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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8697/2024 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI NICOLA C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BOI GIACOMO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“Premesso
1. Che la IG.ra ed il IG. hanno intrattenuto una relazione more CP_2 Controparte_1
uxorio.
Per_ 2. Che da tale relazione è nata la IG a Cagliari (CA) il 12.11.2023 (C.F.
), regolarmente riconosciuta da entrambi. C.F._3
3. Che entrambi i ricorrenti, unitamente alla loro IG, hanno stabilito la loro residenza anagrafica familiare a Sinnai (CA) in via Limbara n. 24.
4. Che i ricorrenti, essendo attualmente venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, con decorrenza dal 15 ottobre 2024.
5. Che in conseguenza di quanto indicato nel punto che precede, i ricorrenti concordano che la
Per_ minore resterà nell'attuale abitazione sita a Sinnai (CA) in via Limbara n. 24 unitamente alla madre . CP_2
6. Che il IG. si è già trasferito presso altra abitazione e che egli s'impegnerà, Controparte_1
entro il 15 novembre 2024 a trasferire presso la nuova abitazione la propria residenza anagrafica ed a comunicarla tempestivamente alla IG.ra unicamente nell'interesse della loro CP_2
Per_ IG minore .
7. Che è intenzione di entrambi i ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della IG
minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
8. Che i ricorrenti, i quali sottoscrivono il presente atto per espressa accettazione, chiedono che l'udienza di comparizione delle parti si svolga mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
Pag. 2 a 5 c.p.c., così dichiarando di rinunciare alla loro comparizione personale e di confermare le condizioni stabilite nel ricorso.
******************
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i
IG.ri e - come sopra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo CP_2 Controparte_1
fine di tutelare il benessere psico-fisico della propria IG minorenne, visto l'art. 337 ter c.c.
Chiedono
che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti
Per_ tutti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la loro IG minore nelle modalità di seguito indicate:
Per_ 1. Affido condiviso della minore , con collocamento e residenza anagrafica della stessa a Sinnai
(CA) in via Limbara n. 24 nella cui abitazione vivrà insieme alla madre . CP_2
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della loro IG, relative all'educazione, formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa.
3. Sarà, perciò, onere di entrambi i genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni attinenti la loro IG.
4. Entrambi i genitori, altresì, avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla IG soltanto per le questioni di ordinaria amministrazione e solo nei rispettivi periodi di coabitazione con la minore.
5. Il IG. di fatto già trasferito presso altra abitazione, entro e non oltre il 15 Controparte_1
novembre 2024 s'impegnerà a trasferire presso la nuova abitazione la propria residenza anagrafica ed a comunicarla tempestivamente alla IG.ra , unicamente nell'interesse della loro CP_2
Per_ IG .
Pag. 3 a 5 6. Il IG. entro il 15 novembre 2024, s'impegna a diventare proprietario di una Controparte_1
delle due autovetture in uso ad entrambi ed esattamente la Renault modello “Clio Sporter” targata
FM044KZ, previo pagamento del passaggio di proprietà a proprie spese.
7. Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro e nel rispetto degli Controparte_1
Per_ impegni di studio, sportivi e sociali della IG , potrà tenerla con sé (previo accordo con la madre almeno un'ora prima) ogni qualvolta lo vorrà. Potrà, invece, sentirla telefonicamente senza alcuna limitazione e/o accordo con la madre.
8. Per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali ed altre presenti nel corso dell'anno solare,
Per_
starà con il padre secondo il principio dell'alternanza. A titolo esemplificativo: se un anno trascorrerà il Natale con lui, l'anno successivo lo trascorrerà con la madre e via dicendo.
9. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la IG Controparte_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra la data di chiusura della scuola e la data della sua riapertura a settembre. Detto periodo dovrà essere individuato e concordato con la madre entro il 20 maggio di ogni anno solare, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i
Per_ genitori ed eventuali impegni sportivi e/o sociali estivi di .
10. Entrambi i genitori s'impegnano a chiedere, per iscritto, il consenso dell'altro qualora
Per_ decideranno di portare all'estero per vacanza o per qualsiasi altro motivo.
11. Ciascun genitore comunicherà all'altro e con congruo preavviso, l'indirizzo esatto della località
Per_ di vacanza dove, eventualmente, porterà la minore , compresa la data esatta di partenza e quella di ritorno.
12. Il IG. a decorrere dal 15 ottobre 2024, s'impegna a versare entro e non oltre Controparte_1
il giorno 05 di ogni mese, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della IG, €
300.00 (trecento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo indici ISTAT, su c/c intestato a CP_2
la quale provvederà a comunicargli l'IBAN.
[...]
Pag. 4 a 5 Per_ 13. Entrambi i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie a favore della IG .
Nel caso uno dei due genitori si trovi a dover anticipare per intero tale spesa, provvederà quanto prima a far pervenire all'altro genitore copia della pezza giustificativa, al fine di ottenere il rimborso del 50%. 14. Entrambi i genitori, dal 15 ottobre 2024, s'impegnano a percepire il 50% ciascuno
Per_ dell'assegno unico spettante alla minore .
15. I IG.ri e s'impegnano, reciprocamente, a mantenere un Controparte_1 CP_2
contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
Per_ equilibrato e continuativo della IG con ciascuno d'essi. S'impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza della loro IG.
16. I IG.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Controparte_1 CP_2
condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Controparte_1 CP_2
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
Giorgio Latti
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