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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1003/2021 R.G., avverso la sentenza n. 5513/2020, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24/08/2020, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), con sede in Ercolano (NA), alla via IV Novembre n. 23, in P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Marescalco (C.F. ), in virtù di procura CodiceFiscale_1
in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , sito in Portici Controparte_1 P.IVA_3
(NA), alla Via Madonna della Salute, n. 4, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elia Martino, (C.F.
[...]
); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “In via principale (ed in caso di accoglimento del motivo indicato sub C-I),
1. rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 7003/2017), per le ragioni illustrate sub C – I della presente impugnazione;
2. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al doppio grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata (ed in caso di accoglimento del motivo indicato sub C
– II e/o sub C-III), disposta la revoca del d.i. opposto,
3. condannare il dell'edificio denominato “La ”, in CP_1 CP_1
persona dell'amministratore p.t., sito in Portici (NA), alla via Madonna della Salute n. 4, al pagamento, in favore dell'impresa denominata della somma di € Parte_1
11.000,00 [di cui € 10.000,00 per imponibile ed € 1.000,00 per IVA (con
pag. 2/25 aliquota al 10%)] – ovvero alla diversa somma maggiore o minore emergente dalla valutazione del corredo probatorio - per tutti i motivi esposti sub C – II) e/o C- III);
4. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al doppio grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via ulteriormente subordinata,
5. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
(eccezione di prescrizione del diritto ed eccezione di nullità della domanda), in quanto infondata e disporre, conseguentemente, la integrale compensazione delle spese di lite afferenti al primo grado del giudizio ex art. 92 2° comma c.p.c.;
6. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al presente grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'appellato: “rigettare l'appello principale, proposto dalla
[...]
in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato, per tutti i motivi sopra esposti;
pag. 3/25 .. con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. ss., la Parte_1
premesso di vantare un residuo credito di € 14.322,00,
[...]
quale corrispettivo ad essa ancora non versato del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo a lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, chiedeva ingiungersi al Condominio dell'edificio denominato “La Pineta”, sito in Portici, il pagamento del relativo importo.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 7003/2017, con il quale ordinava al ” di Portici (NA), alla Via Controparte_1
Madonna della Salute, n. 4, di pagare alla ricorrente la somma di €
14.322,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento.
Avverso tale decreto il , con citazione notificata in data 23 CP_1
ottobre 2017, proponeva opposizione, sollecitandone la revoca, sul presupposto del parziale inadempimento dell'impresa, spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte alla eliminazione dei vizi occulti, manifestatisi dal maggio
2014, nonché al pagamento, in favore del , dell'importo di CP_1
€ 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
pag. 4/25 Si costituiva la Parte_1
resistendo all'opposizione ed eccependo l'estinzione del diritto alla garanzia per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché la nullità della domanda riconvenzionale per vizio della editio actionis e la relativa prescrizione.
Con ordinanza del 15.02.2018, il Giudice revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini per il deposito di memorie ex art 183, comma 6°, c.p.c..
Quindi, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “
1. accoglie l'opposizione
e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.000 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Elia Martino”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, pubblicata in data 24.8.2020, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la proponeva appello Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato il 27/02/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. maggiorato per la sospensione feriale, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, invocava l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Con comparsa ritualmente depositata in data 1.6.2021, si costituiva il
, resistendo all'avversa impugnazione e sollecitandone il CP_1
rigetto.
pag. 5/25 All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, questa
Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.1.2024, poi differita al 31.1.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza alle stesse comunicata il 20.2.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva in fatto che “In data 21.9.10 il direttore dei lavori, ing. emetteva il “certificato di Controparte_2
regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo” nel quale si quantificava l'importo dovuto all'impresa appaltatrice in € 129.433 IVA compresa al netto della somma di € 13.092 per “danni e lavori mal eseguiti”. Nell'assemblea condominiale del 26.10.10 il CP_1
approvava tale verbale di collaudo riservandosi di pagare la somma residua di € 13.092 “solo a seguito della rimozione di tutti i difetti riportati nel collaudo citato”.
Il verbale veniva comunicato all'impresa in data 28.10.20 (dicitura apposta sul foglio “per ricevuta amministratore Parte_2
data e firma). Parte_1
La somma riconosciuta dal d.l. e dal condominio veniva effettivamente pagata.
pag. 6/25 Il “certificato di regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo” veniva comunicato all'impresa in data 30.3.12 (dicitura “Accettato La
Ditta” e firma).”.
Poste tali premesse e rilevato che, con il ricorso monitorio,
l'appaltatore aveva chiesto il pagamento della somma non riconosciuta, maggiorata dell'IVA, il Giudice riteneva fondata l'opposizione proposta dal , mediante la quale era stato CP_1
eccepito l'inadempimento dell'impresa, consistito nel non avere provveduto all'eliminazione dei vizi.
Il Tribunale, dopo avere evidenziato che l'appaltatore non aveva negato l'esistenza dei vizi come accertati dalla D.L., si soffermava sulle eccezioni di inoperatività della garanzia, sollevate dall'impresa e motivate dalla pretesa avvenuta accettazione dell'opera, dal maturare della decadenza dal diritto alla garanzia e dall'operare della prescrizione.
In particolare, con riguardo alla presunta accettazione dell'opera da parte del committente, idonea, a detta dell'impresa, ad impedire al
Condominio di avvalersi della garanzia per i vizi dell'opera, il Giudice, richiamato il combinato disposto degli artt. 1665 e 1667 c.c., escludeva che essa potesse ritenersi sussistente.
Al riguardo, disattendendo i rilievi dell'opposta, escludeva che, nella fattispecie, fosse ravvisabile un'accettazione senza riserve dell'opera suddetta ed una tardiva comunicazione dell'esito della verifica.
pag. 7/25 Sul punto, rimarcava che il collaudo finale dell'opera, redatto dal DL e contenente la descrizione dei vizi, interveniva nel settembre 2010, che il , nell'assemblea dell'ottobre successivo, faceva propri i CP_1
rilievi mossi dal DL, che, infine, tale verbale era comunicato all'impresa appena due giorni dopo la delibera.
Di conseguenza, osservava il Giudice, “L'opera .. è stata accettata con espressa riserva di valersi della garanzia dovuta dall'appaltatore”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare il riportato capo di sentenza, sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare sia il fatto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo – veniva comunicato all'impresa solo in data 30.3.2012, dopo quasi due anni dalla sua redazione, sia l'inerzia colpevolmente serbata dal di fronte alle specifiche sollecitazioni dell'appaltatore, CP_1
che, in più occasioni, aveva manifestato la propria disponibilità alla effettuazione di un sopralluogo congiunto.
Secondo l'appellante, quindi, la condotta inerte del doveva CP_1
indurre a ritenere che l'opera era stata accettata – per gli effetti previsti dall'art. 1665 3° comma c.c. - per non avere il committente dato riscontro alla nota del 28 ottobre 2014, con la quale si comunicava la disponibilità per effettuare una nuova verifica, ed all'invito (dell'11 maggio 2015) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
§ 5.
pag. 8/25 Il motivo è infondato.
L'appellante non ha, invero, formulato rilievi in ordine al dato, accertato dal Tribunale, che il , con la delibera assembleare CP_1
del 26.10.2010, comunicata due giorni dopo all'impresa, aveva accettato l'opera con riserva, rifiutando di pagare il residuo credito dell'impresa, stimato in € 13.092,00, fino a quando l'appaltatore non avesse rimosso tutti i difetti citati nel verbale di collaudo stilato dal DL il 21.9.2010.
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno per acquiescenza, tanto in merito alla sussistenza dei vizi accertati nel suddetto verbale di collaudo, quanto sul fatto che, con la delibera del 26.10.2010, vi fosse stata un'accettazione dell'opera con riserva.
Né, invero, la condotta tenuta dal , successivamente ai CP_1
descritti eventi, consente di ritenere integrata la fattispecie, preclusiva dell'operare della garanzia, dell'accettazione dell'opera senza riserve.
Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che il certificato di collaudo finale veniva sottoscritto dall'impresa in data 30.3.2012, nel corso di un incontro tra le parti tenutosi presso lo studio dell'amministratore p.t. del (cfr. allegato n. 8 alla memoria istruttoria depositata in CP_1
primo grado dall'opponente).
Con la firma del certificato di collaudo, l'impresa prendeva atto dei rilievi mossi dal DL, il quale, nel documento redatto, aveva attestato l'esistenza di vizi per complessivi euro 13.092,00, di cui euro 4.450,00 per danni a proprietà private di singoli condomini, ed euro 8.642,00
pag. 9/25 quale quota di vizi riferiti ad opere su parti condominiali (cfr. allegato n. 2 alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'opponente).
Inoltre, nel corso dell'incontro tenutosi in data 13.6.2012, presso lo studio dell'amministratore p.t. del , le parti descrivevano CP_1
gli interventi che l'impresa si impegnava ad eseguire per la rimozione dei vizi dai quali l'opera era risultata affetta (cfr. documento n. 10 allegato alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'opponente).
Né, del resto, è sostenibile che vi sia stata colpevole inerzia da parte del
, alla luce del tenore dei documenti dinanzi richiamati, dai CP_1
quale emerge nitidamente come le parti abbiano eseguito vari sopralluoghi finalizzati a porre rimedio ai vizi, imputabili alla non corretta esecuzione delle opere.
Inoltre, giova rimarcare che, dopo l'assemblea del 26.10.2010, di cui in precedenza si è detto, il , mediante l'invio delle racc.te a/r CP_1
del 02.12.2010/15.03.2011/31.03.2011, delle quali documentava la relativa ricezione da parte dell'impresa (cfr.: all. 4, 5 e 6 delle memorie
II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.), sollecitava più volte l'appaltatore a voler sottoscrivere il verbale di collaudo finale redatto dal DL.
Ed ancora, non va sottaciuto che, con delibera del 05.07.2012, il cui verbale veniva trasmesso all'impresa a mezzo Pec del 16.07.2012, il stabiliva “… all'unanimità di ribadire il contenuto del CP_1
pag. 10/25 certificato di collaudo finale e più precisamente di decurtare in via definitiva la somma da liquidare all'impresa per € 4.450,00, importo da rimborsare ai singoli condomini secondo il riparto indicato nella certificazione suddetta con l'eccezione del condomino CP_3
rimborsato dall'assicurazione, nonché di liquidare all'impresa la Pt_1
somma di € 8.642,00 euro a tabella A a rimozione avvenuta di tutti i difetti riscontrati […] L'assemblea all'unanimità delibera che l'effettivo pagamento di 8.642,00 euro avverrà solo dopo aver verificato l'efficacia
e la bontà degli interventi in toto…” (cfr.: all. 11 e 12 delle memorie II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.).
Orbene, al cospetto di tali univoche risultanze, non è fondatamente sostenibile che il abbia accettato senza riserve le opere, CP_1
quando, al contrario, emerge che il committente abbia costantemente agito per ottenere dall'impresa l'eliminazione dei vizi, subordinando a tale adempimento, peraltro mai avvenuto, il pagamento del residuo credito, sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo.
Ed infatti, si deve rilevare che, nemmeno in questa sede, l'impresa abbia dedotto e documentato di avere provveduto a tenere fede all'impegno assunto, nel corso dei vari incontri avuti con il condominio e, in specie, in quello del 13.6.2012, di provvedere all'eliminazione dei vizi.
Né, del resto, risulta che tanto abbia fatto in esito alla delibera di assemblea condominiale del 16.7.2012, di cui dinanzi si è dato conto.
pag. 11/25 Con riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, a mente del quale il condominio era rimasto silente rispetto alla nota del 28 ottobre 2014 ed all'invito (dell'11 maggio 2015) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, occorre replicare quanto segue.
Con la citata nota, invero, l'impresa, per un verso, contestava gli addebiti ad essa rivolti dalla DL nella relazione del 7.5.2014, negando la riconducibilità dei vizi alla cattiva esecuzione dei lavori, dall'altro, invece, manifestava la disponibilità ad eseguire un incontro congiunto.
Peraltro, non risponde al vero che a tale nota non abbia fatto seguito alcuna risposta da parte del , avendo quest'ultimo, in CP_1
primo grado, depositato le racc.te a/r del
02.10.2014/17.12.2014/23.02.2015/20.03.2015/24.03.2015, con le quali rappresentava all'Impresa appaltatrice anche il distacco della guaina a copertura del terrazzo della scala C e, comunque, l'aggravarsi dei danni nonché ribadiva l'invito alla eliminazione di tutti i vizi delle opere, rendendosi altresì disponibile ad un nuovo sopralluogo (cfr.: all.
21 e 22 delle memorie II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.).
Del resto, riguardo al contenuto della citata missiva dell'appellante, datata 28 ottobre 2014, si deve rimarcare come la stessa, nella parte in cui era volta a contestare la sussistenza dei vizi lamentati dal
, si ponga in insanabile contrasto con la precedente CP_1
condotta serbata dall'impresa che, come dinanzi osservato, in data
30.3.2012, aveva firmato, senza sollevare obiezioni, il verbale di collaudo redatto dal DL, contenente l'analitica descrizione dei vizi.
pag. 12/25 Riguardo, poi, ai rilievi, contenuti nella medesima nota dell'impresa, tesi a confutare il tenore dell'ulteriore relazione di verifica post collaudo dello stato dei luoghi, redatta dal DL in data 7.5.2014, merita rimarcare che, per un verso, la contestazione dell'appaltatore si rilevi assolutamente generica, essendosi lo stesso limitato a negare la riconducibilità dei difetti ad una non corretta esecuzione delle opere.
Nondimeno, tale deduzione difensiva, peraltro, nemmeno trasfusa nella formulazione di un'articolata censura, è palesemente smentita dal chiaro tenore della relazione a firma del DL datata 7.5.2014, che, in aggiunta a quella sottoscritta dall'impresa il 30.3.2012, comprova la sussistenza dei vizi, la mancata eliminazione di essi da parte dell'impresa, il manifestarsi, dopo il collaudo, di ulteriori difetti e la loro riconducibilità ad un'esecuzione non a regola d'arte di parte delle opere.
In conclusione, il motivo di essere rigettato, dovendosi rammentare che “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 19019 del 31/07/2017).
pag. 13/25 Nell'ipotesi in esame, alla stregua delle considerazioni dinanzi compiutamente esposte, deve fondatamente escludersi che il abbia mai espresso, durante tutto il corso del rapporto, il CP_1
gradimento dell'opera.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'impresa censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che la denunzia fosse stata proposta nel rispetto del termine normativamente prescritto dall'art. 1667 2° comma c.c..
Sul punto, opinava che il verbale assembleare comunicato all'impresa il
28.10.2010, costituente l'atto con cui il aveva denunciato, CP_1
secondo il Giudice, i vizi, ne recava un'elencazione solo parziale e non copriva tutti i vizi descritti nel certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal DL e sottoscritto dall'impresa solo a marzo del 2012.
In particolare, valorizzando il contenuto del deliberato assembleare relativo al quarto capo all'ordine del giorno, osservava che nello stesso era contenuta una descrizione di vizi, idonea ad evitare l'eccepita decadenza, solo per il minore importo “di € 3.020,00 (e per le voci elencate da 1 a 8), giammai per la residua somma di € 10.072,00”.
Invero, rilevava che, nel verbale assembleare, non erano compresi ed elencati tutti i vizi contemplati nel verbale di collaudo, comunicato alla società appaltatrice quasi due anni dopo la sua redazione e, comunque, ben oltre il termine di sessanta giorni normativamente prescritto.
pag. 14/25 La sentenza era, quindi, errata nella parte in cui aveva ritenuto che la denunzia – per vizi complessivamente quantificati in € 14.322,00 (iva inclusa) - era stata tempestivamente comunicata, poiché contenuta nel verbale assembleare del 26 ottobre 2010, dovendosene ritenere l'operatività (e quindi l'efficacia della denuncia per gli effetti previsti dall'art. 1667 c.c.), soltanto limitatamente all'importo di € 3.020,00
(oltre iva) e non anche dell'importo residuo azionato con il monitorio
(pari ad € 10.000,00, oltre iva, con aliquota al 10%).
§ 7.
Il motivo è infondato.
Costituisce, invero, principio consolidato quello a mente del quale “in tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11520 del
25/05/2011).
Nel caso di specie, l'assemblea dei condomini, nella riunione del
26.10.2010, il cui verbale era, come detto, sottoscritto dall'impresa due giorni dopo, approvando il punto 4 all'ordine del giorno, deliberava di fare proprio il contenuto della relazione di collaudo a firma del DL,
pag. 15/25 contenente l'analitica descrizione dei vizi e difetti dei lavori. Nel deliberato assembleare, inoltre, recependosi il contenuto della suddetta relazione, si disponeva che, dal credito dell'impresa, quale attestato dal DL, sarebbe stato detratto l'importo di euro 13.092,00, corrispondente alla somma, stimata dal DL, del valore dei vizi ad opere private e ad opere su parti comuni.
Seguiva, poi, l'analitica elencazione, ammessa anche dall'appellante, dei vizi a parti private, stimati in euro 3.020,00, e l'invito dell'assemblea, da rivolgere all'impresa, a voler provvedere all'eliminazione dei vizi su parti comuni, con l'intendimento che il saldo di tali lavori, stimati in complessivi euro 10.072,00, sarebbe stato disposto solo a rimozione avvenuta. Il verbale, inoltre, evidenziava, con sufficiente chiarezza, che i vizi attenevano, oltre che a parti private, ad opere relative a parti comuni, delle quali si citavano, in particolare, i lavori di attintatura, costituenti la voce maggiore dei vizi rilevati dal DL, e quelli di pulizia dei klinker.
Orbene, se l'impresa ha pacificamente sottoscritto un verbale di tale tenore, prendendo atto di quale era stata la volontà dei condomini, è logico ritenere che essa fosse stata ampiamente edotta del contenuto delle riserve espresse dalla committenza, specie considerando che il pagamento del saldo era, come visto, stato espressamente subordinato alla rimozione dei vizi.
Tra l'altro, deve anche rimarcarsi che il verbale di collaudo del
21.9.2010, - che, come visto, l'assemblea poneva a fondamento della sopra richiamata delibera -, risultava essere stato redatto dal DL a pag. 16/25 seguito di una ricognizione dei lavori eseguita in contraddittorio con l'impresa (cfr. pag. 2 del documento, allegato sub. 2 alla memoria istruttoria dell'originario opponente).
Ne segue come, anche alla luce di tale ulteriore elemento, possa fondatamente sostenersi la piena conoscenza, da parte dell'impresa, alla data del 28.10.2010, di sottoscrizione del verbale assembleare, dei vizi da cui le opere risultavano essere affette.
§ 8.
Il Giudice respingeva, infine, la sollevata eccezione di prescrizione dalla garanzia per i vizi, valorizzando il disposto di cui all'art. 1667 co. 3 c.c., secondo cui “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Infatti, premesso che la denuncia, a fronte di una consegna dell'opera risalente al 21.9.2010, data della relazione di collaudo della DL, era stata operata tempestivamente in data 28.10.2010, con la sottoscrizione da parte dell'impresa del sopra citato verbale assembleare, il Tribunale rilevava che la garanzia per vizi potesse essere fatta valere senza limiti, nella forma dell'eccezione di inadempimento, da parte del committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo.
§ 9.
pag. 17/25 Con il terzo motivo, l'appellante, nel censurare la parte di sentenza in questione, osservava che, siccome successivamente al 26 marzo 2015, data in cui l'impresa notificava al una richiesta CP_1
stragiudiziale di costituzione in mora, la controparte non aveva compiuto alcun atto interruttivo, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, risalente al 15 settembre 2017, la prescrizione doveva ritenersi maturata.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Invero “Il committente convenuto per il pagamento può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera da lui tempestivamente denunciati, avvalendosi del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dell' art. 1667 comma secondo ultima parte del codice civile, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8567 del 28/09/1996; Sez.
2, Sentenza n. 7891 del 11/08/1998).
Quindi, anche ad ipotizzare che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, l'azione di garanzia per i vizi fosse prescritta per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera e per la dedotta assenza di atti interruttivi, il ben poteva paralizzare la domanda di CP_1
pagamento dell'appaltatore, avendo tempestivamente denunciato i vizi pag. 18/25 entro sessanta giorni dalla scoperta e prima dei due anni dalla consegna.
In aggiunta deve rimarcarsi che, comunque, come si ricava dagli atti, il sollecitava ulteriormente l'impresa alla rimozione dei vizi, CP_1
anche dopo il verbale di collaudo redatto dal DL in data 7.5.2014, da ultimo con lettera raccomandata recapitata all'impresa in data
1.4.2015 (cfr. allegato n. 29 alla memoria istruttoria dell'originario opponente).
§ 11.
Sempre con il terzo motivo, l'appellante, reiterando argomentazioni già svolte con il secondo motivo di gravame, sosteneva che mancava il presupposto per l'operare dello speciale regime dettato in tema di prescrizione dell'art. 1667 co. 3 c.c., rappresentato dall'avere il committente fatto denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e prima dei due anni dalla consegna.
Al riguardo deduceva che, mentre i lavori erano stati ultimati - e quindi consegnati - in data 5 febbraio 2010, il verbale di collaudo, contenente la completa descrizione dei vizi, veniva consegnato all'impresa solo in data 30.3.2012.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Il dies a quo del termine di 60 giorni, fissato dall'art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, è quello della scoperta dei vizi.
pag. 19/25 Nella specie, correttamente il primo Giudice ha fatto risalire tale scoperta al 21.9.2010, data della relazione di collaudo del DL, non emergendo dagli atti (né, avendo sul punto, l'appellante svolto argomentazioni di segno contrario) che, prima di tale momento, il fosse stato già edotto dell'esistenza dei vizi delle opere CP_1
riconducibili all'inadempimento dell'appaltatore.
Riguardo alla consegna, poi, premesso che la stessa consiste nella messa a disposizione del bene a favore del committente, deve escludersi che, nella specie, questa possa farsi risalire al 5.2.2010. Ed infatti, a tale epoca, come emerge dal certificato di collaudo del DL, risale l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa, ma non è anche documentata la relativa consegna al condominio.
Ne discende che la consegna debba farsi risalire pur sempre al
26.10.2010, data del sopra citato verbale di assemblea condominiale, nel quale i condomini approvavano, come detto, il verbale di collaudo.
Riguardo, poi, all'idoneità della comunicazione, all'impresa, del verbale assembleare del 26.10.2010, ad integrare la denuncia dei vizi, vanno richiamate le osservazioni già svolte in relazione al secondo motivo.
Quindi, considerato che la denuncia dei vizi è intervenuta in data
28.10.2010, con la consegna del suddetto verbale all'impresa, risulta rispettato sia il termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi (risalente al
21.9.2010) che quello di due anni dalla consegna dei lavori (avvenuta in data 26.10.2010).
pag. 20/25 Del resto, è appena il caso di soggiungere che a non diverse conclusioni si perverrebbe anche laddove si collocasse temporalmente la consegna dei lavori al 5.2.2010, essendo anche in tale ipotesi osservato, rispetto alla denuncia del 28.10.2010, il termine biennale di cui all'art. 1667 co.
3 c.c..
§ 13.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava la sentenza perché il
Giudice, omettendo di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, aveva omesso di rilevare che tale domanda, come da essa opposta eccepito in primo grado, era nulla e, comunque, estinta per prescrizione. Di conseguenza, la sentenza era da ritenersi erronea in quanto, omettendo di rigettare la predetta domanda, il Giudice non aveva rilevato la sussistenza di una soccombenza reciproca, che avrebbe potuto determinare la compensazione delle spese processuali.
§ 14.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha omesso di statuire sulla domanda riconvenzionale dell'opponente e tale omissione, in difetto di impugnazione incidentale da parte del condominio, è coperta dal giudicato.
L'appellante non ha, quindi, motivo di dolersi di un'omessa pronuncia, che attiene ad una domanda proposta dalla controparte, difettando, al riguardo, di interesse e finanche di legittimazione ad agire.
pag. 21/25 Né, invero, tale interesse può essere ravvisato nelle conseguenze che, un eventuale rigetto della riconvenzionale, avrebbero potuto determinarsi sul piano della regolamentazione delle spese processuali.
Infatti, per un verso, il rigetto di tale pretesa costituisce mera ipotesi, proprio in quanto su di essa il Giudice non si è pronunciato. Per l'altro, la regolamentazione delle spese processuali è stata correttamente operata dal Giudice in ragione dell'esito della lite, che, nella specie, vedeva l'odierna appellante risultare interamente soccombente.
D'altra parte, la compensazione delle spese processuali, anche in ipotesi di soccombenza reciproca, (che, nella specie, sarebbe stata pur sempre solo parziale), è del tutto eventuale, essendo rimessa, dall'art. 92 c.p.c., ad una valutazione del Giudice da operarsi in rapporto all'esito complessivo della causa ed alla rilevanza che, nell'economia della stessa, vengano ad assumere le domande contrapposte rispettivamente rigettate.
Ne segue che, nel caso di specie, al cospetto di una domanda riconvenzionale nemmeno esaminata dal Tribunale, difettino in radice i presupposti per invocare una compensazione anche solo parziale delle spese di lite del primo grado.
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 22/25 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali vanno, infine, distratte in favore dell'Avv. Elia
Martino, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 23/25 b) condanna alla Parte_1
rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elia Martino;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 24/25 pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1003/2021 R.G., avverso la sentenza n. 5513/2020, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24/08/2020, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), con sede in Ercolano (NA), alla via IV Novembre n. 23, in P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Marescalco (C.F. ), in virtù di procura CodiceFiscale_1
in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , sito in Portici Controparte_1 P.IVA_3
(NA), alla Via Madonna della Salute, n. 4, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elia Martino, (C.F.
[...]
); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni:
per l'appellante: “In via principale (ed in caso di accoglimento del motivo indicato sub C-I),
1. rigettare la proposta opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 7003/2017), per le ragioni illustrate sub C – I della presente impugnazione;
2. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al doppio grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata (ed in caso di accoglimento del motivo indicato sub C
– II e/o sub C-III), disposta la revoca del d.i. opposto,
3. condannare il dell'edificio denominato “La ”, in CP_1 CP_1
persona dell'amministratore p.t., sito in Portici (NA), alla via Madonna della Salute n. 4, al pagamento, in favore dell'impresa denominata della somma di € Parte_1
11.000,00 [di cui € 10.000,00 per imponibile ed € 1.000,00 per IVA (con
pag. 2/25 aliquota al 10%)] – ovvero alla diversa somma maggiore o minore emergente dalla valutazione del corredo probatorio - per tutti i motivi esposti sub C – II) e/o C- III);
4. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al doppio grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via ulteriormente subordinata,
5. rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
(eccezione di prescrizione del diritto ed eccezione di nullità della domanda), in quanto infondata e disporre, conseguentemente, la integrale compensazione delle spese di lite afferenti al primo grado del giudizio ex art. 92 2° comma c.p.c.;
6. condannare, per l'effetto, il in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite, riferite al presente grado del giudizio, da liquidare secondo i parametri contemplati dal D. M. 10 marzo 2014, n 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
per l'appellato: “rigettare l'appello principale, proposto dalla
[...]
in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato, per tutti i motivi sopra esposti;
pag. 3/25 .. con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex artt. 633 c.p.c. ss., la Parte_1
premesso di vantare un residuo credito di € 14.322,00,
[...]
quale corrispettivo ad essa ancora non versato del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo a lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, chiedeva ingiungersi al Condominio dell'edificio denominato “La Pineta”, sito in Portici, il pagamento del relativo importo.
In accoglimento del ricorso, l'adito Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 7003/2017, con il quale ordinava al ” di Portici (NA), alla Via Controparte_1
Madonna della Salute, n. 4, di pagare alla ricorrente la somma di €
14.322,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento.
Avverso tale decreto il , con citazione notificata in data 23 CP_1
ottobre 2017, proponeva opposizione, sollecitandone la revoca, sul presupposto del parziale inadempimento dell'impresa, spiegando, inoltre, domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte alla eliminazione dei vizi occulti, manifestatisi dal maggio
2014, nonché al pagamento, in favore del , dell'importo di CP_1
€ 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
pag. 4/25 Si costituiva la Parte_1
resistendo all'opposizione ed eccependo l'estinzione del diritto alla garanzia per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché la nullità della domanda riconvenzionale per vizio della editio actionis e la relativa prescrizione.
Con ordinanza del 15.02.2018, il Giudice revocava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini per il deposito di memorie ex art 183, comma 6°, c.p.c..
Quindi, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “
1. accoglie l'opposizione
e revoca il d.i. opposto;
2. condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.000 per onorario ed euro 145,50 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'avv. Elia Martino”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, pubblicata in data 24.8.2020, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la proponeva appello Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato il 27/02/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. maggiorato per la sospensione feriale, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, invocava l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Con comparsa ritualmente depositata in data 1.6.2021, si costituiva il
, resistendo all'avversa impugnazione e sollecitandone il CP_1
rigetto.
pag. 5/25 All'esito della prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, questa
Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
12.1.2024, poi differita al 31.1.2025 e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza alle stesse comunicata il 20.2.2025, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado premetteva in fatto che “In data 21.9.10 il direttore dei lavori, ing. emetteva il “certificato di Controparte_2
regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo” nel quale si quantificava l'importo dovuto all'impresa appaltatrice in € 129.433 IVA compresa al netto della somma di € 13.092 per “danni e lavori mal eseguiti”. Nell'assemblea condominiale del 26.10.10 il CP_1
approvava tale verbale di collaudo riservandosi di pagare la somma residua di € 13.092 “solo a seguito della rimozione di tutti i difetti riportati nel collaudo citato”.
Il verbale veniva comunicato all'impresa in data 28.10.20 (dicitura apposta sul foglio “per ricevuta amministratore Parte_2
data e firma). Parte_1
La somma riconosciuta dal d.l. e dal condominio veniva effettivamente pagata.
pag. 6/25 Il “certificato di regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo” veniva comunicato all'impresa in data 30.3.12 (dicitura “Accettato La
Ditta” e firma).”.
Poste tali premesse e rilevato che, con il ricorso monitorio,
l'appaltatore aveva chiesto il pagamento della somma non riconosciuta, maggiorata dell'IVA, il Giudice riteneva fondata l'opposizione proposta dal , mediante la quale era stato CP_1
eccepito l'inadempimento dell'impresa, consistito nel non avere provveduto all'eliminazione dei vizi.
Il Tribunale, dopo avere evidenziato che l'appaltatore non aveva negato l'esistenza dei vizi come accertati dalla D.L., si soffermava sulle eccezioni di inoperatività della garanzia, sollevate dall'impresa e motivate dalla pretesa avvenuta accettazione dell'opera, dal maturare della decadenza dal diritto alla garanzia e dall'operare della prescrizione.
In particolare, con riguardo alla presunta accettazione dell'opera da parte del committente, idonea, a detta dell'impresa, ad impedire al
Condominio di avvalersi della garanzia per i vizi dell'opera, il Giudice, richiamato il combinato disposto degli artt. 1665 e 1667 c.c., escludeva che essa potesse ritenersi sussistente.
Al riguardo, disattendendo i rilievi dell'opposta, escludeva che, nella fattispecie, fosse ravvisabile un'accettazione senza riserve dell'opera suddetta ed una tardiva comunicazione dell'esito della verifica.
pag. 7/25 Sul punto, rimarcava che il collaudo finale dell'opera, redatto dal DL e contenente la descrizione dei vizi, interveniva nel settembre 2010, che il , nell'assemblea dell'ottobre successivo, faceva propri i CP_1
rilievi mossi dal DL, che, infine, tale verbale era comunicato all'impresa appena due giorni dopo la delibera.
Di conseguenza, osservava il Giudice, “L'opera .. è stata accettata con espressa riserva di valersi della garanzia dovuta dall'appaltatore”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare il riportato capo di sentenza, sosteneva che il Giudice aveva omesso di valorizzare sia il fatto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori – verbale di collaudo – veniva comunicato all'impresa solo in data 30.3.2012, dopo quasi due anni dalla sua redazione, sia l'inerzia colpevolmente serbata dal di fronte alle specifiche sollecitazioni dell'appaltatore, CP_1
che, in più occasioni, aveva manifestato la propria disponibilità alla effettuazione di un sopralluogo congiunto.
Secondo l'appellante, quindi, la condotta inerte del doveva CP_1
indurre a ritenere che l'opera era stata accettata – per gli effetti previsti dall'art. 1665 3° comma c.c. - per non avere il committente dato riscontro alla nota del 28 ottobre 2014, con la quale si comunicava la disponibilità per effettuare una nuova verifica, ed all'invito (dell'11 maggio 2015) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
§ 5.
pag. 8/25 Il motivo è infondato.
L'appellante non ha, invero, formulato rilievi in ordine al dato, accertato dal Tribunale, che il , con la delibera assembleare CP_1
del 26.10.2010, comunicata due giorni dopo all'impresa, aveva accettato l'opera con riserva, rifiutando di pagare il residuo credito dell'impresa, stimato in € 13.092,00, fino a quando l'appaltatore non avesse rimosso tutti i difetti citati nel verbale di collaudo stilato dal DL il 21.9.2010.
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno per acquiescenza, tanto in merito alla sussistenza dei vizi accertati nel suddetto verbale di collaudo, quanto sul fatto che, con la delibera del 26.10.2010, vi fosse stata un'accettazione dell'opera con riserva.
Né, invero, la condotta tenuta dal , successivamente ai CP_1
descritti eventi, consente di ritenere integrata la fattispecie, preclusiva dell'operare della garanzia, dell'accettazione dell'opera senza riserve.
Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che il certificato di collaudo finale veniva sottoscritto dall'impresa in data 30.3.2012, nel corso di un incontro tra le parti tenutosi presso lo studio dell'amministratore p.t. del (cfr. allegato n. 8 alla memoria istruttoria depositata in CP_1
primo grado dall'opponente).
Con la firma del certificato di collaudo, l'impresa prendeva atto dei rilievi mossi dal DL, il quale, nel documento redatto, aveva attestato l'esistenza di vizi per complessivi euro 13.092,00, di cui euro 4.450,00 per danni a proprietà private di singoli condomini, ed euro 8.642,00
pag. 9/25 quale quota di vizi riferiti ad opere su parti condominiali (cfr. allegato n. 2 alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'opponente).
Inoltre, nel corso dell'incontro tenutosi in data 13.6.2012, presso lo studio dell'amministratore p.t. del , le parti descrivevano CP_1
gli interventi che l'impresa si impegnava ad eseguire per la rimozione dei vizi dai quali l'opera era risultata affetta (cfr. documento n. 10 allegato alla memoria istruttoria depositata in primo grado dall'opponente).
Né, del resto, è sostenibile che vi sia stata colpevole inerzia da parte del
, alla luce del tenore dei documenti dinanzi richiamati, dai CP_1
quale emerge nitidamente come le parti abbiano eseguito vari sopralluoghi finalizzati a porre rimedio ai vizi, imputabili alla non corretta esecuzione delle opere.
Inoltre, giova rimarcare che, dopo l'assemblea del 26.10.2010, di cui in precedenza si è detto, il , mediante l'invio delle racc.te a/r CP_1
del 02.12.2010/15.03.2011/31.03.2011, delle quali documentava la relativa ricezione da parte dell'impresa (cfr.: all. 4, 5 e 6 delle memorie
II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.), sollecitava più volte l'appaltatore a voler sottoscrivere il verbale di collaudo finale redatto dal DL.
Ed ancora, non va sottaciuto che, con delibera del 05.07.2012, il cui verbale veniva trasmesso all'impresa a mezzo Pec del 16.07.2012, il stabiliva “… all'unanimità di ribadire il contenuto del CP_1
pag. 10/25 certificato di collaudo finale e più precisamente di decurtare in via definitiva la somma da liquidare all'impresa per € 4.450,00, importo da rimborsare ai singoli condomini secondo il riparto indicato nella certificazione suddetta con l'eccezione del condomino CP_3
rimborsato dall'assicurazione, nonché di liquidare all'impresa la Pt_1
somma di € 8.642,00 euro a tabella A a rimozione avvenuta di tutti i difetti riscontrati […] L'assemblea all'unanimità delibera che l'effettivo pagamento di 8.642,00 euro avverrà solo dopo aver verificato l'efficacia
e la bontà degli interventi in toto…” (cfr.: all. 11 e 12 delle memorie II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.).
Orbene, al cospetto di tali univoche risultanze, non è fondatamente sostenibile che il abbia accettato senza riserve le opere, CP_1
quando, al contrario, emerge che il committente abbia costantemente agito per ottenere dall'impresa l'eliminazione dei vizi, subordinando a tale adempimento, peraltro mai avvenuto, il pagamento del residuo credito, sotteso al ricorso per decreto ingiuntivo.
Ed infatti, si deve rilevare che, nemmeno in questa sede, l'impresa abbia dedotto e documentato di avere provveduto a tenere fede all'impegno assunto, nel corso dei vari incontri avuti con il condominio e, in specie, in quello del 13.6.2012, di provvedere all'eliminazione dei vizi.
Né, del resto, risulta che tanto abbia fatto in esito alla delibera di assemblea condominiale del 16.7.2012, di cui dinanzi si è dato conto.
pag. 11/25 Con riguardo, poi, al rilievo dell'appellante, a mente del quale il condominio era rimasto silente rispetto alla nota del 28 ottobre 2014 ed all'invito (dell'11 maggio 2015) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, occorre replicare quanto segue.
Con la citata nota, invero, l'impresa, per un verso, contestava gli addebiti ad essa rivolti dalla DL nella relazione del 7.5.2014, negando la riconducibilità dei vizi alla cattiva esecuzione dei lavori, dall'altro, invece, manifestava la disponibilità ad eseguire un incontro congiunto.
Peraltro, non risponde al vero che a tale nota non abbia fatto seguito alcuna risposta da parte del , avendo quest'ultimo, in CP_1
primo grado, depositato le racc.te a/r del
02.10.2014/17.12.2014/23.02.2015/20.03.2015/24.03.2015, con le quali rappresentava all'Impresa appaltatrice anche il distacco della guaina a copertura del terrazzo della scala C e, comunque, l'aggravarsi dei danni nonché ribadiva l'invito alla eliminazione di tutti i vizi delle opere, rendendosi altresì disponibile ad un nuovo sopralluogo (cfr.: all.
21 e 22 delle memorie II termine ex art. 183, comma 6°, c.p.c.).
Del resto, riguardo al contenuto della citata missiva dell'appellante, datata 28 ottobre 2014, si deve rimarcare come la stessa, nella parte in cui era volta a contestare la sussistenza dei vizi lamentati dal
, si ponga in insanabile contrasto con la precedente CP_1
condotta serbata dall'impresa che, come dinanzi osservato, in data
30.3.2012, aveva firmato, senza sollevare obiezioni, il verbale di collaudo redatto dal DL, contenente l'analitica descrizione dei vizi.
pag. 12/25 Riguardo, poi, ai rilievi, contenuti nella medesima nota dell'impresa, tesi a confutare il tenore dell'ulteriore relazione di verifica post collaudo dello stato dei luoghi, redatta dal DL in data 7.5.2014, merita rimarcare che, per un verso, la contestazione dell'appaltatore si rilevi assolutamente generica, essendosi lo stesso limitato a negare la riconducibilità dei difetti ad una non corretta esecuzione delle opere.
Nondimeno, tale deduzione difensiva, peraltro, nemmeno trasfusa nella formulazione di un'articolata censura, è palesemente smentita dal chiaro tenore della relazione a firma del DL datata 7.5.2014, che, in aggiunta a quella sottoscritta dall'impresa il 30.3.2012, comprova la sussistenza dei vizi, la mancata eliminazione di essi da parte dell'impresa, il manifestarsi, dopo il collaudo, di ulteriori difetti e la loro riconducibilità ad un'esecuzione non a regola d'arte di parte delle opere.
In conclusione, il motivo di essere rigettato, dovendosi rammentare che “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima
(anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo”
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 19019 del 31/07/2017).
pag. 13/25 Nell'ipotesi in esame, alla stregua delle considerazioni dinanzi compiutamente esposte, deve fondatamente escludersi che il abbia mai espresso, durante tutto il corso del rapporto, il CP_1
gradimento dell'opera.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'impresa censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che la denunzia fosse stata proposta nel rispetto del termine normativamente prescritto dall'art. 1667 2° comma c.c..
Sul punto, opinava che il verbale assembleare comunicato all'impresa il
28.10.2010, costituente l'atto con cui il aveva denunciato, CP_1
secondo il Giudice, i vizi, ne recava un'elencazione solo parziale e non copriva tutti i vizi descritti nel certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal DL e sottoscritto dall'impresa solo a marzo del 2012.
In particolare, valorizzando il contenuto del deliberato assembleare relativo al quarto capo all'ordine del giorno, osservava che nello stesso era contenuta una descrizione di vizi, idonea ad evitare l'eccepita decadenza, solo per il minore importo “di € 3.020,00 (e per le voci elencate da 1 a 8), giammai per la residua somma di € 10.072,00”.
Invero, rilevava che, nel verbale assembleare, non erano compresi ed elencati tutti i vizi contemplati nel verbale di collaudo, comunicato alla società appaltatrice quasi due anni dopo la sua redazione e, comunque, ben oltre il termine di sessanta giorni normativamente prescritto.
pag. 14/25 La sentenza era, quindi, errata nella parte in cui aveva ritenuto che la denunzia – per vizi complessivamente quantificati in € 14.322,00 (iva inclusa) - era stata tempestivamente comunicata, poiché contenuta nel verbale assembleare del 26 ottobre 2010, dovendosene ritenere l'operatività (e quindi l'efficacia della denuncia per gli effetti previsti dall'art. 1667 c.c.), soltanto limitatamente all'importo di € 3.020,00
(oltre iva) e non anche dell'importo residuo azionato con il monitorio
(pari ad € 10.000,00, oltre iva, con aliquota al 10%).
§ 7.
Il motivo è infondato.
Costituisce, invero, principio consolidato quello a mente del quale “in tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11520 del
25/05/2011).
Nel caso di specie, l'assemblea dei condomini, nella riunione del
26.10.2010, il cui verbale era, come detto, sottoscritto dall'impresa due giorni dopo, approvando il punto 4 all'ordine del giorno, deliberava di fare proprio il contenuto della relazione di collaudo a firma del DL,
pag. 15/25 contenente l'analitica descrizione dei vizi e difetti dei lavori. Nel deliberato assembleare, inoltre, recependosi il contenuto della suddetta relazione, si disponeva che, dal credito dell'impresa, quale attestato dal DL, sarebbe stato detratto l'importo di euro 13.092,00, corrispondente alla somma, stimata dal DL, del valore dei vizi ad opere private e ad opere su parti comuni.
Seguiva, poi, l'analitica elencazione, ammessa anche dall'appellante, dei vizi a parti private, stimati in euro 3.020,00, e l'invito dell'assemblea, da rivolgere all'impresa, a voler provvedere all'eliminazione dei vizi su parti comuni, con l'intendimento che il saldo di tali lavori, stimati in complessivi euro 10.072,00, sarebbe stato disposto solo a rimozione avvenuta. Il verbale, inoltre, evidenziava, con sufficiente chiarezza, che i vizi attenevano, oltre che a parti private, ad opere relative a parti comuni, delle quali si citavano, in particolare, i lavori di attintatura, costituenti la voce maggiore dei vizi rilevati dal DL, e quelli di pulizia dei klinker.
Orbene, se l'impresa ha pacificamente sottoscritto un verbale di tale tenore, prendendo atto di quale era stata la volontà dei condomini, è logico ritenere che essa fosse stata ampiamente edotta del contenuto delle riserve espresse dalla committenza, specie considerando che il pagamento del saldo era, come visto, stato espressamente subordinato alla rimozione dei vizi.
Tra l'altro, deve anche rimarcarsi che il verbale di collaudo del
21.9.2010, - che, come visto, l'assemblea poneva a fondamento della sopra richiamata delibera -, risultava essere stato redatto dal DL a pag. 16/25 seguito di una ricognizione dei lavori eseguita in contraddittorio con l'impresa (cfr. pag. 2 del documento, allegato sub. 2 alla memoria istruttoria dell'originario opponente).
Ne segue come, anche alla luce di tale ulteriore elemento, possa fondatamente sostenersi la piena conoscenza, da parte dell'impresa, alla data del 28.10.2010, di sottoscrizione del verbale assembleare, dei vizi da cui le opere risultavano essere affette.
§ 8.
Il Giudice respingeva, infine, la sollevata eccezione di prescrizione dalla garanzia per i vizi, valorizzando il disposto di cui all'art. 1667 co. 3 c.c., secondo cui “Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Infatti, premesso che la denuncia, a fronte di una consegna dell'opera risalente al 21.9.2010, data della relazione di collaudo della DL, era stata operata tempestivamente in data 28.10.2010, con la sottoscrizione da parte dell'impresa del sopra citato verbale assembleare, il Tribunale rilevava che la garanzia per vizi potesse essere fatta valere senza limiti, nella forma dell'eccezione di inadempimento, da parte del committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo.
§ 9.
pag. 17/25 Con il terzo motivo, l'appellante, nel censurare la parte di sentenza in questione, osservava che, siccome successivamente al 26 marzo 2015, data in cui l'impresa notificava al una richiesta CP_1
stragiudiziale di costituzione in mora, la controparte non aveva compiuto alcun atto interruttivo, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, risalente al 15 settembre 2017, la prescrizione doveva ritenersi maturata.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Invero “Il committente convenuto per il pagamento può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera da lui tempestivamente denunciati, avvalendosi del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dell' art. 1667 comma secondo ultima parte del codice civile, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8567 del 28/09/1996; Sez.
2, Sentenza n. 7891 del 11/08/1998).
Quindi, anche ad ipotizzare che, alla data di notifica del decreto ingiuntivo, l'azione di garanzia per i vizi fosse prescritta per il decorso di due anni dalla consegna dell'opera e per la dedotta assenza di atti interruttivi, il ben poteva paralizzare la domanda di CP_1
pagamento dell'appaltatore, avendo tempestivamente denunciato i vizi pag. 18/25 entro sessanta giorni dalla scoperta e prima dei due anni dalla consegna.
In aggiunta deve rimarcarsi che, comunque, come si ricava dagli atti, il sollecitava ulteriormente l'impresa alla rimozione dei vizi, CP_1
anche dopo il verbale di collaudo redatto dal DL in data 7.5.2014, da ultimo con lettera raccomandata recapitata all'impresa in data
1.4.2015 (cfr. allegato n. 29 alla memoria istruttoria dell'originario opponente).
§ 11.
Sempre con il terzo motivo, l'appellante, reiterando argomentazioni già svolte con il secondo motivo di gravame, sosteneva che mancava il presupposto per l'operare dello speciale regime dettato in tema di prescrizione dell'art. 1667 co. 3 c.c., rappresentato dall'avere il committente fatto denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e prima dei due anni dalla consegna.
Al riguardo deduceva che, mentre i lavori erano stati ultimati - e quindi consegnati - in data 5 febbraio 2010, il verbale di collaudo, contenente la completa descrizione dei vizi, veniva consegnato all'impresa solo in data 30.3.2012.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Il dies a quo del termine di 60 giorni, fissato dall'art. 1667 c.c. per la denuncia dei vizi, è quello della scoperta dei vizi.
pag. 19/25 Nella specie, correttamente il primo Giudice ha fatto risalire tale scoperta al 21.9.2010, data della relazione di collaudo del DL, non emergendo dagli atti (né, avendo sul punto, l'appellante svolto argomentazioni di segno contrario) che, prima di tale momento, il fosse stato già edotto dell'esistenza dei vizi delle opere CP_1
riconducibili all'inadempimento dell'appaltatore.
Riguardo alla consegna, poi, premesso che la stessa consiste nella messa a disposizione del bene a favore del committente, deve escludersi che, nella specie, questa possa farsi risalire al 5.2.2010. Ed infatti, a tale epoca, come emerge dal certificato di collaudo del DL, risale l'ultimazione dei lavori da parte dell'impresa, ma non è anche documentata la relativa consegna al condominio.
Ne discende che la consegna debba farsi risalire pur sempre al
26.10.2010, data del sopra citato verbale di assemblea condominiale, nel quale i condomini approvavano, come detto, il verbale di collaudo.
Riguardo, poi, all'idoneità della comunicazione, all'impresa, del verbale assembleare del 26.10.2010, ad integrare la denuncia dei vizi, vanno richiamate le osservazioni già svolte in relazione al secondo motivo.
Quindi, considerato che la denuncia dei vizi è intervenuta in data
28.10.2010, con la consegna del suddetto verbale all'impresa, risulta rispettato sia il termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi (risalente al
21.9.2010) che quello di due anni dalla consegna dei lavori (avvenuta in data 26.10.2010).
pag. 20/25 Del resto, è appena il caso di soggiungere che a non diverse conclusioni si perverrebbe anche laddove si collocasse temporalmente la consegna dei lavori al 5.2.2010, essendo anche in tale ipotesi osservato, rispetto alla denuncia del 28.10.2010, il termine biennale di cui all'art. 1667 co.
3 c.c..
§ 13.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava la sentenza perché il
Giudice, omettendo di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente, aveva omesso di rilevare che tale domanda, come da essa opposta eccepito in primo grado, era nulla e, comunque, estinta per prescrizione. Di conseguenza, la sentenza era da ritenersi erronea in quanto, omettendo di rigettare la predetta domanda, il Giudice non aveva rilevato la sussistenza di una soccombenza reciproca, che avrebbe potuto determinare la compensazione delle spese processuali.
§ 14.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha omesso di statuire sulla domanda riconvenzionale dell'opponente e tale omissione, in difetto di impugnazione incidentale da parte del condominio, è coperta dal giudicato.
L'appellante non ha, quindi, motivo di dolersi di un'omessa pronuncia, che attiene ad una domanda proposta dalla controparte, difettando, al riguardo, di interesse e finanche di legittimazione ad agire.
pag. 21/25 Né, invero, tale interesse può essere ravvisato nelle conseguenze che, un eventuale rigetto della riconvenzionale, avrebbero potuto determinarsi sul piano della regolamentazione delle spese processuali.
Infatti, per un verso, il rigetto di tale pretesa costituisce mera ipotesi, proprio in quanto su di essa il Giudice non si è pronunciato. Per l'altro, la regolamentazione delle spese processuali è stata correttamente operata dal Giudice in ragione dell'esito della lite, che, nella specie, vedeva l'odierna appellante risultare interamente soccombente.
D'altra parte, la compensazione delle spese processuali, anche in ipotesi di soccombenza reciproca, (che, nella specie, sarebbe stata pur sempre solo parziale), è del tutto eventuale, essendo rimessa, dall'art. 92 c.p.c., ad una valutazione del Giudice da operarsi in rapporto all'esito complessivo della causa ed alla rilevanza che, nell'economia della stessa, vengano ad assumere le domande contrapposte rispettivamente rigettate.
Ne segue che, nel caso di specie, al cospetto di una domanda riconvenzionale nemmeno esaminata dal Tribunale, difettino in radice i presupposti per invocare una compensazione anche solo parziale delle spese di lite del primo grado.
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
pag. 22/25 La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
19989 del 13/07/2021), con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria dell'appello, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto espletata in questo grado di giudizio.
Le spese processuali vanno, infine, distratte in favore dell'Avv. Elia
Martino, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 23/25 b) condanna alla Parte_1
rifusione, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elia Martino;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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