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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 12.03.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 856/2023 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PERRONE ANNA RITA
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. PERNICIARO VINCENZO P.IVA_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. ANTONINO RIZZO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e l' esponendo di avere lavorato alle dipendenze della prima dal
[...] CP_2
3.11.2018 al 28.11.2018, in nero, e, dal 29.11.2018 al 30.09.2019, con regolare contratto a tempo determinato, con mansioni di commessa di negozio di cui al livello 4 del CCNL di settore.
La ricorrente ha rappresentato: i) di avere percepito, per il mese di novembre 2018, una retribuzione pari a soli € 600,00; ii) di avere prestato attività lavorativa giornaliera, ad eccezione di mezza giornata di riposo, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30, pur avendo stipulato un contratto di lavoro part-time per n. 24 ore settimanali;
iii) di avere
1 lavorato anche le domeniche, osservando il seguente orario: dalle 09:30 alle 13:00 e dalle
16:30 alle ore 20:30; iv) di essere stata impegnata, dal 3 al 15 novembre 2018 e dal 3 al 15 agosto 2019, nella sistemazione della merce in occasione della merce scolastica e natalizia, per n. 12 ore consecutive giornaliere;
v) di non avere fruito delle ferie nella misura di legge, avendo godute delle stesse nella misura di due settimane.
La lavoratrice ha dunque lamentato di non avere percepito alcun compenso per lavoro supplementare e straordinario, per lavoro festivo, per ferie non godute e ha precisato di avere diritto alla corresponsione della somma di € 12.720,13 a titolo di differenze retributive nonché al corretto versamento dei contributi. ha, dunque, chiesto all'adito Tribunale di “respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, rilevata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato de quo, ritenere e dichiarare che:
- la sig.ra ha lavorato dal 03/11/2018 al 28/11/2018 in nero e dal Parte_1
29/11/2019 al 30/09/2019 osservando un orario di lavoro ultroneo rispetto a quello contrattuale, con la qualifica di commessa, livello V del ccnl commercio;
- il diritto della lavoratrice a percepire la somma di €.12.720,13, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ex art.36 della Cost., a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, festività non godute, tfr, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
- per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma di €.12.720,13, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, festività non godute, TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino al soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto versamento dei contributi da parte della società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, per il periodo che va Controparte_3 dall'3.11.2018 al 30.09.2012 e per l'effetto accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della resistente per le omissioni contributive relative ai periodi indicati, con condanna della resistente al risarcimento dei danni tutti pensionistici pregressi e futuri ex art.2116 c.c. ed art.13 L 1338/1962. Con vittoria di compensi e spese di lite”.
2. L' con memoria depositata in data 08.06.2024, ha esposto che l'Ispettorato CP_2
di Trapani ha accertato, per il periodo intercorrente tra il 28.11.2018 Controparte_4 ed il 29.03.2019, lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro supplementare e straordinario, anche festivo, con evasione del correlato obbligo contributivo.
2 L'Istituto previdenziale, quindi, ha aderito alla domanda della lavoratrice, in quanto parzialmente suffragata dal predetto accertamento ispettivo;
ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni: “- dichiarare lo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario nei termini e limiti già accertati dal verbale dell'Ispettorato Territoriale del lavoro, con conseguente declaratoria dell'obbligo di corrispondere la maggiore contribuzione, evasa, con somme aggiuntive come per legge
- ove venga ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa con evasione contributiva in misura ulteriore a quanto già accertato dall'Ispettorato, disporre un breve differimento al fine di consentire all'Istituto la precisa quantificazione delle somme dovute dal datore di lavoro per contributi e somme aggiuntive;
con condanna del datore di lavoro a versare tali ulteriori somme
- con vittoria di spese di lite
- ove la domanda del lavoratore venga ritenuta sfornita di prova, rigettarla con vittoria di spese
- in caso di conciliazione tra le altre parti ammettere le prove chieste dal lavoratore e rinviare per la prosecuzione del giudizio in ordine alla regolarizzazione contributiva”.
3. , costituitosi in giudizio, ha contestato variamente la Controparte_5 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
4. La causa, istruita con l'escussione di testi e con l'espletamento di una consulenza tecnica, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
6. Devono anzitutto ritenersi incontestate le circostanze di fatto poste dalla ricorrente a fondamento della domanda volta alla condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive per il periodo c.d. in nero.
Al riguardo, appare opportuno ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia prospettato una prevalente interpretazione restrittiva dell'art. 416 comma 3° c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (cfr.
Cass. Civ. sez. lav. 2165/2003). Ne consegue che ogni qualvolta il convenuto, nella memoria difensiva, non contesti espressamente le circostanze di fatto addotte da parte ricorrente a fondamento delle proprie pretese, le stesse dovranno ritenersi incontestate e, pertanto, non abbisognevoli di prova. Pertanto, possono ritenersi incontestati solo i fatti costituitivi dei diritti azionati da parte ricorrente, adeguatamente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio e non specificamente contestati da parte convenuta.
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche deve rilevarsi come la società resistente non abbia in alcun modo contestato lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro nel periodo c.d. nero;
essa, infatti, ha incentrato le proprie difese per il solo periodo successivo al 28.11.2018.
3 Deve, dunque, ritenersi pacifico che la ricorrente, nel periodo compreso fra il 3.11.2018 ed il 28.11.2018, abbia lavorato alle dipendenze della società convenuta espletando mansioni di commessa riconducibile al livello 4 del CCNL di settore, percependo una retribuzione di € 600,00 e osservando, pur godendo di mezza giornata libera, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle 08.30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30 e la domenica dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30.
Passando al quantum, si condividono i conteggi effettuati dal CTU il quale ha determinato in “€. 2.284,53 quanto teoricamente spettante al ricorrente per differenze retributive e differenza sul trattamento di fine rapporto, ed €. 661,58 per interessi legali e rivalutazione, per un totale di
€. 2.946,11”.
7. La ricorrente ha poi chiesto il pagamento delle differenze retributive e contributive per lavoro ultroneo rispetto alle 24 ore settimanali pattuite e retribuite.
Sul punto, va anzitutto evidenziato che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, nonché in ordine all'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito (Cass. Civ., sez. lav, n. 16150/2018).
Tale onere può ritenersi sufficientemente assolto.
Invero, la teste - collega della ricorrente sino al mese di dicembre 2018 e Testimone_1 cliente abituale del negozio nel periodo successivo - ha dichiarato che “tutti rispettavamo lo stesso orario: dalle 08:30 sino alle 13:00 nonché dalle 15:30 alle 20:30-21:00”; la teste
[...]
– collega della per l'intero periodo oggetto di causa – ha Testimone_2 Pt_1 precisato che “tutti avevamo gli stessi orari e tutti rispettavamo lo stesso orario: dalle 08:30 sino alle
13:30 e dalle 15:30 alle 20:30” nonché che “per una settimana circa o 10 giorni, rispettavamo un orario di lavoro di 12 ore consecutive con pausa pranzo di mezzora. Ciò avveniva ad agosto per sistemare la merce scolastica o a novembre per sistemare la merce natalizia”.
Non dissimili le dichiarazioni del teste il quale, escusso all'udienza Testimone_3 del 28.03.2024, ha dichiarato che la ricorrente, quantomeno nel periodo novembre- dicembre 2018, era solita prestare attività lavorativa dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle
20:00.
Anche la teste - collega della ricorrente per l'intero periodo oggetto di Testimone_4 causa - ha precisato che in un primo periodo, si rispettava un orario di lavoro che andava dalle ore 08:30-09:00 alle 13:00 e dalle 15:30-16:00 alle ore 20:00 (cfr. p. 6-7-8 del verbale).
La teste ha poi dichiarato di ricordare “che i periodi in cui si è lavorato di più, anche
4 ininterrottamente e con consumazione del pasto presso il punto vendita, sono stati solo il periodo natalizio e quello prima dell'inizio dell'anno scolastico”.
È vero che le superiori testimonianze divergono, in alcuni punti, radicalmente da quelle rese dai testi di parte convenuta e che a fronte di una tale palese difformità potrebbe risultare difficile determinare con chiarezza chi fra i suddetti testi debba ritenersi maggiormente attendibile, se solo si tiene conto del fatto che e Tes_1 Tes_2
risultano avere instaurato autonomi contenziosi contro la e Tes_3 Controparte_1
i secondi, al momento della deposizione, erano dipendenti di quest'ultima: alcuni testi, in altri termini, seppur certamente privi di reale interesse nella controversia, risultano astrattamente inclini a favorire la prospettazione della parte che li ha chiamati a testimoniare.
Tuttavia, importanti elementi di convincimento per la decisione della causa in favore della tesi attorea possono trarsi, a parere del giudicante, dalle seguenti circostanze: i) la teste
- pur apparentemente priva di interesse nella causa per non avere instaurato alcun Tes_4 contenzioso nei confronti della società resistente - ha pienamente confermato la ricostruzione attorea e le deposizioni rese dagli altri testi di parte ricorrente;
ii) l'Ispettorato del lavoro ha riscontrato che tutti i dipendenti della società resistente – ivi compresi i testi di parte resistente e – erano soliti prestare attività lavorativa ultronea Tes_5 Tes_6 rispetto a quella contrattualizzata;
iii) anche i testi e hanno Tes_6 Tes_5 confermato che vi erano periodi in cui la ricorrente ha lavorato sia al mattino che al pomeriggio e, alle volte, anche interrottamente.
In conclusione, cercando di armonizzare le dichiarazioni testimoniali rese dai suddetti testi - al netto di quelle eccessivamente generiche o evasive - con quanto risultante anche dalla documentazione prodotta dall' può sostenersi che tutti i dipendenti della CP_2 [...]
- ivi compreso la ricorrente - erano soliti rispettare un orario di lavoro Controparte_1 settimanale, dal lunedì al sabato, con mezza giornata di riposo, che si dipanava dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30 nonché, in occasione delle festività natalizie e dell'inizio della scuola, per circa 7 giorni, dalle 8:30 alle 20:30 con mezz'ora di pausa pranzo.
Quanto al lavoro domenicale può ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa solo nel mese di novembre e dicembre 2018, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle ore 20:30: il teste , infatti, ha dichiarato che “la ricorrente ha Tes_5 lavorato la domenica solo il periodo di dicembre, a Natale”; la teste invece, ha riferito che Tes_6
“la ricorrente lavorava la domenica solo per il periodo natalizio. Per periodo natalizio intendo da fine novembre a fine dicembre”. Le risposte fornite dagli altri testi in ordine al lavoro domenicale
5 non consentono di ritenere con certezza che anche la ricorrente abbia prestato attività lavorativa nonostante l'indubbia apertura del punto vendita.
Va invece respinta la domanda spiegata per la percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi annui non avendo la ricorrente fornito, com'era suo onere (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751), una prova circostanziata e puntuale in ordine al mancato godimento di esse.
Passando al quantum, si condividono le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale “ha determinato in complessivi €. 21.288,71 quanto teoricamente spettante al ricorrente per differenze retributive e differenza sul trattamento di fine rapporto, ed €. 6.083,09 per interessi legali e rivalutazione, per un totale di €. 27.371,80”.
8. Una volta accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive e contributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provarne il pagamento.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
Orbene, nel caso di specie, la convenuta società non ha pacificamente pagato le voci retributive e contributive sopra individuate di talché non può che essere condannata al pagamento delle differenze retributive in favore della ricorrente e al versamento delle differenze contributive in favore dell' CP_2
Si ritiene che la quota contributiva, alla luce delle risultanze processuali come sopra esplicitate, della documentazione in atti e del quesito formulato al CTU, ben può essere individuata in sede amministrativa dall' in ottemperanza alla presente sentenza (cfr. CP_2
Cass. Civ., sez. lav., 02/09/2014, n. 18519 in tema di requisiti del titolo esecutivo).
9. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra lavoratore e datore e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014. La posizione neutrale assunta dall' suggerisce invece l'opportunità di disporre la CP_2 compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e il datore.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Marsala, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) condanna, per le causali indicate in parte motiva, , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a Parte_1 la somma di € 30.317,91 oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi legali
[...] dalla data di redazione della perizia sino al soddisfo;
2) accoglie la domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente nei confronti della società resistente, condannando quest'ultima a versare in favore dell'Istituto previdenziale i contributi omessi;
3) condanna al pagamento in favore dello Stato ex Controparte_1 art. 133 TUSG delle spese del giudizio che liquida in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra le restanti parti;
5) pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU come liquidate con separato provvedimento
Così deciso in Marsala il 12.3.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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