Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR IB UNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n.
4127/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/02/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa
T R A
Parte_1
Avv. CANTATORE GLORIA BEATRICE
Avv. TOTA ANTONIO
ricorrente
E
CP_1
Avv. CONTURSI CHIARA resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/04/2024 l'odierna parte ricorrente deduceva:
“1- il ricorrente riceveva da parte dell' una prima comunicazione datata 25 CP_1
luglio 2022 (cfr. allegato n. 1 – comunicazione di riliquidazione) la quale - senza indicare alcuna specifica motivazione - disponeva a carico del predetto la restituzione della somma complessiva pari ad euro 1.629,50 (milleseicentoventinove/50) suppostamente erogata in eccedenza sulla prestazione economica PENSIONE categoria
IN n. 07111775 (pensione inabilità civile) a partire dal 01 gennaio 2022 al 31 agosto 2022.
2023 (cfr. all. n. 3) ove l'Istituto adduceva sempre la seguente generica motivazione ““a seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta” – “revoca della maggiorazione sociale prevista ex art. 38 L. 448/2001 (aumento al milione”;
2. il sig. in via stragiudiziale (cfr. allegato n. 4) esperiva il previsto Parte_1
ricorso amministrativo provvedendo a contestare in radice la stessa validità dei provvedimenti di restituzione di somme asseritamente corrisposte senza titolo, richiedendo l'annullamento del ridetto provvedimento nonchè l'inibitoria di ogni azione di recupero;
3. evasa la prevista procedura amministrativa per impugnare il provvedimento di indebito, la domanda giudiziale appare procedibile.”
Pertanto presentava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' al sig. CP_1 [...]
non è ripetibile – e, per l'effetto 2) accertare e dichiarare che il ricorrente Parte_1
nulla deve all' per tutto quanto dedotto nella parte IN DIRITTO ai punti A) – B); CP_1
CP_ 2) in ogni caso, con condanna dell' alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi;
3) con vittoria di spese…”.
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
L' deduceva: CP_1
“… pacifiche appaiono le ragioni dell'indebito pari ad €. 1629,50 , come ben specificato nel modello TE08 del 25/07/2022 inviato all'assistito: trattasi di somme erogate a titolo di maggiorazione non spettanti per assenza sopravvenuta del limite reddituale previsto ex lege e nella specie per liquidazione assegno invalidità ex
L222/84, in esecuzione della omologa Tribunale Foggia RG n.6701/21.
Pag. 2 di 6 Il ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'indebito , atteso che ha anche proposto ricorso amministrativo al fine di censurarne la legittimità.”.
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il fatto deve essere ricostruito nel seguente modo:
-l'istante era titolare di pensione ctg. IN (pensione di inabilità civile) su cui godeva della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 – aumento al milione;
- a seguito di omologa emessa il 22.7.2022 nel proc. RG n.6701/21 dal G.L. del
Tribunale Foggia era divenuto titolare, con decorrenza dalla domanda amministrativa, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 (doc. 1 fasc. ); CP_1
- con domanda del 31.5.2022 (anteriore invero all'omologa) era chiesta la
“CONFERMA ASSEGNO DI INVALIDITÀ” a carico della Gestione: Lavoratori
Dipendenti - Fondo: FPLD (v. doc. 3 fasc. ); CP_1
- con nota in data 25.7.2022 l' comunicava (doc. 2 fasc. ): CP_1 CP_1
Pag. 3 di 6 La domanda è fondata.
Deve rilevarsi che l'indebito è dovuto alla corresponsione della maggiorazioni sulla pensione di invalidità civile.
Pertanto, esso è un indebito di natura assistenziale.
“Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.
13915/21).” Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 09/01/2024),
n.847.
La Suprema Corte ha da ultimo, con sentenza del 30.06.2020 n. 13223 (di conferma peraltro della statuizione emessa dalla Corte di Appello di Bari), affermato che < civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere>>. Controparte_2
In presenza di un legittimo affidamento del beneficiario, l'indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile solamente per quanto attiene alle somme versate dall' dopo il momento in cui è stato emesso il provvedimento CP_1
Pag. 4 di 6 che accerta il predetto superamento dei limiti reddituali (in senso conforme, la più risalente Cass. civ., sez. lav., 23.01.2008, n. 1446, la quale, in una fattispecie di indebito assistenziale derivante dalla mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, ha ritenuto che le norme dettate in materia di indebito assistenziale derivante dalla carenza dei requisiti extrasanitari prescrivono che vengano restituiti solamente i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta).
Applicando tale principi alla fattispecie in esame si evince che prima della costituzione della prestazione ex lege 222/1984 non vi erano i presupposti reddituali per il superamento dei limiti di reddito per godere delle due maggiorazioni riconosciute all'istante.
Sicché prima della verifica del superamento dei redditi non si poteva neppure ipotizzare la sussistenza di una colpevole non comunicazione del superamento dei dati e tanto più una condotta che difettasse dell'affidamento del ricorrente.
Sicché fino a quando l' non ha costituito e comunicato la costituzione CP_1
dell'assegno ordinario di invalidità non si è verificato l'indebito ripetibile.
Poiché l'indebito riguarda i mesi da gennaio ad agosto incluso, e non vi è prova di comunicazione del superamento dei redditi minimi per le maggiorazioni anteriore all'inizio di tale mese, la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con ricorso depositato il 30/04/2024, nella Parte_1 CP_1
causa iscritta al n. 4127/2024 R.G.A.C. così provvede: dichiarare che l'indebito contestato dall' al sig. non è ripetibile – e, per l'effetto dichiara CP_1 Parte_1
CP_ che il ricorrente nulla deve all' per tutto quanto dedotto in ricorso;
condanna l' CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi;
Pag. 5 di 6 condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in E. 1.300,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Foggia, 25/02/2025 .
Il Giudice
Beatrice Notarnicola
Pag. 6 di 6