Articolo 5 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1213
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 gennaio 1968
Art. 5.
Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle universita' statali degli studi, attivita' di sperimentazione didattica, attivita' parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attivita' di servizio sociale scolastico, attivita' presso il centro dei sussidi audiovisivi, attivita' scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonche' ad attivita' connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.
Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attivita' previste dal primo comma, non puo' essere superiore a 700 unita'. Detto contingente sara' ripartito fra le province, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.
Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attivita' previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.
L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attivita' predette e' disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1968
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