CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/08/2024, n. 33011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33011 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OS OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Monica Foti, difensore di OL OS, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa in data 4 aprile 2023, all'esito di giudizio abbre- viato condizionato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, ha revocato la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., confermando nel resto la condanna e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. nei confronti di OL OS per i reati ascrittigli, di cui all'art. 319 cod. pen (capo 1) e 378, 61, n. 11, cod. pen. (capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 33011 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 25/06/2024 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di corru- zione propria, perchè, nella qualità di maresciallo in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola, nel corso di indagini svolte nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, riceveva la complessiva somma di euro 50 mila, divisa in tre rate dell'importo di 15 mila euro, le prime due, e di 20 mila euro, l'ultima, a seguito dell'accordo intercorso con EP IN, persona sot- toposta ad indagini, che versava dette somme a fronte della promessa da parte del finanziere di attenuare le sue responsabilità per i fatti oggetto delle indagini in corso a suo carico, in particolare per escludere il coinvolgimento della figlia ed evitare l'accusa per associazione a delinquere, compiendo in tal modo il OS atti contrari ai propri doveri di ufficio, specificati nelle condotte ascrittegli al capo 2), relativo al reato di favoreggiamento personale. 2. Il reato di favoreggiamento personale veniva ritenuto integrato per le condotte poste in essere dall'imputato, nel medesimo contesto dell'accordo cor- ruttivo, per avere omesso di comunicare ai suoi colleghi elementi di prova ricavati dall'analisi dei cellullari e degli apparecchi elettronici dal medesimo analizzati in modo da ridimensionare le accuse nei confronti di IN, condizionando con tali omissioni la redazione dell'informativa di indagine conclusiva del 26 aprile 2022. In particolare, non fornendo le informazioni in suo possesso circa le inter- venute conversazioni tra MA TI e NA IN, figlia di EP, utili a delineare la consapevolezza di quest'ultima delle illecite attività svolte per conto della società di famiglia (la società IN S.r.l.), omettendo di relazionare sull'incontro tra IN EP e MA TI del 16 settembre 2020 e di allegare agli atti il video di detto incontro, predisponendo una falsa annotazione di servizio relativa ad un incontro tra MA CA e EP IN in cui si mo- dificava la parte relativa alla visibilità ictu ()cui/ del denaro contante nella busta consegnata in quell'incontro (fatti commessi fino al 26 aprile 2022). 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, OL OS ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per travisamento del dato processuale relativo all'intervallo temporale asseritamente decorso di tre mesi tra la data di redazione della informativa finale del 27 aprile 2022 e quella del deposito presso la Procura della Repubblica di Milano il 27 luglio 2022, che la Corte di appello ha posto a fondamento dell'assunto secondo cui tale ritardo si spiegherebbe proprio per la finalità dare corso all'accordo corruttivo. 2 Al contrario dagli atti si evince che la data del 27 luglio 2022 riguarda quella in cui il documento è pervenuto alla Procura Europea (EPPO), mentre detta infor- mativa risulta da protocollo pervenuta alla Procura della Repubblica di Milano, presso la segreteria del dott. Ascione, in data 27 aprile 2022. Pertanto, il riferimento ad un accordo corruttivo intervenuto nell'inverno del 2021 è basato su un dato errato. Inoltre, si osserva che le risultanze in atti non consentono di collocare l'ac- cordo corruttivo nell'inverno del 2021, poiché la registrazione dell'incontro tra Co- NZ e IN si riferisce al 14 aprile 2022, quando l'attività di indagine era già finita. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 49 e 378, 319 cod. pen. Deduce il ricorrente che la collocazione dell'accordo corruttivo nell'inverno del 2021 è contradetta dal dato insuperabile dell'avaria tecnica che ha comportato la perdita dei dati di indagine nel gennaio del 2021. Da tale circostanza discenderebbe come logica conseguenza che le condotte di favoreggiamento non erano di fatto realizzabili, perché al momento del primo incontro tra i due soggetti coinvolti, OS già sapeva che non poteva disporre di alcun dato di indagine, con conseguente carenza anche dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 319 cod. pen. Non avendo il ricorrente la diponibilità di materiale di indagine da poter concretamente offrire in cambio, la sua condotta assume la valenza di una mera millanteria, al più utile ad interare il reato di cui all'art. 326, comma 3, cod. pen., considerata anche la illogica valutazione della ragione che avrebbe indotto il IN a registrare i suoi incontri con il finanziere. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per avere la Corte confermato la pena irro- gata in misura superiore al minimo edittale e per non avere riconosciuto le circo- stanze attenuanti generiche. Si osserva che la motivazione del giudice di appello richiama quella di primo grado che fa riferimento anche alle disponibilità patrimoniali ingiustificate rispetto ai redditi, senza considerare che la Corte di appello ha revocato la confisca c.d. allargata, confermando solo quella del profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, riget- tato. 3 La vicenda è stata analizzata in modo approfondito dalla sentenza di ap- pello che ha fornito adeguata risposta a tutte le censure difensive, dando conto delle ragioni per le quali è stata riconosciuta piena attendibilità alla versione dei fatti resa dall'imprenditore (il corruttore, EP IN) rispetto alla versione riduttiva e di comodo resa dall'imputato, dopo il casuale avvistamento dell'incontro del 17 maggio 2022 tra i due predetti soggetti da parte di altri agenti della Guardia di Finanza impegnati in una diversa indagine, nel corso del quale è avvenuta la consegna della seconda tranche di denaro, con il conseguente avvio delle indagini (intercettazioni e sequestri) che hanno consentito di accertare la ulteriore conse- gna di 20 mila euro avvenuta in data 22 giugno 2022. La falsità della riduttiva versione dei fatti resa dall'imputato è stata argo- mentata in modo non illogico in coerenza alle risultanze istruttorie, considerato che la diversa versione resa dal corruttore è stata riscontrata dalle registrazioni dal medesimo effettuate all'insaputa del finanziere corrotto che hanno dato pieno riscontro al mercimonio delle funzioni operato dal predetto, smentendo le dichia- razioni rese dall'imputato che aveva parlato di sole due consegne di denaro, anzi- ché di tre, ed aveva anche negato di avere dato informazioni riservate sulle inda- gini in corso al predetto imprenditore coinvolto. Conseguentemente, anche la tesi difensiva della millanteria è stata smentita dalle accertate alterazioni delle risultanze delle indagini che sono state effettiva- mente poste in essere dall'imputato in cambio delle cospicue somme di denaro ricevute dal IN per l'occultamento delle prove emerse a suo carico ed a carico della figlia dall'analisi dei telefoni cellulari, di cui si era occupato personalmente ed esclusivamente l'imputato. La tesi della difesa - volta a sostenere che il OS avrebbe millantato l'alterazione delle risultanze investigative - si basa sulla considerazione che la con- segna del denaro è avvenuta quando la informativa finale era stata già predisposta (essendo datata 26 aprile 2022), per desumerne che anche le condotte di favo- reggiamento oggetto del presunto mercimonio erano oramai inattuabili. 2. La Corte di appello, conformemente alla decisione del Giudice di primo grado, ha messo in evidenza che la consegna del denaro è avvenuta dopo che l'accordo corruttivo era già stato assunto in coincidenza temporale con lo svolgi- mento delle indagini, sulla base di quanto riferito dal IN, e che, pertanto, le condotte manipolative delle indagini erano state già attuate dall'imputato prima della consegna del denaro. Peraltro, le molteplici prove delle alterazioni dei risultati delle indagini valo- rizzate nel giudizio di merito hanno trovato riscontro nei dati rinvenuti nel compu- 4 ter di OS relativi alle trascrizioni di audio scambiati via whatsapp (tra Bim- AT e NA IN) che non sono stati né allegati e né menzionati della infor- mativa conclusiva delle indagine, in corrispondenza con le rassicurazioni date dal OS al IN sulla sottrazione di prove che potevano coinvolgere la figlia, riscontrate anche dalle registrazioni dei colloqui intercorsi tra IN e OS. La convergenza delle prove valorizzate per escludere la tesi della millanteria è tale che il riferimento che la Corte di appello ha fatto alla possibilità che la infor- mativa finale sia stata ritardata nel suo deposito da aprile 2022 a luglio dello stesso anno, proprio al fine di adeguarne il contenuto in esecuzione dell'accordo corrut- tivo, rappresenta una considerazione del tutto marginale, rispetto al nucleo cen- trale delle argomentazioni svolte che sono coerenti rispetto alla diversa imposta- zione logica che ha portato a confermare la ricostruzione del Giudice di primo grado secondo cui le alterazioni delle prove si collocano necessariamente in un periodo antecedente a quello in cui sono avvenute le tre consegne del denaro (come chiarito alle pagg. 29 e 30 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto, è la stessa Corte di appello che dopo aver soltanto avanzato la supposizione di un deposito ritardato di tre mesi della informativa finale, ha poi del tutto tralasciato tale supposizione, per pervenire alla conclusione che le alte- razioni delle prove, siccome certamente avvenute in quanto documentalmente provate, sono state realizzate prima del pagamento del prezzo della corruzione. Del resto, non è questa la sede per rivalutare il merito delle prove, ma solo di sindacare la tenuta logica di una ricostruzione dei fatti che conduce all'esistenza di un accordo corruttivo in cui la prestazione del pubblico ufficiale corrotto è stata eseguita prima di conseguire il pagamento del prezzo della corruzione. A tale riguardo non si può ritenere illogico che un agente di polizia giudiziaria confidi sul pagamento del prezzo dopo avere già posto in essere quanto promesso per alterare le risultanze delle indagini in corso nei confronti dell'indagato, essendo sempre possibile integrare o rettificare il contenuto della informativa finale ove il prezzo della corruzione non venga pagato. D'altra parte, le registrazioni avvenute nel corso dei pagamenti delle conver- sazioni tra IN e OS non assumono rilievo neppure oppure fossero rite- nute rivolte a far credere al IN di non avere ancora operato gli aggiustamenti necessari ad incidere sul contenuto delle indagini solo per indurlo a rispettare l'im- pegno preso di pagare, dopo che in realtà le aveva già alterate a suo favore in esecuzione dell'accordo. Deve, infatti, rammentarsi che l'accordo corruttivo si perfeziona già con lo scambio tra il compimento dell'atto contrario e la promessa di una somma di de- naro o altra utilità, ben potendo il pagamento avvenire anche dopo che l'accordo si sia già perfezionato, a nulla rilevando che il compenso sia corrisposto in epoca 5 successiva, procrastinando, in tal modo, l'esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo, se- condo lo schema della corruzione propria antecedente. A parte, infine, la considerazione che il reato di corruzione propria può essere integrato anche quando l'accordo intervenga dopo il compimento dell'atto contra- rio, secondo lo schema della corruzione susseguente. 3. Pertanto, sebbene la supposizione sul ritardato deposito della informa- tiva finale sia stata fondatamente censurata dal ricorrente, perché smentita dalla data del deposito del 27 aprile 2022 presso la Procura della Repubblica di Milano che ha preceduto di tre mesi il deposito il 27 luglio 2022 presso la Procura europea (EPPO) della medesima informativa, essa non assume alcuna rilevanza rispetto alle altre argomentazioni incentrate sull'affidamento del finanziere corrotto sul pa- gamento del prezzo, intervenuto dopo il compimento degli atti contrari necessari a condizionare il contenuto della informativa finale, in esecuzione dell'accordo. Si tratta, in definitiva, di un argomento errato privo di peso nella valutazione complessiva del compendio probatorio basata sulla verificata anteriorità delle fal- sificazioni operate nel corso delle indagini iniziate nel corso del 2021, oggetto di un accordo corruttivo avvenuto prima del pagamento del prezzo della corruzione. 4. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente è inammissibile. Il ricorrente ha basato la propria censura sulla circostanza che nel gennaio 2021 si era verificato un danneggiamento al server in dotazione al Nucleo della Guardia di Finanza che conservava i dati delle indagini svolte fino a quella data. Tale circostanza è stata apprezzata quale argomento di prova del fatto che il OS già sapeva che i dati che servivano all'indagine erano andati irrimedia- bilmente persi, e, quindi, che la sua offerta di favorire l'indagato era solo una millanteria che sfruttava tale accidentale imprevisto. In realtà, la sentenza impugnata ha evidenziato che i dati riferiti agli in- contri tra la figlia di EP IN e gli altri coindagati e tra il IN e gli altri imprenditori coinvolti nello schema delle cc.dd. "frodi carosello" (fatturazioni per operazioni inesistenti) erano in possesso dell'indagato che li aveva conservati nel proprio computer (vedi pag. 33 della motivazione della sentenza impugnata), quindi, il danno al server dell'ufficio ha di fatto agevolato la condotta corruttiva essendo solo il ricorrente in grado di ricostruire i dati andati persi. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 6 5. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. Vero è che la Corte di appello ha revocato la confisca per sproporzione disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (della somma di 470 mila euro) in applicazione del criterio della ragionevolezza temporale, trattandosi di incrementi patrimoniali riferiti ad un arco temporale troppo distante dall'epoca del reato per cui si procede, ma la determinazione della pena è stata operata con corretto ri- chiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. anche a prescindere dal riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie prive di giustificazione. Infatti, la sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il tratta- mento sanzionatorio di poco più elevato rispetto al minimo edittale, con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizza- zione, con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, per i riferimenti alle rassicurazioni che il finanziere ha dato all'imprenditore circa la sua totale disponi- bilità per aiutarlo anche dopo nel corso del processo offrendosi di testimoniare a suo favore, per la entità elevata del prezzo della corruzione, l'assenza di un com- portamento collaborativo sincero, essendosi limitato ad ammettere solo i fatti che non poteva negare perché già accertati sulla base delle intercettazioni e dei se- questri. Va, infine, ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato. 6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 7 Il Preisidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- sua li. Così deciso il 25 giugno 2024 Il in l'ere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Monica Foti, difensore di OL OS, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza emessa in data 4 aprile 2023, all'esito di giudizio abbre- viato condizionato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, ha revocato la confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., confermando nel resto la condanna e la confisca disposta ex art. 322-ter cod. pen. nei confronti di OL OS per i reati ascrittigli, di cui all'art. 319 cod. pen (capo 1) e 378, 61, n. 11, cod. pen. (capo 2). Penale Sent. Sez. 6 Num. 33011 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 25/06/2024 In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di corru- zione propria, perchè, nella qualità di maresciallo in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola, nel corso di indagini svolte nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, riceveva la complessiva somma di euro 50 mila, divisa in tre rate dell'importo di 15 mila euro, le prime due, e di 20 mila euro, l'ultima, a seguito dell'accordo intercorso con EP IN, persona sot- toposta ad indagini, che versava dette somme a fronte della promessa da parte del finanziere di attenuare le sue responsabilità per i fatti oggetto delle indagini in corso a suo carico, in particolare per escludere il coinvolgimento della figlia ed evitare l'accusa per associazione a delinquere, compiendo in tal modo il OS atti contrari ai propri doveri di ufficio, specificati nelle condotte ascrittegli al capo 2), relativo al reato di favoreggiamento personale. 2. Il reato di favoreggiamento personale veniva ritenuto integrato per le condotte poste in essere dall'imputato, nel medesimo contesto dell'accordo cor- ruttivo, per avere omesso di comunicare ai suoi colleghi elementi di prova ricavati dall'analisi dei cellullari e degli apparecchi elettronici dal medesimo analizzati in modo da ridimensionare le accuse nei confronti di IN, condizionando con tali omissioni la redazione dell'informativa di indagine conclusiva del 26 aprile 2022. In particolare, non fornendo le informazioni in suo possesso circa le inter- venute conversazioni tra MA TI e NA IN, figlia di EP, utili a delineare la consapevolezza di quest'ultima delle illecite attività svolte per conto della società di famiglia (la società IN S.r.l.), omettendo di relazionare sull'incontro tra IN EP e MA TI del 16 settembre 2020 e di allegare agli atti il video di detto incontro, predisponendo una falsa annotazione di servizio relativa ad un incontro tra MA CA e EP IN in cui si mo- dificava la parte relativa alla visibilità ictu ()cui/ del denaro contante nella busta consegnata in quell'incontro (fatti commessi fino al 26 aprile 2022). 3. Tramite il proprio difensore di fiducia, OL OS ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per travisamento del dato processuale relativo all'intervallo temporale asseritamente decorso di tre mesi tra la data di redazione della informativa finale del 27 aprile 2022 e quella del deposito presso la Procura della Repubblica di Milano il 27 luglio 2022, che la Corte di appello ha posto a fondamento dell'assunto secondo cui tale ritardo si spiegherebbe proprio per la finalità dare corso all'accordo corruttivo. 2 Al contrario dagli atti si evince che la data del 27 luglio 2022 riguarda quella in cui il documento è pervenuto alla Procura Europea (EPPO), mentre detta infor- mativa risulta da protocollo pervenuta alla Procura della Repubblica di Milano, presso la segreteria del dott. Ascione, in data 27 aprile 2022. Pertanto, il riferimento ad un accordo corruttivo intervenuto nell'inverno del 2021 è basato su un dato errato. Inoltre, si osserva che le risultanze in atti non consentono di collocare l'ac- cordo corruttivo nell'inverno del 2021, poiché la registrazione dell'incontro tra Co- NZ e IN si riferisce al 14 aprile 2022, quando l'attività di indagine era già finita. 3.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen., 49 e 378, 319 cod. pen. Deduce il ricorrente che la collocazione dell'accordo corruttivo nell'inverno del 2021 è contradetta dal dato insuperabile dell'avaria tecnica che ha comportato la perdita dei dati di indagine nel gennaio del 2021. Da tale circostanza discenderebbe come logica conseguenza che le condotte di favoreggiamento non erano di fatto realizzabili, perché al momento del primo incontro tra i due soggetti coinvolti, OS già sapeva che non poteva disporre di alcun dato di indagine, con conseguente carenza anche dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 319 cod. pen. Non avendo il ricorrente la diponibilità di materiale di indagine da poter concretamente offrire in cambio, la sua condotta assume la valenza di una mera millanteria, al più utile ad interare il reato di cui all'art. 326, comma 3, cod. pen., considerata anche la illogica valutazione della ragione che avrebbe indotto il IN a registrare i suoi incontri con il finanziere. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito al trattamento sanzionatorio per avere la Corte confermato la pena irro- gata in misura superiore al minimo edittale e per non avere riconosciuto le circo- stanze attenuanti generiche. Si osserva che la motivazione del giudice di appello richiama quella di primo grado che fa riferimento anche alle disponibilità patrimoniali ingiustificate rispetto ai redditi, senza considerare che la Corte di appello ha revocato la confisca c.d. allargata, confermando solo quella del profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere, pertanto, riget- tato. 3 La vicenda è stata analizzata in modo approfondito dalla sentenza di ap- pello che ha fornito adeguata risposta a tutte le censure difensive, dando conto delle ragioni per le quali è stata riconosciuta piena attendibilità alla versione dei fatti resa dall'imprenditore (il corruttore, EP IN) rispetto alla versione riduttiva e di comodo resa dall'imputato, dopo il casuale avvistamento dell'incontro del 17 maggio 2022 tra i due predetti soggetti da parte di altri agenti della Guardia di Finanza impegnati in una diversa indagine, nel corso del quale è avvenuta la consegna della seconda tranche di denaro, con il conseguente avvio delle indagini (intercettazioni e sequestri) che hanno consentito di accertare la ulteriore conse- gna di 20 mila euro avvenuta in data 22 giugno 2022. La falsità della riduttiva versione dei fatti resa dall'imputato è stata argo- mentata in modo non illogico in coerenza alle risultanze istruttorie, considerato che la diversa versione resa dal corruttore è stata riscontrata dalle registrazioni dal medesimo effettuate all'insaputa del finanziere corrotto che hanno dato pieno riscontro al mercimonio delle funzioni operato dal predetto, smentendo le dichia- razioni rese dall'imputato che aveva parlato di sole due consegne di denaro, anzi- ché di tre, ed aveva anche negato di avere dato informazioni riservate sulle inda- gini in corso al predetto imprenditore coinvolto. Conseguentemente, anche la tesi difensiva della millanteria è stata smentita dalle accertate alterazioni delle risultanze delle indagini che sono state effettiva- mente poste in essere dall'imputato in cambio delle cospicue somme di denaro ricevute dal IN per l'occultamento delle prove emerse a suo carico ed a carico della figlia dall'analisi dei telefoni cellulari, di cui si era occupato personalmente ed esclusivamente l'imputato. La tesi della difesa - volta a sostenere che il OS avrebbe millantato l'alterazione delle risultanze investigative - si basa sulla considerazione che la con- segna del denaro è avvenuta quando la informativa finale era stata già predisposta (essendo datata 26 aprile 2022), per desumerne che anche le condotte di favo- reggiamento oggetto del presunto mercimonio erano oramai inattuabili. 2. La Corte di appello, conformemente alla decisione del Giudice di primo grado, ha messo in evidenza che la consegna del denaro è avvenuta dopo che l'accordo corruttivo era già stato assunto in coincidenza temporale con lo svolgi- mento delle indagini, sulla base di quanto riferito dal IN, e che, pertanto, le condotte manipolative delle indagini erano state già attuate dall'imputato prima della consegna del denaro. Peraltro, le molteplici prove delle alterazioni dei risultati delle indagini valo- rizzate nel giudizio di merito hanno trovato riscontro nei dati rinvenuti nel compu- 4 ter di OS relativi alle trascrizioni di audio scambiati via whatsapp (tra Bim- AT e NA IN) che non sono stati né allegati e né menzionati della infor- mativa conclusiva delle indagine, in corrispondenza con le rassicurazioni date dal OS al IN sulla sottrazione di prove che potevano coinvolgere la figlia, riscontrate anche dalle registrazioni dei colloqui intercorsi tra IN e OS. La convergenza delle prove valorizzate per escludere la tesi della millanteria è tale che il riferimento che la Corte di appello ha fatto alla possibilità che la infor- mativa finale sia stata ritardata nel suo deposito da aprile 2022 a luglio dello stesso anno, proprio al fine di adeguarne il contenuto in esecuzione dell'accordo corrut- tivo, rappresenta una considerazione del tutto marginale, rispetto al nucleo cen- trale delle argomentazioni svolte che sono coerenti rispetto alla diversa imposta- zione logica che ha portato a confermare la ricostruzione del Giudice di primo grado secondo cui le alterazioni delle prove si collocano necessariamente in un periodo antecedente a quello in cui sono avvenute le tre consegne del denaro (come chiarito alle pagg. 29 e 30 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto, è la stessa Corte di appello che dopo aver soltanto avanzato la supposizione di un deposito ritardato di tre mesi della informativa finale, ha poi del tutto tralasciato tale supposizione, per pervenire alla conclusione che le alte- razioni delle prove, siccome certamente avvenute in quanto documentalmente provate, sono state realizzate prima del pagamento del prezzo della corruzione. Del resto, non è questa la sede per rivalutare il merito delle prove, ma solo di sindacare la tenuta logica di una ricostruzione dei fatti che conduce all'esistenza di un accordo corruttivo in cui la prestazione del pubblico ufficiale corrotto è stata eseguita prima di conseguire il pagamento del prezzo della corruzione. A tale riguardo non si può ritenere illogico che un agente di polizia giudiziaria confidi sul pagamento del prezzo dopo avere già posto in essere quanto promesso per alterare le risultanze delle indagini in corso nei confronti dell'indagato, essendo sempre possibile integrare o rettificare il contenuto della informativa finale ove il prezzo della corruzione non venga pagato. D'altra parte, le registrazioni avvenute nel corso dei pagamenti delle conver- sazioni tra IN e OS non assumono rilievo neppure oppure fossero rite- nute rivolte a far credere al IN di non avere ancora operato gli aggiustamenti necessari ad incidere sul contenuto delle indagini solo per indurlo a rispettare l'im- pegno preso di pagare, dopo che in realtà le aveva già alterate a suo favore in esecuzione dell'accordo. Deve, infatti, rammentarsi che l'accordo corruttivo si perfeziona già con lo scambio tra il compimento dell'atto contrario e la promessa di una somma di de- naro o altra utilità, ben potendo il pagamento avvenire anche dopo che l'accordo si sia già perfezionato, a nulla rilevando che il compenso sia corrisposto in epoca 5 successiva, procrastinando, in tal modo, l'esecuzione e non la consumazione del reato già perfetto in ogni suo elemento sin dal raggiungimento dell'accordo, se- condo lo schema della corruzione propria antecedente. A parte, infine, la considerazione che il reato di corruzione propria può essere integrato anche quando l'accordo intervenga dopo il compimento dell'atto contra- rio, secondo lo schema della corruzione susseguente. 3. Pertanto, sebbene la supposizione sul ritardato deposito della informa- tiva finale sia stata fondatamente censurata dal ricorrente, perché smentita dalla data del deposito del 27 aprile 2022 presso la Procura della Repubblica di Milano che ha preceduto di tre mesi il deposito il 27 luglio 2022 presso la Procura europea (EPPO) della medesima informativa, essa non assume alcuna rilevanza rispetto alle altre argomentazioni incentrate sull'affidamento del finanziere corrotto sul pa- gamento del prezzo, intervenuto dopo il compimento degli atti contrari necessari a condizionare il contenuto della informativa finale, in esecuzione dell'accordo. Si tratta, in definitiva, di un argomento errato privo di peso nella valutazione complessiva del compendio probatorio basata sulla verificata anteriorità delle fal- sificazioni operate nel corso delle indagini iniziate nel corso del 2021, oggetto di un accordo corruttivo avvenuto prima del pagamento del prezzo della corruzione. 4. Il secondo motivo di doglianza del ricorrente è inammissibile. Il ricorrente ha basato la propria censura sulla circostanza che nel gennaio 2021 si era verificato un danneggiamento al server in dotazione al Nucleo della Guardia di Finanza che conservava i dati delle indagini svolte fino a quella data. Tale circostanza è stata apprezzata quale argomento di prova del fatto che il OS già sapeva che i dati che servivano all'indagine erano andati irrimedia- bilmente persi, e, quindi, che la sua offerta di favorire l'indagato era solo una millanteria che sfruttava tale accidentale imprevisto. In realtà, la sentenza impugnata ha evidenziato che i dati riferiti agli in- contri tra la figlia di EP IN e gli altri coindagati e tra il IN e gli altri imprenditori coinvolti nello schema delle cc.dd. "frodi carosello" (fatturazioni per operazioni inesistenti) erano in possesso dell'indagato che li aveva conservati nel proprio computer (vedi pag. 33 della motivazione della sentenza impugnata), quindi, il danno al server dell'ufficio ha di fatto agevolato la condotta corruttiva essendo solo il ricorrente in grado di ricostruire i dati andati persi. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 6 5. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. Vero è che la Corte di appello ha revocato la confisca per sproporzione disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (della somma di 470 mila euro) in applicazione del criterio della ragionevolezza temporale, trattandosi di incrementi patrimoniali riferiti ad un arco temporale troppo distante dall'epoca del reato per cui si procede, ma la determinazione della pena è stata operata con corretto ri- chiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. anche a prescindere dal riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie prive di giustificazione. Infatti, la sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il tratta- mento sanzionatorio di poco più elevato rispetto al minimo edittale, con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizza- zione, con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, per i riferimenti alle rassicurazioni che il finanziere ha dato all'imprenditore circa la sua totale disponi- bilità per aiutarlo anche dopo nel corso del processo offrendosi di testimoniare a suo favore, per la entità elevata del prezzo della corruzione, l'assenza di un com- portamento collaborativo sincero, essendosi limitato ad ammettere solo i fatti che non poteva negare perché già accertati sulla base delle intercettazioni e dei se- questri. Va, infine, ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato. 6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 7 Il Preisidente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- sua li. Così deciso il 25 giugno 2024 Il in l'ere estensore