Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 10/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo suo studio del difensore, in Roma, via Adelaide Ristori, n. 42;
contro
- Comune di Zapponeta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice e Michele Cascione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, via Nicolai, n. 29;
- Provincia di Foggia e IO IA, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 24/2023 del 15.12.2023 adottata dal Comune di Zapponeta;
ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti, così come testualmente evocati dalla suddetta e qui impugnata ordinanza, laddove intesi e/o interpretati in senso preclusivo per la pretesa qui fatta valere dall’odierna ricorrente:
- atto del 20.10.2023 prot. n. 8445;
- “Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative alle istallazioni ed all’esercizio di impianti radio elettrici (S.R.B.)” approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Zapponeta n. 11 del 3.5.2005, inclusa la parte che definisce le modalità di intervento e le zone del territorio in cui le stesse sono ubicabili;
- P.R.G. laddove prevede che l’area oggetto di intervento ricade in ambito urbanistico destinato a zone di espansione identificate come “C3R5” del vigente P.R.G., per il quale è possibile realizzare interventi solo soggetti a piano di lottizzazione;
- delibera del Consiglio comunale del Comune di Zapponeta n. 11 del 3.5.2005;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- s.p.a. il 3.5.2024:
- dell’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 2/2024 del 16.2.2024 prot. n. 0001452 del Comune di Zapponeta, Settore III, Servizio abusivismo edilizio;
ove occorrer possa, per l’annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti, laddove ritenuti preclusivi per la pretesa qui fatta valere dall’odierna ricorrente:
- atto del 20.10.2023, prot. n. 8445 del Comune di Zapponeta;
- atto del 15.12.2023, con il quale il responsabile del III Settore urbanistica e demanio del Comune di Zapponeta dispone l’annullamento del titolo in autocertificazione;
- verbale d’intervento della Polizia locale del 30.1.2024;
- comunicazione per attività edilizia abusiva della Polizia locale di Zapponeta del 13.2.2024;
- Regolamento per la disciplina per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai responsabili degli abusi edilizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26.7.2021, incluso l’art. 3;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 26.7.2021;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zapponeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. Edoardo Giardino, per la ricorrente, e gli avvocati Aldo Loiodice e Michele Cascione, per il comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Infrastrutture wireless italiane (-OMISSIS-) s.p.a – società dedita alla realizzazione, all’installazione e all’esercizio di impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica – ha impugnato, chiedendo con ricorso introduttivo la caducazione (unitamente ad altri atti connessi o presupposti) dell’ordinanza adottata dal Comune di Zapponeta n. 24/2023 del 15.12.2023 di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione – formatasi per silentium – concernente l’installazione di un impianto di telefonia multigestore nel Comune di Zapponeta, in strada provinciale 5 snc.
1.1. In sintesi, parte ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 3, 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 8 della l. n. 36/2001, nonché l’eccesso di potere e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa. Ha dedotto, in particolare, che l’installazione – strategica e indefettibilmente localizzabile in quell’area anche in virtù della relazione tecnica di parte effettuata – sarebbe qualificabile, ex art. 43 del citato d.lgs. n. 259/2003, come opera di urbanizzazione primaria compatibile con qualsivoglia destinazione urbanistica e non assimilabile alle normali costruzioni edilizie cui si rivolgono gli strumenti urbanistici perché non sviluppa volumetria o cubatura, non determina ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non ha dunque un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
1.2. Inoltre, ha aggredito l’azione amministrativa per violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 (omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza), nonché per violazione dell’art. 21- nonies della stessa legge per mancata ponderazione degli interessi (pubblici e privati) coinvolti.
1.3. Con motivi aggiunti, ha poi agito per l’annullamento (sempre insieme ad altri atti connessi o comunque presupposti) dell’ordinanza n. 2/2024 del 16.2.2024 di demolizione e di rimessa in pristino, adottata sempre dal Comune di Zapponeta nell’ambito del procedimento concernente la realizzazione del medesimo impianto di radiotrasmissione.
2. Il Comune resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per omessa notifica alla IO IA (che sarebbe invece parte del giudizio atteso che l’impugnazione investe anche le previsioni del piano regolatore generale - P.R.G.), sia perché non sarebbe stato impugnato il provvedimento di autotutela del Comune nella parte in cui quest’ultimo ha richiamato la violazione, da parte della ricorrente, delle modalità di presentazione dell’istanza autorizzatoria, per come previste dall’apposito regolamento comunale.
2.1. Nel merito, ha poi difeso la legittimità del proprio operato sostenendo l’incompatibilità dell’intervento con le previsioni urbanistiche, tra l’altro, in mancanza di approvazione di un piano di lottizzazione, che sarebbe necessario dal momento che l’opera ricadrebbe in ambito urbanistico destinato a zone di espansione del vigente P.R.G. Ha poi aggiunto che la relazione tecnica prodotta (solo) in giudizio non sarebbe stata parte del procedimento e quindi non sarebbe stata valutata dal Comune e che – comunque – l’Amministrazione stessa non sarebbe affatto contraria all’installazione del traliccio, ma disponibile al dialogo e alla ricerca di una soluzione allocativa che risulti ottimale sia per il Comune che per le esigenze della ricorrente.
2.2. Con atto del 3 gennaio 2025, lo stesso Comune resistente, per il tramite del difensore, ha depositato un’istanza relativa al sopravvenuto difetto di interesse della ditta ricorrente. In particolare, ha fatto presente che, a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 209/2024 (favorevole alla ricorrente), sarebbe stato avviato il riesame della pratica e che, pertanto, sarebbero in atto interlocuzioni tra le parti e acquisizioni documentali integrative che “potrebbero, qualora condivise, far concludere la controversia” . In data 7 gennaio 2025, anche parte ricorrente ha depositato documenti concernenti le predette interlocuzioni e integrazioni documentali.
2.3. Con ulteriore atto del 9 gennaio 2025, la stessa Amministrazione comunale ha rappresentato che, dal riesame in corso, sarebbero emersi profili di criticità ulteriori su aspetti non contenuti nell’atto impugnato, ma che sussisterebbe comunque la possibilità per la ditta ricorrente di utilizzare un percorso che consentirebbe di eliminare le predette criticità. In conclusione, ha comunque ribadito la richiesta di prendere atto dell’esistenza di tale sub procedimento di riesame che potrebbe portare a conclusione la controversia.
3. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2025, la ditta ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, rimarcando come anche gli ultimi profili di criticità emersi nell’ambito del predetto procedimento di riesame denotassero, invero, una condotta sostanzialmente dilatoria del Comune resistente, con conseguente inutilità di un eventuale rinvio, come richiesto invece da controparte. All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni preliminari, di inammissibilità del ricorso, sollevate dal Comune resistente. La prima, concernente la presunta mancata notifica del gravame alla IO IA, è superabile (e sconfessata) dal mero esame degli atti di causa. Con la seconda eccezione, il Comune asserisce che sarebbe mancata l’impugnazione del provvedimento nella parte in cui esso sancirebbe la mancata osservanza, da parte della ricorrente, delle modalità procedurali previste dal relativo regolamento comunale per la presentazione dell’istanza autorizzatoria. L’assunto non merita adesione perché, come correttamente dedotto dalla ricorrente, nel provvedimento di autotutela gravato non vi è traccia di una tale “contestazione”, limitandosi l’atto del 15.12.2023 unicamente a dare atto dell’esistenza di un regolamento, senza che per ciò solo sia evincibile alcuna violazione sul punto.
5. Venendo al merito del gravame, il ricorso va accolto. Questo Tribunale ha già avuto modo di occuparsi della questione giuridica sottesa all’odierna controversia, anche con recenti pronunce, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, dovendosi invece dare continuità alle pronunce adottate ( cfr. T.A.R. IA, Bari, sentt. n. 1085/2023, n. 1020/2023, n. 1048/2021, nonché ord. n. 193/2024). In particolare, è stato opportunamente sottolineato che le stazioni radio base (SRD) costituiscono opere di urbanizzazione primaria che, in quanto tali risultano – in generale – compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, essendo sottratte alla disciplina del d.P.R. n. 380/2001 e soggette alla normativa speciale di cui al d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche); inoltre, allo stato attuale della legislazione, la trasformazione digitale costituisce obiettivo di interesse pubblico a carattere prioritario per lo Stato. Sulla medesima linea argomentativa, poi, non può che richiamarsi anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha statuito che “la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento non ammettono l’introduzione di limiti ingiustificati all’installazione di impianti che soddisfano un interesse pubblico generale (sino ad essere assimilati, ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003 alle opere di urbanizzazione)” (Cons. Stato n. 821/2023) ed ancora che “ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete” (Cons. Stato n. 2621/2023) .
5.1. Nel caso in esame, nessun dubbio residua sul fatto che il Comune abbia adottato l’annullamento in autotutela avendo ritenuto che l’intervento operato sarebbe stato possibile solo ove l’opera stessa si fosse inserita nell’ambito di un più ampio piano di lottizzazione, così ponendo un’illegittima limitazione alla localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in aree generalizzate del territorio ed ignorando che l’installazione in questione non è assimilabile alle normali costruzioni edilizie cui si rivolgono gli strumenti urbanistici.
5.2. Chiarita, quanto al ricorso introduttivo, la fondatezza del primo motivo, vanno poi ritenuti assorbiti il secondo e il terzo concernenti, rispettivamente, l’omessa comunicazione di motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 e la violazione dell’art. 21- nonies della medesima legga fondamentale sul procedimento amministrativo.
6. Infine, anche i motivi aggiunti – con i quali è stata aggredita l’ordinanza di demolizione n. 2/2024 del 16.2.2024 – sono fondati, atteso lo stretto rapporto di pregiudizialità-dipendenza intercorrente tra il provvedimento di autotutela n. 24/2023 del 15.12.2023 e quello (successivo) demolitorio; si deve pertanto ritenere anche quest’ultimo viziato per illegittimità derivata.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati tanto l’ordinanza n. 24/2023 del 15.12.2023 quanto l’ordinanza n. 2/2024 del 16.2.2024. Le spese di lite possono comunque compensarsi per la complessiva evoluzione procedimentale e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO