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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11381/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana (C.F. , C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Lisa Margherita Armenio (C.F.: - CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Pasquale Email_1
Sottocorno, 2, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, (C.F. ), C.F._3 residente a [...] con l'Avv. Lisa Margherita Armenio (C.F.: - CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Pasquale Email_1
Sottocorno, 2, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4 novembre 2005, in Cernobbio, con atto Anno 2005 Numero 29 Parte II Serie C Ufficio 1, del Registro Atti Civili del Comune di Cernobbio, trascritto a Milano con il N. Atto 53 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2006 - Comune di MILANO (MI) □ separati consensualmente nel procedimento RG 9370/2022 Tribunale di Milano, con verbale in data 13.04.2022 omologato con decreto n. cronol. 6584/2022.
con una figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente: (C.F. Persona_1
), nata il [...] in [...] e residente a [...]
45
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Conclusioni congiunte
Conclusioni congiunte
1. Sciogliere il matrimonio contratto dai signori e celebrato in data 4 Parte_1 Parte_2
novembre 2005 in Cernobbio, con atto trascritto a Milano al N. Atto N. 53 parte 2 serie C1 volume R01
- anno 2006 - Comune di MILANO (MI).
2. Ordinare ai competenti Comuni le annotazioni previste dalla legge.
Omologare, inoltre, le seguenti
CONDIZIONI:
Concorso del padre al mantenimento della figlia
3. Mantenimento ordinario
Alla luce del tempo prevalente che la figlia trascorre presso la madre, le parti convengono che il papà corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento di , la somma di euro 1.000,00 mensili Per_1
e direttamente alla figlia la somma di €uro 300,00 mensili, somme tutte da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dal mese di ottobre 2026. Il detto importo, per ragioni pratiche, verrà corrisposto dal signor alla signora in quattro rimesse annuali di € Pt_2 Pt_1
3.000,00 ciascuna, entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Mentre verrà erogata mensilmente la somma di €uro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese alla figlia . Per_1
4. Spese Straordinarie
Le parti convengono di ripartire le spese straordinarie inerenti la figlia nella misura del 50% ciascuno, spese da individuare, concordare e documentare secondo tutto quanto indicato nel protocollo siglato dal Tribunale di Milano nel giugno 2025, cui le parti si riportano e di seguito meglio precisato: a.
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a.
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
b.
1- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
b.
2- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
c.
1- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
c.
2- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scoutismo etc.) e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc., tablet).
4.1 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, ogni genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa.
4.2 Il genitore che avrà anticipato le spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni (a mezzo raccomandata o a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione). Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.3 Con riferimento al percorso di studi universitari che la figlia della coppia ha deciso di intraprendere presso l'Università Bocconi di Milano, i genitori concordano e si impegnano a sostenerne i relativi costi, quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la retta annuale e i libri di testo, nella misura del 50% ciascuno.
4.4 In relazione alle spese mediche, le parti intendono fare in modo che la figlia venga seguita Per_1
anche in futuro dai professionisti che l'hanno avuta sin qui in cura, ovvero:
Il Dottor , con Studio in Corso Europa, 10 Milano, dentista. Persona_2
La Dott.ssa con Studio in Via Meravigli, 18 Milano, ginecologa. Testimone_1
Il Dott. con Studio in Via Bazzini, 16 Milano, endocrinologo. Testimone_2
Il Dott. con Studio in C.so di Pta Romana, 40 Milano, oculista. Controparte_1
4.5 Le parti concordano che i costi delle visite e delle sedute presso i predetti professionisti verranno suddivise fra i genitori nella percentuale del 50% ciascuno.
5 Casa familiare
Non si rende necessaria alcuna pronuncia in merito alla casa familiare, sita a Milano, Via De Amicis, 45, poiché la stessa -condotta in locazione dai coniugi durante il matrimonio- era stata assegnata alla signora in Pt_1
sede di separazione, su accordo congiunto delle parti e la ricorrente ha provveduto fin da allora all'intestazione del relativo contratto a sé sola e tutt'ora ne è unica conduttrice. La ricorrente continuerà ad abitare il medesimo appartamento con la figlia, facendosi carico integrale del canone di locazione. Il signor ha una propria Pt_2
abitazione fin dall'epoca della separazione. 6. