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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. n. 6278/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN AT Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. AL Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 da 1) (Cod. Fisc. ), nata l'[...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) (Cod. Fisc. ), nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Mascali (CT) il 25.06.2018, registrato presso il suddetto Comune con atto n. 27, P.II, S. C anno 2018, i quali sceglievano quale regime patrimoniale, quello della separazione dei beni.
con i seguenti figli: (Milano, 12.02.2020) cittadinanza italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , nata a [...], il Per_1
12.02.2020, con la collocazione prevalente presso la residenza della signora . Parte_1
In particolare, la responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno la figlia con sé a titolo (esemplificativo e non esaustivo come la scelta delle persone da frequentare, l'alimentazione, attività ludiche e di svago). Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo – nel rispetto del criterio di bigenitorialità - tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità della figlia. Il signor potrà vedere e tenere con sé sua figlia quando lo desidera, previo accordo Parte_2 con la madre, tenuto conto delle esigenze della minore e della madre stessa, nonché dei propri impegni lavorativi. In ogni caso il signor vedrà e terrà con se sua figlia nei giorni di martedì e Parte_2 giovedì , dalle ore 17.30 al mattino del giorno seguente, accompagnandola a scuola o presso il domicilio materno, nonché a week-end alterni (compreso il pernottamento) dal Venerdì (ore 17.30) sino alla Domenica sera (ore 20 ) e la riaccompagnerà presso il domicilio materno;
inoltre, i coniugi compatibilmente alle proprie esigenze lavorative, si impegnano alla piena collaborazione nell'interesse della minore, per eventuali urgenze o necessità della stessa (salute e/o ludiche). La minore trascorrerà con ciascun genitore le vacanze natalizie secondo le seguenti modalità: il 24
o il 25 Dicembre ed il 31 Dicembre o il 1 Gennaio in modo alternato;
la medesima alternanza verrà applicata anche per il periodo pasquale (Pasqua e/o Lunedì in Albis). La minore trascorrerà le vacanze estive con ciascuno dei due genitori per due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente unitamente ai loro impegni lavorativi: le parti, comunque, si comunicheranno reciprocamente il luogo preciso in cui condurranno i minori in vacanza. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei periodi in cui la scuola sarà chiusa, i genitori seguiranno il calendario ordinario e/o potranno accordarsi per consentire alla figlia di trascorrere eventuali periodi di vacanza con gli stessi genitori, i nonni materni e/o paterni, nonché frequentare campus estivi scelti di comune accordo tra i genitori, i quali ne sosterranno le relative spese al 50%, da concordarsi. Nei giorni dei compleanni e degli onomastici dei minori, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, anche con la partecipazione dei nonni e ascendenti (zii e cugini), salvo migliori accordi tra le parti. In caso di difficoltà, comunque, la minore trascorrerò insieme tali ricorrenze, con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni, dalle ore 8.30 alle ore 20. La minore resterà presso il padre nel giorno della Festa del Papà (19 Marzo), nonché nel giorno del suo compleanno ed onomastico, alternando, altresì, di anno in anno, i ponti scolastici e/o le relative festività scolastiche (Carnevale, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre ed 8 Dicembre); analogamente, la minore resterà con la madre nel giorno della festa della mamma, del suo compleanno e onomastico. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Nei giorni in cui la minore sarà presso il padre, quest'ultimo consentirà alla stessa di contattare la madre, mediante cellulare, ad ogni sua richiesta, ferma la possibilità della madre di poter contattare la minore ogni sera, tra le ore 19 e le ore 21: di conseguenza, il papà - almeno in quell'intervallo di tempo - dovrà essere raggiungibile col cellulare. Invece, nei giorni in cui la minore sarà presso la madre, quest'ultima consentirà alla stessa di contattare il padre, mediante cellulare, ad ogni sua richiesta, ferma la possibilità del padre di poter contattare la minore ogni sera, tra le ore 19 e le ore 21: di conseguenza, la madre - almeno in quell'intervallo di tempo - dovrà essere raggiungibile col cellulare. In ultimo, la minore, in età più matura (a decorrere dal settimo anno di età), potranno utilizzare un cellulare personale (abilitato, soltanto, per le chiamate in entrata ed in uscita, con esclusione dei social), al fine di comunicare con i genitori. Il mantenimento della minore a carico del signor è determinato nella somma Parte_2 di € 300,00 (trecento,00), oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente 1156608 intestato alla signora , avente le Parte_1 seguenti coordinate: IT32L0347501605CC0011156608. Il signor cederà la propria quota del 50% dell'assegno unico alla signora Parte_2
che verrà accreditato dall'INPS direttamente a quest'ultima, previa Parte_1 comunicazione all'ente da parte del signor il quale trasferirà alla signora Parte_2
le somme che gli verranno eventualmente accreditate a titolo di assegno unico a Parte_1 partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche specialistiche o, comunque, non coperte dal servizio sanitario nazionale, sostenute per la figlia, previo accordo tra i genitori, così come previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Milano e Corte di Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il genitore anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto, il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, di non aver null'altro a pretendere e di essere economicamente indipendenti, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproco mantenimento. Le parti, fin d'ora, si rilasciano reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto. La minore sarà munita, così come per legge, di un proprio autonomo passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mascali (CT) il 25.06.2018, registrato presso il suddetto Comune con atto n. 27, P.II, S. C anno 2018
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mascali (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. AL Di Peppe
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. AL Di Peppe Dott. NN AT
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG