Legge 31 ottobre 2003, n. 306

Commentari23

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  • 1Corte Costituzionale: Requisiti acustici passivi degli edifici illegittima la Legge n. 96
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Con sentenza n. 103 del 29/05/2013 la Corte Costituzionale si è espressa sulla legittimità dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), che sostitutiva l'art. 11, comma 5 della legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008). I requisiti acustici passivi nel quadro legislativo italiano La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 prevedeva come competenza dello Stato (art. 3 comma 1 lett. e)) “la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore”. Il DPCM 5/12/97 ha provveduto a definire le prestazioni acustiche degli edifici e i limiti di rumore …

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  • 2Apposizione (o meno) di vincoli patrimoniali
    https://www.fiscooggi.it/

  • 3Applicazione degli Ias e principio di derivazione del reddito d’impresa: criticità e prospettive future
    https://www.fiscooggi.it/

  • 4Treaty shopping: abuso nei trattati internazionali
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 15 novembre 2022

    Il treaty shopping è una forma di elusione fiscale internazionale legata allo sfruttamento delle condizioni previste nei trattati internazionali al fine di sfruttarne le asimmetrie per ridurre la pressione fiscale. Le amministrazioni fiscali dei vari paesi, per evitare questo fenomeno, stanno implementando normative volte a disincentivare questo tipo di pratiche. Il treaty shopping rappresenta una particolare forma di elusione fiscale internazionale attuata attraverso l'indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi. Non si tratta, certamente, di un fenomeno nuovo, ma l'OCSE sta concentrando i suoi sforzi per arrivare a contrastare queste pratiche …

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  • 5Esercizio “occasionale” dei pubblici poteri ed accesso alla professione di notai
    Asgi · https://www.asgi.it/ · 9 febbraio 2016
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Giurisprudenza98

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  • 1Trib. Napoli, sentenza 10/06/2024, n. 4283
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 07.06.2024, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 15501/2023 tra , rappr.to e difeso dall'avv. Gianluigi De Parte_1 Rosa ed elett.te dom.to in Napoli, alla via Foria, 42, giusta procura in atti; ricorrente e in persona del Controparte_1 legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Antonio Minucci, giusta procura in atti; resistente Fatto e diritto Con ricorso depositato in data …
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    • accertamento tecnico preventivo obbligatorio·
    • omologa accertamento·
    • compensazione spese processuali·
    • diritto alla prestazione·
    • interesse ad agire·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • requisiti reddituali·
    • assegno mensile di invalidità civile·
    • procedimento speciale art. 445 bis c.p.c.

  • 2Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 9330
    Provvedimento: Pubblicato il 26/11/2025 N. 09330/2025REG.PROV.COLL. N. 01231/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2024, proposto dalla TO LO s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cicala, Alessandro Riccioni e Luca Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Palatucci in Roma, via Properzio, 5; contro Provincia di Ancona, in persona del …
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    • carenza di istruttoria·
    • art. 244 d.lgs. 152/2006·
    • responsabilità per contaminazione·
    • prova del nesso di causalità·
    • contaminazioni storiche·
    • partecipazione al procedimento·
    • giurisdizione amministrativa·
    • oneri di bonifica·
    • competenza amministrativa·
    • eccesso di potere

  • 3Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/07/2024, n. 963
    Provvedimento: N. R.G. 239/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di L'Aquila La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati: Barbara Del Bono Presidente Francesca Coccoli Consigliere rel. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 239/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 23 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (p. Iva Parte_1 ; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mirta Giardini appellante e , (c.f. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa …
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    • locale di sgombero·
    • decadenza azione·
    • vizi acustici·
    • responsabilità del costruttore·
    • appello civile·
    • art. 1669 c.c.·
    • chiamata in causa·
    • principio della domanda·
    • legittimazione passiva·
    • DPCM 1997

  • 4Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5720
    Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Miluccio Parte_1 E Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso [...] dall'avv. IDA RAMPINO RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.01.24, il ricorrente in epigrafe …
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    • indennizzo in rendita·
    • indennizzo in capitale·
    • art. 13 d.lgs. 38/2000·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • tabella menomazioni·
    • menomazione integrità psico-fisica·
    • esenzione spese processuali·
    • danno biologico·
    • infortunio sul lavoro·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 5Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/09/2024, n. 7622
    Provvedimento: Pubblicato il 17/09/2024 N. 07622/2024REG.PROV.COLL. N. 05846/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2023, proposto da Societa' La CC di BO LD e C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Adelasco e Fabrizio Proietti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Proietti in Roma, viale Vaticano 46; contro Comune di Alghero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato …
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    • art. 395 c.p.c.·
    • destinazione d'uso·
    • conformità urbanistica·
    • art. 106 c.p.a.·
    • titolo abilitativo edilizio·
    • art. 73 c.p.a.·
    • revocazione sentenza·
    • errore di fatto revocatorio·
    • sanatoria edilizia·
    • art. 391 bis c.p.c.·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • mutamento di destinazione d'uso
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
  • Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
    Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
    Avvertenza:
    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
    Note all' art. 1:
    - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
    «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
    - L' art. 117 della Costituzione , quinto comma , cosi' recita:
    «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
  • Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
    Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
    Note all' art. 2:
    - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». L'art. 5 cosi' recita:
    «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
    2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
    a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
    b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
    c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
    d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
    3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ».