.2025 con il quale le veniva comunicato di non poter accogliere l’istanza di differimento della prova orale con la seguente motivazione « vista la documentazione acquisita, non sarà possibile recuperare la prova, in considerazione del fatto che la GM dovrà essere pubblicata in tempo utile per le nomine a.s. 2025/2026 ».
La ricorrente impugnava, inoltre, il decreto di approvazione della graduatoria regionale, nonché la stessa graduatoria del 30.06.2025.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge.
2. Eccesso di potere.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 10.9.2025 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente e ordinava all’amministrazione di consentire alla ricorrente lo svolgimento della prova orale, compatibilmente con le esigenze di salute prospettate dalla stessa nell’istanza di rinvio, non potendosi ritenere recessivo l’interesse manifestato dal privato rispetto alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Con ordinanza collegiale n. 4180 del 19.11.2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato confermava, in sede di appello cautelare, l’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va chiarito che le parti non hanno svolto argomentazioni (né hanno prodotto documentazione) in merito ai fatti successivi alla pronuncia cautelare con la quale veniva ordinato all’amministrazione di consentire alla ricorrente lo svolgimento dell’esame orale in via differita.
Non sussistendo, pertanto, elementi da cui desumere che sia venuto meno l’interesse alla decisione, è necessario procedere all’esame, nel merito, del ricorso.
I due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, formulati nel corpo del ricorso senza una specifica suddivisione in paragrafi ma comunque chiaramente individuabili dal complesso delle argomentazioni svolte, vanno esaminati congiuntamente per l’identità della ratio ad essi sottesa.
Mediante gli stessi l’atto di diniego del differimento della prova d’esame orale viene censurato in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione (motivando sul punto) l’interesse della ricorrente a partecipare alla prova, a fronte di una legittima causa di impedimento, costituita dal ricovero d’urgenza per minaccia di parto pre-termine, con prognosi fino alla data del presunto parto (11.9.2025).
I motivi di ricorso, così sintetizzati, sono fondati.
In materia di pubblici concorsi, deve ritenersi che l’interesse del candidato al differimento della prova orale per motivi di salute (adeguatamente provati mediante produzione di certificazione medica resa da strutture sanitarie pubbliche) debba ritenersi prevalente rispetto all’interesse dell’amministrazione al regolare e sollecito svolgimento della procedura selettiva, salvo casi eccezionali, in merito ai quali si impone un rigoroso obbligo di motivazione a supporto del diniego.
Infatti, a fronte di un’istanza di rinvio fondata su ragioni che rendono impossibile la partecipazione del candidato all’esame orale, l’amministrazione, al fine di operare il bilanciamento tra le esigenze contrapposte, è tenuta a valutare, in primo luogo, se sia possibile operare una conciliazione tra l’interesse del candidato e l’interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento.
In questa prospettiva, a titolo esemplificativo, nei casi in cui le esigenze di salute impongano un differimento ad una data successiva alla conclusione programmata delle prove, deve ritenersi possibile, da un lato, accogliere l’istanza di differimento e, dall’altro, per sopperire a carenze di organico in contesti organizzativi in cui vi è urgenza di assumere personale, approvare in via provvisoria la graduatoria del concorso ed assumere i candidati vincitori, pur riservandosi di apportare modifiche agli esiti del concorso a seguito del completamento di tutti gli esami orali.
Dunque, anche in simili casi, nei quali è pregnante l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura concorsuale, l’amministrazione non può rigettare sic et simpliciter l’istanza di differimento, dovendo privilegiare le esigenze, di rango costituzionale, manifestate dal candidato, salvo casi eccezionali in cui il differimento non sia compatibile con esigenze organizzative indifferibili.
È solo il caso di evidenziare come tale criterio, dal punto di vista teorico, possa trovare applicazione anche in relazione alle prove d’esame che si svolgono in forma scritta. In tali casi, alla luce delle prevalenti esigenze organizzative relative alla necessità che l’esame si svolga contestualmente per ragioni di par condicio (e per consentire il confronto su un medesimo quesito), ovvero alla necessità di reperire locali ove svolgere le prove per un elevato numero di candidati, l’istanza di differimento potrà essere legittimamente rigettata in ragione dell’incompatibilità e recessività dell’interesse del privato rispetto all’interesse pubblico al reclutamento del personale secondo le modalità più idonee.
Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi che l’amministrazione abbia illegittimamente rigettato l’istanza di differimento avanzata dalla ricorrente.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione agli atti come la ricorrente abbia adeguatamente provato l’impossibilità di sostenere la prova orale del concorso indicato in epigrafe, mediante produzione di certificazione medica resa dall’ASL (vedi documenti nn. 12, 12a e 12b di parte ricorrente).
In particolare, l’istanza di differimento avanzata dalla ricorrente (in data 25.5.2025), come successivamente integrata mediante produzione di ulteriore certificato (datato 30.5.2025), mirava ad ottenere il rinvio della prova orale fino al termine della prognosi contenuta nell’ultimo certificato prodotto (data del presunto parto).
A fronte di tale istanza, l’amministrazione si è limitata a denegare il differimento, alla luce della necessità, di natura organizzativa, di approvare la graduatoria prima dell’inizio dell’anno scolastico, senza “confrontarsi” con la rilevanza, di rango costituzionale, delle esigenze sottese all’istanza di rinvio e senza verificare la possibilità di un migliore contemperamento degli interessi in gioco.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono si impongono l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati (diniego del differimento e graduatoria finale).
Va, pertanto, confermata la pronuncia già resa in sede cautelare, nel senso di ritenere che l’amministrazione debba consentire alla ricorrente di sostenere la prova orale, conformemente alle esigenze manifestate nell’istanza del 25.5.2026, come integrata in data 30.5.2025, atteso che non sono emerse né in sede procedimentale né in sede processuale esigenze organizzative idonee a determinare la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse della ricorrente a sostenere la prova in un momento in cui non sussistano condizioni ostative legate al proprio stato di salute.
Va, in ultimo, chiarito che rimane salva la possibilità per l’amministrazione, nelle more della conclusione della procedura selettiva, di procedere, in via provvisoria, con l’approvazione della graduatoria e con l’assunzione dei candidati vincitori (nello specifico, della controinteressata), fino all’esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
LO MA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO MA IC | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.