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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 626 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53, legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BOTTA MARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, via
Rovelli n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. MAZZA CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
VOLTA, 60 22100 COMO
- RESISTENTE -
Oggetto: mansioni, lavoro straordinario
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 7 luglio 2020, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como il Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- previo accertamento della differenza di ore tra quelle contrattualmente previste e quelle effettivamente lavorate nonché, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente, previo accertamento del suo inquadramento al 1° livello del CCNL, condanni la Resistente al pagamento dell'importo di € 12.985,61 (da cui sottrarsi quanto già corrisposto), o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, condanni la Resistente al pagamento dell'importo di € 11.631,55, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento pagina 1 di 4 al 2° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 10.053,36, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 3° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 9.154,52, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 4° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 8.475,15, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 5° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 8.024,23, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 6° livello del CCNL. Il tutto con decurtazione di quanto già corrisposto ed oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in estremo subordine, accertato l'effettivo orario di lavoro prestato dal Ricorrente, condanni la
Resistente al pagamento in favore del primo dell'importo di € 7.398,32, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, con decurtazione di quanto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condanni altresì la Resistente a corrispondere al Ricorrente i costi da questi sostenuti per il calcolo delle differenze retributive e l'elaborazione dei cedolini paga di prova pari ad € 488,00 IVA inclusa”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Preliminarmente, parte resistente eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda per avere parte ricorrere richiesto, in subordine tra loro, sei livelli di inquadramento.
All'udienza del 16 settembre 2025, il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva con il seguente dispositivo: “il Giudice, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che, nel periodo compreso tra il 22 novembre
2019 e il 7 gennaio 2020, ha reso la prestazione lavorativa, con i seguenti orari: - il 22 novembre 2019 dalle Parte_1
10.00 alle 15.30 - dal 23 al 26 novembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 27 novembre dalle 10.00 alle 12.00 - dal 28 novembre 2019 al 13 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 14 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 14.00 - dal 15 al 24 dicembre dalle 10.00 alle 15.30 - dal 26 al 29 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 30 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 14.00 - dal 3 al 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 15.30 - il 7 gennaio 2020 dalle 9.00 alle 12.00; rigetta per il resto il ricorso. Dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione quanto per la relativa incidenza su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, nonché per ogni consequenziale provvedimento di condanna. Spese al definitivo.”
Disposta la prosecuzione del giudizio, le parti si sono rese disponibili a depositare un conteggio congiunto di quanto dovuto al ricorrente in forza del suddetto accertamento.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, tenuto conto del conteggio depositato agli atti, deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere a la somma di euro 1720,39 oltre interessi dal dovuto al saldo Parte_1 effettivo
*
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13145 del 17 maggio 2025, ha affrontato con rigore sistematico la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali. La
Suprema Corte ha chiarito che il valore della controversia non può essere ricondotto alle dichiarazioni del difensore relative al contributo unificato, essendo atti privi di rilevanza sostanziale ai fini del giudizio, ma deve essere calcolato in base all'effettivo oggetto del contendere.
Tale principio, coerente con precedenti consolidati (cfr. Cass. Ordinanza n. 30999/2023; Cass. ordinanza n. 35195/2022), stabilisce che: "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del 'disputatum', il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto".
L'orientamento espresso dall'ordinanza conferma il principio secondo cui la liquidazione delle spese segue il criterio del disputatum, garantendo certezza del diritto, tutela del principio dispositivo e equità nella ripartizione degli oneri processuali tra le parti.
Ciò premesso, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, deve procedersi alla compensazione per la metà delle spese di lite tra le parti.
Le restanti spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del
2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da € 1.101,00 a € 5.200,00).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a versare in favore di complessivi € 1.720,39 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Compensa per due terzi le spese di lite, condanna alla rifusione delle restanti spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
1.313,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 27 novembre 2025 pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53, legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BOTTA MARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, via
Rovelli n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. MAZZA CLAUDIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
VOLTA, 60 22100 COMO
- RESISTENTE -
Oggetto: mansioni, lavoro straordinario
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 7 luglio 2020, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Como il Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- previo accertamento della differenza di ore tra quelle contrattualmente previste e quelle effettivamente lavorate nonché, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente, previo accertamento del suo inquadramento al 1° livello del CCNL, condanni la Resistente al pagamento dell'importo di € 12.985,61 (da cui sottrarsi quanto già corrisposto), o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, condanni la Resistente al pagamento dell'importo di € 11.631,55, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento pagina 1 di 4 al 2° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 10.053,36, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 3° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 9.154,52, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 4° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 8.475,15, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 5° livello del CCNL;
ovvero, in via gradata, al pagamento dell'importo di € 8.024,23, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, in relazione alle superiori mansioni svolte dal Ricorrente ed accertato l'effettivo orario di lavoro prestato ed il suo inquadramento al 6° livello del CCNL. Il tutto con decurtazione di quanto già corrisposto ed oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in estremo subordine, accertato l'effettivo orario di lavoro prestato dal Ricorrente, condanni la
Resistente al pagamento in favore del primo dell'importo di € 7.398,32, o di quella differente somma che risulterà ad istruttoria esperita, con decurtazione di quanto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, condanni altresì la Resistente a corrispondere al Ricorrente i costi da questi sostenuti per il calcolo delle differenze retributive e l'elaborazione dei cedolini paga di prova pari ad € 488,00 IVA inclusa”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Preliminarmente, parte resistente eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda per avere parte ricorrere richiesto, in subordine tra loro, sei livelli di inquadramento.
All'udienza del 16 settembre 2025, il Giudice ha pronunciato sentenza non definitiva con il seguente dispositivo: “il Giudice, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che, nel periodo compreso tra il 22 novembre
2019 e il 7 gennaio 2020, ha reso la prestazione lavorativa, con i seguenti orari: - il 22 novembre 2019 dalle Parte_1
10.00 alle 15.30 - dal 23 al 26 novembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 27 novembre dalle 10.00 alle 12.00 - dal 28 novembre 2019 al 13 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 14 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 14.00 - dal 15 al 24 dicembre dalle 10.00 alle 15.30 - dal 26 al 29 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 15.30 - il 30 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 14.00 - dal 3 al 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 15.30 - il 7 gennaio 2020 dalle 9.00 alle 12.00; rigetta per il resto il ricorso. Dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, tanto a titolo di retribuzione quanto per la relativa incidenza su tutti gli istituti contrattuali anche differiti, nonché per ogni consequenziale provvedimento di condanna. Spese al definitivo.”
Disposta la prosecuzione del giudizio, le parti si sono rese disponibili a depositare un conteggio congiunto di quanto dovuto al ricorrente in forza del suddetto accertamento.
pagina 2 di 4 Ne consegue che, tenuto conto del conteggio depositato agli atti, deve essere Controparte_1 condannato a corrispondere a la somma di euro 1720,39 oltre interessi dal dovuto al saldo Parte_1 effettivo
*
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 13145 del 17 maggio 2025, ha affrontato con rigore sistematico la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali. La
Suprema Corte ha chiarito che il valore della controversia non può essere ricondotto alle dichiarazioni del difensore relative al contributo unificato, essendo atti privi di rilevanza sostanziale ai fini del giudizio, ma deve essere calcolato in base all'effettivo oggetto del contendere.
Tale principio, coerente con precedenti consolidati (cfr. Cass. Ordinanza n. 30999/2023; Cass. ordinanza n. 35195/2022), stabilisce che: "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del 'disputatum', il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto".
L'orientamento espresso dall'ordinanza conferma il principio secondo cui la liquidazione delle spese segue il criterio del disputatum, garantendo certezza del diritto, tutela del principio dispositivo e equità nella ripartizione degli oneri processuali tra le parti.
Ciò premesso, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, deve procedersi alla compensazione per la metà delle spese di lite tra le parti.
Le restanti spese di lite si liquidano con applicazione dei parametri medi disciplinati dal D.M. n. 55 del
2014 aggiornati dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto delle attività espletate, delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, così come accertato in parte motiva, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da € 1.101,00 a € 5.200,00).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna a versare in favore di complessivi € 1.720,39 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Compensa per due terzi le spese di lite, condanna alla rifusione delle restanti spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
1.313,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 27 novembre 2025 pagina 3 di 4 IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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