Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
462 2015
Verbale di udienza del 09/04/2025
Il Giudice,
visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note scritte depositate dalle parti, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria FEOLA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, vertente
TRA
, E , tutti rappresentati e difesi dall' Parte_1 Parte_2 Parte_3
avv. Marco Varletta attori
E
, CONCETTA E , tutti rappresentati e difesi dall' CP_1 CP_1 CP_2
avv. Federico Schiavo convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale della odierna udienza, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, gli istanti hanno convenuto in giudizio , CP_1 [...]
e , assumendo di essere comproprietari e proprietari esclusivi di due CP_3 CP_2
unità immobiliari siti in Sessa Aurunca (CE), località Le Vagnole, Via Marte, alle quali si accede attraverso un viale di proprietà esclusiva degli istanti, sul quale grava una servitù di passaggi, carraio e pedonale, in favore dei loro immobili. A causa di alcuni lavori di manutenzione, disposti unilateralmente sul viale dai convenuti, è stata modificata la pendenza di questo, per cui le acque meteoriche vengono convogliate nella proprietà di essi istanti, con conseguente violazione dell'art. 908 c.c. I lavori eseguiti hanno, altresì, reso più gravosa la servitù di passaggio, riducendo la larghezza del viale, originariamente di tre metri.
È stato instaurato procedimento di TP, nel corso del quale il nominato CTU ha determinato i lavori da effettuarsi per il ripristino dello status quo ante, cui i convenuti non hanno dato seguito.
Gli istanti hanno, quindi, chiesto: che i lavori effettuati dai resistenti hanno cagionato una modifica del regime di deflusso delle acque sul viale, oggetto di servitù di passaggio carraio e pedonale in favore dei ricorrenti, nonché una riduzione delle dimensioni dello stesso;
di accertare e dichiarare che le dette modifiche del regime di deflusso delle acque nel viale, oggetto di servitù di passaggio carraio e pedonale in favore dei ricorrenti, hanno determinato il convogliamento delle acque piovane verso la proprietà , con conseguente Parte_4
violazione delle norme di buon vicinato ed in particolare degli artt. 908 ss c.c.; di condannare, solido tra loro, i sig.ri , ed , nella qualità CP_1 CP_2 Controparte_3
enunciata in premessa, al ripristino dello “status quo ante” ovvero alla realizzazione dei lavori indicati nella CTU esperita nel procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. instaurato innanzi il
Tribunale di S. Maria C.V.- RG 3419/12 e specificati al punto 9 della premessa in fatto dell'atto introduttivo, al fine di eliminare e/o ridurre le illegittime limitazioni del buon diritto degli odierni ricorrenti;
di condannare, sempre in solido, i sig.ri , ed CP_1 CP_2
al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 10.000,00, ovvero di Controparte_3
quella maggiore o minore che questo Tribunale vorrà determinare anche in via equitativa, a titolo di ristoro dei danni patrimoniali subiti dai medesimi istanti a seguito dell'illegittimo deflusso delle acque meteoriche nella loro proprietà e della limitazione del diritto di servitù, di transito carraio e pedonale, sul vialetto, stante la riduzione delle sue dimensioni;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno preliminarmente eccepito la inammissibilità ed improcedibilità della proposta azione e contestato nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della stessa.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale.
Ciò premesso, vanno opportunamente qualificate giuridicamente le azioni attoree proposte, al fine di chiarire l'ammissibilità nonché la procedibilità delle stesse.
Si tratta, quanto al lamentato stillicidio di acque per effetto del mutamento della pendenza della strada, di una ordinaria actio negatoria servitutis finalizzata alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma pure al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere proprio l'attività lamentata come lesiva dall'attore (infra Cass. 9 gennaio 2017, n. 203; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014; Cass. II, 26 maggio 2004, n. 10149; Cass. II, 27 dicembre 2004, n. 24028).
In questi termini il peso “imposto” dai convenuti è rappresentato dallo stillicidio delle acque piovane provenienti dal cortile esterno del loro immobile sul viale, gravato da servitù di passaggio a favore degli istanti, in conseguenza del rifacimento della pavimentazione del cortile medesimo. Nel dettaglio lo scolo “illegittimo” sarebbe determinato dalla modifica della pendenza del viale, conseguenza degli intervenuti lavori di pavimentazione del cortile sopra richiamati.
La fattispecie, rientra, quindi, nella previsione e disciplina dell'art. 908 c.c., che vieta ai proprietari degli edifici di realizzare opere atte a far sì che le acque piovane scolino nei fondi finitimi.
Ciò detto, e venendo all'esame dell'ulteriore domanda proposta da parte degli attori, riguardanti la modifica della servitù di passaggio conseguente al restringimento della larghezza del viale, sul quale insiste detta servitù, questa va correttamente inquadrata alla stregua della actio confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c.
Fatte queste opportune premesse, vanno pertanto respinte le eccezioni preliminari di parte convenuta, ben potendo parte attrice ricorrere a forme di tutela del proprio diritto in via ordinaria, in alternativa alla tutela possessoria.
Volgendo al merito della questione, occorre muovere da un dato documentale e incontroverso,
l'atto di costituzione della servitù di cui si tratta, nell'ambito dell'atto pubblico di divisione riportato nel rogito del notaio del 12.05.1965 Rep. 88584 Racc. 5733, laddove Persona_1 viene stabilito che "per l'accesso alla prima quota (proprietà ricorrenti) viene costituita a favore di essa, la servitù attiva di passaggi, con ogni mezzo, sulla seconda quota (proprietà convenuti), per un viale largo metri tre, tracciato lungo il confine della proprietà Pt_5
”.
[...]
Deve ritenersi del pari provato (cfr. CTU ma le stesse dichiarazioni delle parti, anche dei convenuti, in sede di interrogatorio formale) che vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi, quale originariamente previsto.
In particolare, sul fondo dei convenuti, precisamente sul cortile esterno, che prima dei lavori aveva una soluzione di continuità con la pavimentazione del viale in oggetto, è stato successivamente istallato dai convenuti un “gradino”, ubicato lungo la demarcazione dello sviluppo del viale (cfr. foto agli atti). Gli attori lamentano che, a seguito di una modifica della pendenza del viale causata dai suddetti lavori, le acque piovane andrebbero a defluire nel viale gravato da servitù andando infine a convogliare verso la loro proprietà.
Sul punto la doglianza attorea risulta essere fondata.
Che tali lavori determinino un fenomeno di stillicidio sul vialetto gravato da servitù di passaggio in favore degli istanti risulta pienamente confermato dal CTU nominato nel corso del giudizio per TP, ing. , le cui conclusioni, in quanto basate su circostanziati rilievi circa Persona_2
lo stato dei luoghi e su una dettagliata disamina delle questioni tecniche connesse alla tipologia di accertamenti effettuati, è pienamente condivisa da questo giudice.
Il CTU ha accertato che “con la realizzazione dei lavori effettuati da parte dei resistenti nel rifacimento della pavimentazione di tutto il cortile esterno…hanno ipso facto modificato e/o variato il regime di deflusso delle acque meteoriche facendole, in effetti, convogliare verso il vialetto…Il detto Vialetto, oggi, si trova nelle condizioni di dover recepire le acque meteoriche defluenti sulla pavimentazione esterna dell'area A1, ma nello stesso tempo per la sua scarsa pendenza di fatto non è in grado di convogliarle e smaltirle verso la Via Pubblica: ciò comporta un accumulo e ritegno di acqua lungo tutto lo sviluppo del vialetto e anche in prossimità del cancello scorrevole di proprietà degli istanti” (cfr. pag. 13 CTU).
Tale circostanza si evince chiaramente dalle fotografie di cui ai nn. 18-31 allegate alla relazione del consulente.
Ritenuta pertanto accertata da parte del convenuto la violazione dell'art. 908 c.c., lo stesso deve essere conseguentemente condannato all'esecuzione delle opere necessarie ad incanalare le acque piovane, opere esattamente individuate dal CTU alla pagina 15 della relazione: taglio a sezione obbligata nell'ultimo riquadro della pavimentazione esterna di colore grigio, limitrofa al vialetto, della larghezza di circa 25 cm e per una profondità da valutare nel corso dei lavori per dare adeguata pendenza lungo tutto lo sviluppo del succitato vialetto della lunghezza di
14.22 m;
posa in opera di una canaletta in acciaio di adeguata spessore per tutta la lunghezza di
14.22 m;
disporre sulla canaletta alla stessa quota della pavimentazione esterna una griglia in ferro.
Parimenti dimostrato è che l'asportazione operata dai convenuti lungo la linea di confine con la proprietà di numero due mattonelle, avente lo spessore di 38 cm, al fine di Parte_5 creare un'aiuola, ha di fatto comportato una riduzione della larghezza del viale destinato a servitù di passaggio pari a metri tre.
I convenuti, pertanto, sono tenuti ad effettuare il ripristino dello status quo ante, ovvero, così come indicato dal CTU in perizia alla pag. 17, a rimuovere l'aiuola e alla posa in opera della pavimentazione esterna per un'area pari a 14,22 m x 0.38 m a propria cura e spese, riportando indi la larghezza della servitù attiva di passaggio fra i due cancelli pari a circa 3.03 m.
Quanto poi alla domanda risarcitoria di parte attrice, va evidenziato che la stessa, oltre ad essere generica nella allegazione, discorrendo la parte istante di meri disagi, è rimasta comunque sfornita di prova e va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non risultando forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare la malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto:
- dichiara che i lavori di pavimentazione del cortile esterno sono stati realizzati dai convenuti in violazione del disposto di cui all'art. 908 c.c.;
- condanna i convenuti alla canalizzazione delle acque piovane provenienti dal predetto cortile, mediante la realizzazione a loro cura e spese delle opere specificamente indicate alla pagina 15 della relazione del CTU, cui espressamente si rimanda;
- dichiara che la rimozione, ad opera dei convenuti, di numero due mattonelle lungo la linea di confine con la proprietà con la creazione al loro posto di Parte_5 un'aiuola, ha ingiustificatamente ristretto la servitù di passaggio insistente sul viale in favore degli attori;
- condanna i convenuti a ripristinare lo status quo ante, mediante la realizzazione a loro cura e spese delle opere specificamente indicate alla pagina 17 della relazione del CTU, cui espressamente si rimanda;
2. rigetta nel resto la domanda;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.815,37 di cui euro 275,37 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore, anticipatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, all'udienza del 9.04.2025
Il giudice
Maria Feola