Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 795/2024 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Massimiliano Battaglia,
elettivamente presso il suo studio, in Vittoria, in Via Principe Umberto n. 79
APPELLANTE
CONTRO
- (CF. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, calce al presente atto dall'avvocato Lucia
Sidoti, elettivamente domiciliato in Vittoria, via Nino Bixio n.34, presso l'Avvocatura comunale
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
definitivamente pronunciando nella causa n. 3342/2020 R.G., rigettava la domanda proposta da , avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante Parte_1
da insidia stradale e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7.6.2024. Parte_1
All'udienza del 20.1.2025, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con il termine per il deposito di note conclusionali in precedenza assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I tre motivi di appello si possono esaminare congiuntamente, attesa l'evidente connessione, logica e giuridica, corrente tra essi.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha ritenuto raggiunta la prova del nesso di causalità.
Premette l'appellante che la domanda è stata rigettata sulla base delle fotografie in atti e sulla relazione della Direzione Territorio del Comune di Vittoria, laddove si legge di sconnessione della pavimentazione e di buche di un solo centimetro.
Sostiene AT che il primo giudice distingue tra buca e sconnessione, pone l'accento sulla differenza tra sconnessione del pavimento e buca e ritiene che solo quest'ultima potrebbe determinare una caduta.
In realtà sia la sconnessione profonda un solo centimetro che gli avvallamenti, e le buche conseguenti ad una totale incuria da parte del hanno determinato la CP_1
caduta della né era stato posizionato un segnale di pericolo o delle Pt_1
transenne che attenzionassero il pedone.
2 Contrariamente a quanto dedotto dal giudice a quo, sostiene che proprio Pt_1
dalle fotografie si evince come la buca e le sconnessioni del pavimento rappresentassero un'insidia in sé e che non erano visibili e prevedibili per l'affinità
cromatica con il pavimento stesso, per la presenza di fanghiglia e per i giochi di ombra che, uniti alla lieve pendenza, nascondevano il pericolo alla vista. Tutto
quanto sopra non ha consentito di percepire ed evitare il pericolo, tanto più che la camminava diligentemente nel vialetto deputato al calpestio. Pt_1
Le prove documentali e orali assunte in primo grado dimostrano quindi pienamente quanto successo, nonché l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha valutato le prove orali.
Premesso che il Tribunale ha ritenuto che i testi non abbiano indicato con esattezza quali delle buche o sconnessioni abbiano provocato la caduta, l'appellante sostiene che i testi non potevano fare valutazioni personali sulle dimensioni delle buche ne individuare esattamente, in un pavimento diffusamente sconnesso, la parte precisa nella quale avesse messo il piede in fallo: tuttavia, essi hanno confermato che era caduta a causa della buca, che il pericolo non era segnalato, che l'hanno Pt_1
aiutata a rialzarsi ed a farle fare qualche passo per raggiungere la lapide accanto e farla sedere, che hanno visto chiaramente le lesioni conseguenti alla caduta (perfino l'osso che era uscito dalla sua sede naturale) e che hanno chiamato il 118.
3 Da tanto deriverebbe, prosegue l'appellante, che i testi sono perfettamente attendibili e che le loro deposizioni consentono di ritenere sussistente il nesso di causalità tra le condizioni della strada ed il sinistro occorso.
Inoltre, prosegue nel senso che il non ha nemmeno tentato di Pt_1 CP_1
fornire la prova liberatoria del caso fortuito o della condotta negligente, distratta o imprudente della vittima.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato sulla richiesta di condanna, subordinata, ex art.2043
c.c.
Premesso che è stato evidenziato con prove e documenti (foto, relazioni e testi) che le condizioni della pavimentazione manifestano la totale incuria del CP_1
l'appellata non ha posizionato nemmeno alcun segnale di avviso del pericolo né
alcuna transenna per orientare il pedone su un percorso più sicuro.
Tali colpevoli omissioni rendono controparte responsabile, in subordine, anche ai sensi dell'art.2043 c.c. secondo la generale clausola aquiliana, avendo il danneggiato allegato e dimostrato la sussistenza di una colpevole inerzia dell'amministrazione.
I motivi sono infondati.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante ed a quanto confermato dai testi, nella strada in questione non risultano esservi buche,
disconnessioni e dislivelli rilevanti, tali da costituire insidia o trabocchetto: invero,
dalle foto, in particolare da quelle a colori prodotte dalla stessa appellante in prime cure, si evince l'esistenza di un visibilissimo modesto dislivello tra piani di posa del
4 cemento per tutta l'ampiezza della stradella e due buche, riempite però di cemento più a valle, con dislivello modestissimo.
Ragionevolmente il primo giudice ha ritenuto che siffatto stato dei luoghi non costituisse né insidia né trabocchetto e quindi che non sussiste il necessario rapporto causale (tra altre Cass., III, 09/03/2020, n. 6651).
Ancora, prosegue la Corte, deve essere evidenziato che, sempre secondo quanto risulta dalle foto in atti, l'incidente poteva essere evitato trattandosi di “anomalia”
contenuta nei limiti fisiologici, molto ben visibile, senza che fosse ipotizzabile una situazione di obiettiva pericolosità (in fattispecie analoga, Cass., III, 28/06/2016 n.
13260).
Ciò in quanto, a maggior ragione, è verosimile tener conto che non era la prima volta che la si recava al cimitero a rendere omaggio ai propri cari defunti e Pt_1
quindi avrebbe dovuto conoscere le stradine interne (Cass., VI, 14/6/2016, n.12174
ed 1/4/2016, n.6407).
Inoltre, la Corte osserva che l'incidente è avvenuto in pieno giorno (ore 9) e che la indossava scarpe quasi da “ballerina” (vedi la prima partita di foto prodotte Pt_1
nella fase di iscrizione a ruolo della causa) quindi con una suoletta molto bassa,
certamente non adatte ad una camminata né confortevole né stabile.
Tenuto conto di tutto ciò, prosegue ancora la Corte, si imponeva comunque al danneggiato la diligenza ordinaria e la necessaria attenzione al fine di prevedere e prevenire le modeste disconnessioni, bene evidenti, più sopra specificate (tra altre
Cass., VI, 14/06/2016, n.12174 e 15375/2011).
5 Sempre la Suprema Corte, confermando un consolidato orientamento, ha avuto modo di considerare che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (tra altre, Cass., III, 16/10/2024,
n.26895 e 24/1/2024, n. 2376).
Le stesse considerazioni di cui sopra valgono ad escludere la responsabilità
dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Invero, in casi analoghi la Suprema Corte modo di affermare che la presunzione di colpa della p.a. può essere superata dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia (Cass., III,
05/11/2024 n. 28495).
Analogamente i giudici della legittimità hanno statuito nel senso che, pur a fronte di una qualche anomalia della sede stradale, si supera la presunzione di colpa sol che si dimostri che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Cass. III, 13/07/2011, n.15375).
La Corte osserva quanto sopra nell'alveo della più generale considerazione della
Suprema Corte in “subiecta materia”, la quale ha avuto modo di ritenere che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in
6 custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.
(ex multis, Cass., III, 20/1/2014, n.999 e 13/7/2011, n.15375).
Nel caso a mani, atteso nel complesso quanto più sopra considerato, risulta evidente,
tenuto conto dello stato dei luoghi, che la poteva e doveva evitare la caduta Pt_1
adoperando l'ordinaria diligenza ed ogni opportuna cautela.
*****
Osserva la Corte, quanto alla richiesta di CTU finalizzata alla determinazione del
“quantum”, che la stessa rimane assorbita dal rigetto dei tre motivi di appello.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte ritiene pone a carico di Parte_1
ed a favore del .
[...] Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, atteso la non complessità della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva,
7 euro 922,00 per quella di trattazione/istruttoria (solo fase di trattazione) ed euro
956,00 per quella decisionale (sole note conclusionali in ragione del rito) oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 795/2024 R.G.
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Ragusa n. 1876/2023 pubblicata il 18.12.2023.
Condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_1
giudizio in favore del sopra quantificate in complessivi euro Controparte_1
2.906,00 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 30 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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