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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
IN LL Presidente
AR De Munari IC
ER Di OL IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G. 6148/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/06/2025 da
, con l'avv. Dalla Montà Roberta, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Dalla Montà Roberta, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Padova in data 5 giugno 2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova, al n. 95 Parte
II Serie A dell'Anno 2010, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'ufficiale di
Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento dei figli minori e tempi di permanenza con ciascun genitore
I figli minori e saranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza con la madre, presso l'attuale abitazione familiare sita in Cadoneghe (PD),
Via Giannino Garato, 57. Considerata l'età dei figli, le consuetudini di vita della famiglia – nell'ambito della quale entrambi i genitori hanno provveduto alla cura della prole – gli 1 impegni professionali di ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei figli seguiranno durante il periodo scolastico il seguente calendario, salvo diversi accordi assunti tra genitori: [si indica con M: madre e con P: padre]
Lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Madre Madre M/P Padre Padre
I figli staranno presso la madre nelle giornate e nelle notti di lunedì e martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
I figli staranno presso il padre nelle giornate e nelle notti di mercoledì e giovedì, con accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Lo scambio da un genitore all'altro durante la settimana avverrà nella giornata del mercoledì, tramite l'accompagnamento a cura della madre ed il ritiro da scuola a cura del padre, o con le modalità che i genitori concorderanno, nell'interesse dei figli.
I fine settimana saranno alternati tra i genitori inizieranno dal prelevamento a scuola del venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo, salvo diversi accordi tra genitori.
Vacanze natalizie: I genitori trascorreranno un periodo di vacanza ciascuno, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno delle giornate di festività.
Vacanze pasquali: I genitori trascorreranno un periodo di vacanza ciascuno, secondo gli accordi che assumeranno di anno in anno.
Periodo di sospensione scolastica estiva: Ogni genitore avrà la facoltà di espletare un periodo di vacanza con i figli di quattordici giorni, da usufruire continuativamente o in modalità frazionata, con accordo da assumersi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
Il mese di agosto sarà ripartito tra i genitori in due periodi, dall'1 al 16 agosto e dal 16 al
31 agosto, secondo gli accordi che i genitori assumeranno ogni anno.
Compleanni dei figli e dei genitori: Le giornate del compleanno dei figli, saranno organizzate in modo da consentire ad entrambi i genitori la condivisione della ricorrenza con i figli e;
Ogni genitore potrà trascorrere con i figli, la giornata del proprio Per_1 Per_2
compleanno.
Malattia dei figli o assenza/impossibilità del genitore di turno: I genitori concordano che, in caso di malattia dei figli o nel caso in cui il genitore in turno di responsabilità fosse assente e/o impossibilitato ad accudire i figli per oltre dodici ore, verrà preferito l'altro genitore – se libero da impegni ed in ogni caso disponibile – rispetto all'accudimento di terzi.
2) Mantenimento dei figli minori
2 I signori e provvederanno alla diretta Controparte_1 Parte_1
somministrazione del mantenimento ai due figli minori e , durante i tempi di Per_1 Per_2
rispettiva permanenza dei figli presso ciascun genitore. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, per tali intendendosi quelle individuate dal Protocollo approvato dal Tribunale di
Padova in data 17 gennaio 2017, che devono intendersi qui espressamente richiamate, anche in merito alla previsione dell'assunzione del preventivo accordo, con le modalità ivi specificamente indicate;
I genitori concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS a favore dei figli minori, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come previsto per legge.
3) Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita nel Comune di Cadoneghe (PD), in Via Giannino Garato, 57, di proprietà comune dei coniugi per rogito del Notaio Dott. del Verme di Persona_3
Cadoneghe, Rep. n. 34528, Raccolta n. 11145, del 19 gennaio 2016, viene assegnata alla moglie signora , con tutti gli arredi ed i mobili. Controparte_1
4) Trasferimento della quota del 50% del diritto di proprietà della casa familiare con impegno all'estinzione del contratto di mutuo
I coniugi chiedono di darsi atto che, al fine di regolamentare e definire i rapporti economici e patrimoniali insorti tra loro a seguito del rapporto matrimoniale, hanno stabilito e pattuito quanto segue. A. In adempimento dei presenti accordi, il signor promette Parte_1
di cedere e trasferire alla signora che promette di accettare, Controparte_1
divenendone esclusiva proprietaria, tutti i diritti allo stato spettanti al signor Parte_1
sulla porzione di fabbricato bifamiliare sito nel Comune di Cadoneghe (PD), alla
[...] via Giannino Garato, 57, eretto (l'intero fabbricato) sull'area identificata al Catasto dei
Terreni dello stesso Comune, foglio 9, con la particella n. 144, ente Urbano di are 01.40.
La porzione immobiliare, avente accesso dal civico n. 57 della detta via, è costituita da una abitazione sviluppantesi ai piani terra e primo, un garage con ripostiglio al piano terra. B.
Dati catastali Catasto dei Fabbricati del Comune di Cadoneghe (PD): Foglio 9, particella
144, sub. 3 graffata con la particella 252 sub 3, via Giannino Garato, piano T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 137, R.C. euro 402,84; Particella 252 sub 4, via
Giannino Garato, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, superficie catastale mq. 31, R.C. euro
44,62. Ivi compresa: ° la piena ed esclusiva proprietà dell'area coperta e scoperta identificata al Catasto dei Terreni dello stesso Comune, Foglio 9 con la particella n. 252, ente Urbano di are 03.99 (tipo mappale del 20 dicembre 1993, n. PD 0187496 prot.); ° la
3 quota di comproprietà pari ad un mezzo indiviso sull'area di sedime del fabbricato identificata con la sopradetta particella 144 del Foglio 9 del C.T. C. Le parti concordano che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile verrà formalizzato a mezzo atto pubblico notarile a cura del notaio scelto dalla signora Ogni spesa e Controparte_1
onere, ogni imposizione fiscale/tributaria relative al suddetto trasferimento, sarà ad esclusivo carico della signora salve le spese per eventuali Controparte_1
regolarizzazioni catastali/urbanistiche, che saranno ripartite alla metà tra le parti. Il rogito sarà esente da oneri fiscali ai sensi della L. 74/1987. D. In conseguenza ed in esecuzione di quanto previsto al punto A), il signor garantisce la piena proprietà e Parte_1
libera disponibilità della quota di immobile sopra descritto, che viene ceduta nello stato in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto ed onere, azione, pertinenza, accessione, servitù. Si richiama la servitù di passaggio costituita con atto del 28 ottobre 1970, n. 204285 rep. Notaio di Padova. Il signor garantisce la Persona_4 Parte_1 conformità catastale ed urbanistica dell'immobile. E. Entro il rogito notarile il signor si impegna ad estinguere, a propria cura e spese, la posizione debitoria Parte_1 dei coniugi nei confronti dell'Istituto bancario Banca Carige Italia S.p.a., discendente dalla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario del 27 ottobre 2016. Il signor Parte_1
si impegna, pertanto, alla estinzione del mutuo ipotecario ed alla estinzione della
[...] relativa garanzia ipotecaria, gravante sull'immobile. La signora viene Controparte_1
esonerata, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, dal rimborso mensile dei ratei di mutuo, di cui alla condizione di separazione omologata n. 7).
F. I coniugi riconoscono e dichiarano che il prezzo pattuito per la presente cessione immobiliare - da intendersi quale adempimento degli accordi di divorzio volti ad una globale regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi - è pari a complessivi Euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), da corrispondersi con le seguenti modalità: ° quanto ad Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante assegno circolare n. 903 6079812988 – 02 intestato a (allegato 11); ° quanto ad Euro 50.000,00 (euro Parte_1 cinquantamila/00), all'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile, in sede di rogito notarile, da effettuarsi entro la data del 31 dicembre 2025.
5) Reddito coniugi
I signori e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti, in quanto titolari di autonomi redditi (allegati 12, 13)”.
FATTO E DIRITTO
4 e hanno contratto matrimonio concordatario il 5.6.2010 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro al n.95, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Nel giudizio di separazione su ricorso congiunto l'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. si è tenuta il 24.10.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n.2077/2023 depositata il
26.10.2023 passata in giudicato.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 16.9.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. del 24.10.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che la condizione di cui al punto 4 delle rassegnate conclusioni, pur essendo volta alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. In ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 5.6.2010 in Padova e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.95 anno 2010 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
5 4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il IC relatore
ER Di OL
Il Presidente
IN LL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, in composizione collegiale nella persona dei magistrati
IN LL Presidente
AR De Munari IC
ER Di OL IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G. 6148/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/06/2025 da
, con l'avv. Dalla Montà Roberta, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Dalla Montà Roberta, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Padova in data 5 giugno 2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova, al n. 95 Parte
II Serie A dell'Anno 2010, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'ufficiale di
Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento dei figli minori e tempi di permanenza con ciascun genitore
I figli minori e saranno affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con residenza con la madre, presso l'attuale abitazione familiare sita in Cadoneghe (PD),
Via Giannino Garato, 57. Considerata l'età dei figli, le consuetudini di vita della famiglia – nell'ambito della quale entrambi i genitori hanno provveduto alla cura della prole – gli 1 impegni professionali di ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei figli seguiranno durante il periodo scolastico il seguente calendario, salvo diversi accordi assunti tra genitori: [si indica con M: madre e con P: padre]
Lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Madre Madre M/P Padre Padre
I figli staranno presso la madre nelle giornate e nelle notti di lunedì e martedì con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
I figli staranno presso il padre nelle giornate e nelle notti di mercoledì e giovedì, con accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
Lo scambio da un genitore all'altro durante la settimana avverrà nella giornata del mercoledì, tramite l'accompagnamento a cura della madre ed il ritiro da scuola a cura del padre, o con le modalità che i genitori concorderanno, nell'interesse dei figli.
I fine settimana saranno alternati tra i genitori inizieranno dal prelevamento a scuola del venerdì fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina successivo, salvo diversi accordi tra genitori.
Vacanze natalizie: I genitori trascorreranno un periodo di vacanza ciascuno, secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno delle giornate di festività.
Vacanze pasquali: I genitori trascorreranno un periodo di vacanza ciascuno, secondo gli accordi che assumeranno di anno in anno.
Periodo di sospensione scolastica estiva: Ogni genitore avrà la facoltà di espletare un periodo di vacanza con i figli di quattordici giorni, da usufruire continuativamente o in modalità frazionata, con accordo da assumersi tra genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
Il mese di agosto sarà ripartito tra i genitori in due periodi, dall'1 al 16 agosto e dal 16 al
31 agosto, secondo gli accordi che i genitori assumeranno ogni anno.
Compleanni dei figli e dei genitori: Le giornate del compleanno dei figli, saranno organizzate in modo da consentire ad entrambi i genitori la condivisione della ricorrenza con i figli e;
Ogni genitore potrà trascorrere con i figli, la giornata del proprio Per_1 Per_2
compleanno.
Malattia dei figli o assenza/impossibilità del genitore di turno: I genitori concordano che, in caso di malattia dei figli o nel caso in cui il genitore in turno di responsabilità fosse assente e/o impossibilitato ad accudire i figli per oltre dodici ore, verrà preferito l'altro genitore – se libero da impegni ed in ogni caso disponibile – rispetto all'accudimento di terzi.
2) Mantenimento dei figli minori
2 I signori e provvederanno alla diretta Controparte_1 Parte_1
somministrazione del mantenimento ai due figli minori e , durante i tempi di Per_1 Per_2
rispettiva permanenza dei figli presso ciascun genitore. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli minori, per tali intendendosi quelle individuate dal Protocollo approvato dal Tribunale di
Padova in data 17 gennaio 2017, che devono intendersi qui espressamente richiamate, anche in merito alla previsione dell'assunzione del preventivo accordo, con le modalità ivi specificamente indicate;
I genitori concordano che l'Assegno Unico corrisposto dall'INPS a favore dei figli minori, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come previsto per legge.
3) Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita nel Comune di Cadoneghe (PD), in Via Giannino Garato, 57, di proprietà comune dei coniugi per rogito del Notaio Dott. del Verme di Persona_3
Cadoneghe, Rep. n. 34528, Raccolta n. 11145, del 19 gennaio 2016, viene assegnata alla moglie signora , con tutti gli arredi ed i mobili. Controparte_1
4) Trasferimento della quota del 50% del diritto di proprietà della casa familiare con impegno all'estinzione del contratto di mutuo
I coniugi chiedono di darsi atto che, al fine di regolamentare e definire i rapporti economici e patrimoniali insorti tra loro a seguito del rapporto matrimoniale, hanno stabilito e pattuito quanto segue. A. In adempimento dei presenti accordi, il signor promette Parte_1
di cedere e trasferire alla signora che promette di accettare, Controparte_1
divenendone esclusiva proprietaria, tutti i diritti allo stato spettanti al signor Parte_1
sulla porzione di fabbricato bifamiliare sito nel Comune di Cadoneghe (PD), alla
[...] via Giannino Garato, 57, eretto (l'intero fabbricato) sull'area identificata al Catasto dei
Terreni dello stesso Comune, foglio 9, con la particella n. 144, ente Urbano di are 01.40.
La porzione immobiliare, avente accesso dal civico n. 57 della detta via, è costituita da una abitazione sviluppantesi ai piani terra e primo, un garage con ripostiglio al piano terra. B.
Dati catastali Catasto dei Fabbricati del Comune di Cadoneghe (PD): Foglio 9, particella
144, sub. 3 graffata con la particella 252 sub 3, via Giannino Garato, piano T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 137, R.C. euro 402,84; Particella 252 sub 4, via
Giannino Garato, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq. 24, superficie catastale mq. 31, R.C. euro
44,62. Ivi compresa: ° la piena ed esclusiva proprietà dell'area coperta e scoperta identificata al Catasto dei Terreni dello stesso Comune, Foglio 9 con la particella n. 252, ente Urbano di are 03.99 (tipo mappale del 20 dicembre 1993, n. PD 0187496 prot.); ° la
3 quota di comproprietà pari ad un mezzo indiviso sull'area di sedime del fabbricato identificata con la sopradetta particella 144 del Foglio 9 del C.T. C. Le parti concordano che il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile verrà formalizzato a mezzo atto pubblico notarile a cura del notaio scelto dalla signora Ogni spesa e Controparte_1
onere, ogni imposizione fiscale/tributaria relative al suddetto trasferimento, sarà ad esclusivo carico della signora salve le spese per eventuali Controparte_1
regolarizzazioni catastali/urbanistiche, che saranno ripartite alla metà tra le parti. Il rogito sarà esente da oneri fiscali ai sensi della L. 74/1987. D. In conseguenza ed in esecuzione di quanto previsto al punto A), il signor garantisce la piena proprietà e Parte_1
libera disponibilità della quota di immobile sopra descritto, che viene ceduta nello stato in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto ed onere, azione, pertinenza, accessione, servitù. Si richiama la servitù di passaggio costituita con atto del 28 ottobre 1970, n. 204285 rep. Notaio di Padova. Il signor garantisce la Persona_4 Parte_1 conformità catastale ed urbanistica dell'immobile. E. Entro il rogito notarile il signor si impegna ad estinguere, a propria cura e spese, la posizione debitoria Parte_1 dei coniugi nei confronti dell'Istituto bancario Banca Carige Italia S.p.a., discendente dalla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario del 27 ottobre 2016. Il signor Parte_1
si impegna, pertanto, alla estinzione del mutuo ipotecario ed alla estinzione della
[...] relativa garanzia ipotecaria, gravante sull'immobile. La signora viene Controparte_1
esonerata, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, dal rimborso mensile dei ratei di mutuo, di cui alla condizione di separazione omologata n. 7).
F. I coniugi riconoscono e dichiarano che il prezzo pattuito per la presente cessione immobiliare - da intendersi quale adempimento degli accordi di divorzio volti ad una globale regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi - è pari a complessivi Euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), da corrispondersi con le seguenti modalità: ° quanto ad Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante assegno circolare n. 903 6079812988 – 02 intestato a (allegato 11); ° quanto ad Euro 50.000,00 (euro Parte_1 cinquantamila/00), all'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile, in sede di rogito notarile, da effettuarsi entro la data del 31 dicembre 2025.
5) Reddito coniugi
I signori e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti, in quanto titolari di autonomi redditi (allegati 12, 13)”.
FATTO E DIRITTO
4 e hanno contratto matrimonio concordatario il 5.6.2010 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro al n.95, Parte II, Serie A dell'anno 2010.
Nel giudizio di separazione su ricorso congiunto l'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. si è tenuta il 24.10.2023 e la separazione è stata omologata con sentenza n.2077/2023 depositata il
26.10.2023 passata in giudicato.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 16.9.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 51 c.p.c. del 24.10.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi dei figli minori, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, con la precisazione che la condizione di cui al punto 4 delle rassegnate conclusioni, pur essendo volta alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, costituisce libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepita dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia. In ogni caso, il Tribunale dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 5.6.2010 in Padova e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II serie A n.95 anno 2010 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
5 4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il IC relatore
ER Di OL
Il Presidente
IN LL
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