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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 171/2022, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1517/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 17.12.2021, promossa da:
(C.F. , P. IVA ) - dichiarata fallita con sentenza del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Tribunale di Rimini n. 58 del 13.09.2023 –, in persona del già amministratore e legale rappresentante pro tempore difesa e rappresentata dall' Avv. Stefano Barbiani in forza di procura Parte_2 speciale agli atti;
- Attrice opponente in riassunzione -
Contro iscritta al n. CHE-350.3.000.132-4 del registro del Commercio del Cantone Controparte_1 dei Grigioni, con sede legale in Coira (CH), Obere Plesurstrasse n. 36, in persona del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Torlasco in forza di CP_2 procura speciale agli atti;
- Convenuta opposta in riassunzione –
E contro
Il Controparte_3
- Convenuto in riassunzione contumace –
OGGETTO: prestito obbligazionario.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e della CP_1 prova per testi dei sigg.ri residente in [...], residente in [...]
IO (RN) e con studio professionale in Torino (TO) sulle seguenti Testimone_3
pagina 1 di 16 circostanze:…(omissis si richiama il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
28.04.2025)
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di
Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa.
In linea gradata, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare - ad effetti equivalenti – che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Rimini ovvero, per gli effetti di cui alla eccezione spiegata in via principale, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese. Per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa.
Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale e salvo gravame: accertare e dichiarare la non debenza da parte della società
della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso. Con vittoria di spese ed onorario di avvocato, oltre rimborso forfetario, iva e cpa di legge”.
Per la convenuta opposta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale e nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione e, per converso, l'esistenza del diritto di credito della convenuta, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare qualsivoglia pretesa avanzata dall'opponente; In ogni caso: condannare l'attrice opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge e oltre al risarcimento ex art. 96 C.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
In via istruttoria: - ordinare all'opponente – ex art. 210 c.p.c. – la produzione in giudizio delle scritture private di compensazione del credito sottoscritte da , , Controparte_4 Controparte_5
e;
- ordinare all'opponente – Controparte_6 Controparte_7 Testimone_3 ex art. 210 c.p.c. – in caso di contestazione circa i versamenti eseguiti da la Controparte_1 produzione in giudizio di tutta la contabilità della società dall'anno 2008 all'anno 2015; - Parte_1 ammettere prova per testi e interpello sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex Art.
183, comma 6, c.p.c., datata 19.09.2022, con riserva di ogni ulteriore deduzione, integrazione e precisazione anche in relazione alle difese che saranno svolte da controparte nei relativi termini.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché IVA e CPA come per legge, oltre imposta di registro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.01.2022, la società (da qui in poi breviter “ ”), Parte_1 Parte_1
allora in bonis, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1517/2021, con cui il Tribunale di Alessandria l'ha condannata a pagare alla parte istante, la società CP_1 pagina 2 di 16 (da qui in poi breviter ), la somma di € 4.476.250,00 oltre agli interessi ed alle CP_1 CP_1
spese processuali;
somma dovuta in forza di un contratto di prestito obbligazionario, rispetto al quale si è resa inadempiente, non pagando all'obbligazionista gli interessi maturati alle scadenze Parte_1
stabilite, da ciò sorgendo il rivendicato diritto di a vedersi rimborsare il prestito CP_1
obbligazionario in linea capitale ed a vedersi corrispondere gli interessi maturati e scaduti su tali somme.
a sostegno della propria opposizione ha eccepito e rilevato: i) in via pregiudiziale: Parte_1
l'incompetenza ratione materiae del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata per le imprese;
ii) in via pregiudiziale gradata: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di Rimini ex artt. 19, 20 e 23
c.p.c. o in via alternativa ratione loci e materiae del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le imprese;
iii) nel merito: l'invalidità, sub specie di nullità, del prestito obbligazionario per difetto di
“realità” – ovvero di causa ed oggetto - atteso che al momento della sottoscrizione dei CP_1 titoli obbligazionari (complessivamente n. 71) non aveva corrisposto all'emittente alcuna Parte_1 somma di denaro, limitandosi a “convertire” per il rispettivo controvalore, un proprio precedente (ed insussistente) credito;
l'invalidità, sub specie di annullabilità, del prestito obbligazionario, in quanto deliberato motu proprio dall'allora amministratore unico , in assenza di un adeguato Controparte_4
progetto aziendale, in favore di obbligazionisti tra cui figurano, lo stesso amministratore e la ingiungente svizzera società di cui, secondo l'opponente, non si comprenderebbero la CP_1
proprietà, la compagine amministrativa ed i rapporti negoziali e di credito con la . Parte_1
Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Signor Giudice del Tribunale di Alessandria, in via cautelare previa fissazione di apposita udienza in via anticipata e separata, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone gravi motivi per tutte le ragioni indicate in narrativa. Sempre in via cautelare sospendere in ogni caso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in narrativa e per quanto si verrà in seguito ad argomentare. Ad effetti equivalenti accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi sottesi alla spiegata opposizione, legittimanti l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 649 c.p.c. In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in narrativa. In linea gradata, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di
pagina 3 di 16 Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Rimini ovvero per gli effetti di cui alla eccezione spiegata in via principale, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in narrativa. Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, e salvo gravame: accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma Parte_1
rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in narrativa e per quanto si verrà in seguito ad esporre. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso. Con vittoria di spese ed onorario di avvocato.”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta deducendo: i) l'infondatezza CP_1
delle eccezioni pregiudiziali di incompetenza ratione loci e materiae; ii) nel merito, la validità del prestito obbligazionario posto alla base della pretesa creditoria rivendicata in sede monitoria, deliberato dall'emittente nell'ottobre 2015 per far fronte – in tempi più lunghi e dilazionati – ad ingenti Parte_1
debiti che la stessa aveva contratto con numerosi finanziatori, tra cui tra il 2008 ed il CP_8
gennaio 2014, per approvvigionarsi del budget necessario per un ambizioso progetto immobiliare di ristrutturazione de “le Grand Hotel di IO”; che proprio l'esistenza di questi ingenti debiti di verso – documentalmente provati – aveva giustificato l'omesso versamento Parte_1 CP_8
in sede di sottoscrizione del prestito obbligazionario in data 31.12.2015, del corrispettivo dei titoli optati, il cui controvalore (di € 3.550.000,00) era stato volontariamente compensato tra le parti ex art. 1241 c.c. con il credito vantato da (di € 3.567.293,30); iii) sempre nel merito, CP_8
l'infondatezza e pretestuosità delle irregolarità paventate dalla opponente in merito all'operazione finanziaria de qua, atteso che l'emissione del prestito obbligazionario “Marebello 2020” era stata deliberata dall'amministratore unico con il pieno avvallo sia dell'assemblea dei soci, Controparte_4 sia dell'organo di controllo, sia dello stesso in qualità di rappresentante Parte_2 dell'azionista Gestioni Immobiliari San Vito Nord S.rl., in qualità di procuratore di a far data Parte_1
dal 2002, ed infine in qualità di amministratore unico di a far data dal dicembre 2020. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta l'opposta ha domandato l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.; con successiva ordinanza riservata è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività
e sono stati concessi i termini di cui all'art 183, 6° comma c.p.c.
pagina 4 di 16 La causa è stata istruita documentalmente e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni ma all'udienza fissata all'uopo ne è stata disposta l'interruzione per intervenuto fallimento della opponente
(sentenza n. 58/2023 del 13.09.2023 Tribunale di Rimini). Parte_1
Con ricorso ex art. 300 c.p.c. del 16.01.2025, la causa è stata riassunta da parte della società , Parte_1
in persona del già Amministratore unico sul presupposto di un interesse della Parte_2 stessa ad evitare l'effetto di giudicato nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, quando essa tornerà in bonis.
Si è costituita nel giudizio riassunto l'opposta mentre nessuno si è costituito per il CP_1
, pur ritualmente citato in giudizio e la cui contumacia sarà dichiarata in dispositivo. CP_3
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito, trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza ratione materiae del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata per le imprese.
L'eccezione è infondata.
Come noto, l'art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. 168/2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. n.1/2012
(conv. con mod. dalla L. 27/2012). dispone che, "
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari… b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti… c) in materia di patti parasociali … d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano…e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile…f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli d cui ai commi 1 e 2".
Secondo la Giurisprudenza di legittimità costante e pacifica, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è esclusivamente configurabile ove la controversia sia direttamente inerente ad una questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, ovvero, qualora la causa abbia un fondamento "endosocietario", nel senso che non solo la pretesa, ma pagina 5 di 16 anche la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio e le concrete modalità di estrinsecazione di tale rapporto (si veda Cass. n. 6882/2018 e
Cass. 8798/2017).
Ebbene, secondo la tesi prospettata dall'opponente, rientra nella competenza della Sezione specializzata Imprese la controversia che sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società; inerenza che a suo dire sussisterebbe nel caso di specie.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale;
nel presente giudizio non agisce in qualità di socia;
né rivendica diritti che in qualche CP_1
modo sono suscettibili di incidere sui rapporti societari;
essa agisce facendo valere un proprio diritto di credito sul presupposto dell'inadempimento di un negozio giuridico di prestito obbligazionario, ovvero un rapporto negoziale concluso tra privati che esula dalla competenza del Tribunale specializzato in materia d'impresa, atteso che sulla base della lettera e della ratio della norma citata, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, solo laddove le stesse ineriscano profondamente i rapporti tra soci e/o la vita sociale.
Infatti, come affermato dalla recente Cass. n. 22340/2020 (in materia di contratti di investimento aventi come oggetto l'acquisto di azioni) anche una lettura estensiva dell'art. 3 D.lgs. 168/2003 “deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali;
e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.”
Quando, invece, la controversia non coinvolge nessuna questione che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario.
In caso contrario, come statuito da Cass. n. 1826/2018 “si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese: il quale, con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col D.Lgs. n. 5 del
2003, non ha più visto incluse nella sua competenza le controversie "relative a:... d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione
pagina 6 di 16 accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa" (così il D.Lgs. n. 5 del 2003, art.
1, comma 1, lett. d)”
Deve quindi ritenersi la competenza del Tribunale ordinario adito.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza ratione loci e materiae del Tribunale di
Alessandria in favore di quella del Tribunale di Rimini o del Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata per le imprese.
La parte opponente ha eccepito, sempre in via pregiudiziale ma subordinata, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, sul presupposto dell'omessa dicitura di esclusività in relazione al Foro di
Alessandria, nella relativa clausola sulla competenza presente del Regolamento del prestito obbligazionario per cui è causa.
L'eccezione è infondata.
Nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, c.p.c. dispone che tale accordo deve risultare da atto scritto e che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito.
La Giurisprudenza di legittimità ha poi fissato il principio – assolutamente pacifico e consolidato– secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis,
Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014;
Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005).
In particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924) e che occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, la clausola di attribuzione della competenza territoriale esclusiva al Tribunale di Alessandria presente all'art. 13 co.
II del Regolamento del prestito obbligazionario azionario non dà adito a dubbi né necessita di pagina 7 di 16 interpretazioni, atteso il suo tenore letterale e la presenza - come predicato dalla Giurisprudenza da ultimo citata - dell'aggettivo “esclusivo”; si legge infatti: “Per qualsiasi controversia relativa alle
Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria”.
Peraltro, clausola analoga è presente anche nella scrittura privata del 31.12.2025, parimenti posta alla base delle pretese creditorie della opponente, che prevede testualmente al paragrafo 7 che “ogni controversia inerente la validità interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata sarà devoluta alla competenza esclusiva de Foro di Alessandria”.
L'eccezione si appalesa dunque priva di fondamento.
§ 3. Sul merito della domanda di pagamento promossa da in via monitoria. CP_1
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del suo credito secondo i criteri ordinari;
si rileva che le copiose produzioni documentali versate in atti da in uno con il principio di cui all'art. 115 co. I c.p.c. siano sufficienti per ritenere CP_1
dimostrata:
- sia l'esistenza del rapporto di prestito obbligazionario oggetto di causa, invero incontestato ed anzi confermato dalle eccezioni di invalidità sollevate dall'opponente (v. verbale di delibera dell'amministratore unico del 12.10.2015, con il quale la società ha deciso di emettere un Parte_1 prestito obbligazionario ordinario denominato “Marebello 2020” del valore di € 12.000.000,00, costituito da n. 240 obbligazioni del valore nominale di € 50.0000,00 ciascuna (doc. 2); copia dei n. 71 certificati di prestito obbligazionario 2020” debitamente numerati e intestati a Parte_1
(docc. 7-8); estratto del libro degli obbligazionisti di in cui figura tra CP_1 Parte_1
questi per n. 71 titoli, consegnati come da scrittura privata del 31.12.2015 (doc. 6); CP_1
- sia la corresponsione da parte di a della complessiva somma di € CP_1 Parte_1
2.594.185,00 a titolo di finanziamento, per il tramite di n. 23 erogazioni eseguite tra il 2008 ed il 2014, con maturazione di interessi ammontanti al 31.12.2015 ad € 973.108,30 (v. scrittura privata del
31.12.2025 prodotta al doc. 15 che reca espressa dichiarazione in tal senso della debitrice e Parte_1
v. anche i documenti allegati ad essa scrittura, tra cui il n. 1, anch'esso debitamente sottoscritto da entrambe le parti, il quale riporta un elenco di tutte e 23 le erogazioni, completo di importo e data;
le lettere-contratto debitamente sottoscritte dalla opponente, con le quali le parti pattuiscono le condizioni dei vari finanziamenti concessi da o con le quali la debitrice riconosce di CP_1 Parte_1
aver ricevuto tali finanziamenti (docc. da 27 a 33); scheda contabile di al doc. 17, Parte_1
pagina 8 di 16 che reca la registrazione di tutti i 23 bonifici eseguiti da in forza dei predetti CP_1
finanziamenti);
- sia infine il grave inadempimento da parte dell'emittente in ordine alla corresponsione Parte_1 degli interessi ed alla restituzione del capitale (anch'esse invero circostanze incontestate).
Gli interessi sarebbero stati corrisposti, come si evince dalla scrittura del 31.12.2025 (doc. 15 conv.) nonché dal regolamento di Prestito Obbligazionario (v. doc. 4): per n. 40 titoli obbligazionari, al tasso del 5%, alla fine di ogni anno (31.12.) mediante stacco di cedola;
per n. 31 titoli obbligazionari, al tasso del 5,5% in una unica tranche cumulativa alla scadenza del 31.12.2020 nel rispetto di una operazione cd. “bullet”.
Quanto alla restituzione del capitale, se la società emittente fosse stata in bonis essa avrebbe dovuto avvenire, per tutti e 71 i titoli opzionati, alla data del 31/12/2020 (come si evince sempre dalla scrittura del 31.12.2025) mentre, per il caso del verificarsi di un “Evento Rilevante", quale proprio il mancato pagamento alle scadenze degli importi dovuti a titolo di interessi, il rimborso avrebbe dovuto essere anticipato se richiesto dell'Obbligazionista (art.
8.2 del Regolamento del prestito Obbligazionario).
Ebbene, posta la pacifica omessa corresponsione di capitale ed interessi alle scadenze pattuite, secondo le stesse previsioni regolamentari nonché secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c. è pacifico che sia titolare del diritto di credito che ha azionato in via monitoria. CP_1
Ciò posto e venendo alle eccezioni promosse dalla opponente per resistere alla domanda di pagamento, sulle stesse si va partitamente ad affermare quanto segue.
§4. Sull'eccepita nullità del prestito obbligazionario per omessa consegna da parte della sottoscrivente del corrispettivo dei titoli optati. CP_1
Parte opponente ha eccepito l'invalidità del prestito obbligazionario oggetto di causa sul presupposto che trattasi di negozio cui è applicabile la disciplina del mutuo che postula, a pena di invalidità, trattandosi di contratto reale, la consegna delle somme mutuate.
La deducente inoltre, al fine di corroborare la propria tesi, ha richiamato in comparsa conclusionale quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5841 del 2025 che si è espressa in senso favorevole alla validità del mutuo solutorio (cui la parte assimila il prestito obbligazionario oggetto di causa) indicando però quale elemento imprescindibile per il perfezionamento del vincolo contrattuale, la disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, che nel caso che ci occupa, secondo l'opponente, non vi sarebbe mai stata, non essendosi verificato alcuno spostamento di denaro nella sfera patrimoniale della società , la quale non ha mai Parte_1
ricevuto da il pagamento del controvalore monetario dei n. 71 titoli obbligazionari CP_1
optati.
pagina 9 di 16 Prima di entrare nel merito dell'eccezione, pare utile, per completezza espositiva, ricostruire brevemente le tappe della vicenda che ci occupa, per come le stesse emergono dalle allegazioni – soprattutto della parte opposta – non contestate dalla parte opponente e comunque emergenti dalla copiosa documentazione agli atti.
La è una società di diritto svizzero che opera nel settore finanziario e degli Controparte_1
investimenti – come evincibile dal suo oggetto sociale (v. doc. 16).
Nell'anno 2008 la si rivolgeva alla presentando un grande progetto Parte_1 CP_1 immobiliare e quindi di investimento per possibili finanziatori: la completa ristrutturazione de “Le
Grand Hotel di IO”, progetto per cui acconsentiva ad elargire alla opponente CP_1
plurimi finanziamenti, nel periodo compreso tra maggio 2008 e gennaio 2014, per complessivi Euro
2.594.185,00.
Le 23 tranches di finanziamento erogate da secondo gli accordi intercorsi, CP_1
indipendentemente dalla data di concessione, avevano una scadenza unica, ovvero il 31.12.2014: data questa fissata dalle parti a fronte del fatto che aveva programmato di completare i lavori Parte_1 nell'anno 2014 e riaprire al pubblico la struttura alberghiera.
Alla scadenza la società tuttavia, probabilmente a causa di ritardi nel completamento Parte_1 delle opere di ristrutturazione e quindi nella riapertura e messa in esercizio dell'hotel, non restituiva le somme ricevute a titolo di finanziamento e nemmeno provvedeva a corrispondere gli interessi che, come confessoriamente dichiarato per iscritto dalla stessa nella scrittura privata del 31.12.2015 (doc.
15) ammontavano alla data del 15.12.2015 a complessivi Euro 1.218.371,00 al lordo della ritenuta fiscale (ovvero Euro 973.108,30 netti).
Nell'ottobre 2015 però, l'odierna opponente deliberava l'emissione di un prestito obbligazionario per euro 12.000.000,00 (v. verbale di delibera del 12.10.2015 al doc. 2) con il dichiarato fine “di dotare la società di disponibilità finanziarie atte a far fronte ai costi di ristrutturazione Parte_1 dell'albergo di proprietà della società sito in IO nonché alla razionalizzazione dei debiti esistenti”.
Detta finalità da ultimo citata, veniva espressamente indicata anche nella Nota Integrativa al Bilancio
2015 – (Doc. 9 conv.) in cui si legge in merito all'andamento della gestione che “nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto a portare avanti le operazioni di riordino del Grand Hotel finalizzate alla riapertura dello stesso. L'assemblea ha autorizzato l'amministratore unico all'emissione di un prestito obbligazionario di euro 12 milioni al tasso di interesse del 5% se pagato annualmente o del 5,5 % se pagato “bullet” al quinto anno. Il prestito è stato sottoscritto per euro 7.250.000, di cui per euro 1,5 milioni mediante erogazione di denaro da parte di diversi investitori mentre per la
pagina 10 di 16 rimanenza è stato sottoscritto da creditori della società già esistenti. Quest'ultima operazione ha consentito di battere significativamente il costo del debito”.
Le parti sottoscrivevano allora in data 31.12.2015, una scrittura privata (doc. 15) con la quale, dopo aver dato atto del debito di nei confronti di per complessivi € 3.567.293,30 Parte_1 CP_1
(per capitale e interessi) decidevano di regolamentare i rapporti di dare e avere “attraverso la concessione/assegnazione – a titolo di conguaglio – ed a favore della società , di CP_1 obbligazioni emesse dalla società ”. Parte_1
In particolare, il negozio prevedeva le seguenti condizioni:
- avrebbe assegnato gratuitamente a n. 71 titoli obbligazionari dell'importo Parte_1 CP_1 nominale di euro 50.000 (così per complessivi € 3.550.000,00) rimanendo quindi debitrice nei confronti di quest'ultima della somma residua di euro 17.293,30, non produttiva di interessi;
- a seguito dell'avvenuta sottoscrizione e consegna dei 71 titoli nonché della consegna CP_1
dell'assegno circolare per la somma di euro 17.293,30 non avrebbe avuto null'altro a che pretendere e richiedere a , fatta eccezione del pagamento delle obbligazioni alla data del 31/12/2020. Parte_1
E così avveniva che sottoscriveva i 71 titoli obbligazionari per cui è causa e ne riceveva CP_1
i relativi certificati.
Ciò posto, nonostante gli accordi raggiunti, non corrispondeva a alcunchè: Parte_1 CP_1
non rimborsava alla scadenza quanto dovuto a titolo di capitale;
non corrispondeva mai gli interessi maturati sulla sorte capitale e non pagava nemmeno la somma di € 17.293,30.
Ebbene, ricostruita in questi termini la vicenda negoziale che ha condotto al presente contenzioso, e tornando al merito dell'eccezione sollevata dalla opponente, di nullità del prestito obbligazionario per omessa traditio del corrispettivo da parte di la stessa si reputa infondata e ciò per le CP_1
seguenti ragioni.
In primo luogo, a parere di chi scrive non è condivisibile l'assimilazione del negozio giuridico stipulato tra le parti il 31.12.2015 nei termini di un contratto di mutuo.
Infatti, come si evince dal tenore della documentazione citata, la causa soggiacente l'emissione dei titoli obbligazionari “Marebello 2020” era duplice: sia di reperimento di nuove risorse finanziarie (per quei titoli allocati presso investitori che ne avrebbero – e ne hanno, come si evince dal doc. 6 conv. - corrisposto il controvalore monetario) sia di conversione dei crediti esistenti in strumenti finanziari (per quei titoli allocati presso soggetti già titolari di crediti esigibili nei confronti dell'emittente – tra cui si annovera ma non solo, come si evince dall'elenco obbligazionisti di cui al doc. 6 CP_1
conv.).
pagina 11 di 16 Ebbene è allora evidente che nel caso di la causa giustificativa dell'accordo raggiunto il CP_1
31.12.2015 fosse esclusivamente quest'ultima, ovvero quella di convertire, con un accordo novativo, i crediti già esistenti ed esigibili di (per € 3.567.293,30) in titoli obbligazionari di CP_1
importo corrispondente (anzi di poco inferiore).
Operazione senz'altro vantaggiosa per entrambe le parti dal momento che essa avrebbe consentito a
“di abbattere il costo del debito” (come si legge nel bilancio 2015) e di prorogarne la Parte_1 scadenza ed al contempo avrebbe consentito a di “soddisfarsi” mediante l'ottenimento CP_1
di titoli obbligazionari (che rientrano nella categoria dei titoli di credito) che oltre ad essere più flessibili (il rimborso dell'investimento sarebbe potuto astrattamente avvenire in qualsiasi momento mediante l'alienazione del titolo sul mercato, a condizioni peraltro potenzialmente più vantaggiose rispetto a quelle generalmente offerte per l'acquisto di crediti deteriorati) consentono anche all'obbligazionista di avere una propria rappresentanza all'interno della società attraverso l'assemblea degli obbligazionisti (e quindi un maggiore controllo sulla gestione della società emittente).
D'altra parte, non solo la prassi ma anche l'ordinamento (in particolare il diritto concorsuale) conosce e riconosce meritevolezza a tali forme negoziali di ristrutturazione dell'indebitamento e di soddisfazione dei creditori con modalità diverse ed ulteriori rispetto alla “regola” del pagamento in danaro e, ciò nel contesto di una evoluzione sempre più sofisticata e complessa sotto il profilo tecnico, degli strumenti che consentono la regolazione ed il superamento di uno stato di crisi societaria.
Si veda ad esempio l'abrogato art. 160, comma 2, lett. a), L.F. che legittimava pur nel contesto del concordato preventivo “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma”, potendo tali forme consistere, a titolo esemplificativo, nella “attribuzione ai creditori (…) di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito” norma che si ritrova trasposta anche nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(“CCII”) all'art. 87, comma 1, lett. d) che trova applicazione, per espresso richiamo dell'art. 64-bis, co.
9, anche per il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”.
In conclusione, il negozio stipulato tra le parti, a parere di chi scrive, non può essere appiattito sul paradigma tipico del contratto di mutuo (di natura reale), perché trattasi di un negozio atipico, di natura consensuale e non reale, che assolve ad una funzione di rinegoziazione e ristrutturazione del debito, proprio attraverso il meccanismo della conversione di crediti esistenti ed esigibili in strumenti finanziari/titoli di credito.
Non pertinente quindi si ritiene essere anche il richiamo, operato in comparsa conclusionale, al principio enunciato dalle recenti Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 in materia di mutuo solutorio di cui la massima: “ È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,
pagina 12 di 16 costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”.
