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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1452/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ANDREA RANFAGNI in sostituzione dell'avv. TUFO MARCO Parte_1 Per l'avv. STEFANIA GUALTIERI in sostituzione dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA CP_1
ELENA
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle relative conclusioni
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,23, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUFO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO CARDUCCI, 34 GROSSETO presso il difensore avv. TUFO
MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PETRILLO MARISA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 FIRENZE presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“-accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro patito dal sig. in data 8.6.2020 Parte_1 ha causato una menomazione permanente della sua integrità psico fisica pari al 12% (dodici per cento) o comunque alla diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
-per l'effetto, condannare conseguentemente l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2000, al pagamento delle prestazioni previste in caso di inabilità permanente a titolo di rendita, se maggiore o uguale al
16%, o di danno biologico, se inferiore, secondo quanto sarà accertato in corso di causa, con obbligo di pagare interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il ricorrente ha riferito:
- che in data 8.6.2020, mentre stava riordinando l'area antistante il proprio locale (ristorante-pizzeria sito in Castiglione della Pescaia, Loc. Punta Ala (GR), gestito per mezzo della società Buba S.a.s. di
NO TO & C.), ha sollevato una base di cemento dell'ombrellone di peso pari a circa 30 Kg, avvertendo immediatamente una sensazione di strappo a livello lombare con brusco e forte dolore nella stessa sede, da cui derivava il blocco funzionale e l'intorpidimento dell'arto inferiore sinistro;
- che, in ragione dell'infortunio patito, gli era derivata una ernia discale L5-S1 espulsa in rachide con quadro di spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, come diagnosticatogli in data 15.6.2020 dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Misericordia” di Grosseto;
- che, denunciato l'infortunio presso l' , l' ha riconosciuto unicamente l'inabilità CP_1 CP_2
temporanea assoluta (indennizzo complessivo per 131 giorni) senza riscontrare menomazioni permanenti all'integrità psico fisica, ritenuti invece sussistenti dal ricorrente nella misura del 12%.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le domande del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto;
in CP_1 particolare, l'Istituto ha ravvisato la natura degenerativa (e non tecnopatica) delle patologie lamentate ed ha rilevato l'assenza di documentazione medica precedente alla data del presunto infortunio, indispensabile per la verifica dello status quo ante.
Istruita documentalmente ed a mezzo CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Disposta CTU medico legale, il consulente d'ufficio dott. ha rilevato che “Il Sig. Persona_1
a mio parere era affetto da una spondilo-disco-artrosi, tuttavia effettuando un sollevamento Pt_1
e spostamento di una base di cemento di circa 30 kg. si è procurato l'espulsione di un'ernia L5-S1. E' ammesso il nesso causale fra evento denunciato e quadro attuale, ripeto, spostamento e sollevamento di un peso alquanto impegnativo.[…] Il quadro attuale conferma gli esiti di tale patologia erniaria espulsa con lombo-sciatalgia, ipostenia dell'arto inferiore sx e quadro clinico che determina una deambulazione possibile per brevi tratti, facilmente esauribile con utilizzo di due bastoni.[…] sono presenti per il CTU, lesioni all'integrità psico-fisica già descritte, le stesse sono imputabili alle modalità dell'infortunio denunciato e determinano postumi permanenti dalla data dell'evento quantificabili come danno all'integrità psico-fisica pari al 10% (dieci per cento)”.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, frutto di un'approfondita analisi condotta sulla base dei dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dell'anamnesi dell'interessato e delle motivate considerazioni sulla documentazione in atti.
Il ricorso deve pertanto essere accolto secondo le risultanze della CTU e l'ente di previdenza deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura sopra accertata, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 22.6.2020 (data della domanda amministrativa) al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato che il ricorrente , a seguito dell'infortunio dell'8.6.2020, ha Parte_1
riportato postumi permanenti da valutarsi in misura pari al 10% in riferimento alle tabelle del D.Lvo
38/2000, condanna a corrispondere al ricorrente medesimo l'indennizzo in capitale nella misura CP_1
sopra accertata, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 22.6.2020 al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.638,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Marco Tufo ì, dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate da CP_1
separato provvedimento.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1452/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ANDREA RANFAGNI in sostituzione dell'avv. TUFO MARCO Parte_1 Per l'avv. STEFANIA GUALTIERI in sostituzione dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA CP_1
ELENA
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle relative conclusioni
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,23, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TUFO MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO CARDUCCI, 34 GROSSETO presso il difensore avv. TUFO
MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. PETRILLO MARISA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE PORTE NUOVE 61 FIRENZE presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“-accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro patito dal sig. in data 8.6.2020 Parte_1 ha causato una menomazione permanente della sua integrità psico fisica pari al 12% (dodici per cento) o comunque alla diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000;
-per l'effetto, condannare conseguentemente l' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65, così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2000, al pagamento delle prestazioni previste in caso di inabilità permanente a titolo di rendita, se maggiore o uguale al
16%, o di danno biologico, se inferiore, secondo quanto sarà accertato in corso di causa, con obbligo di pagare interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di competenze professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il ricorrente ha riferito:
- che in data 8.6.2020, mentre stava riordinando l'area antistante il proprio locale (ristorante-pizzeria sito in Castiglione della Pescaia, Loc. Punta Ala (GR), gestito per mezzo della società Buba S.a.s. di
NO TO & C.), ha sollevato una base di cemento dell'ombrellone di peso pari a circa 30 Kg, avvertendo immediatamente una sensazione di strappo a livello lombare con brusco e forte dolore nella stessa sede, da cui derivava il blocco funzionale e l'intorpidimento dell'arto inferiore sinistro;
- che, in ragione dell'infortunio patito, gli era derivata una ernia discale L5-S1 espulsa in rachide con quadro di spondiloartrosi diffusa e discopatie multiple, come diagnosticatogli in data 15.6.2020 dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Misericordia” di Grosseto;
- che, denunciato l'infortunio presso l' , l' ha riconosciuto unicamente l'inabilità CP_1 CP_2
temporanea assoluta (indennizzo complessivo per 131 giorni) senza riscontrare menomazioni permanenti all'integrità psico fisica, ritenuti invece sussistenti dal ricorrente nella misura del 12%.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le domande del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto;
in CP_1 particolare, l'Istituto ha ravvisato la natura degenerativa (e non tecnopatica) delle patologie lamentate ed ha rilevato l'assenza di documentazione medica precedente alla data del presunto infortunio, indispensabile per la verifica dello status quo ante.
Istruita documentalmente ed a mezzo CTU medico legale, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Disposta CTU medico legale, il consulente d'ufficio dott. ha rilevato che “Il Sig. Persona_1
a mio parere era affetto da una spondilo-disco-artrosi, tuttavia effettuando un sollevamento Pt_1
e spostamento di una base di cemento di circa 30 kg. si è procurato l'espulsione di un'ernia L5-S1. E' ammesso il nesso causale fra evento denunciato e quadro attuale, ripeto, spostamento e sollevamento di un peso alquanto impegnativo.[…] Il quadro attuale conferma gli esiti di tale patologia erniaria espulsa con lombo-sciatalgia, ipostenia dell'arto inferiore sx e quadro clinico che determina una deambulazione possibile per brevi tratti, facilmente esauribile con utilizzo di due bastoni.[…] sono presenti per il CTU, lesioni all'integrità psico-fisica già descritte, le stesse sono imputabili alle modalità dell'infortunio denunciato e determinano postumi permanenti dalla data dell'evento quantificabili come danno all'integrità psico-fisica pari al 10% (dieci per cento)”.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, frutto di un'approfondita analisi condotta sulla base dei dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dell'anamnesi dell'interessato e delle motivate considerazioni sulla documentazione in atti.
Il ricorso deve pertanto essere accolto secondo le risultanze della CTU e l'ente di previdenza deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale nella misura sopra accertata, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 22.6.2020 (data della domanda amministrativa) al saldo. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato che il ricorrente , a seguito dell'infortunio dell'8.6.2020, ha Parte_1
riportato postumi permanenti da valutarsi in misura pari al 10% in riferimento alle tabelle del D.Lvo
38/2000, condanna a corrispondere al ricorrente medesimo l'indennizzo in capitale nella misura CP_1
sopra accertata, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze a decorrere dal 22.6.2020 al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.638,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Marco Tufo ì, dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate da CP_1
separato provvedimento.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.