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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 9152/2025 del R.G. Tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
Pt_1
ricorrente E
e , nella qualità di genitori della minore Controparte_1 CP_2 Per_1
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Oriana Noviello;
[...]
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato nei termini di legge ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente deduceva che i resistenti avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo - in cui avevano chiesto il riconoscimento in capo alla minore del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento disciplinata dalla legge n. 18/80 - all'esito del quale il CTU nominato dott. Per_2 aveva riconosciuto sussistente il requisito sanitario utile per beneficiare della prestazione
[...] richiesta a far data dalla visita di revisione. Deduceva, inoltre, di avere tempestivamente presentato dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il disconoscimento in capo alla minore del requisito sanitario utile alla fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80. Parte resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma delle risultanze peritali condotte nel giudizio per ATP.
Il CTU dott. nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel Persona_2 proprio elaborato - da intendersi qui integralmente richiamato - ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della minore, esponendo quanto segue: “…DIAGNOSI Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo nell'ambito della visita medico-legale effettuata e dall'esame della documentazione medica allegata al fascicolo è stato possibile, secondo i criteri di valutazione indicati dal Decreto del Ministero della Sanità 05/02/1992, formulare e classificare con codificazione ICD-9-CM (con classe funzionale di riferimento, ove prevista), le seguenti diagnosi:
- Esiti di ano-rettoplastica per ano imperforato…………………...………Cod .751.2
- Forame ovale pervio ………………………….…………………………….Cod 745.5 CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTA AI QUESITI
1 Tutte le patologie riportate nella diagnosi erano presenti al momento della domanda amministrativa. Le patologie che comportano maggiori deficit funzionali e che quindi risultano maggiormente invalidanti per la perizianda sono quelle a carico dell'apparato digerente (Esiti di ano-rettoplastica per ano imperforato) e dell'apparato cardiologico (Forame ovale pervio). In definitiva, trattasi di soggetto femminile di anni 6 che presenta manifestazioni clinico-disfunzionali specie a carico dell'apparato digerente tali da determinare, allo stato, per la perizianda non solo difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età ma anche necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. C'è da rilevare che allo stato la perizianda presenta alvo con alternanza di stipsi e soiling (perdita involontaria di feci ed altre secrezioni) ed al bisogno necessita di clisteri evacuativi di svuotamento manuale al bisogno. Inoltre, ha necessità di assistenza continua sia al domicilio da parte dei familiari che a scuola, dove frequenta la I elementare ed usufruisce di assistenza materiale in quanto per la sua età non risulta ancora idonea ed adeguata ad affrontare tutte le problematiche derivanti dagli esiti di ano-rettoplasica per ano imperforato e necessita di particolari ed idonei presidi per far fronte all'incontinenza fecale. In conclusione, il sottoscritto CTU, dall'analisi della documentazione presente agli atti e dalla visita medica effettuata, tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e delle considerazioni esposte, ritiene che la minore allo stato, possieda i requisiti per la concessione Persona_1 dell'indennità di accompagnamento, e quindi sia da considerarsi: MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: Decorrenza: dalla data della visita di revisione (luglio 2024)”.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il consulente ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di
2 revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che la minore è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal luglio 2024. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . Pt_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_2 separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso e accerta la sussistenza in capo alla minore del requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 a far data dal luglio 2024;
-condanna l' al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, liquidate in Pt_1
€2.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_2 separato decreto, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Si comunichi. Così deciso il 02.12.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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