Infatti, per quanto si ritiene assorbente quanto già detto in ordine alla ritenuta non qualificabilità dell'operazione finanziaria oggetto di causa nei termini di un mutuo;
incidentalmente si osserva che la società con la scrittura privata del 31.12.2015 ha portato in – parziale - compensazione con Parte_1 un credito della di € 3.567.293,30, un proprio credito maturato nei confronti della CP_1 medesima, corrispondente proprio al controvalore dei titoli ceduti di € 3.550.000,00; operazione negoziale che implicava necessariamente che tale ultima somma, pur non essendo mai pervenuta nella sua disponibilità materiale, fosse nella sua disponibilità giuridica come voce attiva del patrimonio e lo fosse diventata proprio in ragione del prestito obbligazionario contestato.
Per tutte le ragioni esposte, l'eccezione in disamina va rigettata.
§5. Sulle eccezioni di invalidità del prestito obbligazionario sollevate in comparsa conclusionale:
i) per violazione del divieto di compensazione di partite di cui all'art. 2423 ter ultimo comma c.c.;
ii) per violazione dei limiti di cui all'art. 2412, primo comma, c.c.; iii) per conflitto di interessi in capo a , amministratore unico della società nonché sottoscrittore di n. Controparte_4 Parte_1
11 titoli obbligazionari ordinari.
Le eccezioni sono state sollevate solo in comparsa conclusionale di talché le stesse devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate.
Ad abundantiam, infatti, si osserva che, avuto riguardo al primo profilo di asserita violazione dell'art. 2423 ter ult. co. c.c. la parte ha fondato l'eccezione sul presupposto della violazione del divieto di compensazione di partite, senza specificare nemmeno in quale scrittura di bilancio abbia rinvenuto tale errata iscrizione – che comunque, e l'argomento è assorbente, non assurge a causa di invalidità del negozio, come sostenuto -.
Avuto riguardo invece all'asserita violazione dei limiti di cui all'art. 2412 I co. c.c., secondo l'opponente il loro superamento (nemmeno ben allegato nella sua esistenza e consistenza) sarebbe astrattamente desumibile dalla circostanza per la quale le riserve cd. “disponibili” (e rilevanti ai fini del computo di cui all'art. 2412 c.c.) sarebbero solo le riserve da utili e non già le riserve da rivalutazione dei beni societari, che invece sarebbero state considerate – ai fini del computo ex art. 2412 c.c. - sia nel pagina 13 di 16 verbale di delibera di emissione del prestito obbligazionario del 12.10.2015, sia nella pedissequa attestazione di sua validità, emessa dal collegio sindacale.
Ebbene, sul punto è sufficiente nuovamente rilevare che, pur nella consapevolezza che sull'argomento permangono in dottrina opinioni contrastanti (v'è chi reputa ammissibile conteggiare ai fini della determinazione del limite quantitativo di cui all'art. 2412 c.c. anche le riserve da rivalutazione in quanto ne è consentita l'imputazione a capitale e chi al contrario ritiene che la riserva da rivalutazione, in quanto riserva indisponibile, non vada computata) non vi è norma che dirima tale contrasto e che tantomeno sanzioni con la nullità di tutta l'operazione di emissione del prestito obbligazionario la sua violazione.
In ultimo avuto riguardo al profilo dell'asserito conflitto di interessi in capo al Rag. in Controparte_4 veste di amministratore unico della che ha deliberato l'emissione del prestito Parte_1
obbligazionario che ci occupa;
le doglianze di parte opponente, che lamenta che egli abbia agito favorendo sé stesso ed altri soggetti e danneggiando la società, sono rimaste illazioni prive di sostanza.
L'operazione di emissione del prestito obbligazionario ordinario 2020”, stando alla Parte_1
documentazione agli atti, pare non solo regolare ma anche avvallata dallo stesso Parte_2
che oggi la contesta – nella sua qualità di già amministratore della -. Parte_1
Il verbale di delibera dell'amministratore unico, in allora , redatto da Notaio e Controparte_4
regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2410 c.c., dà atto che egli è stato espressamente autorizzato all'emissione del prestito obbligazionario “Marebello 2020” con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci emessa in pari in data, ovvero il 12 ottobre 2015 (doc. 2 conv); alla delibera è allegata anche l'attestazione scritta dei componenti del collegio sindacale, nel quale viene dato atto che l'emissione
“Marebello 2020” può essere disposta in quanto risulta rispettato il limite di cui all'articolo 2412 co. I
c.c.; di tale operazione finanziaria viene dato atto nel bilancio della società per l'esercizio Parte_1
2015; bilancio regolarmente approvato dai soci, come si evince dal verbale di riunione del 15 luglio
2016, cui ha preso parte anche quale rappresentante dell'azionista Gestione Parte_2
immobiliari San Vito nord-est S.r.l. ed anche procuratore della società a far data dal 22 Parte_1
novembre 2002 (v. visura storica prodotta al doc 21 conv).
Alla luce di ciò, al netto del fatto che l'opponente non ha richiamato alcuna norma che ponga divieto all'amministratore unico di sottoscrivere titoli obbligazionari;
come si evince dal doc. 6 della convenuta
(che riporta l'elenco degli obbligazionisti) e dal doc. 22 (che riporta la scrittura privata stipulata tra e il 31.12.2015 e sottoscritta proprio da in qualità di CP_4 Parte_1 Parte_2
procuratore della società); i titoli obbligazionari sottoscritti da (n. 11 per un Controparte_4 controvalore di complessivi € 550.000,00) sono stati concessi - analogamente a quanto accaduto per pagina 14 di 16 - a “conversione” (pur parziale perché era previsto anche il versamento di € 48.700,20 a CP_1
carico della emittente) di un credito vantato dal , che come si legge al punto 1, aveva erogato CP_4 finanziamenti alla società , tra il 2013 ed il 2015, per complessivi € 548.700,20. Parte_1
In sostanza, un'operazione negoziale del tutto analoga a quella realizzata con che non CP_1
solo si ritiene, per i motivi già spesi, legittima ma che per quanto riguarda specificamente l'obbligazionista non è stato nemmeno allegato dalla opponente, che abbia consentito al CP_4
medesimo di soddisfare le proprie aspettative creditorie.
Detto altrimenti, ha paventato un conflitto di interessi sostenendo che l'amministratore Parte_1
abbia favorito sé stesso e danneggiato la società, deliberando l'emissione di titoli CP_4
obbligazionari ed acquisendone un certo numero senza versare corrispettivo, ma non ha nemmeno detto se questi titoli siano stati regolarmente rimborsati dalla società o se invece le aspettative Parte_1 creditorie del siano rimaste insoddisfatte, come quelle dell'opposta CP_4 CP_1
Per tutte le ragioni esposte, anche le eccezioni in disamina devono ritenersi infondate.
§ 6. Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, esse vanno poste interamente a carico di parte opponente e vengono liquidate, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa;
secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. senza espletamento di attività istruttoria;
così per complessivi € 49.271,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, oltre IVA e CPA.
Deve, invece essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento
Giuridico (cft. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
Invero, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
pagina 15 di 16 Ciò detto, parte convenuta non solo non ha provato l'esistenza di tale danno, ma. al di là di una mera contestazione generica, non ha neppure mai evidenziato in cosa esso sarebbe consistito.
Consegue che detta domanda va rigettata.
Nulla deve invece statuirsi in punto spese per il , rimasto contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_3
2. Rigetta l'opposizione promossa da in persona del già amministratore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 1517/2021, emesso Parte_2
dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 17.12.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. Condanna in persona del già amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 liquidate in € 49.271,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa da;
Controparte_1
Così deciso in Alessandria, il 2.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 171/2022, di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1517/2021, emesso dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 17.12.2021, promossa da:
(C.F. , P. IVA ) - dichiarata fallita con sentenza del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Tribunale di Rimini n. 58 del 13.09.2023 –, in persona del già amministratore e legale rappresentante pro tempore difesa e rappresentata dall' Avv. Stefano Barbiani in forza di procura Parte_2 speciale agli atti;
- Attrice opponente in riassunzione -
Contro iscritta al n. CHE-350.3.000.132-4 del registro del Commercio del Cantone Controparte_1 dei Grigioni, con sede legale in Coira (CH), Obere Plesurstrasse n. 36, in persona del procuratore speciale pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Torlasco in forza di CP_2 procura speciale agli atti;
- Convenuta opposta in riassunzione –
E contro
Il Controparte_3
- Convenuto in riassunzione contumace –
OGGETTO: prestito obbligazionario.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e della CP_1 prova per testi dei sigg.ri residente in [...], residente in [...]
IO (RN) e con studio professionale in Torino (TO) sulle seguenti Testimone_3
pagina 1 di 16 circostanze:…(omissis si richiama il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
28.04.2025)
in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di
Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa.
In linea gradata, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare - ad effetti equivalenti – che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Rimini ovvero, per gli effetti di cui alla eccezione spiegata in via principale, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese. Per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa.
Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale e salvo gravame: accertare e dichiarare la non debenza da parte della società
della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso. Con vittoria di spese ed onorario di avvocato, oltre rimborso forfetario, iva e cpa di legge”.
Per la convenuta opposta in riassunzione:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, In via principale e nel merito: accertata l'infondatezza dell'opposizione e, per converso, l'esistenza del diritto di credito della convenuta, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare qualsivoglia pretesa avanzata dall'opponente; In ogni caso: condannare l'attrice opponente alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre agli accessori di legge e oltre al risarcimento ex art. 96 C.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
In via istruttoria: - ordinare all'opponente – ex art. 210 c.p.c. – la produzione in giudizio delle scritture private di compensazione del credito sottoscritte da , , Controparte_4 Controparte_5
e;
- ordinare all'opponente – Controparte_6 Controparte_7 Testimone_3 ex art. 210 c.p.c. – in caso di contestazione circa i versamenti eseguiti da la Controparte_1 produzione in giudizio di tutta la contabilità della società dall'anno 2008 all'anno 2015; - Parte_1 ammettere prova per testi e interpello sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex Art.
183, comma 6, c.p.c., datata 19.09.2022, con riserva di ogni ulteriore deduzione, integrazione e precisazione anche in relazione alle difese che saranno svolte da controparte nei relativi termini.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio nonché IVA e CPA come per legge, oltre imposta di registro.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.01.2022, la società (da qui in poi breviter “ ”), Parte_1 Parte_1
allora in bonis, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1517/2021, con cui il Tribunale di Alessandria l'ha condannata a pagare alla parte istante, la società CP_1 pagina 2 di 16 (da qui in poi breviter ), la somma di € 4.476.250,00 oltre agli interessi ed alle CP_1 CP_1
spese processuali;
somma dovuta in forza di un contratto di prestito obbligazionario, rispetto al quale si è resa inadempiente, non pagando all'obbligazionista gli interessi maturati alle scadenze Parte_1
stabilite, da ciò sorgendo il rivendicato diritto di a vedersi rimborsare il prestito CP_1
obbligazionario in linea capitale ed a vedersi corrispondere gli interessi maturati e scaduti su tali somme.
a sostegno della propria opposizione ha eccepito e rilevato: i) in via pregiudiziale: Parte_1
l'incompetenza ratione materiae del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di
Torino, Sezione Specializzata per le imprese;
ii) in via pregiudiziale gradata: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di Rimini ex artt. 19, 20 e 23
c.p.c. o in via alternativa ratione loci e materiae del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le imprese;
iii) nel merito: l'invalidità, sub specie di nullità, del prestito obbligazionario per difetto di
“realità” – ovvero di causa ed oggetto - atteso che al momento della sottoscrizione dei CP_1 titoli obbligazionari (complessivamente n. 71) non aveva corrisposto all'emittente alcuna Parte_1 somma di denaro, limitandosi a “convertire” per il rispettivo controvalore, un proprio precedente (ed insussistente) credito;
l'invalidità, sub specie di annullabilità, del prestito obbligazionario, in quanto deliberato motu proprio dall'allora amministratore unico , in assenza di un adeguato Controparte_4
progetto aziendale, in favore di obbligazionisti tra cui figurano, lo stesso amministratore e la ingiungente svizzera società di cui, secondo l'opponente, non si comprenderebbero la CP_1
proprietà, la compagine amministrativa ed i rapporti negoziali e di credito con la . Parte_1
Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Signor Giudice del Tribunale di Alessandria, in via cautelare previa fissazione di apposita udienza in via anticipata e separata, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone gravi motivi per tutte le ragioni indicate in narrativa. Sempre in via cautelare sospendere in ogni caso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte in narrativa e per quanto si verrà in seguito ad argomentare. Ad effetti equivalenti accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi sottesi alla spiegata opposizione, legittimanti l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 649 c.p.c. In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in narrativa. In linea gradata, sempre in via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di
pagina 3 di 16 Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Rimini ovvero per gli effetti di cui alla eccezione spiegata in via principale, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in narrativa. Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, e salvo gravame: accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma Parte_1
rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in narrativa e per quanto si verrà in seguito ad esporre. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso. Con vittoria di spese ed onorario di avvocato.”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta deducendo: i) l'infondatezza CP_1
delle eccezioni pregiudiziali di incompetenza ratione loci e materiae; ii) nel merito, la validità del prestito obbligazionario posto alla base della pretesa creditoria rivendicata in sede monitoria, deliberato dall'emittente nell'ottobre 2015 per far fronte – in tempi più lunghi e dilazionati – ad ingenti Parte_1
debiti che la stessa aveva contratto con numerosi finanziatori, tra cui tra il 2008 ed il CP_8
gennaio 2014, per approvvigionarsi del budget necessario per un ambizioso progetto immobiliare di ristrutturazione de “le Grand Hotel di IO”; che proprio l'esistenza di questi ingenti debiti di verso – documentalmente provati – aveva giustificato l'omesso versamento Parte_1 CP_8
in sede di sottoscrizione del prestito obbligazionario in data 31.12.2015, del corrispettivo dei titoli optati, il cui controvalore (di € 3.550.000,00) era stato volontariamente compensato tra le parti ex art. 1241 c.c. con il credito vantato da (di € 3.567.293,30); iii) sempre nel merito, CP_8
l'infondatezza e pretestuosità delle irregolarità paventate dalla opponente in merito all'operazione finanziaria de qua, atteso che l'emissione del prestito obbligazionario “Marebello 2020” era stata deliberata dall'amministratore unico con il pieno avvallo sia dell'assemblea dei soci, Controparte_4 sia dell'organo di controllo, sia dello stesso in qualità di rappresentante Parte_2 dell'azionista Gestioni Immobiliari San Vito Nord S.rl., in qualità di procuratore di a far data Parte_1
dal 2002, ed infine in qualità di amministratore unico di a far data dal dicembre 2020. Parte_1
Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta l'opposta ha domandato l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Espletati gli incombenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.; con successiva ordinanza riservata è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività
e sono stati concessi i termini di cui all'art 183, 6° comma c.p.c.
pagina 4 di 16 La causa è stata istruita documentalmente e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni ma all'udienza fissata all'uopo ne è stata disposta l'interruzione per intervenuto fallimento della opponente
(sentenza n. 58/2023 del 13.09.2023 Tribunale di Rimini). Parte_1
Con ricorso ex art. 300 c.p.c. del 16.01.2025, la causa è stata riassunta da parte della società , Parte_1
in persona del già Amministratore unico sul presupposto di un interesse della Parte_2 stessa ad evitare l'effetto di giudicato nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto, quando essa tornerà in bonis.
Si è costituita nel giudizio riassunto l'opposta mentre nessuno si è costituito per il CP_1
, pur ritualmente citato in giudizio e la cui contumacia sarà dichiarata in dispositivo. CP_3
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'esito, trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
§ 1. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza ratione materiae del Tribunale di Alessandria in favore di quella del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata per le imprese.
L'eccezione è infondata.
Come noto, l'art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. 168/2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. n.1/2012
(conv. con mod. dalla L. 27/2012). dispone che, "
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, … per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari… b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti… c) in materia di patti parasociali … d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano…e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile…f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli d cui ai commi 1 e 2".
Secondo la Giurisprudenza di legittimità costante e pacifica, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è esclusivamente configurabile ove la controversia sia direttamente inerente ad una questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, ovvero, qualora la causa abbia un fondamento "endosocietario", nel senso che non solo la pretesa, ma pagina 5 di 16 anche la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio e le concrete modalità di estrinsecazione di tale rapporto (si veda Cass. n. 6882/2018 e
Cass. 8798/2017).
Ebbene, secondo la tesi prospettata dall'opponente, rientra nella competenza della Sezione specializzata Imprese la controversia che sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società; inerenza che a suo dire sussisterebbe nel caso di specie.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che la determinazione della competenza si opera in forza del contenuto della domanda giudiziale, secondo quanto stabilisce l'art. 10 c.p.c., che esprime una regola di portata generale;
nel presente giudizio non agisce in qualità di socia;
né rivendica diritti che in qualche CP_1
modo sono suscettibili di incidere sui rapporti societari;
essa agisce facendo valere un proprio diritto di credito sul presupposto dell'inadempimento di un negozio giuridico di prestito obbligazionario, ovvero un rapporto negoziale concluso tra privati che esula dalla competenza del Tribunale specializzato in materia d'impresa, atteso che sulla base della lettera e della ratio della norma citata, il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, solo laddove le stesse ineriscano profondamente i rapporti tra soci e/o la vita sociale.
Infatti, come affermato dalla recente Cass. n. 22340/2020 (in materia di contratti di investimento aventi come oggetto l'acquisto di azioni) anche una lettura estensiva dell'art. 3 D.lgs. 168/2003 “deve rispettare, poi, i limiti di quella lettera e di quella ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione: le quali, per quanto ora rileva, si concretano, da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali;
e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti (sia pure "non più" o "non ancora" in corso) con la società, con gli organi societari o con gli altri soci.”
Quando, invece, la controversia non coinvolge nessuna questione che sia neppure indirettamente relativa al diritto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario.
In caso contrario, come statuito da Cass. n. 1826/2018 “si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del tribunale delle imprese: il quale, con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operò in un verso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col D.Lgs. n. 5 del
2003, non ha più visto incluse nella sua competenza le controversie "relative a:... d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione
pagina 6 di 16 accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa" (così il D.Lgs. n. 5 del 2003, art.
1, comma 1, lett. d)”
Deve quindi ritenersi la competenza del Tribunale ordinario adito.
§2. Sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza ratione loci e materiae del Tribunale di
Alessandria in favore di quella del Tribunale di Rimini o del Tribunale di Bologna, Sezione
Specializzata per le imprese.
La parte opponente ha eccepito, sempre in via pregiudiziale ma subordinata, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, sul presupposto dell'omessa dicitura di esclusività in relazione al Foro di
Alessandria, nella relativa clausola sulla competenza presente del Regolamento del prestito obbligazionario per cui è causa.
L'eccezione è infondata.
Nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, c.p.c. dispone che tale accordo deve risultare da atto scritto e che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito.
La Giurisprudenza di legittimità ha poi fissato il principio – assolutamente pacifico e consolidato– secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis,
Cass. n. 37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014;
Cass. n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005).
In particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924) e che occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente designato, o utilizzando l'aggettivo corrispondente (“esclusivo”) oppure adottando espressioni (ad es.: “in ogni caso”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024).
Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, la clausola di attribuzione della competenza territoriale esclusiva al Tribunale di Alessandria presente all'art. 13 co.
II del Regolamento del prestito obbligazionario azionario non dà adito a dubbi né necessita di pagina 7 di 16 interpretazioni, atteso il suo tenore letterale e la presenza - come predicato dalla Giurisprudenza da ultimo citata - dell'aggettivo “esclusivo”; si legge infatti: “Per qualsiasi controversia relativa alle
Obbligazioni ovvero all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria”.
Peraltro, clausola analoga è presente anche nella scrittura privata del 31.12.2025, parimenti posta alla base delle pretese creditorie della opponente, che prevede testualmente al paragrafo 7 che “ogni controversia inerente la validità interpretazione ed esecuzione della presente scrittura privata sarà devoluta alla competenza esclusiva de Foro di Alessandria”.
L'eccezione si appalesa dunque priva di fondamento.
§ 3. Sul merito della domanda di pagamento promossa da in via monitoria. CP_1
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la creditrice opposta, convenuta formale, conserva la veste di attrice in senso sostanziale, gravata dall'onere della prova del suo credito secondo i criteri ordinari;
si rileva che le copiose produzioni documentali versate in atti da in uno con il principio di cui all'art. 115 co. I c.p.c. siano sufficienti per ritenere CP_1
dimostrata:
- sia l'esistenza del rapporto di prestito obbligazionario oggetto di causa, invero incontestato ed anzi confermato dalle eccezioni di invalidità sollevate dall'opponente (v. verbale di delibera dell'amministratore unico del 12.10.2015, con il quale la società ha deciso di emettere un Parte_1 prestito obbligazionario ordinario denominato “Marebello 2020” del valore di € 12.000.000,00, costituito da n. 240 obbligazioni del valore nominale di € 50.0000,00 ciascuna (doc. 2); copia dei n. 71 certificati di prestito obbligazionario 2020” debitamente numerati e intestati a Parte_1
(docc. 7-8); estratto del libro degli obbligazionisti di in cui figura tra CP_1 Parte_1
questi per n. 71 titoli, consegnati come da scrittura privata del 31.12.2015 (doc. 6); CP_1
- sia la corresponsione da parte di a della complessiva somma di € CP_1 Parte_1
2.594.185,00 a titolo di finanziamento, per il tramite di n. 23 erogazioni eseguite tra il 2008 ed il 2014, con maturazione di interessi ammontanti al 31.12.2015 ad € 973.108,30 (v. scrittura privata del
31.12.2025 prodotta al doc. 15 che reca espressa dichiarazione in tal senso della debitrice e Parte_1
v. anche i documenti allegati ad essa scrittura, tra cui il n. 1, anch'esso debitamente sottoscritto da entrambe le parti, il quale riporta un elenco di tutte e 23 le erogazioni, completo di importo e data;
le lettere-contratto debitamente sottoscritte dalla opponente, con le quali le parti pattuiscono le condizioni dei vari finanziamenti concessi da o con le quali la debitrice riconosce di CP_1 Parte_1
aver ricevuto tali finanziamenti (docc. da 27 a 33); scheda contabile di al doc. 17, Parte_1
pagina 8 di 16 che reca la registrazione di tutti i 23 bonifici eseguiti da in forza dei predetti CP_1
finanziamenti);
- sia infine il grave inadempimento da parte dell'emittente in ordine alla corresponsione Parte_1 degli interessi ed alla restituzione del capitale (anch'esse invero circostanze incontestate).
Gli interessi sarebbero stati corrisposti, come si evince dalla scrittura del 31.12.2025 (doc. 15 conv.) nonché dal regolamento di Prestito Obbligazionario (v. doc. 4): per n. 40 titoli obbligazionari, al tasso del 5%, alla fine di ogni anno (31.12.) mediante stacco di cedola;
per n. 31 titoli obbligazionari, al tasso del 5,5% in una unica tranche cumulativa alla scadenza del 31.12.2020 nel rispetto di una operazione cd. “bullet”.
Quanto alla restituzione del capitale, se la società emittente fosse stata in bonis essa avrebbe dovuto avvenire, per tutti e 71 i titoli opzionati, alla data del 31/12/2020 (come si evince sempre dalla scrittura del 31.12.2025) mentre, per il caso del verificarsi di un “Evento Rilevante", quale proprio il mancato pagamento alle scadenze degli importi dovuti a titolo di interessi, il rimborso avrebbe dovuto essere anticipato se richiesto dell'Obbligazionista (art.
8.2 del Regolamento del prestito Obbligazionario).
Ebbene, posta la pacifica omessa corresponsione di capitale ed interessi alle scadenze pattuite, secondo le stesse previsioni regolamentari nonché secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c. è pacifico che sia titolare del diritto di credito che ha azionato in via monitoria. CP_1
Ciò posto e venendo alle eccezioni promosse dalla opponente per resistere alla domanda di pagamento, sulle stesse si va partitamente ad affermare quanto segue.
§4. Sull'eccepita nullità del prestito obbligazionario per omessa consegna da parte della sottoscrivente del corrispettivo dei titoli optati. CP_1
Parte opponente ha eccepito l'invalidità del prestito obbligazionario oggetto di causa sul presupposto che trattasi di negozio cui è applicabile la disciplina del mutuo che postula, a pena di invalidità, trattandosi di contratto reale, la consegna delle somme mutuate.
La deducente inoltre, al fine di corroborare la propria tesi, ha richiamato in comparsa conclusionale quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5841 del 2025 che si è espressa in senso favorevole alla validità del mutuo solutorio (cui la parte assimila il prestito obbligazionario oggetto di causa) indicando però quale elemento imprescindibile per il perfezionamento del vincolo contrattuale, la disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario, che nel caso che ci occupa, secondo l'opponente, non vi sarebbe mai stata, non essendosi verificato alcuno spostamento di denaro nella sfera patrimoniale della società , la quale non ha mai Parte_1
ricevuto da il pagamento del controvalore monetario dei n. 71 titoli obbligazionari CP_1
optati.
pagina 9 di 16 Prima di entrare nel merito dell'eccezione, pare utile, per completezza espositiva, ricostruire brevemente le tappe della vicenda che ci occupa, per come le stesse emergono dalle allegazioni – soprattutto della parte opposta – non contestate dalla parte opponente e comunque emergenti dalla copiosa documentazione agli atti.
La è una società di diritto svizzero che opera nel settore finanziario e degli Controparte_1
investimenti – come evincibile dal suo oggetto sociale (v. doc. 16).
Nell'anno 2008 la si rivolgeva alla presentando un grande progetto Parte_1 CP_1 immobiliare e quindi di investimento per possibili finanziatori: la completa ristrutturazione de “Le
Grand Hotel di IO”, progetto per cui acconsentiva ad elargire alla opponente CP_1
plurimi finanziamenti, nel periodo compreso tra maggio 2008 e gennaio 2014, per complessivi Euro
2.594.185,00.
Le 23 tranches di finanziamento erogate da secondo gli accordi intercorsi, CP_1
indipendentemente dalla data di concessione, avevano una scadenza unica, ovvero il 31.12.2014: data questa fissata dalle parti a fronte del fatto che aveva programmato di completare i lavori Parte_1 nell'anno 2014 e riaprire al pubblico la struttura alberghiera.
Alla scadenza la società tuttavia, probabilmente a causa di ritardi nel completamento Parte_1 delle opere di ristrutturazione e quindi nella riapertura e messa in esercizio dell'hotel, non restituiva le somme ricevute a titolo di finanziamento e nemmeno provvedeva a corrispondere gli interessi che, come confessoriamente dichiarato per iscritto dalla stessa nella scrittura privata del 31.12.2015 (doc.
15) ammontavano alla data del 15.12.2015 a complessivi Euro 1.218.371,00 al lordo della ritenuta fiscale (ovvero Euro 973.108,30 netti).
Nell'ottobre 2015 però, l'odierna opponente deliberava l'emissione di un prestito obbligazionario per euro 12.000.000,00 (v. verbale di delibera del 12.10.2015 al doc. 2) con il dichiarato fine “di dotare la società di disponibilità finanziarie atte a far fronte ai costi di ristrutturazione Parte_1 dell'albergo di proprietà della società sito in IO nonché alla razionalizzazione dei debiti esistenti”.
Detta finalità da ultimo citata, veniva espressamente indicata anche nella Nota Integrativa al Bilancio
2015 – (Doc. 9 conv.) in cui si legge in merito all'andamento della gestione che “nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto a portare avanti le operazioni di riordino del Grand Hotel finalizzate alla riapertura dello stesso. L'assemblea ha autorizzato l'amministratore unico all'emissione di un prestito obbligazionario di euro 12 milioni al tasso di interesse del 5% se pagato annualmente o del 5,5 % se pagato “bullet” al quinto anno. Il prestito è stato sottoscritto per euro 7.250.000, di cui per euro 1,5 milioni mediante erogazione di denaro da parte di diversi investitori mentre per la
pagina 10 di 16 rimanenza è stato sottoscritto da creditori della società già esistenti. Quest'ultima operazione ha consentito di battere significativamente il costo del debito”.
Le parti sottoscrivevano allora in data 31.12.2015, una scrittura privata (doc. 15) con la quale, dopo aver dato atto del debito di nei confronti di per complessivi € 3.567.293,30 Parte_1 CP_1
(per capitale e interessi) decidevano di regolamentare i rapporti di dare e avere “attraverso la concessione/assegnazione – a titolo di conguaglio – ed a favore della società , di CP_1 obbligazioni emesse dalla società ”. Parte_1
In particolare, il negozio prevedeva le seguenti condizioni:
- avrebbe assegnato gratuitamente a n. 71 titoli obbligazionari dell'importo Parte_1 CP_1 nominale di euro 50.000 (così per complessivi € 3.550.000,00) rimanendo quindi debitrice nei confronti di quest'ultima della somma residua di euro 17.293,30, non produttiva di interessi;
- a seguito dell'avvenuta sottoscrizione e consegna dei 71 titoli nonché della consegna CP_1
dell'assegno circolare per la somma di euro 17.293,30 non avrebbe avuto null'altro a che pretendere e richiedere a , fatta eccezione del pagamento delle obbligazioni alla data del 31/12/2020. Parte_1
E così avveniva che sottoscriveva i 71 titoli obbligazionari per cui è causa e ne riceveva CP_1
i relativi certificati.
Ciò posto, nonostante gli accordi raggiunti, non corrispondeva a alcunchè: Parte_1 CP_1
non rimborsava alla scadenza quanto dovuto a titolo di capitale;
non corrispondeva mai gli interessi maturati sulla sorte capitale e non pagava nemmeno la somma di € 17.293,30.
Ebbene, ricostruita in questi termini la vicenda negoziale che ha condotto al presente contenzioso, e tornando al merito dell'eccezione sollevata dalla opponente, di nullità del prestito obbligazionario per omessa traditio del corrispettivo da parte di la stessa si reputa infondata e ciò per le CP_1
seguenti ragioni.
In primo luogo, a parere di chi scrive non è condivisibile l'assimilazione del negozio giuridico stipulato tra le parti il 31.12.2015 nei termini di un contratto di mutuo.
Infatti, come si evince dal tenore della documentazione citata, la causa soggiacente l'emissione dei titoli obbligazionari “Marebello 2020” era duplice: sia di reperimento di nuove risorse finanziarie (per quei titoli allocati presso investitori che ne avrebbero – e ne hanno, come si evince dal doc. 6 conv. - corrisposto il controvalore monetario) sia di conversione dei crediti esistenti in strumenti finanziari (per quei titoli allocati presso soggetti già titolari di crediti esigibili nei confronti dell'emittente – tra cui si annovera ma non solo, come si evince dall'elenco obbligazionisti di cui al doc. 6 CP_1
conv.).
pagina 11 di 16 Ebbene è allora evidente che nel caso di la causa giustificativa dell'accordo raggiunto il CP_1
31.12.2015 fosse esclusivamente quest'ultima, ovvero quella di convertire, con un accordo novativo, i crediti già esistenti ed esigibili di (per € 3.567.293,30) in titoli obbligazionari di CP_1
importo corrispondente (anzi di poco inferiore).
Operazione senz'altro vantaggiosa per entrambe le parti dal momento che essa avrebbe consentito a
“di abbattere il costo del debito” (come si legge nel bilancio 2015) e di prorogarne la Parte_1 scadenza ed al contempo avrebbe consentito a di “soddisfarsi” mediante l'ottenimento CP_1
di titoli obbligazionari (che rientrano nella categoria dei titoli di credito) che oltre ad essere più flessibili (il rimborso dell'investimento sarebbe potuto astrattamente avvenire in qualsiasi momento mediante l'alienazione del titolo sul mercato, a condizioni peraltro potenzialmente più vantaggiose rispetto a quelle generalmente offerte per l'acquisto di crediti deteriorati) consentono anche all'obbligazionista di avere una propria rappresentanza all'interno della società attraverso l'assemblea degli obbligazionisti (e quindi un maggiore controllo sulla gestione della società emittente).
D'altra parte, non solo la prassi ma anche l'ordinamento (in particolare il diritto concorsuale) conosce e riconosce meritevolezza a tali forme negoziali di ristrutturazione dell'indebitamento e di soddisfazione dei creditori con modalità diverse ed ulteriori rispetto alla “regola” del pagamento in danaro e, ciò nel contesto di una evoluzione sempre più sofisticata e complessa sotto il profilo tecnico, degli strumenti che consentono la regolazione ed il superamento di uno stato di crisi societaria.
Si veda ad esempio l'abrogato art. 160, comma 2, lett. a), L.F. che legittimava pur nel contesto del concordato preventivo “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma”, potendo tali forme consistere, a titolo esemplificativo, nella “attribuzione ai creditori (…) di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito” norma che si ritrova trasposta anche nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(“CCII”) all'art. 87, comma 1, lett. d) che trova applicazione, per espresso richiamo dell'art. 64-bis, co.
9, anche per il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione”.
In conclusione, il negozio stipulato tra le parti, a parere di chi scrive, non può essere appiattito sul paradigma tipico del contratto di mutuo (di natura reale), perché trattasi di un negozio atipico, di natura consensuale e non reale, che assolve ad una funzione di rinegoziazione e ristrutturazione del debito, proprio attraverso il meccanismo della conversione di crediti esistenti ed esigibili in strumenti finanziari/titoli di credito.
Non pertinente quindi si ritiene essere anche il richiamo, operato in comparsa conclusionale, al principio enunciato dalle recenti Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 in materia di mutuo solutorio di cui la massima: “ È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c.,
pagina 12 di 16 costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”.
Infatti, per quanto si ritiene assorbente quanto già detto in ordine alla ritenuta non qualificabilità dell'operazione finanziaria oggetto di causa nei termini di un mutuo;
incidentalmente si osserva che la società con la scrittura privata del 31.12.2015 ha portato in – parziale - compensazione con Parte_1 un credito della di € 3.567.293,30, un proprio credito maturato nei confronti della CP_1 medesima, corrispondente proprio al controvalore dei titoli ceduti di € 3.550.000,00; operazione negoziale che implicava necessariamente che tale ultima somma, pur non essendo mai pervenuta nella sua disponibilità materiale, fosse nella sua disponibilità giuridica come voce attiva del patrimonio e lo fosse diventata proprio in ragione del prestito obbligazionario contestato.
Per tutte le ragioni esposte, l'eccezione in disamina va rigettata.
§5. Sulle eccezioni di invalidità del prestito obbligazionario sollevate in comparsa conclusionale:
i) per violazione del divieto di compensazione di partite di cui all'art. 2423 ter ultimo comma c.c.;
ii) per violazione dei limiti di cui all'art. 2412, primo comma, c.c.; iii) per conflitto di interessi in capo a , amministratore unico della società nonché sottoscrittore di n. Controparte_4 Parte_1
11 titoli obbligazionari ordinari.
Le eccezioni sono state sollevate solo in comparsa conclusionale di talché le stesse devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate.
Ad abundantiam, infatti, si osserva che, avuto riguardo al primo profilo di asserita violazione dell'art. 2423 ter ult. co. c.c. la parte ha fondato l'eccezione sul presupposto della violazione del divieto di compensazione di partite, senza specificare nemmeno in quale scrittura di bilancio abbia rinvenuto tale errata iscrizione – che comunque, e l'argomento è assorbente, non assurge a causa di invalidità del negozio, come sostenuto -.
Avuto riguardo invece all'asserita violazione dei limiti di cui all'art. 2412 I co. c.c., secondo l'opponente il loro superamento (nemmeno ben allegato nella sua esistenza e consistenza) sarebbe astrattamente desumibile dalla circostanza per la quale le riserve cd. “disponibili” (e rilevanti ai fini del computo di cui all'art. 2412 c.c.) sarebbero solo le riserve da utili e non già le riserve da rivalutazione dei beni societari, che invece sarebbero state considerate – ai fini del computo ex art. 2412 c.c. - sia nel pagina 13 di 16 verbale di delibera di emissione del prestito obbligazionario del 12.10.2015, sia nella pedissequa attestazione di sua validità, emessa dal collegio sindacale.
Ebbene, sul punto è sufficiente nuovamente rilevare che, pur nella consapevolezza che sull'argomento permangono in dottrina opinioni contrastanti (v'è chi reputa ammissibile conteggiare ai fini della determinazione del limite quantitativo di cui all'art. 2412 c.c. anche le riserve da rivalutazione in quanto ne è consentita l'imputazione a capitale e chi al contrario ritiene che la riserva da rivalutazione, in quanto riserva indisponibile, non vada computata) non vi è norma che dirima tale contrasto e che tantomeno sanzioni con la nullità di tutta l'operazione di emissione del prestito obbligazionario la sua violazione.
In ultimo avuto riguardo al profilo dell'asserito conflitto di interessi in capo al Rag. in Controparte_4 veste di amministratore unico della che ha deliberato l'emissione del prestito Parte_1
obbligazionario che ci occupa;
le doglianze di parte opponente, che lamenta che egli abbia agito favorendo sé stesso ed altri soggetti e danneggiando la società, sono rimaste illazioni prive di sostanza.
L'operazione di emissione del prestito obbligazionario ordinario 2020”, stando alla Parte_1
documentazione agli atti, pare non solo regolare ma anche avvallata dallo stesso Parte_2
che oggi la contesta – nella sua qualità di già amministratore della -. Parte_1
Il verbale di delibera dell'amministratore unico, in allora , redatto da Notaio e Controparte_4
regolarmente registrato ai sensi dell'articolo 2410 c.c., dà atto che egli è stato espressamente autorizzato all'emissione del prestito obbligazionario “Marebello 2020” con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci emessa in pari in data, ovvero il 12 ottobre 2015 (doc. 2 conv); alla delibera è allegata anche l'attestazione scritta dei componenti del collegio sindacale, nel quale viene dato atto che l'emissione
“Marebello 2020” può essere disposta in quanto risulta rispettato il limite di cui all'articolo 2412 co. I
c.c.; di tale operazione finanziaria viene dato atto nel bilancio della società per l'esercizio Parte_1
2015; bilancio regolarmente approvato dai soci, come si evince dal verbale di riunione del 15 luglio
2016, cui ha preso parte anche quale rappresentante dell'azionista Gestione Parte_2
immobiliari San Vito nord-est S.r.l. ed anche procuratore della società a far data dal 22 Parte_1
novembre 2002 (v. visura storica prodotta al doc 21 conv).
Alla luce di ciò, al netto del fatto che l'opponente non ha richiamato alcuna norma che ponga divieto all'amministratore unico di sottoscrivere titoli obbligazionari;
come si evince dal doc. 6 della convenuta
(che riporta l'elenco degli obbligazionisti) e dal doc. 22 (che riporta la scrittura privata stipulata tra e il 31.12.2015 e sottoscritta proprio da in qualità di CP_4 Parte_1 Parte_2
procuratore della società); i titoli obbligazionari sottoscritti da (n. 11 per un Controparte_4 controvalore di complessivi € 550.000,00) sono stati concessi - analogamente a quanto accaduto per pagina 14 di 16 - a “conversione” (pur parziale perché era previsto anche il versamento di € 48.700,20 a CP_1
carico della emittente) di un credito vantato dal , che come si legge al punto 1, aveva erogato CP_4 finanziamenti alla società , tra il 2013 ed il 2015, per complessivi € 548.700,20. Parte_1
In sostanza, un'operazione negoziale del tutto analoga a quella realizzata con che non CP_1
solo si ritiene, per i motivi già spesi, legittima ma che per quanto riguarda specificamente l'obbligazionista non è stato nemmeno allegato dalla opponente, che abbia consentito al CP_4
medesimo di soddisfare le proprie aspettative creditorie.
Detto altrimenti, ha paventato un conflitto di interessi sostenendo che l'amministratore Parte_1
abbia favorito sé stesso e danneggiato la società, deliberando l'emissione di titoli CP_4
obbligazionari ed acquisendone un certo numero senza versare corrispettivo, ma non ha nemmeno detto se questi titoli siano stati regolarmente rimborsati dalla società o se invece le aspettative Parte_1 creditorie del siano rimaste insoddisfatte, come quelle dell'opposta CP_4 CP_1
Per tutte le ragioni esposte, anche le eccezioni in disamina devono ritenersi infondate.
§ 6. Conclusioni e spese di lite.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione non è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, esse vanno poste interamente a carico di parte opponente e vengono liquidate, ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa;
secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. senza espletamento di attività istruttoria;
così per complessivi € 49.271,00 oltre al rimborso forfettario del
15%, oltre IVA e CPA.
Deve, invece essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento
Giuridico (cft. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
Invero, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno.
pagina 15 di 16 Ciò detto, parte convenuta non solo non ha provato l'esistenza di tale danno, ma. al di là di una mera contestazione generica, non ha neppure mai evidenziato in cosa esso sarebbe consistito.
Consegue che detta domanda va rigettata.
Nulla deve invece statuirsi in punto spese per il , rimasto contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del Controparte_3
2. Rigetta l'opposizione promossa da in persona del già amministratore e legale Parte_1
rappresentante pro tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 1517/2021, emesso Parte_2
dal Tribunale di Alessandria e depositato in data 17.12.2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. Condanna in persona del già amministratore e legale rappresentante pro Parte_1
tempore a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 liquidate in € 49.271,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge;
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. promossa da;
Controparte_1
Così deciso in Alessandria, il 2.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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