CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002373000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002373000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la comunicazione preventiva di fermo indicata in epigrafe deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato stante la natura strumentale del bene rispetto all'attività imprenditoriale svolta.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che, nel fornire prova della rituale notifica delle due cartelle di pagamento prodromiche, peraltro non oggetto di contestazione, evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si legge testualmente nel ricorso:
“Il ricorrente è titolare della ditta individuale Ricorrente_1 partita IVA n. P.IVA_1 (visura camerale;
all. 1) e svolge l'attività di impresa di installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di impianti elettrici, come risulta dalla predetta visura camerale.
Nel caso di specie l'autovettura TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HYBRID - TARGA Targa_1 (carta di circolazione;
all. 2) oggetto del preavviso di fermo amministrativo è strumentale all'esercizio dell'impresa e come tale, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, non può essere sottoposto a fermo amministrativo.
Il suddetto mezzo risulta iscritto nel "libro cespiti ammortizzabili" (all. 3) e, quindi, si presume che fosse utilizzato nell'impresa. Si allega relazione che specifica la strumentalità dell'autovettura all'attività di impresa,
(all.4), fattura di acquisto automezzo, prospetto ammortamento automezzo per anno”.
L'istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili registrati e, in ogni caso, deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione di intimazione a pagare, oltre che dalla regolare notifica degli atti della riscossione e impositivi. Sul punto, l'articolo 86 del Dpr 602/1973, come modificato dalla legge n. 98/2013, dispone che la misura cautelare non può essere disposta se – entro 30 giorni dalla notifica del preavviso – il contribuente fornisce la prova della strumentalità dei beni mobili registrati rispetto all'attività d'impresa o della professione da lui svolta. Il carattere strumentale deve essere, dunque, dimostrato dal contribuente e sussiste quando il bene sia inserito nell'attività d'impresa, ossia dallo stesso dipendono i ricavi caratteristici dell'impresa e l'apposizione del fermo potrebbe pregiudicare o impedire il normale svolgimento dell'attività d'impresa o professionale.
L'autovettura, per essere strumentale, deve rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell'attività
d'impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all'esercizio dell'attività, posto che in assenza di questi, l'attività non può essere esercitata (Cass. 31031/2018).
Nel caso di autovetture ad uso promiscuo (quale quello in esame in quanto dalla carta di circolazione depositata dal ricorrente emerge esclusivamente che l'autovettura è destinata al trasporto di persone, senza alcuna modifica) il requisito dell'indispensabilità è di difficile individuazione, posto che il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente. Da ciò consegue che l'utilizzo per altri fini esclude la natura di bene strumentale in senso stretto e, quindi, il veicolo può essere assoggettato a fermo amministrativo.
In tale condizione il contribuente che invoca la natura strumentale del bene (e la conseguente non assoggettabilità al fermo) è tenuto a fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione che sorge dall'iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto deve essere provata l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa o della professione.
Il requisito dell'indispensabilità va, ovviamente, valutato caso per caso, verificando l'appartenenza del bene all'organizzazione del lavoro e, quindi, l'effettivo utilizzo dello stesso nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale.
Nel caso di specie, dalla visura camerale depositata dallo stesso ricorrente emerge che la ditta individuale
Ricorrente_1 svolge l'attività di installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di impianti elettrici. Non vi è, pertanto, alcun elemento probatorio in ordine all'indispensabilità dell'utilizzo del bene rispetto alla produzione di ricavi nel senso evidenziato dalla Suprema Corte.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 750,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 22 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002373000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13980202500002373000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la comunicazione preventiva di fermo indicata in epigrafe deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato stante la natura strumentale del bene rispetto all'attività imprenditoriale svolta.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che, nel fornire prova della rituale notifica delle due cartelle di pagamento prodromiche, peraltro non oggetto di contestazione, evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si legge testualmente nel ricorso:
“Il ricorrente è titolare della ditta individuale Ricorrente_1 partita IVA n. P.IVA_1 (visura camerale;
all. 1) e svolge l'attività di impresa di installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di impianti elettrici, come risulta dalla predetta visura camerale.
Nel caso di specie l'autovettura TOYOTA YARIS CROSS 1.5 HYBRID - TARGA Targa_1 (carta di circolazione;
all. 2) oggetto del preavviso di fermo amministrativo è strumentale all'esercizio dell'impresa e come tale, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, non può essere sottoposto a fermo amministrativo.
Il suddetto mezzo risulta iscritto nel "libro cespiti ammortizzabili" (all. 3) e, quindi, si presume che fosse utilizzato nell'impresa. Si allega relazione che specifica la strumentalità dell'autovettura all'attività di impresa,
(all.4), fattura di acquisto automezzo, prospetto ammortamento automezzo per anno”.
L'istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili registrati e, in ogni caso, deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione di intimazione a pagare, oltre che dalla regolare notifica degli atti della riscossione e impositivi. Sul punto, l'articolo 86 del Dpr 602/1973, come modificato dalla legge n. 98/2013, dispone che la misura cautelare non può essere disposta se – entro 30 giorni dalla notifica del preavviso – il contribuente fornisce la prova della strumentalità dei beni mobili registrati rispetto all'attività d'impresa o della professione da lui svolta. Il carattere strumentale deve essere, dunque, dimostrato dal contribuente e sussiste quando il bene sia inserito nell'attività d'impresa, ossia dallo stesso dipendono i ricavi caratteristici dell'impresa e l'apposizione del fermo potrebbe pregiudicare o impedire il normale svolgimento dell'attività d'impresa o professionale.
L'autovettura, per essere strumentale, deve rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell'attività
d'impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all'esercizio dell'attività, posto che in assenza di questi, l'attività non può essere esercitata (Cass. 31031/2018).
Nel caso di autovetture ad uso promiscuo (quale quello in esame in quanto dalla carta di circolazione depositata dal ricorrente emerge esclusivamente che l'autovettura è destinata al trasporto di persone, senza alcuna modifica) il requisito dell'indispensabilità è di difficile individuazione, posto che il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente. Da ciò consegue che l'utilizzo per altri fini esclude la natura di bene strumentale in senso stretto e, quindi, il veicolo può essere assoggettato a fermo amministrativo.
In tale condizione il contribuente che invoca la natura strumentale del bene (e la conseguente non assoggettabilità al fermo) è tenuto a fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione che sorge dall'iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto deve essere provata l'effettiva inerenza all'esercizio dell'impresa o della professione.
Il requisito dell'indispensabilità va, ovviamente, valutato caso per caso, verificando l'appartenenza del bene all'organizzazione del lavoro e, quindi, l'effettivo utilizzo dello stesso nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale.
Nel caso di specie, dalla visura camerale depositata dallo stesso ricorrente emerge che la ditta individuale
Ricorrente_1 svolge l'attività di installazione, manutenzione, ampliamento e trasformazione di impianti elettrici. Non vi è, pertanto, alcun elemento probatorio in ordine all'indispensabilità dell'utilizzo del bene rispetto alla produzione di ricavi nel senso evidenziato dalla Suprema Corte.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 750,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.