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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1308/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5155/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006797568000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006797568000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.07.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 12.08.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006797568000 relativamente ai seguenti atti:
1) cartella n. 09420230024400892000, contenente importi iscritti a ruolo dal Comune di Reggio Calabria
a titolo di TARES per l'anno 2013;
2) avviso di accertamento ente n. 0140322021, contenente importi iscritti a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria a titolo di TARI per l'anno 2015
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei prodromici atti, l'intervenuta prescrizione, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973, il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati dell'atto impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, chiedendo alla Corte di ordinare alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del litisconsorzio;
la definitività della cartella di pagamento prodromica n. 09420230024400892000, e l'avviso di presa in carico dell'avviso di accertamento Ente n.
0140322021, in quanto regolarmente notificati e non opposti e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'ordinanza del 9 dicembre 2025, con cui la Corte ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Reggio Calabria, effettuata la disposta chiamata in giudizio della parte impositrice, si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva quanto a censurati vizi relativi all'attività della ricoscossione, e l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento n. 09420230024400892000 relativa a Tares annualità 2013, che risulta essere stata recapitata a mezzo PEC all'Email_3 Email_4 in data 18.09.2023. In merito risulta pertanto inammissibile l'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, in quanto non tempestivamente proposta con l'impugnazione della cartella, e l'eccezione di prescrizione, atteso che l'eventuale prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della cartella non è stata eccepita, e all'epoca della notifica dell'atto impugnato non era ancora decorso il termine quinquennale dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Il Comune di Reggio Calabria ha poi dimostrato l'avvenuta notifica dell'atto impositivo avviso di accertamento ente n. 0140322021, relativo a TARI annualità 2015, che risulta essere stato notificato a mezzo PEC all'Email_3 Email_4 in data 23.03.2021. Pertanto, anche in tal caso, è infondata l'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, ed altresì l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, dalla data di notifica dell'atto impositivo, il termine di cinque anni.
Non ricorre poi la decadenza eccepita dalla parte ricorrente atteso che la disciplina di cui all'art.25 del D.P.
R. 602 del 29 settembre 1973 afferisce alla riscossione delle imposte sul reddito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006797568000.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria che liquida in euro 143,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5155/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006797568000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259006797568000 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.07.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 12.08.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006797568000 relativamente ai seguenti atti:
1) cartella n. 09420230024400892000, contenente importi iscritti a ruolo dal Comune di Reggio Calabria
a titolo di TARES per l'anno 2013;
2) avviso di accertamento ente n. 0140322021, contenente importi iscritti a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria a titolo di TARI per l'anno 2015
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei prodromici atti, l'intervenuta prescrizione, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.25 del DPR 602/1973, il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati dell'atto impugnato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva la violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, chiedendo alla Corte di ordinare alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del litisconsorzio;
la definitività della cartella di pagamento prodromica n. 09420230024400892000, e l'avviso di presa in carico dell'avviso di accertamento Ente n.
0140322021, in quanto regolarmente notificati e non opposti e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'ordinanza del 9 dicembre 2025, con cui la Corte ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Comune di Reggio Calabria, effettuata la disposta chiamata in giudizio della parte impositrice, si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria che controdeduceva il difetto di legittimazione passiva quanto a censurati vizi relativi all'attività della ricoscossione, e l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo
A seguito dell'udienza del 24 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
In diritto, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento n. 09420230024400892000 relativa a Tares annualità 2013, che risulta essere stata recapitata a mezzo PEC all'Email_3 Email_4 in data 18.09.2023. In merito risulta pertanto inammissibile l'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, in quanto non tempestivamente proposta con l'impugnazione della cartella, e l'eccezione di prescrizione, atteso che l'eventuale prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della cartella non è stata eccepita, e all'epoca della notifica dell'atto impugnato non era ancora decorso il termine quinquennale dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Il Comune di Reggio Calabria ha poi dimostrato l'avvenuta notifica dell'atto impositivo avviso di accertamento ente n. 0140322021, relativo a TARI annualità 2015, che risulta essere stato notificato a mezzo PEC all'Email_3 Email_4 in data 23.03.2021. Pertanto, anche in tal caso, è infondata l'eccezione di omessa notifica del prodromico atto impositivo, ed altresì l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso, dalla data di notifica dell'atto impositivo, il termine di cinque anni.
Non ricorre poi la decadenza eccepita dalla parte ricorrente atteso che la disciplina di cui all'art.25 del D.P.
R. 602 del 29 settembre 1973 afferisce alla riscossione delle imposte sul reddito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 143,00, oltre accessori dovuti per legge, in favore del Comune di Reggio Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, rigetta il ricorso proposto da
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09420259006797568000.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Reggio Calabria che liquida in euro 143,00 oltre accessori dovuti per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 24 febbraio 2026