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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5494/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 02.07.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gianfranco
Zaccaria (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_2
APPELLANTE PRINCIPALE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Maria Pia
Silei (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLANTI INCIDENTALI -
NONCHE'
(c.f. ) Controparte_3 C.F._6
- APPELLATO-CONTUMACE -
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 CP_1
e , entrambi anche nei confronti di ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 1182/2022, pubblicata il 18.07.2022, a definizione del giudizio recante n.r.g. 4562/2019, promosso r.g. n. 1 da nei confronti di e , in cui è Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiamato in causa usucapione - Controparte_3
IN FATTO E IN DIRITTO
conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, e Parte_1 Controparte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“dichiarare il riconoscimento in favore dell'istante della proprietà Parte_1 piena ed esclusiva degli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Subiaco,
Contrada San Nicola e Contrada Due Fossate, catastalmente individuati al foglio 10, particelle 646, 647, 648, 941, quest'ultima per una porzione di estensione di mq. 225, come rappresentata dalla perizia in atti, per compiuta ed intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, ordinando ai competenti Uffici di effettuare le debite ed opportune trascrizioni e volturazioni, con esonero del medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio in caso di opposizione”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega: Parte_1
- di avere posseduto, fino al 2014, uti dominus, i terreni in Subiaco, contrada San
Nicola e contrada Due Fossate, individuati catastalmente al Foglio 10 particelle
646, 647, 648, 941 quest'ultima per una porzione complessiva pari a 225 mq;
- di non aver accesso ai terreni in oggetto, dunque di averli descritti a mezzo della relazione peritale a firma dell'ing. Persona_1
- per oltre 20 anni, di avere sempre goduto di detti beni” coltivandoli e raccogliendone i frutti, in particolare piante di kiwi, procedendo a sbancamenti, adibendo porzioni di fondo a deposito di legna da ardere, sistemandone e curandone ogni forma di ordinaria e straordinaria manutenzione”;
- i beni sono formalmente intestati a e . Controparte_1 Controparte_2
Si costituiscono e;
resistono alla domanda attorea e Controparte_1 Controparte_2 rassegnano le seguenti conclusioni:
“In via PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 1. Accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per aver omesso parte attrice l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. Autorizzare la chiamata in causa del terzo CP_3
, nato a [...] il [...] e ivi domiciliato in Via Dante Alighieri n.
[...]
8, per garanzia di evizione dei fondi venduti agli odierni convenuti con l'atto pubblico
Notaio del 18.02.2014 rep. 4601 racc. 2697 e per l'effetto, in caso di Persona_2
r.g. n. 2 accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo alla restituzione del prezzo pagato, delle spese per il rogito notarile e di quelle per la registrazione, trascrizione e voltura. Pertanto, si chiede che il sig. Giudice voglia disporre il differimento della prima udienza ad altra data ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. IN RITO
3. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e /o improcedibilità della domanda di
[...]
di usucapione dei fondi siti in Subiaco, in catasto al foglio 10 particelle 646, Pt_1
647,648,941, quest'ultima per una porzione di estensione di mq. 225, per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stata avanzata medesima domanda in altro giudizio avanti il Tribunale di Tivoli tra le stesse parti – R.G. n. 1378/2015 -, conclusosi con sentenza di rigetto passata in giudicato.
NEL MERITO 4. Respingere in ogni caso la domanda di usucapione di Parte_1 per essere infondata in fatto ed in diritto, non avendo mai posseduto i fondi pretesi, come spiegato in premessa.
IN VIA RICONVENZIONALE 5. Accertare e dichiarare intervenuto l'acquisto della proprietà per usucapione speciale abbreviata ex art. 1159 bis, 2° comma, c.c. dei fondi sito in agro Subiaco, in catasto al foglio 10 particelle 646, 647, 648, come indicate nella planimetria e nella perizia dell'ing. in atti, in favore dei convenuti Persona_1
e per le ragioni indicate in premessa.
6. Controparte_1 Controparte_2
Condannare in ogni caso al pagamento delle spese di lite, oltre al 15% Parte_1 delle spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario.”.
I convenuti oppongono la improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
chiedono di essere autorizzati a chiamare in causa nei cui confronti propongono domanda subordinata e condizionata Controparte_3 alla ipotesi di accoglimento della domanda di , domanda di garanzia per Parte_1 evizione (avendo acquistato le particelle 646, 647, 648, per atto a rogito del notaio in data 18.02.2014, da ); allegano violazione del principio Per_2 Controparte_3 del cd. “ne bis in idem” con riguardo alla domanda di usucapione avente ad oggetto la porzione di 50 mq della particella n. 952, già oggetto di domanda di usucapione nel giudizio iscritto al n.r.g. 1378/2015 del Tribunale di Tivoli, tra le stesse parti, particella non indicata nell'atto di citazione, ma indicata “come porzione usucapenda” nella relazione richiamata in citazione;
contestano, nel merito, la fondatezza della domanda di usucapione, per non aver mai l'attore esercitato alcun possesso utile, essendosi limitato r.g. n. 3 a piantare, circa quindici anni addietro, lungo il margine dello stradello che consente l'accesso alla sua proprietà, tre o quattro piante di kiwi.
Aggiungono i convenuti che la porzione di mq. 225 della particella 941 è di loro proprietà esclusiva in quanto, con atto pubblico del 3.03.1984 a rogito del notaio
(madre dei Trastulli tra cui il convenuto e il chiamato, Per_3 Persona_4 nonché suocera dell'attore per aver, , sposato ) ha Parte_1 Persona_5 donato ai propri figli , e i Controparte_1 Persona_5 Controparte_3 terreni siti in agro Subiaco foglio 10 particella 82 e particella 84; alla donazione ha fatto seguito il frazionamento dei tre lotti e la nuova denominazione delle particelle;
di aver consentito solo in ragione del rapporto di parentela esistente tra le parti il transito su un vialetto (che insiste su parte delle particelle 941 e 952 e 646 e permette di raggiungere dalla strada vicinale San Nicola la proprietà particella 891, ove era stata costruita l'abitazione dell'attore); che sulla porzione di mq. 50 della particella 952 (non indicata ripetesi, tra i fondi usucapendi nelle conclusioni dell'atto di citazione) non è stato mai esercitato alcun tipo di possesso da parte dell'attore; che al momento dell'acquisto le suddette particelle erano completamente incolte, coperte da erbacce, sterpaglie e rovi, segno che alcuna opera di manutenzione ordinaria e/o straordinaria vi fosse stata eseguita.
Alle parti sono concessi i termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in seguito, i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Espletata la istruttoria (prova per testi), la sentenza impugnata definisce come di seguito la controversia:
<<1) Rigetta la domanda attorea;
2) Regola le spese di lite come in parte motiva>>.
Queste, le ragioni della decisione.
- “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di
r.g. n. 4 rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.”
(Cassazione civile sez. II, 15/02/2022, n.4931).
- “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale
o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”( Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
- Nel concreto, il teste di parte attrice riferisce solo di condotte materiali di coltivazione del fondo o ad essa propedeutiche e rende dichiarazioni generiche, dunque prive di rilevanza probatoria, per contro, confermando l'assenza di recinzioni.
“Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di CP_1
e ed a carico di in euro 630,00
[...] Controparte_2 Parte_1 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.”
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<
1.accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto,
2.Dichiarare il riconoscimento, in favore dell' appellante della proprietà Parte_1 piena ed esclusiva degli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Subiaco, contrada San Nicola e contrada Due Fossate, catastalmente individuati al foglio 10, particelle 646, 647, 648, 941, quest'ultima per una porzione di estensione di 225 mg, come rappresentata dalla perizia in atti, per compiuta ed intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale, ordinando ai Competenti Uffici di effettuare le debite ed opportune trascrizioni e volturazioni, con esonero del medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio.
r.g. n. 5 In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto, come di seguito articolate e capitolate, già presentate in primo grado:
1. Vero che per più di vent'anni e fino al 2014, il sig. ha posseduto, in Parte_1 modo pubblico, pacifico, esclusivo, continuativo ed ininterrotto, come fosse egli il proprietario, gli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Subiaco, contrada
San Nicola e contrada Due Fossata, catastalmente individuati al Foglio 10, particelle
646, 647, 648, 941, quest'ultima per una porzione di estensione di circa 225 mq, come raffigurati nella perizia che mi si sottopone.
2. Vero che per più di vent'anni e fino al 2014, il sig. ha posseduto, in Parte_1 modo pubblico, pacifico, esclusivo, continuativo ed ininterrotto, come fosse egli il proprietario, gli appezzamenti di terreno siti in agro del Comune di Subiaco, contrada
San Nicola e contrada Due Fossata, catastalmente individuati al Foglio 10, particelle
646, 647, 648, 941, quest'ultima per una porzione di estensione di 225 mq, come raffigurati nella perizia che mi si sottopone, coltivandoli e raccogliendone i frutti, in particolare piante di kiwi e ortaggi, procedendo a sbancamenti, ad aratura, fresatura del terreno, pulizia da erbacce e da parassiti, a irrigazioni e concimazioni, adibendo porzioni di fondo a deposito di legna da ardere, sistemandone e curandone ogni forma di ordinaria e straordinaria manutenzione>>.
Con comparsa depositata il 18.01.2023, si costituiscono e Controparte_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni.
[...]
<<
1. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e /o improcedibilità della domanda di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per le ragioni indicate in Parte_1 premessa. NEL MERITO
2. Respingere in ogni caso la domanda di usucapione di per essere Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, non avendo mai posseduto i fondi pretesi né avendo fornito alcuna prova in tal senso, come spiegato in premessa. Con conferma integrale della sentenza appellata.
3. In via subordinata, respingere comunque la domanda di usucapione dei fondi siti in Subiaco, in catasto al foglio 10 particelle 646, 647,648,941, quest'ultima per una porzione di estensione di mq. 225, per violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stata avanzata medesima domanda in altro giudizio avanti il
Tribunale di Tivoli tra le stesse parti – R.G. n. 1378/2015 -, conclusosi con sentenza di rigetto passata in giudicato.
4. in via subordinata riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda di appello, condannare il terzo chiamato CP_3
alla garanzia per evizione dei fondi venduti con l'atto pubblico Notaio
[...]
r.g. n. 6 del 18.02.2014 rep. 4601 racc. 2697 e, per l'effetto, condannarlo alla Persona_2 restituzione del prezzo pagato, delle spese del rogito notarile e di quelle per la registrazione, trascrizione e voltura, che si quantificano in complessivi €. 5.200,00.
4. in via ulteriormente gradata, in accoglimento della seguente domanda riconvenzionale, Accertare e dichiarare intervenuto l'acquisto della proprietà per usucapione speciale abbreviata ex art. 1159 bis, 2° comma, c.c. dei fondi sito in agro
Subiaco, in catasto al foglio 10 particelle 646, 647, 648, come indicate nella planimetria e nella perizia dell'ing. in atti, in favore dei convenuti Persona_1 CP_1
e per le ragioni indicate in premessa.
[...] Controparte_2
5. Condannare per lite temeraria ex art. 96, 1° e ultimo comma, c.p.c. Parte_1 nella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per aver agito in giudizio in mala fede
e/o colpa grave.
6. Condannare in ogni caso al pagamento delle spese di lite del doppio Parte_1 grado di giudizio, oltre al 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara distrattario>>.
Con un unico motivo di appello principale, censura il mancato Parte_1 espletamento delle prove orali, ammesse e dunque evidentemente ritenute rilevanti ai fini della favorevole valutazione della domanda di usucapione, con riguardo a tutti i testi indicati dal deducente;
che la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata in sentenza è successiva alla introduzione del giudizio;
ammette di non aver recintato le particelle, ma allega di aver “ proceduto a operazioni di sbancamento, oltre che di aratura e fresatura” e che le operazioni di sbancamento sono idonee a configurare un possesso utile ai fini dell'usucapione; precisa di non aver inteso proporre domanda di usucapione per la particella 952 ; svolge difese sulla domanda riconvenzionale dei convenuti in punto di sussistenza dei presupposti per l'accertamento, in loro favore, dell' usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., per la piccola proprietà rurale, avente ad oggetto i fondi oggetto di causa, richiamando le note per l'udienza del 15.06.2020.
Con l'unico motivo di appello incidentale rubricato: “Domanda riconvenzionale di usucapione speciale abbreviata – appello incidentale”, e Controparte_1 CP_2
per la ipotesi di accoglimento della domanda di usucapione formulata da
[...] [...]
, insistono nella domanda. Pt_1
L'appello principale è infondato.
A sostegno della domanda proposta, si limita ad allegare, in citazione, Parte_1 quanto di seguito.
r.g. n. 7 “L'istante, per più di 20 anni e fino al 2014, ha sempre goduto di detti beni, coltivandoli raccogliendone i frutti, in particolare piante di kiwi, procedendo a sbancamenti, adibendo porzioni di fondo a deposito di legno ardere, sistemandole e curandone ogni forma di ordinaria e straordinaria manutenzione”.
Con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., il non precisa Pt_1 ulteriormente la domanda proposta.
L'acquisto a titolo originario, della proprietà o di altro diritto reale, va apprezzato con particolare rigore e chi agisce deve dimostrare la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena;
un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 20670/2010).
Al fine dell'accoglimento della domanda, occorre la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (cfr., per varie declinazioni di questo principio, Cass. 9325/2011, 17376/2018, 20508/2019 e
6123/2020).
Tale rigore è richiesto anche dalla normativa dell'unione europea (Cass. 20539/2017).
L'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del
Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone, infatti, al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo (Cass. n.
20539 del 30/08/2017) seppure l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà resta soggetto alla regola della
"preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale” ( cfr. Cass. n. 3487 del
06/02/2019).
Né possono fondare l'acquisto del possesso gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (art. 1144 c.c.).
r.g. n. 8 “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito” (Cass. n. 9661 del 27/04/2006).
Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario. (Cass. n.
17880 del 03/07/2019).
L'incertezza della prova sul possesso con le caratteristiche necessarie all'usucapione ricade in danno della parte che invoca l'applicazione di tale istituto.
La prova per testi sulla quale l'appellante insiste non è idonea a dimostrare i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione.
La generica allegazione posta a sostegno della domanda, ove pure confermata integralmente da tutti i testi indicati, non è sufficiente a dimostrare l'animus rem sibi habendi e la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto.
Posto che l'attività di coltivazione del fondo o l'utilizzo dello stesso per il deposito di legname non concretizza l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario, l'attività di “sbancamento”, attività di carattere eccezionale nel rapporto r.g. n. 9 con la res, non è precisato quando sarebbe stata posta in essere, con quali modalità e da chi.
L'attore neppure allega quale parte del terreno avrebbe interessato.
Tali modalità di allegazione non consentono, alla controparte, di adottare difese specifiche sul punto.
Inoltre, tali circostanze costituiscono i presupposti fondanti della domanda e del suo accoglimento;
dunque, devono essere tempestivamente introdotte in giudizio dall'attore e l'ammissione della prova non può consentirne (la tardiva) introduzione, che per altro dovrebbe avvenire solo a mezzo di eventuali approfondimenti istruttori nel corso dell'esame testimoniale, dato che non sono contenute nella capitolazione istruttoria.
Ciò detto, le circostanze allegate a sostegno della domanda, pur come precisate dall'attore con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n.1, non integrano i presupposti per l'accoglimento della domanda, con conseguente rigetto del gravame.
La valutazione dell'appello incidentale resta assorbita dal rigetto dell'appello principale.
Spese di lite.
Tra le parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo tenuto conto dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del presente giudizio e del valore della causa.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte non costituita.
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1 nonché sull'appello incidentale di e , avverso la Controparte_1 Controparte_2 sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 1182/2022, pubblicata il
18.07.2022, a definizione del giudizio recante n° R.G. 4562/2019, promosso da
[...]
nei confronti di e , in cui è chiamato in Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 causa , ogni diversa conclusione disattesa, così conclude: Controparte_3
- Rigetta l'appello.
r.g. n. 10 - Condanna a rifondere, a e , le spese Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di lite che liquida, in euro 1000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA
e CPA come per legge e distrae in favore dell'avvocato Maria Pia Silei, difensore dichiaratosi antistatario.
- Non luogo a provvedere sulle spese per la parte non costituita.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma,19.09.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11