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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/02/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17513 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Fenaroli Felicita Parte_1 P.IVA_1
-ricorrente- contro
CF: , CF: Controparte_1 C.F._1 CP_2
, e CF: C.F._2 Controparte_3 C.F._3
-resistenti contumaci-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 dichiarare e statuire l'acquisto mortis causa, da parte dei SI.ri per la quota Controparte_1 di 4/6 di proprietà superficiaria, (C.F. ) nata a [...] CP_2 C.F._2
(PG) il 26/08/2005 per la quota di 1/6 di proprietà superficiaria, e (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...] per la quota di 1/6 di proprietà superficiaria, C.F._3 dei beni immobili siti in Comune di Perugia, Loc. Ponte Valleceppi, Via Ombrone, n. 75,
- Foglio 222, part. 75, sub. 13, Via Ombrone n. 75, piano 3, cat. A/3, classe 5, vani 5, R.C. € 361,52, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei SI.ri , Controparte_1
e rappresentata dai beni come sopra meglio indicati, per i motivi su CP_2 Controparte_3 esposti. In ogni caso, si chiede all'Ill.mo Tribunale di ottenere pronuncia giudiziale favorevole che statuisca sulla continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., non essendo intervenuta in tal senso un'accettazione espressa dell'eredità da parte dei SI.ri , e e ordini al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 competente Conservatore dei RR.II di procedere in ordine alla trascrivenda ordinanza.
1 - Con vittoria di spese e onorari, dovuti per il presente procedimento, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
*
Per e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Contumaci
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7 aprile 2005 ha concesso un mutuo fondiario di € 75.000,00 a Controparte_4 [...]
e con garanzia ipotecaria su un immobile sito a Perugia. CP_1 Controparte_5
A garanzia delle obbligazioni assunte, è stata concessa ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili.
Parte mutuataria non ha tuttavia adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, risultando inadempiente rispetto al mutuo.
Per quanto di interesse nel presente procedimento, si rileva che è deceduto in data 18 Controparte_5
agosto 2016 a Chauny (Francia).
È stata denunciata la successione in data 4 settembre 2017 e trascritta il 2 novembre 2017 (cfr. doc. n.
7).
I chiamati all'eredità, oggi resistenti, hanno eseguito la voltura catastale il 6 settembre 2017 (cfr. doc. n.
8):
Emerge che attualmente l'immobile risulta intestato per quota di 4/6 a , 1/6 a Controparte_1 CP_2
e 1/6 a tutti titolari della proprietà superficiaria.
[...] Controparte_3
ha ceduto il credito ad Controparte_4 Controparte_6
ha assunto la gestione del credito in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_6
La ricorrente deduce che gli eredi non hanno formalmente accettato l'eredità, ma hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare, tra cui la denuncia di successione e la voltura catastale in loro favore.
E' dunque interesse della ricorrente chiedere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di , e per poter ottenere la trascrizione dell'acquisto Controparte_1 CP_2 Controparte_3
mortis causa a favore degli eredi presso il Conservatore dei RR.II. in conformità alla continuità delle
2 trascrizioni, per poi procedere esecutivamente sui beni per la soddisfazione del credito sorto in virtù del mutuo sopra menzionato.
La domanda è fondata.
Come emerge dal doc. n. 8 i resistenti hanno eseguito una voltura catastale dell'immobile.
L'eredità di è stata dunque accettata tacitamente, a norma dell'art. 476 c.c., in conformità Controparte_5 all'orientamento giurisprudenziale pacifico secondo il quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. ordinanza n. 11478/2021).
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni, senza alcuna statuizione in merito alla titolarità in capo ai convenuti della piena proprietà superficiaria dell'immobile, in quanto il ricorso è volto unicamente all'accertamento della accettazione tacita dell'eredità, come emerge dalla complessiva narrativa dello stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM
55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , CF: , , Controparte_1 C.F._1 CP_2
CF: , e CF: hanno C.F._2 Controparte_3 C.F._3
tacitamente accettato l'eredità di (C.F. ; Controparte_5 C.F._4
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
3 Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 febbraio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , con l'avv. Fenaroli Felicita Parte_1 P.IVA_1
-ricorrente- contro
CF: , CF: Controparte_1 C.F._1 CP_2
, e CF: C.F._2 Controparte_3 C.F._3
-resistenti contumaci-
CONCLUSIONI
Per Parte_1 dichiarare e statuire l'acquisto mortis causa, da parte dei SI.ri per la quota Controparte_1 di 4/6 di proprietà superficiaria, (C.F. ) nata a [...] CP_2 C.F._2
(PG) il 26/08/2005 per la quota di 1/6 di proprietà superficiaria, e (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...] per la quota di 1/6 di proprietà superficiaria, C.F._3 dei beni immobili siti in Comune di Perugia, Loc. Ponte Valleceppi, Via Ombrone, n. 75,
- Foglio 222, part. 75, sub. 13, Via Ombrone n. 75, piano 3, cat. A/3, classe 5, vani 5, R.C. € 361,52, e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte dei SI.ri , Controparte_1
e rappresentata dai beni come sopra meglio indicati, per i motivi su CP_2 Controparte_3 esposti. In ogni caso, si chiede all'Ill.mo Tribunale di ottenere pronuncia giudiziale favorevole che statuisca sulla continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., non essendo intervenuta in tal senso un'accettazione espressa dell'eredità da parte dei SI.ri , e e ordini al Controparte_1 CP_2 Controparte_3 competente Conservatore dei RR.II di procedere in ordine alla trascrivenda ordinanza.
1 - Con vittoria di spese e onorari, dovuti per il presente procedimento, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
*
Per e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Contumaci
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 7 aprile 2005 ha concesso un mutuo fondiario di € 75.000,00 a Controparte_4 [...]
e con garanzia ipotecaria su un immobile sito a Perugia. CP_1 Controparte_5
A garanzia delle obbligazioni assunte, è stata concessa ipoteca volontaria di primo grado sugli immobili.
Parte mutuataria non ha tuttavia adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, risultando inadempiente rispetto al mutuo.
Per quanto di interesse nel presente procedimento, si rileva che è deceduto in data 18 Controparte_5
agosto 2016 a Chauny (Francia).
È stata denunciata la successione in data 4 settembre 2017 e trascritta il 2 novembre 2017 (cfr. doc. n.
7).
I chiamati all'eredità, oggi resistenti, hanno eseguito la voltura catastale il 6 settembre 2017 (cfr. doc. n.
8):
Emerge che attualmente l'immobile risulta intestato per quota di 4/6 a , 1/6 a Controparte_1 CP_2
e 1/6 a tutti titolari della proprietà superficiaria.
[...] Controparte_3
ha ceduto il credito ad Controparte_4 Controparte_6
ha assunto la gestione del credito in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_6
La ricorrente deduce che gli eredi non hanno formalmente accettato l'eredità, ma hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare, tra cui la denuncia di successione e la voltura catastale in loro favore.
E' dunque interesse della ricorrente chiedere l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di , e per poter ottenere la trascrizione dell'acquisto Controparte_1 CP_2 Controparte_3
mortis causa a favore degli eredi presso il Conservatore dei RR.II. in conformità alla continuità delle
2 trascrizioni, per poi procedere esecutivamente sui beni per la soddisfazione del credito sorto in virtù del mutuo sopra menzionato.
La domanda è fondata.
Come emerge dal doc. n. 8 i resistenti hanno eseguito una voltura catastale dell'immobile.
L'eredità di è stata dunque accettata tacitamente, a norma dell'art. 476 c.c., in conformità Controparte_5 all'orientamento giurisprudenziale pacifico secondo il quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass. ordinanza n. 11478/2021).
Ne consegue l'adozione dell'ordine di procedere alla trascrizione del presente provvedimento in modo da assicurare la necessaria continuità delle trascrizioni, senza alcuna statuizione in merito alla titolarità in capo ai convenuti della piena proprietà superficiaria dell'immobile, in quanto il ricorso è volto unicamente all'accertamento della accettazione tacita dell'eredità, come emerge dalla complessiva narrativa dello stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile e complessità bassa, e con la riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ex art. 4, comma 4, DM
55/14.
A fronte della semplicità della controversia, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) accerta e dichiara che , CF: , , Controparte_1 C.F._1 CP_2
CF: , e CF: hanno C.F._2 Controparte_3 C.F._3
tacitamente accettato l'eredità di (C.F. ; Controparte_5 C.F._4
3) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
3 Immobiliari competenti per territorio, con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 9 febbraio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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