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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 13403/2021 R.G. vertente
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Belvedere n. 172 presso lo studio dell'Avv. Pietro
Conte e rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Di Sarro in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli alla via A. Diaz, 11
CONVENUTO
E
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Polito 5, presso lo studio dell'avv.
Beniamino Verde, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , conveniva in giudizio Persona_1
1 dinanzi al Tribunale di Nola il al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti da sua figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data 18.11.2016 presso l'Istituto Comprensivo “Falcone – Catullo” di Pomigliano d'Arco.
In particolare, deduceva che in tale data, alle ore 12:00 circa, la minore, mentre era in classe e si accingeva ad andare in refettorio, rovinava a terra in seguito ad una spinta da parte di una sua compagna, , alla presenza della maestra, , subendo lesioni CP_3 Parte_2 personali con postumi di natura permanente, come emerge dal verbale di P.S. del P.O.
Santobono – Pausilipon di Napoli.
Tanto premesso, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. CP_4
2048 cc. e/o art. 1218 comma 2 c.c., chiedeva di accertare e dichiarare, l'esistenza del danno biologico per invalidità permanente nella misura del 7% o nella misura maggiore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, di condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€15.131,06 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano il e l' Controparte_1 Controparte_5
, i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza per territorio del
[...]
Tribunale di Nola adito ed il difetto di legittimazione passiva dell' . Nel Controparte_6 merito chiedevano rigettarsi la domanda ed autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale deduceva Controparte_2
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché l'improcedibilità delle domande, non risultando preventivamente attivato né il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, né quello di mediazione, con particolare riguardo alla domanda di garanzia;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda principale e della domanda di garanzia.
Il Giudice adito, in data 03.03.2021, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli;
pertanto, parte attrice ai sensi dell'art. 50 c.p.c. riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a questo Tribunale.
Si costituiva il , instando per il rigetto della domanda attorea e, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, per la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta.
Si costituiva la riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni sollevate Controparte_2 dinanzi al tribunale precedentemente adito.
2 Ammesse ed espletate la prova testimoniale, nonché la CTU medica sulla persona di la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Persona_1
3 In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita e/o mediazione sollevata dalla Controparte_2
Nelle materie per le quale la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, l'art. 3 comma 2 del DL 132/2014 statuisce che l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dal convenuto, pertanto, la suddetta eccezione non può essere validamente esperita dal terzo chiamato. Diversamente opinando e, quindi consentendo anche al terzo chiamato di eccepire il mancato esperimento della negoziazione assistita, si arrecherebbe un vulnus alle finalità deflattive dell'istituto. Ciò in quanto l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, in numero variabile a seconda delle scelte processuali di ciascuna parte, comporterebbe un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo.
Ne discende che l'esperimento della negoziazione assistita non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, in considerazione anche del consolidato principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. non possono essere interpretate estensivamente (Cass. civ., Sez. I, Sent. 21.09.2012, n. 16092; Cass. civ., Sez. lavoro, 21.01.2004, n. 967).
4. Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Va premesso che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo.
Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto
3 comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n.
5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/08/2020, Rv. 658517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01). In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01).
Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato
4 (cfr. Cass. civ., 4/2/2005, n. 2272). Inoltre, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez. U. 9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del
15.09.2020).
Ebbene, sulla scorta dei richiamati principi, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
Più in particolare, ai sensi dell'art. 2048 c.c., ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì
l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (cfr. Cass. 8167/2025).
Orbene, nella specie parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico non avendo provato che la minore sia stata spinta da un'altra compagna e non sia, invece, caduta da sola accidentalmente, in quanto le circostanze fattuali descritte – peraltro del tutto genericamente
– in citazione non hanno trovato riscontro in sede di escussione testimoniale.
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
La prima teste insegnante della minore, dopo aver confermato che Parte_2
quest'ultima si stava accingendo con i compagni a recarsi presso il refettorio dell'istituto scolastico, ha dichiarato: “ADR Non è vero. Preciso di non aver visto spingere la CP_3
. Ho visto cadere la . Non ricordo che è inciampata in qualche parte. cap. Per_1 Per_1
d) Non ho visto nessuno spingere la (…)”. Per_1
Anche l'altra teste, , ha riferito che la minore , Testimone_1 Persona_1 nelle medesime circostanze, aveva messo un piedino in fallo, ed era caduta battendo la fronte su di una sediolina, e ha precisato: “c'era una certa distanza, approssimativamente di mezzo metro (tra la e gli altri bambini)”. Per_1
5 Di tale dinamica vi è inoltre conferma nella relazione di denuncia dell'infortunio, sottoscritta nell'immediatezza e depositata dal , in cui le insegnanti affermano Controparte_1 che la minore è inciampata per aver messo il piedino in fallo, battendo la fronte sulla sediolina.
Affermano, inoltre di aver prontamente soccorso la bambina, chiamando il 118.
Non è stato dimostrato, dunque, quanto sostenuto da parte attrice, cioè che la minore sia stata spinta da una compagna di classe.
Non risultando provata la dinamica del sinistro allegata, non può ritenersi operante la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite
(cfr. Cass.n. 18710/2022 secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13403/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a ) rigetta le domande attoree;
6 b) condanna n.q. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00, Controparte_7 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuti;
c) condanna, n.q. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00 oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a.
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 12-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi
7
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 13403/2021 R.G. vertente
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1
Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Belvedere n. 172 presso lo studio dell'Avv. Pietro
Conte e rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Di Sarro in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli alla via A. Diaz, 11
CONVENUTO
E
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Polito 5, presso lo studio dell'avv.
Beniamino Verde, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , conveniva in giudizio Persona_1
1 dinanzi al Tribunale di Nola il al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni subiti da sua figlia a seguito dell'infortunio occorsole in data 18.11.2016 presso l'Istituto Comprensivo “Falcone – Catullo” di Pomigliano d'Arco.
In particolare, deduceva che in tale data, alle ore 12:00 circa, la minore, mentre era in classe e si accingeva ad andare in refettorio, rovinava a terra in seguito ad una spinta da parte di una sua compagna, , alla presenza della maestra, , subendo lesioni CP_3 Parte_2 personali con postumi di natura permanente, come emerge dal verbale di P.S. del P.O.
Santobono – Pausilipon di Napoli.
Tanto premesso, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. CP_4
2048 cc. e/o art. 1218 comma 2 c.c., chiedeva di accertare e dichiarare, l'esistenza del danno biologico per invalidità permanente nella misura del 7% o nella misura maggiore ritenuta di giustizia e, per l'effetto, di condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€15.131,06 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano il e l' Controparte_1 Controparte_5
, i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza per territorio del
[...]
Tribunale di Nola adito ed il difetto di legittimazione passiva dell' . Nel Controparte_6 merito chiedevano rigettarsi la domanda ed autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la la quale deduceva Controparte_2
l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, nonché l'improcedibilità delle domande, non risultando preventivamente attivato né il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, né quello di mediazione, con particolare riguardo alla domanda di garanzia;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda principale e della domanda di garanzia.
Il Giudice adito, in data 03.03.2021, dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Nola per essere competente il Tribunale di Napoli;
pertanto, parte attrice ai sensi dell'art. 50 c.p.c. riassumeva tempestivamente la causa dinanzi a questo Tribunale.
Si costituiva il , instando per il rigetto della domanda attorea e, nella Controparte_1 denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, per la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'amministrazione convenuta.
Si costituiva la riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni sollevate Controparte_2 dinanzi al tribunale precedentemente adito.
2 Ammesse ed espletate la prova testimoniale, nonché la CTU medica sulla persona di la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Persona_1
3 In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita e/o mediazione sollevata dalla Controparte_2
Nelle materie per le quale la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, l'art. 3 comma 2 del DL 132/2014 statuisce che l'eccezione di improcedibilità deve essere sollevata dal convenuto, pertanto, la suddetta eccezione non può essere validamente esperita dal terzo chiamato. Diversamente opinando e, quindi consentendo anche al terzo chiamato di eccepire il mancato esperimento della negoziazione assistita, si arrecherebbe un vulnus alle finalità deflattive dell'istituto. Ciò in quanto l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, in numero variabile a seconda delle scelte processuali di ciascuna parte, comporterebbe un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del giudizio, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo.
Ne discende che l'esperimento della negoziazione assistita non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, in considerazione anche del consolidato principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. non possono essere interpretate estensivamente (Cass. civ., Sez. I, Sent. 21.09.2012, n. 16092; Cass. civ., Sez. lavoro, 21.01.2004, n. 967).
4. Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Va premesso che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di responsabilità degli insegnanti per i danni occorsi agli allievi durante il periodo in cui sono affidati alla loro custodia, occorre distinguere l'ipotesi del danno auto-procurato da quella del danno cagionato da un allievo ad altro allievo.
Nella prima ipotesi, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(di recente ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto
3 comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del
12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il "contatto sociale" che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980 - 0l; Sentenza n.
5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del
31/08/2020, Rv. 658517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019, Rv. 655640 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del
23/10/2018, Rv. 651166 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 - 01). In sintesi, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 - 01).
Diversamente, l'art. 2048 c.c. è applicabile con riguardo al dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo a causa della condotta illecita di altro allievo;
obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto e presuppone che l'allievo gli sia stato affidato
4 (cfr. Cass. civ., 4/2/2005, n. 2272). Inoltre, la giurisprudenza afferma, con orientamento consolidato, che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza;
essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso (cfr. tra le altre: Cass. Sez. U. 9346 del 27.06.2002; Cass.Sez.
6-3 ord. 19110 del
15.09.2020).
Ebbene, sulla scorta dei richiamati principi, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata come domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale e pertanto, in capo alle parti, vertono gli oneri probatori sopra evidenziati.
Più in particolare, ai sensi dell'art. 2048 c.c., ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì
l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto (cfr. Cass. 8167/2025).
Orbene, nella specie parte attrice non ha assolto l'onere probatorio a suo carico non avendo provato che la minore sia stata spinta da un'altra compagna e non sia, invece, caduta da sola accidentalmente, in quanto le circostanze fattuali descritte – peraltro del tutto genericamente
– in citazione non hanno trovato riscontro in sede di escussione testimoniale.
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
La prima teste insegnante della minore, dopo aver confermato che Parte_2
quest'ultima si stava accingendo con i compagni a recarsi presso il refettorio dell'istituto scolastico, ha dichiarato: “ADR Non è vero. Preciso di non aver visto spingere la CP_3
. Ho visto cadere la . Non ricordo che è inciampata in qualche parte. cap. Per_1 Per_1
d) Non ho visto nessuno spingere la (…)”. Per_1
Anche l'altra teste, , ha riferito che la minore , Testimone_1 Persona_1 nelle medesime circostanze, aveva messo un piedino in fallo, ed era caduta battendo la fronte su di una sediolina, e ha precisato: “c'era una certa distanza, approssimativamente di mezzo metro (tra la e gli altri bambini)”. Per_1
5 Di tale dinamica vi è inoltre conferma nella relazione di denuncia dell'infortunio, sottoscritta nell'immediatezza e depositata dal , in cui le insegnanti affermano Controparte_1 che la minore è inciampata per aver messo il piedino in fallo, battendo la fronte sulla sediolina.
Affermano, inoltre di aver prontamente soccorso la bambina, chiamando il 118.
Non è stato dimostrato, dunque, quanto sostenuto da parte attrice, cioè che la minore sia stata spinta da una compagna di classe.
Non risultando provata la dinamica del sinistro allegata, non può ritenersi operante la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Si precisa, che parte attrice è tenuta a sostenere sia le spese del convenuto che quelle del chiamato in giudizio atteso che vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite
(cfr. Cass.n. 18710/2022 secondo cui: “In forza del principio di causazione – che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”) .
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13403/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a ) rigetta le domande attoree;
6 b) condanna n.q. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00, Controparte_7 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a., se dovuti;
c) condanna, n.q. al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.738,00 oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), c.p.a. e I.v.a.
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli il 12-9-2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi
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