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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6892/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012754581000 IMP SOST. RED 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Riscossione e all'Agenzia Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, ricevuta in data
30/09/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420080046166753000, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per prescrizione del credito.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che tra l'asserita notifica della cartella di pagamento presupposta (che, peraltro, non è stata adeguatamente provata), che sarebbe avvenuta in data 18.03.2009,
e la notifica dell'atto oggi impugnato, è ampiamente decorso il termine prescrizionale del credito.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto oggetto del presente giudizio;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.01.2026.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6892/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012754581000 IMP SOST. RED 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia Entrate - Riscossione e all'Agenzia Entrate
- Direzione Provinciale di Cosenza, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, ricevuta in data
30/09/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420080046166753000, eccependo:
1) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per prescrizione del credito.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che tra l'asserita notifica della cartella di pagamento presupposta (che, peraltro, non è stata adeguatamente provata), che sarebbe avvenuta in data 18.03.2009,
e la notifica dell'atto oggi impugnato, è ampiamente decorso il termine prescrizionale del credito.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei limiti di quanto oggetto del presente giudizio;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.01.2026.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco