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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3003/2024
PROMOSSA DA
nella sua qualità di legale rappresentante della società SEA società Parte_1 cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pepe parte appellante
CONTRO
Controparte_1
contumace
[...] parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 04.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto l'appello proposto da nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della società SEA società cooperativa, avverso la sentenza n. 248/2024 emessa dal Giudice di Pace di con dispositivo del 16.02.2024 e motivazioni del CP_1
07.05.2025 e mai notificata.
1.1 Con la sentenza appellata, è stato rigettato il ricorso presentato da Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della società SEA società cooperativa, in opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 31/23 con cui la ha ingiunto il pagamento della Controparte_1 sanzione di € 1043,60 per la violazione dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 25/23 della stessa ed è stata, quindi, confermata l'ordinanza impugnata, con spese di lite Controparte_1 compensate.
Pag. 1 a 5 1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della società SEA società cooperativa, deducendo la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione non è mai stato notificato al ricorrente, al quale è stato comunicato solo la sentenza finale, in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
L'appellante ha dedotto, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato, con riproposizione dei motivi di impugnazione già proposti in primo grado.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma della sentenza appellata e, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, l'annullamento della stessa o, in subordine, la riduzione al minimo edittale dell'ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
2. Alla prima udienza del 22.05.2025, parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste, mentre per parte appellata è comparsa la Controparte_2
delegata dal Comandante avv. Paola Gabrieli, eccependo il difetto di notifica dell'atto di
[...] appello, notificato solo alla e non anche all'avvocatura dello Stato. Controparte_1
Controparte ha eccepito, quindi, il difetto della capacità di stare in giudizio della guardia marina comparsa per la che non risulta delegata per atto scritto, non accettando il CP_1 contraddittorio con la parte comparsa, e ha rilevato di aver notificato l'atto di appello all'indirizzo pec indicato in primo grado dove la appellata era costituita a mezzo del comandante CP_1
. Persona_1
Rilevata la necessità di acquisire copia del fascicolo digitale e non solo cartaceo del giudizio innanzi al Giudice di Pace in ragione dei motivi di appello spiegati, il Tribunale ha rinviato la causa.
2.1 Alla successiva udienza del 06.11.2025, parte appellante ha rinunciato all'inibitoria e per parte appellata nessuno è comparso.
Il Tribunale ha dato atto di aver ricevuto comunicazione dalla cancelleria del giudice di pace, nella mattinata stessa dell'udienza, con cui si fa presente che il decreto di fissazione della prima udienza del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace non è mai stato comunicato a parte ricorrente.
Ritenuta, quindi, matura la causa per la decisione ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione come da rito lavoro.
2.2 Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Tribunale, rilevato che
[...] non Controparte_3 risulta costituita in giudizio e che, tuttavia, nel fascicolo telematico non risulta depositata la prova della notifica dell'atto di appello sì da non poter pronunciare sentenza in contumacia, ha rinviato
Pag. 2 a 5 l'udienza di decisione, invitando parte appellante a depositare prova dell'avvenuta notifica entro l'01.12.2025.
2.3 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte appellante ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
3. Prima di entrare nel merito, va dichiarata la contumacia della parte appellata
Controparte_1
atteso che nessuno si è costituito, nonostante la regolate notifica del ricorso in
[...] appello e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello eseguita il 26.11.2024, entro il termine lungo indicato dall'art. 327 c.p.c., via pec all'indirizzo t, Email_1 indicato dal Comandante in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, Persona_1 conformemente a quanto previsto dall'art. 330 c.p.c.
4. Ciò premesso, l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
È documentalmente provato che, nel giudizio di primo grado n. RG 5065/2023 svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione della prima udienza, celebrata nella modalità c.d. a trattazione scritta, non sono mai stati notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente-opponente nella sua qualità di legale rappr. Parte_1 della , contrariamente a quanto espressamente previsto Parte_2 dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. 150/2011.
In tal senso, si pone la dichiarazione proveniente dalla cancelleria del Giudice di Pace di CP_1 come da comunicazione via e-mail con la cancelleria del Tribunale di Brindisi, riversata in atti con deposito del 07.11.2025.
L'assenza integrale della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opponente costituisce, invero, un vizio grave che mina in radice lo svolgimento del giusto processo e integra un'ipotesi non già di nullità bensì di inesistenza della notificazione.
Tale ipotesi di inesistenza va ricondotta, tuttavia, in via analogica, alla disciplina prevista dall'art. 354 c.p.c. per la notificazione nulla dell'atto introduttivo se si considera la peculiarità della fase introduttiva del giudizio di primo grado dettata dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011 in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione.
La disciplina legale si regge, infatti, sia sulla scissione tipica del modello del rito lavoro tra edictio actionis, contenuta nel ricorso di parte, e vocatio in ius, contenuta nel decreto del giudice di
Pag. 3 a 5 fissazione della prima udienza, sia sull'onere notificatorio gravante non già sul ricorrente bensì, in termini peculiari, sulla cancelleria del giudice adito.
È evidente, allora, che la mancata notificazione all'opponente da parte della cancelleria del ricorso introduttivo e soprattutto del decreto del giudice di fissazione dell'udienza ha impedito all'opponente di conoscere il giorno della vocatio in ius, precludendogli in toto la possibilità di partecipare al processo, con grave compromissione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
Che l'onere notificatorio gravi sulla cancelleria e non già sulla parte è aspetto di fondamentale importanza, poi, nell'adottare il modello regolativo della notifica nulla previsto dall'art. 354 c.p.c. anziché quello della notifica inesistente, elaborato in via giurisprudenziale, atteso che, diversamente dalle ipotesi generali in cui l'onere notificatorio grava sulla parte, non può porsi alcuna questione relativa al principio generale secondo cui il processo civile ricade nella disponibilità delle parti.
A tale conclusione è giunta, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità con le decisioni Cass.
03/06/2014, n. 12353 e 01/10/2014, n. 20757.
Di particolare interesse è, ai fini del caso di specie, l'ultimo precedente citato, in considerazione dell'identità della fattispecie processuale esaminata, ossia l'opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Al riguardo, si ritiene utile riportare il principio di diritto elaborato da Cass. 01/10/2014, n.
20757: “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.
Alla luce di tali ragioni si deve dichiarare, quindi, la nullità della sentenza impugnata, per vizio derivato dall'inesistenza della notificazione gravante sulla cancelleria ai sensi dell'art. 6, comma 8,
d.lgs. 150/2011, rimettendo la causa al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
Pag. 4 a 5 5. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, ex art. 92 c.p.c., come interpolato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 77/2018, in considerazione delle peculiari ragioni esplicitate in motivazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza appellata e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Brindisi, 04.12.2025
La Giudice
RE RA
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
RE RA, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3003/2024
PROMOSSA DA
nella sua qualità di legale rappresentante della società SEA società Parte_1 cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pepe parte appellante
CONTRO
Controparte_1
contumace
[...] parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 04.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio ha a oggetto l'appello proposto da nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della società SEA società cooperativa, avverso la sentenza n. 248/2024 emessa dal Giudice di Pace di con dispositivo del 16.02.2024 e motivazioni del CP_1
07.05.2025 e mai notificata.
1.1 Con la sentenza appellata, è stato rigettato il ricorso presentato da Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della società SEA società cooperativa, in opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 31/23 con cui la ha ingiunto il pagamento della Controparte_1 sanzione di € 1043,60 per la violazione dell'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 25/23 della stessa ed è stata, quindi, confermata l'ordinanza impugnata, con spese di lite Controparte_1 compensate.
Pag. 1 a 5 1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante della società SEA società cooperativa, deducendo la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione non è mai stato notificato al ricorrente, al quale è stato comunicato solo la sentenza finale, in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
L'appellante ha dedotto, altresì, l'illegittimità del provvedimento impugnato, con riproposizione dei motivi di impugnazione già proposti in primo grado.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma della sentenza appellata e, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, l'annullamento della stessa o, in subordine, la riduzione al minimo edittale dell'ingiunzione, con vittoria di spese di lite.
2. Alla prima udienza del 22.05.2025, parte appellante ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste, mentre per parte appellata è comparsa la Controparte_2
delegata dal Comandante avv. Paola Gabrieli, eccependo il difetto di notifica dell'atto di
[...] appello, notificato solo alla e non anche all'avvocatura dello Stato. Controparte_1
Controparte ha eccepito, quindi, il difetto della capacità di stare in giudizio della guardia marina comparsa per la che non risulta delegata per atto scritto, non accettando il CP_1 contraddittorio con la parte comparsa, e ha rilevato di aver notificato l'atto di appello all'indirizzo pec indicato in primo grado dove la appellata era costituita a mezzo del comandante CP_1
. Persona_1
Rilevata la necessità di acquisire copia del fascicolo digitale e non solo cartaceo del giudizio innanzi al Giudice di Pace in ragione dei motivi di appello spiegati, il Tribunale ha rinviato la causa.
2.1 Alla successiva udienza del 06.11.2025, parte appellante ha rinunciato all'inibitoria e per parte appellata nessuno è comparso.
Il Tribunale ha dato atto di aver ricevuto comunicazione dalla cancelleria del giudice di pace, nella mattinata stessa dell'udienza, con cui si fa presente che il decreto di fissazione della prima udienza del giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace non è mai stato comunicato a parte ricorrente.
Ritenuta, quindi, matura la causa per la decisione ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione come da rito lavoro.
2.2 Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Tribunale, rilevato che
[...] non Controparte_3 risulta costituita in giudizio e che, tuttavia, nel fascicolo telematico non risulta depositata la prova della notifica dell'atto di appello sì da non poter pronunciare sentenza in contumacia, ha rinviato
Pag. 2 a 5 l'udienza di decisione, invitando parte appellante a depositare prova dell'avvenuta notifica entro l'01.12.2025.
2.3 All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui parte appellante ha ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
3. Prima di entrare nel merito, va dichiarata la contumacia della parte appellata
Controparte_1
atteso che nessuno si è costituito, nonostante la regolate notifica del ricorso in
[...] appello e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello eseguita il 26.11.2024, entro il termine lungo indicato dall'art. 327 c.p.c., via pec all'indirizzo t, Email_1 indicato dal Comandante in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, Persona_1 conformemente a quanto previsto dall'art. 330 c.p.c.
4. Ciò premesso, l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per le seguenti ragioni.
È documentalmente provato che, nel giudizio di primo grado n. RG 5065/2023 svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione della prima udienza, celebrata nella modalità c.d. a trattazione scritta, non sono mai stati notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente-opponente nella sua qualità di legale rappr. Parte_1 della , contrariamente a quanto espressamente previsto Parte_2 dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. 150/2011.
In tal senso, si pone la dichiarazione proveniente dalla cancelleria del Giudice di Pace di CP_1 come da comunicazione via e-mail con la cancelleria del Tribunale di Brindisi, riversata in atti con deposito del 07.11.2025.
L'assenza integrale della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza alla parte opponente costituisce, invero, un vizio grave che mina in radice lo svolgimento del giusto processo e integra un'ipotesi non già di nullità bensì di inesistenza della notificazione.
Tale ipotesi di inesistenza va ricondotta, tuttavia, in via analogica, alla disciplina prevista dall'art. 354 c.p.c. per la notificazione nulla dell'atto introduttivo se si considera la peculiarità della fase introduttiva del giudizio di primo grado dettata dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011 in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione.
La disciplina legale si regge, infatti, sia sulla scissione tipica del modello del rito lavoro tra edictio actionis, contenuta nel ricorso di parte, e vocatio in ius, contenuta nel decreto del giudice di
Pag. 3 a 5 fissazione della prima udienza, sia sull'onere notificatorio gravante non già sul ricorrente bensì, in termini peculiari, sulla cancelleria del giudice adito.
È evidente, allora, che la mancata notificazione all'opponente da parte della cancelleria del ricorso introduttivo e soprattutto del decreto del giudice di fissazione dell'udienza ha impedito all'opponente di conoscere il giorno della vocatio in ius, precludendogli in toto la possibilità di partecipare al processo, con grave compromissione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost.
Che l'onere notificatorio gravi sulla cancelleria e non già sulla parte è aspetto di fondamentale importanza, poi, nell'adottare il modello regolativo della notifica nulla previsto dall'art. 354 c.p.c. anziché quello della notifica inesistente, elaborato in via giurisprudenziale, atteso che, diversamente dalle ipotesi generali in cui l'onere notificatorio grava sulla parte, non può porsi alcuna questione relativa al principio generale secondo cui il processo civile ricade nella disponibilità delle parti.
A tale conclusione è giunta, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità con le decisioni Cass.
03/06/2014, n. 12353 e 01/10/2014, n. 20757.
Di particolare interesse è, ai fini del caso di specie, l'ultimo precedente citato, in considerazione dell'identità della fattispecie processuale esaminata, ossia l'opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Al riguardo, si ritiene utile riportare il principio di diritto elaborato da Cass. 01/10/2014, n.
20757: “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.
Alla luce di tali ragioni si deve dichiarare, quindi, la nullità della sentenza impugnata, per vizio derivato dall'inesistenza della notificazione gravante sulla cancelleria ai sensi dell'art. 6, comma 8,
d.lgs. 150/2011, rimettendo la causa al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.
Pag. 4 a 5 5. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno integralmente compensate tra le parti, ex art. 92 c.p.c., come interpolato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 77/2018, in considerazione delle peculiari ragioni esplicitate in motivazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza appellata e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Brindisi, 04.12.2025
La Giudice
RE RA
Pag. 5 a 5