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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2095/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI RODOLFO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
• 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno.
• 2) La casa coniugale sita in Via Torricella n.13, Pavullo nel Frignano (MO), di proprietà del sig. Pt_1
CP_ rimarrà nella sua disponibilità, fin da oggi, infatti, la sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale e traferire la propria residenza altrove entro il 1settembre 2025;
CP_
• 3) Il sig. verserà una somma pari ad euro 20.000,00 alla sig.ra a titolo di contributo per acquisto Pt_1
di un immobile, con le seguenti modalità: euro 10.000,00 alla sottoscrizione del ricorso ed euro 10.000,00 al momento del rilascio della casa coniugale da parte della moglie entro il termine perentorio del 1 settembre 2025; qualora la sig.ra non ottemperi al rilascio della casa coniugale entro il 1 settembre 2025 nulla sarà CP_1
dovuto dal sig. l quale potrà richiedere la restituzione della somma già versata di € 10.000,00 ed Pt_1
agire per il rilascio della casa coniugale nei confronti della moglie;
• 4) I ricorrenti dichiarano, di aver così definito ogni rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra disponendo i ricorrenti di adeguati redditi propri;
• 5) Le spese del presente procedimento saranno a carico del marito.
• 6) i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni di cui al presente accordo di separazione consensuale, omologate dal tribunale, soprattutto con riferimento ai punti 2 e 3, costituiscono titolo esecutivo.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
FR (MO) il 21/03/1960 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FR (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021, atto n.2, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2095/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI RODOLFO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 26/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“CONDIZIONI
• 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove meglio riterranno opportuno.
• 2) La casa coniugale sita in Via Torricella n.13, Pavullo nel Frignano (MO), di proprietà del sig. Pt_1
CP_ rimarrà nella sua disponibilità, fin da oggi, infatti, la sig.ra si impegna a rilasciare la casa coniugale e traferire la propria residenza altrove entro il 1settembre 2025;
CP_
• 3) Il sig. verserà una somma pari ad euro 20.000,00 alla sig.ra a titolo di contributo per acquisto Pt_1
di un immobile, con le seguenti modalità: euro 10.000,00 alla sottoscrizione del ricorso ed euro 10.000,00 al momento del rilascio della casa coniugale da parte della moglie entro il termine perentorio del 1 settembre 2025; qualora la sig.ra non ottemperi al rilascio della casa coniugale entro il 1 settembre 2025 nulla sarà CP_1
dovuto dal sig. l quale potrà richiedere la restituzione della somma già versata di € 10.000,00 ed Pt_1
agire per il rilascio della casa coniugale nei confronti della moglie;
• 4) I ricorrenti dichiarano, di aver così definito ogni rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra disponendo i ricorrenti di adeguati redditi propri;
• 5) Le spese del presente procedimento saranno a carico del marito.
• 6) i coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni di cui al presente accordo di separazione consensuale, omologate dal tribunale, soprattutto con riferimento ai punti 2 e 3, costituiscono titolo esecutivo.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
FR (MO) il 21/03/1960 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FR (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2021, atto n.2, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale