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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5697/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5697 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA DE
SALVATORE e dall'Avv. FRANCESCO ELIA, quale legale rappresentante della
Controparte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott CP_3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, ritualmente notificato all' CP_2 il
6.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.04.2022), con conseguente CP condanna dell convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
che, con decreto di omologa del 12.05.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' CP_2 in
-
data 24.05.2024;
di aver trasmesso, in data 28.05.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
1 CP_2 non provvedeva a dare esecuzione all'omologa.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “La sede CP_2 territorialmente competente in data 04/03/2025 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 17.984,36. Detto
importo è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 20/03/2025.
Si rappresenta che alla somma sopra indicata è stata detratta di euro 466,07, stante la necessità di recuperare indebito, non contestato dalla controparte"; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' CP_2 in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta in data
20.03.2025, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedola pagamento arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' CP_2, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo, avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, e distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte 1
- condanna l' CP_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5697 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA DE
SALVATORE e dall'Avv. FRANCESCO ELIA, quale legale rappresentante della
Controparte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott CP_3
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, ritualmente notificato all' CP_2 il
6.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.04.2022), con conseguente CP condanna dell convenuto alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
che, con decreto di omologa del 12.05.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' CP_2 in
-
data 24.05.2024;
di aver trasmesso, in data 28.05.2024, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
che, nonostante il decorso del termine di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
1 CP_2 non provvedeva a dare esecuzione all'omologa.
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha rappresentato che “La sede CP_2 territorialmente competente in data 04/03/2025 ha provveduto alla liquidazione dei ratei (vedi Te08 allegato), relativi alle prestazioni in oggetto. Dai calcoli effettuati, si evincono arretrati calcolati, ammontanti ad euro 17.984,36. Detto
importo è stato accreditato correttamente all'utente con data valuta 20/03/2025.
Si rappresenta che alla somma sopra indicata è stata detratta di euro 466,07, stante la necessità di recuperare indebito, non contestato dalla controparte"; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione totale, o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, i procuratori della ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' CP_2 in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta in data
20.03.2025, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08 e cedola pagamento arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico dell' CP_2, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo, avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, e distratte ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte 1
- condanna l' CP_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli