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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 664/2016
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 664/2016, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]. Sfossato Loc. Cultusia, titolare della ditta omonima individuale Parte_1 cessata il 31.12.2014, rappresentato e difeso dagli Avv. Campesi Roberta (c.f.
) e NE AU (c.f. ); C.F._2 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv. Campesi Roberta (c.f.
) e NE AU (c.f. ); C.F._2 C.F._3
-attori opponenti- contro
(c.f. n. ) con sede legale in Conegliano (TV) via V. Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1 (intervenuta a seguito di cessione del credito da parte della società Banco di Sardegna
S.r.l.), tramite rappresentata e difesa dall'Avv. Massignani Controparte_2
Domenico;
-convenuta opposta intervenuta-
OGGETTO: Atto di citazione in opposizione a precetto
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i signori e hanno avanzato Parte_1 Parte_2 opposizione al precetto notificato in data 29.02.2016 dal Controparte_3 chiedendo di vedersi accolte le seguenti conclusioni:
- “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi esposti in narrativa;
- nel merito, dichiarare che gli attori nulla devono alla pretesa del Controparte_3 in forza del titolo azionato per le ragioni dette e conseguentemente dichiarare
[...]
l'inefficacia del precetto notificato in data 29.02.2016 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al mutuo fondiario di corrispondenza e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e , condannare la banca Parte_1 Parte_2 alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.”
A sostegno delle proprie richieste gli opponenti hanno asserito:
- che tra il BANCO DI SARDEGNA e in qualità di debitore principale, Parte_1
e in qualità di fideiussore, sono stati stipulati i seguenti contratti: contratto di Parte_2 mutuo fondiario n.93090181 con contestuale erogazione, a rogito del Notaio Dott. Persona_1 rep. N.136.508, munito di formula esecutiva il 23.08.2007 (relativo alla somma originaria di euro
400.000,00); contratto di mutuo fondiario n.93090182 con contestuale erogazione, a rogito del
Notaio Dott. rep. N.136.507, munito di formula esecutiva il 23.08.2007 (relativo Persona_1 alla somma originaria di euro 600.000,00); contratto di mutuo fondiario n.93124209 con contestuale erogazione, a rogito del Notaio Dott. , rep. N.69.732, munito di formula esecutiva il Persona_2
06.02.2009 (relativo alla somma originaria di euro 114.000,00);
- che i summenzionati finanziamenti sono stati garantiti rispettivamente dalle seguenti ipoteche sugli immobili siti in Palau Loc. Porto Pollo (complesso residenziale “OL ZU): ipoteca per la somma di euro 800.000,00, iscritta il 14.08.2007, R.G.n. 10666/2007, Rep.n.
2034/2007; ipoteca per la somma di euro 1.200.000,00, iscritta il 14.08.2007, R.G.n. 10665/2007,
Rep.n. 2033/2007; ipoteca per la somma di euro 228.000,00, iscritta il 22.01.2009, R.G.n.
673/2009, Rep.n. 101/2009;
2 - che nei mesi di giugno/luglio 2014 il ha conferito i rami d'azienda e, in Pt_1 particolare, l'attività di case e appartamenti, ipotecate a favore della banca, alla OL ZU
S.r.l. (atto a rogito del Notaio del 26.06.2014, rep. 48397, trascritto il 11.07.2014, Per_3
R.G.n.4815/2014, rep. 3508/2014), nonché il ramo d'azienda di vendita di generi alimentari ed affittacamere, con immobili ipotecati a favore della banca, alla società La Terra del Sole S.r.l. (atto a rogito del Notaio del 18.06.2014, rep. 4742, trascritto il 25.06.2014, R.G.n.4384/2014, Per_4 rep. 3193/2014);
- che i predetti finanziamenti sono risultati insoluti;
- che in favore della banca è maturato un credito pari a euro 849.958,66, oltre interessi di mora;
- che, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, la banca ha notificato agli opponenti atto di precetto per la somma pari a euro 850.849,36, oltre interessi e spese;
- che con l'atto di precetto predetto la banca ha altresì avvertito le società OL ZU
S.r.l. e La Terra del Sole S.r.l. che, in caso di inadempienza da parte dei debitori principali, si sarebbe data esecuzione forzata anche nei loro confronti;
- che in data 01.04.2016 gli opponenti hanno provveduto al deposito dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Il i è regolarmente costituita in giudizio ed ha avversato le Controparte_3 ragioni di parte attorea.
All'udienza del 24.06.2016 il Giudice, come richiesto nell'atto introduttivo, si è pronunciato sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettandola. Contestualmente, sono stati assegnati i termini per attivare il procedimento di mediazione.
Nel verbale del 25.07.2016, redatto al termine del procedimento di mediazione n. 16/2016, si è preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e, pertanto, la procedura ha registrato esito negativo.
In data 18.06.2019 è intervenuta in giudizio la società in forza Controparte_1 della cessione del credito avvenuta in suo favore da parte della convenuta società BANCO DI
SARDEGNA S.r.l.
All'udienza del 15.06.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 22/09/2025.
*****
La trattazione della odierna causa deve essere argomentata approfondendo ogni singola tematica sottesa.
In tema di accollo liberatorio, con particolare riferimento al mutuo e alla cessione di ramo
3 d'azienda, la giurisprudenza richiede l'espressa adesione del creditore (la banca) alla convenzione di accollo affinché il debitore cedente venga liberato. In assenza di tale adesione, l'accollo ha efficacia interna, lasciando il cedente obbligato in solido con l'accollante, salva dichiarazione espressa del creditore di volerlo liberare, come stabilito dall'art. 2560 c.c. in materia di cessione d'azienda.
In caso di cessione di ramo d'azienda è fondamentale l'adesione del creditore alla liberazione del debitore per escludere la responsabilità del cedente.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. III n.13319/2015), la ratio della norma summenzionata è duplice, in quanto mira al bilanciamento tra l'interesse del creditore a mantenere intatta la garanzia del loro credito e l'interesse economico alla facile circolazione dell'azienda, garantito dalla previsione di conoscere esattamente i debiti di cui l'acquirente dovrà rispondere, ovvero quelli risultati dalle scritture contabili. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che sul piano sostanziale la stessa previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante e, pertanto, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente. Volendo sintetizzare, la responsabilità del cessionario va inquadrata nella forma dell'accollo cumulativo ex lege (Cass. civ. sez. I, n.23581/2017). Quanto enunciato è conforme anche alla disciplina generale prevista dall'art. 1273 c.c.: infatti, la norma richiede che la liberazione del debitore originario deve essere espressamente dichiarata dal creditore.
Ebbene, nel caso in esame emerge inevitabilmente la volontà della parte opposta di non voler liberare il debitore originario e, dunque, si nega la verificazione dell'accollo liberatorio e si conferma il debito in capo ai signori e Parte_1 Parte_2
Tanto premesso, è necessario ritenere che le clausole contrattuali relative al divieto di accollo liberatorio, come previste dalla banca e sottoscritte dalle parti, non sono nulle per violazione del codice del consumo, in quanto i contratti di mutuo sono stati stipulati dal signor in Pt_1 qualità di titolare di un'impresa individuale.
In tema di decadenza dal beneficio del termine, gli opponenti hanno asserito che lo stesso si inquadra nelle forme di autotutela del credito ed è incompatibile con la fattispecie di mutuo fondiario, ritenendo illegittime tutte le clausole conferenti il diritto potestativo di far decadere il debitore dal beneficio del termine ex art. 19 delle condizioni generali del contratto per mutui fondiari.
L'eccezione non è condivisa poiché le clausole che prevedono il beneficio del termine nel
4 mutuo fondiario sono pienamente legittime, posto che il beneficio del termine è una presunzione a favore del debitore, ma il creditore può sciogliere tale presunzione e richiedere il pagamento anticipato se vengono meno le condizioni di fiducia nella solvibilità del debitore, come sancito dall'art. 1186 c.c. La decadenza dal beneficio del termine è infatti il diritto del creditore a richiedere al debitore la restituzione immediata di quanto mutuato. All'uopo si sottolinea che l'atto di precetto notificato dalla banca agli opponenti è perfettamente in linea con quanto premesso, posto che il verificarsi della decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo fondiario legittima la banca ad intervenire non già mediante decreto ingiuntivo, bensì proprio con l'atto di precetto, essendo il mutuo titolo esecutivo. Per conoscenza, si riporta la recente pronuncia della
Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 25376 del 2024: “In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista a suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).”
In tema di ammortamento alla francese, è perfettamente corrispondente al caso di specie la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 15130/2024, le quali hanno statuito che: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Contrariamente da quanto eccepito dagli opponenti, l'ammortamento alla francese non viola nessuna delle norme menzionate nell'atto di citazione e, in particolare, gli artt. 117 co. VI TUB,
1346 c.c., 1284 co. III c.c. e 1283 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nell'odierna causa, il contratto di mutuo contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (come edotto da parte opposta nei propri atti).
Il piano di ammortamento previsto ed allegato rispetta il canone della trasparenza, poiché al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di
5 valutare la convenienza confrontando la proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato.
Tale raffronto costituisce proprio lo scopo della trasparenza, non essendo richiesto agli istituti di credito di sostituirsi al mutuatario nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione.
Alla luce della conclamata legittimità del contratto di mutuo di cui si discorre, si ritiene parimenti legittima l'obbligazione fideiussoria assunta dalla signora . Pt_2
In ultima analisi, si condivide quanto osservato da parte opposta nelle memorie ex art. 183, co.VI, c.p.c.: “si deve dare atto di come controparti non solo non abbiamo replicato alle contestazioni della banca, ma non hanno prodotto alcuna perizia di parte a sostegno delle proprie pretese, continuino a mancare i documenti come eccepito con la comparsa, così come non è stata svolta alcuna precisazione e/o chiarimenti con riferimento al deposito, fuori udienza, di alcune note relative alla società Samate srl e la Terra del Sole srl. Si è, pertanto, giunti alla fase istruttoria senza che parte avversa abbia assolto al proprio onere probatorio.”
Giova ricordare che il superamento del tasso soglia deve essere provato in giudizio dal cliente, il quale ha l'onere di allegare quanto necessario al fine di evitare locupletazioni ingiuste da parte della banca. Ebbene, gli attori non hanno provveduto all'allegazione specifica atta a dimostrare un danno a loro carico, bensì hanno richiesto una perizia meramente esplorativa. Senza la produzione di prove concrete, la CTU deve essere negata. In merito si è pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza 296/2023: “anche la Cassazione Civile, sez. III, n.8883/2020, ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia
(SS.UU. 9941/2009) precisando che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. In definitiva, la giurisprudenza non esonera
l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.”
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento e fornire i
Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati (Trib. Perugia,
n.290/2022; Corte d'Appello di Perugia n. 560/2021; Corte d'Appello L'Aquila n. 1146/2021).
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice e, per l'effetto
ACCERTA l'esistenza del credito in favore di della somma pari a € Controparte_1
850.849,36, oltre interessi legali e, per l'effetto
ACCERTA il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma Controparte_1 come indicata nell'atto di precetto, ovvero € 850.849,36;
CONDANNA e al pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2 di della somma pari a € 850.849,36, oltre interessi legali maturati in Controparte_1 seguito;
CONDANNA e alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 27.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 664/2016
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 664/2016, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]. Sfossato Loc. Cultusia, titolare della ditta omonima individuale Parte_1 cessata il 31.12.2014, rappresentato e difeso dagli Avv. Campesi Roberta (c.f.
) e NE AU (c.f. ); C.F._2 C.F._3
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._4
e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv. Campesi Roberta (c.f.
) e NE AU (c.f. ); C.F._2 C.F._3
-attori opponenti- contro
(c.f. n. ) con sede legale in Conegliano (TV) via V. Controparte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1 (intervenuta a seguito di cessione del credito da parte della società Banco di Sardegna
S.r.l.), tramite rappresentata e difesa dall'Avv. Massignani Controparte_2
Domenico;
-convenuta opposta intervenuta-
OGGETTO: Atto di citazione in opposizione a precetto
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione i signori e hanno avanzato Parte_1 Parte_2 opposizione al precetto notificato in data 29.02.2016 dal Controparte_3 chiedendo di vedersi accolte le seguenti conclusioni:
- “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per i gravi motivi esposti in narrativa;
- nel merito, dichiarare che gli attori nulla devono alla pretesa del Controparte_3 in forza del titolo azionato per le ragioni dette e conseguentemente dichiarare
[...]
l'inefficacia del precetto notificato in data 29.02.2016 con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al mutuo fondiario di corrispondenza e, in caso di accertamento di somme dovute in favore dei signori e , condannare la banca Parte_1 Parte_2 alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.”
A sostegno delle proprie richieste gli opponenti hanno asserito:
- che tra il BANCO DI SARDEGNA e in qualità di debitore principale, Parte_1
e in qualità di fideiussore, sono stati stipulati i seguenti contratti: contratto di Parte_2 mutuo fondiario n.93090181 con contestuale erogazione, a rogito del Notaio Dott. Persona_1 rep. N.136.508, munito di formula esecutiva il 23.08.2007 (relativo alla somma originaria di euro
400.000,00); contratto di mutuo fondiario n.93090182 con contestuale erogazione, a rogito del
Notaio Dott. rep. N.136.507, munito di formula esecutiva il 23.08.2007 (relativo Persona_1 alla somma originaria di euro 600.000,00); contratto di mutuo fondiario n.93124209 con contestuale erogazione, a rogito del Notaio Dott. , rep. N.69.732, munito di formula esecutiva il Persona_2
06.02.2009 (relativo alla somma originaria di euro 114.000,00);
- che i summenzionati finanziamenti sono stati garantiti rispettivamente dalle seguenti ipoteche sugli immobili siti in Palau Loc. Porto Pollo (complesso residenziale “OL ZU): ipoteca per la somma di euro 800.000,00, iscritta il 14.08.2007, R.G.n. 10666/2007, Rep.n.
2034/2007; ipoteca per la somma di euro 1.200.000,00, iscritta il 14.08.2007, R.G.n. 10665/2007,
Rep.n. 2033/2007; ipoteca per la somma di euro 228.000,00, iscritta il 22.01.2009, R.G.n.
673/2009, Rep.n. 101/2009;
2 - che nei mesi di giugno/luglio 2014 il ha conferito i rami d'azienda e, in Pt_1 particolare, l'attività di case e appartamenti, ipotecate a favore della banca, alla OL ZU
S.r.l. (atto a rogito del Notaio del 26.06.2014, rep. 48397, trascritto il 11.07.2014, Per_3
R.G.n.4815/2014, rep. 3508/2014), nonché il ramo d'azienda di vendita di generi alimentari ed affittacamere, con immobili ipotecati a favore della banca, alla società La Terra del Sole S.r.l. (atto a rogito del Notaio del 18.06.2014, rep. 4742, trascritto il 25.06.2014, R.G.n.4384/2014, Per_4 rep. 3193/2014);
- che i predetti finanziamenti sono risultati insoluti;
- che in favore della banca è maturato un credito pari a euro 849.958,66, oltre interessi di mora;
- che, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, la banca ha notificato agli opponenti atto di precetto per la somma pari a euro 850.849,36, oltre interessi e spese;
- che con l'atto di precetto predetto la banca ha altresì avvertito le società OL ZU
S.r.l. e La Terra del Sole S.r.l. che, in caso di inadempienza da parte dei debitori principali, si sarebbe data esecuzione forzata anche nei loro confronti;
- che in data 01.04.2016 gli opponenti hanno provveduto al deposito dell'atto di citazione in opposizione a precetto.
Il i è regolarmente costituita in giudizio ed ha avversato le Controparte_3 ragioni di parte attorea.
All'udienza del 24.06.2016 il Giudice, come richiesto nell'atto introduttivo, si è pronunciato sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettandola. Contestualmente, sono stati assegnati i termini per attivare il procedimento di mediazione.
Nel verbale del 25.07.2016, redatto al termine del procedimento di mediazione n. 16/2016, si è preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo e, pertanto, la procedura ha registrato esito negativo.
In data 18.06.2019 è intervenuta in giudizio la società in forza Controparte_1 della cessione del credito avvenuta in suo favore da parte della convenuta società BANCO DI
SARDEGNA S.r.l.
All'udienza del 15.06.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 22/09/2025.
*****
La trattazione della odierna causa deve essere argomentata approfondendo ogni singola tematica sottesa.
In tema di accollo liberatorio, con particolare riferimento al mutuo e alla cessione di ramo
3 d'azienda, la giurisprudenza richiede l'espressa adesione del creditore (la banca) alla convenzione di accollo affinché il debitore cedente venga liberato. In assenza di tale adesione, l'accollo ha efficacia interna, lasciando il cedente obbligato in solido con l'accollante, salva dichiarazione espressa del creditore di volerlo liberare, come stabilito dall'art. 2560 c.c. in materia di cessione d'azienda.
In caso di cessione di ramo d'azienda è fondamentale l'adesione del creditore alla liberazione del debitore per escludere la responsabilità del cedente.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. III n.13319/2015), la ratio della norma summenzionata è duplice, in quanto mira al bilanciamento tra l'interesse del creditore a mantenere intatta la garanzia del loro credito e l'interesse economico alla facile circolazione dell'azienda, garantito dalla previsione di conoscere esattamente i debiti di cui l'acquirente dovrà rispondere, ovvero quelli risultati dalle scritture contabili. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che sul piano sostanziale la stessa previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante e, pertanto, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente. Volendo sintetizzare, la responsabilità del cessionario va inquadrata nella forma dell'accollo cumulativo ex lege (Cass. civ. sez. I, n.23581/2017). Quanto enunciato è conforme anche alla disciplina generale prevista dall'art. 1273 c.c.: infatti, la norma richiede che la liberazione del debitore originario deve essere espressamente dichiarata dal creditore.
Ebbene, nel caso in esame emerge inevitabilmente la volontà della parte opposta di non voler liberare il debitore originario e, dunque, si nega la verificazione dell'accollo liberatorio e si conferma il debito in capo ai signori e Parte_1 Parte_2
Tanto premesso, è necessario ritenere che le clausole contrattuali relative al divieto di accollo liberatorio, come previste dalla banca e sottoscritte dalle parti, non sono nulle per violazione del codice del consumo, in quanto i contratti di mutuo sono stati stipulati dal signor in Pt_1 qualità di titolare di un'impresa individuale.
In tema di decadenza dal beneficio del termine, gli opponenti hanno asserito che lo stesso si inquadra nelle forme di autotutela del credito ed è incompatibile con la fattispecie di mutuo fondiario, ritenendo illegittime tutte le clausole conferenti il diritto potestativo di far decadere il debitore dal beneficio del termine ex art. 19 delle condizioni generali del contratto per mutui fondiari.
L'eccezione non è condivisa poiché le clausole che prevedono il beneficio del termine nel
4 mutuo fondiario sono pienamente legittime, posto che il beneficio del termine è una presunzione a favore del debitore, ma il creditore può sciogliere tale presunzione e richiedere il pagamento anticipato se vengono meno le condizioni di fiducia nella solvibilità del debitore, come sancito dall'art. 1186 c.c. La decadenza dal beneficio del termine è infatti il diritto del creditore a richiedere al debitore la restituzione immediata di quanto mutuato. All'uopo si sottolinea che l'atto di precetto notificato dalla banca agli opponenti è perfettamente in linea con quanto premesso, posto che il verificarsi della decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo fondiario legittima la banca ad intervenire non già mediante decreto ingiuntivo, bensì proprio con l'atto di precetto, essendo il mutuo titolo esecutivo. Per conoscenza, si riporta la recente pronuncia della
Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 25376 del 2024: “In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista a suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).”
In tema di ammortamento alla francese, è perfettamente corrispondente al caso di specie la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 15130/2024, le quali hanno statuito che: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Contrariamente da quanto eccepito dagli opponenti, l'ammortamento alla francese non viola nessuna delle norme menzionate nell'atto di citazione e, in particolare, gli artt. 117 co. VI TUB,
1346 c.c., 1284 co. III c.c. e 1283 c.c.
La Suprema Corte ha precisato che non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nell'odierna causa, il contratto di mutuo contenga la chiara indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse.
Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi (come edotto da parte opposta nei propri atti).
Il piano di ammortamento previsto ed allegato rispetta il canone della trasparenza, poiché al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di
5 valutare la convenienza confrontando la proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato.
Tale raffronto costituisce proprio lo scopo della trasparenza, non essendo richiesto agli istituti di credito di sostituirsi al mutuatario nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell'operazione.
Alla luce della conclamata legittimità del contratto di mutuo di cui si discorre, si ritiene parimenti legittima l'obbligazione fideiussoria assunta dalla signora . Pt_2
In ultima analisi, si condivide quanto osservato da parte opposta nelle memorie ex art. 183, co.VI, c.p.c.: “si deve dare atto di come controparti non solo non abbiamo replicato alle contestazioni della banca, ma non hanno prodotto alcuna perizia di parte a sostegno delle proprie pretese, continuino a mancare i documenti come eccepito con la comparsa, così come non è stata svolta alcuna precisazione e/o chiarimenti con riferimento al deposito, fuori udienza, di alcune note relative alla società Samate srl e la Terra del Sole srl. Si è, pertanto, giunti alla fase istruttoria senza che parte avversa abbia assolto al proprio onere probatorio.”
Giova ricordare che il superamento del tasso soglia deve essere provato in giudizio dal cliente, il quale ha l'onere di allegare quanto necessario al fine di evitare locupletazioni ingiuste da parte della banca. Ebbene, gli attori non hanno provveduto all'allegazione specifica atta a dimostrare un danno a loro carico, bensì hanno richiesto una perizia meramente esplorativa. Senza la produzione di prove concrete, la CTU deve essere negata. In merito si è pronunciato il Tribunale di Napoli con la sentenza 296/2023: “anche la Cassazione Civile, sez. III, n.8883/2020, ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia
(SS.UU. 9941/2009) precisando che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. In definitiva, la giurisprudenza non esonera
l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità.”
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento e fornire i
Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati (Trib. Perugia,
n.290/2022; Corte d'Appello di Perugia n. 560/2021; Corte d'Appello L'Aquila n. 1146/2021).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda di parte attrice e, per l'effetto
ACCERTA l'esistenza del credito in favore di della somma pari a € Controparte_1
850.849,36, oltre interessi legali e, per l'effetto
ACCERTA il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma Controparte_1 come indicata nell'atto di precetto, ovvero € 850.849,36;
CONDANNA e al pagamento in solido, in favore Parte_1 Parte_2 di della somma pari a € 850.849,36, oltre interessi legali maturati in Controparte_1 seguito;
CONDANNA e alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 27.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
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