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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 15.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI ANTONINO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui è domiciliata, in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
– C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso contro l Parte_1 Controparte_1
, nonché nei confronti dell , chiedendo la condanna dell al
[...] CP_2 CP_1 pagamento della somma di euro 24.345,75 a titolo di differenze retributive dovute in ragione del contratto di collaborazione sottoscritto con l in data 31.08.2016, della durata di un anno, CP_1 successivamente prorogato fino al 30.08.2020, o la somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa.
Si costituivano in giudizio:
l , che resisteva nel merito e chiedeva la reiezione della domanda, eccependo l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale, per essere competente quello di Parma, nella cui circoscrizione si trovava il domicilio del collaboratore,
pagina 1 di 3 nonché l , rimarcando la propria estraneità alla controversia, rimettendosi alle determinazioni di CP_2 giustizia ed eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione, deducendo quindi che gli eventuali effetti previdenziali dei riconoscimenti invocati non potevano retroagire al quinquennio antecedente rispetto alla notifica all del ricorso, aumentato dei periodi di sospensione COVID dal 23/02/2020 CP_2 al 30/06/2020 (129 giorni) e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (181 giorni) e, quindi, a data precedente al
29/04/2018.
____
Il ricorso va rigettato.
Non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall , che ritiene al CP_1 caso in esame applicabile l'art. 413, comma 4, c.p.c., sul presupposto che le cause attinenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - come quello, appunto, intercorrente tra la dott.ssa Pt_1
e l - sarebbero devolute alla competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione si CP_1 trova il domicilio del collaboratore.
Invero, nel caso in esame la domanda non è intesa all'accertamento di alcun rapporto di lavoro parasubordinato e trova quindi applicazione il comma 5 dell'art. 413, secondo cui è radicata la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione, nel caso in esame Campobasso.
Nel merito, si osserva che il contratto intercorrente tra le parti prevedeva un compenso di € 25.000,00 annui lordi, onnicomprensivi degli oneri di legge, da corrispondersi “in 12 rate mensili per un impegno pari a 150 giornate lavorative” (art. 4 del contratto, “Remunerazione ed indennità), pari dunque ad euro 2.083,33 lordi mensili.
Come evincibile dal tenore letterale del contratto, nell'importo predetto era incluso ogni onere a qualunque titolo sostenuto dall'Agenzia, vale a dire oneri contributivi, oneri fiscali e IRAP.
Invero, all'articolo 5 del contratto, denominato “Obblighi del committente” era espressamente previsto:
“Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini Irpef, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'Irap, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazioni dovuti all'Inail”.
Nell'ambito della somma lorda, prevista dall'art. 4 del contratto, erano, dunque, ricompresi anche tutti gli oneri contributivi e previdenziali a carico dell' , ivi incluso il pagamento dell'IRAP da parte CP_1 dell . CP_1
Pertanto, è chiaro che le somme corrisposte al collaboratore sono state versate al netto degli oneri espressamente previsti a carico dell . CP_1
pagina 2 di 3 Non è peraltro in contestazione il fatto che l abbia ottemperato al pagamento di tutti gli oneri CP_1 previsti a suo carico.
Lo stesso , pure evocato in giudizio, ha precisato -ed anche documentato (con la produzione CP_2 contributiva allegata)- che, in relazione al rapporto lavorativo in esame, risultava regolarmente versata dall la contribuzione complessiva dovuta (quota committente e collaboratore) con le aliquote CP_1 applicabili ratione temporis (31,72% fino al 06/2017; 33,23% dal 07/2017 al 31/12/2017 e 34,23% per il periodo rimanente) sull'importo di € 25.000,00 annui.
La pretesa della ricorrente di ottenere le richieste differenze retributive si fonda sul presupposto che l'importo sarebbe stato pattuito al netto degli oneri contributivi /assicurativi; tuttavia, tale ricostruzione non trova alcun fondamento giuridico in base alla interpretazione letterale del contratto di cui sopra già si è dato conto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della e Parte_1 CP_1 dell , che liquida in euro 1.190,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e CP_2 rimborso forfettario del 15%, per ciascuna delle anzidette parti resistenti.
Campobasso, 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 15.04.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MANCINI ANTONINO presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso cui è domiciliata, in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
– C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso contro l Parte_1 Controparte_1
, nonché nei confronti dell , chiedendo la condanna dell al
[...] CP_2 CP_1 pagamento della somma di euro 24.345,75 a titolo di differenze retributive dovute in ragione del contratto di collaborazione sottoscritto con l in data 31.08.2016, della durata di un anno, CP_1 successivamente prorogato fino al 30.08.2020, o la somma minore o maggiore da accertarsi in corso di causa.
Si costituivano in giudizio:
l , che resisteva nel merito e chiedeva la reiezione della domanda, eccependo l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale, per essere competente quello di Parma, nella cui circoscrizione si trovava il domicilio del collaboratore,
pagina 1 di 3 nonché l , rimarcando la propria estraneità alla controversia, rimettendosi alle determinazioni di CP_2 giustizia ed eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione, deducendo quindi che gli eventuali effetti previdenziali dei riconoscimenti invocati non potevano retroagire al quinquennio antecedente rispetto alla notifica all del ricorso, aumentato dei periodi di sospensione COVID dal 23/02/2020 CP_2 al 30/06/2020 (129 giorni) e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (181 giorni) e, quindi, a data precedente al
29/04/2018.
____
Il ricorso va rigettato.
Non può essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall , che ritiene al CP_1 caso in esame applicabile l'art. 413, comma 4, c.p.c., sul presupposto che le cause attinenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - come quello, appunto, intercorrente tra la dott.ssa Pt_1
e l - sarebbero devolute alla competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione si CP_1 trova il domicilio del collaboratore.
Invero, nel caso in esame la domanda non è intesa all'accertamento di alcun rapporto di lavoro parasubordinato e trova quindi applicazione il comma 5 dell'art. 413, secondo cui è radicata la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione, nel caso in esame Campobasso.
Nel merito, si osserva che il contratto intercorrente tra le parti prevedeva un compenso di € 25.000,00 annui lordi, onnicomprensivi degli oneri di legge, da corrispondersi “in 12 rate mensili per un impegno pari a 150 giornate lavorative” (art. 4 del contratto, “Remunerazione ed indennità), pari dunque ad euro 2.083,33 lordi mensili.
Come evincibile dal tenore letterale del contratto, nell'importo predetto era incluso ogni onere a qualunque titolo sostenuto dall'Agenzia, vale a dire oneri contributivi, oneri fiscali e IRAP.
Invero, all'articolo 5 del contratto, denominato “Obblighi del committente” era espressamente previsto:
“Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini Irpef, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'Irap, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazioni dovuti all'Inail”.
Nell'ambito della somma lorda, prevista dall'art. 4 del contratto, erano, dunque, ricompresi anche tutti gli oneri contributivi e previdenziali a carico dell' , ivi incluso il pagamento dell'IRAP da parte CP_1 dell . CP_1
Pertanto, è chiaro che le somme corrisposte al collaboratore sono state versate al netto degli oneri espressamente previsti a carico dell . CP_1
pagina 2 di 3 Non è peraltro in contestazione il fatto che l abbia ottemperato al pagamento di tutti gli oneri CP_1 previsti a suo carico.
Lo stesso , pure evocato in giudizio, ha precisato -ed anche documentato (con la produzione CP_2 contributiva allegata)- che, in relazione al rapporto lavorativo in esame, risultava regolarmente versata dall la contribuzione complessiva dovuta (quota committente e collaboratore) con le aliquote CP_1 applicabili ratione temporis (31,72% fino al 06/2017; 33,23% dal 07/2017 al 31/12/2017 e 34,23% per il periodo rimanente) sull'importo di € 25.000,00 annui.
La pretesa della ricorrente di ottenere le richieste differenze retributive si fonda sul presupposto che l'importo sarebbe stato pattuito al netto degli oneri contributivi /assicurativi; tuttavia, tale ricostruzione non trova alcun fondamento giuridico in base alla interpretazione letterale del contratto di cui sopra già si è dato conto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della e Parte_1 CP_1 dell , che liquida in euro 1.190,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e CP_2 rimborso forfettario del 15%, per ciascuna delle anzidette parti resistenti.
Campobasso, 18 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 3 di 3