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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4523 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORLANDO Parte_1
AR presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSI Controparte_1
AR MA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente il 18.4.2015 in San Marco Evangelista;
- che dallo stesso è nata una figlia, (05.02.2023); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_1 2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 12.12.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2) è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, sebbene collocata in via Per_1 privilegiata presso la ricorrente con la quale continuerà a vivere;
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana (lunedì e giovedì) Per_1 dalle ore 15:30 alle ore 20:00 nonché il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, senza pernotto presso il padre, tenendo conto della tenera età della bambina.
4) La bambina trascorrerà, ad anni alterni, le festività con ciascun genitore, senza pernotto presso il padre per quanto su detto.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento Controparte_1 alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 per 30 mesi, considerato il debito maturato nei confronti della ex moglie per mantenimento ordinario e straordinario non versato ad oggi per la figlia;
dappoi, l'assegno di mantenimento per la figlia e concordemente fissato in € 200,00 al mese. L'assegno di mantenimento verrà aggiornato ogni anno, a far data dal
2026, secondo le variazioni ISTAT. Le spese straordinarie, previamente documentate e concordate, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V., saranno rimborsate dal CP_1 alla ex moglie nella misura del 50%. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla
Sig.ra senza alcun diritto di ripetizione da parte dell'ex marito. Parte_1 3
6) Le parti rinunciano a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7) Compensate le spese e competenze di lite con rinuncia da parte dei procuratori e difensori costituiti al vincolo di solidarietà professionale.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco Evangelista di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte I, serie, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4523 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ORLANDO Parte_1
AR presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSI Controparte_1
AR MA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente il 18.4.2015 in San Marco Evangelista;
- che dallo stesso è nata una figlia, (05.02.2023); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_1 2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 12.12.2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Le parti continueranno a vivere separate nel reciproco rispetto;
2) è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, sebbene collocata in via Per_1 privilegiata presso la ricorrente con la quale continuerà a vivere;
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana (lunedì e giovedì) Per_1 dalle ore 15:30 alle ore 20:00 nonché il sabato o la domenica, alternativamente, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, senza pernotto presso il padre, tenendo conto della tenera età della bambina.
4) La bambina trascorrerà, ad anni alterni, le festività con ciascun genitore, senza pernotto presso il padre per quanto su detto.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento Controparte_1 alla ex moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 per 30 mesi, considerato il debito maturato nei confronti della ex moglie per mantenimento ordinario e straordinario non versato ad oggi per la figlia;
dappoi, l'assegno di mantenimento per la figlia e concordemente fissato in € 200,00 al mese. L'assegno di mantenimento verrà aggiornato ogni anno, a far data dal
2026, secondo le variazioni ISTAT. Le spese straordinarie, previamente documentate e concordate, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V., saranno rimborsate dal CP_1 alla ex moglie nella misura del 50%. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla
Sig.ra senza alcun diritto di ripetizione da parte dell'ex marito. Parte_1 3
6) Le parti rinunciano a qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7) Compensate le spese e competenze di lite con rinuncia da parte dei procuratori e difensori costituiti al vincolo di solidarietà professionale.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marco Evangelista di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte I, serie, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese