TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 8297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8297/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 3639/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via san Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/06/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta non meritevole della summenzionata prestazione;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato la conclusione della visita medica I.N.P.S., riconoscendola invalida al 69%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
1 Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento Per_1
della summenzionata prestazione dalla domanda amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, decorrenza dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “il soggetto puo' essere ritenuto INVALDO con :
Riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del : 69%,”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Tenendo conto : della documentazione medica telematica;
dei dati soggettivi-diagnostici ( esame obiettivo - elementi anatomo-funzionali, ricavati da esami
2 strumentali - test di laboratorio ) integrati con i dati clinico-prognostici (eziologia - stadiazione della malattia – storia naturale – durata della malattia – risposta alla terapia medica e/o chirurgica – evolutività autonoma o aggravata da altre concause – dati statistici-epidemiologici di morbilità e mortalità – presenza di fattori di rischio classici o emergenti)” e dei selettivi parametri valutativi;
l'istante risulta affetto dalle seguenti infermità, di specifico interesse medico legale :
A)Sintesi documentale : Cardiopatia ipertensiva. F.E. : 48% (sintesi) : ECOCARDIO OSP. : 02/22
Diabete mellito “ NID , non complicato in attuale fase di precario compenso emodinamico. : VIS.
DIABET. – ASL NA 2 NORD : 02/23 “Spina calcaneare tallone dx : VIS. REUMAT. – ASL NA 2
NORD : 10/20 “Artrosi dei piedi (sintesi ) : RX PIEDE DX e SX – IGEA - : 07/20 “Artrosi lombo- sacrale con ernia discale L5-S1. : RM LOMBO SACRALE – IGEA - : 07/20 (ernia discale C6-C7 :
RM cervicale del : 09/12) Artropatia psoriasica : VIS. 07/20 - VIS. ASL NA CP_2 CP_3
2 NORD : 09/20 Microcisti tiroidee : VIS. ENDOCRIN : 02/21 B)Sintesi Diagnostica
CARDIOPATIA IPERTENSIVA Danno d'organo conseguente ad una persistente ipertensione.
Inquadrabile funzionalmente “ 2^ classe NYHA e invalidante nella misura del : 41% ( cod. 6442, diretto) ARTROPATIA PSORIASICA Patologia cutanea ad andamento cronico recentemente complicata con interessamento osteo-articolare e attualmente : a scarsa espressione cutanea e in fase non attiva a livello osteoarticolare, dove la compromissione appare espressa sostanzialmente con processi degenerativi localizzati ai piedi e in sede cervico-lombo-sacrale associati ad ernia discale C6-C7 e L5-S1. L'obiettività rivela in complesso : una limitazione funzionale articolare di lieve entità. In complesso la condizione clinica appare invalidante nella misura del : 31 %. (cod.
7010, analogia di gravità) DIABETE 2 N.I.D. Danno metabolico non complicato in Pt_2
trattamento con i.o. e in precario compenso glico-metabolico (02/23). Invalidante nella misura del
: 15% (cod. 9309, analogia di gravità) EDENTULIA TOTALE PROTESIZZATA Condizione clinica associata ad una buona funzionalita' masticatoria. Invalidante nella misura del : 11% (cod. 6704, diretto) Patologia endocrina invalidante in misura non superiore al : Parte_3
10%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
3 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente ha mancato di valutare correttamente e con la giusta attenzione l'intero quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta in giudizio. Tuttavia, il consulente ha correttamente valutato le patologie sofferte dalla parte: il CTU, infatti, ha rilevato che “Le Osservazioni infatti sono legati a arbitrari e diretti automatismi valutativi definiti dal legale.
*Fa riferimento ad una DIABETE scompensato (emoglobina glicata 10,5 e in fase di insulina
e definisce una valutazione pari al 41%-50% cod. 9309 : Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III).
Il CTU risponde :
Considerando la diversa stadiazione della patologia diabetica : Diabete 2 N.I.D. non complicato in precario equilibrio glico-metabolico (unica documentazione il : 02/23) ritiene coerente la sua valutazione : Inv. : 15%
*Fa riferimento ad una “ ARTRITE REUMATOIDE attiva e ARTRITE PSORIASICA attiva
e definisce una valutazione in relazione al : 50% cod. 9303 : Artrite reumatoide con cronicizzazione della manifestazioni ---e--- un'altra in relazione al 31%-40% cod :7010 : Anchilosi rachide lombare.
Il CTU risponde.
Trattasi di “Artrite Psoriasica” che non va valutato come puro danno anatomico ma sostanzialmente come danno anatomo-funzionale, per cui in relazione a quanto obiettivato appare anche in questo caso congrua la valutazione del CTU : Inv. : 31%”.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
4 È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2024
Il Giudice del lavoro
5 Dott. Marco Cirillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8297/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 3639/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via san Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/06/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta non meritevole della summenzionata prestazione;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha confermato la conclusione della visita medica I.N.P.S., riconoscendola invalida al 69%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di
1 Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento Per_1
della summenzionata prestazione dalla domanda amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, decorrenza dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “il soggetto puo' essere ritenuto INVALDO con :
Riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del : 69%,”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Tenendo conto : della documentazione medica telematica;
dei dati soggettivi-diagnostici ( esame obiettivo - elementi anatomo-funzionali, ricavati da esami
2 strumentali - test di laboratorio ) integrati con i dati clinico-prognostici (eziologia - stadiazione della malattia – storia naturale – durata della malattia – risposta alla terapia medica e/o chirurgica – evolutività autonoma o aggravata da altre concause – dati statistici-epidemiologici di morbilità e mortalità – presenza di fattori di rischio classici o emergenti)” e dei selettivi parametri valutativi;
l'istante risulta affetto dalle seguenti infermità, di specifico interesse medico legale :
A)Sintesi documentale : Cardiopatia ipertensiva. F.E. : 48% (sintesi) : ECOCARDIO OSP. : 02/22
Diabete mellito “ NID , non complicato in attuale fase di precario compenso emodinamico. : VIS.
DIABET. – ASL NA 2 NORD : 02/23 “Spina calcaneare tallone dx : VIS. REUMAT. – ASL NA 2
NORD : 10/20 “Artrosi dei piedi (sintesi ) : RX PIEDE DX e SX – IGEA - : 07/20 “Artrosi lombo- sacrale con ernia discale L5-S1. : RM LOMBO SACRALE – IGEA - : 07/20 (ernia discale C6-C7 :
RM cervicale del : 09/12) Artropatia psoriasica : VIS. 07/20 - VIS. ASL NA CP_2 CP_3
2 NORD : 09/20 Microcisti tiroidee : VIS. ENDOCRIN : 02/21 B)Sintesi Diagnostica
CARDIOPATIA IPERTENSIVA Danno d'organo conseguente ad una persistente ipertensione.
Inquadrabile funzionalmente “ 2^ classe NYHA e invalidante nella misura del : 41% ( cod. 6442, diretto) ARTROPATIA PSORIASICA Patologia cutanea ad andamento cronico recentemente complicata con interessamento osteo-articolare e attualmente : a scarsa espressione cutanea e in fase non attiva a livello osteoarticolare, dove la compromissione appare espressa sostanzialmente con processi degenerativi localizzati ai piedi e in sede cervico-lombo-sacrale associati ad ernia discale C6-C7 e L5-S1. L'obiettività rivela in complesso : una limitazione funzionale articolare di lieve entità. In complesso la condizione clinica appare invalidante nella misura del : 31 %. (cod.
7010, analogia di gravità) DIABETE 2 N.I.D. Danno metabolico non complicato in Pt_2
trattamento con i.o. e in precario compenso glico-metabolico (02/23). Invalidante nella misura del
: 15% (cod. 9309, analogia di gravità) EDENTULIA TOTALE PROTESIZZATA Condizione clinica associata ad una buona funzionalita' masticatoria. Invalidante nella misura del : 11% (cod. 6704, diretto) Patologia endocrina invalidante in misura non superiore al : Parte_3
10%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
3 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente ha mancato di valutare correttamente e con la giusta attenzione l'intero quadro patologico sofferto e la documentazione medica prodotta in giudizio. Tuttavia, il consulente ha correttamente valutato le patologie sofferte dalla parte: il CTU, infatti, ha rilevato che “Le Osservazioni infatti sono legati a arbitrari e diretti automatismi valutativi definiti dal legale.
*Fa riferimento ad una DIABETE scompensato (emoglobina glicata 10,5 e in fase di insulina
e definisce una valutazione pari al 41%-50% cod. 9309 : Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III).
Il CTU risponde :
Considerando la diversa stadiazione della patologia diabetica : Diabete 2 N.I.D. non complicato in precario equilibrio glico-metabolico (unica documentazione il : 02/23) ritiene coerente la sua valutazione : Inv. : 15%
*Fa riferimento ad una “ ARTRITE REUMATOIDE attiva e ARTRITE PSORIASICA attiva
e definisce una valutazione in relazione al : 50% cod. 9303 : Artrite reumatoide con cronicizzazione della manifestazioni ---e--- un'altra in relazione al 31%-40% cod :7010 : Anchilosi rachide lombare.
Il CTU risponde.
Trattasi di “Artrite Psoriasica” che non va valutato come puro danno anatomico ma sostanzialmente come danno anatomo-funzionale, per cui in relazione a quanto obiettivato appare anche in questo caso congrua la valutazione del CTU : Inv. : 31%”.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
4 È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.11.2024
Il Giudice del lavoro
5 Dott. Marco Cirillo
6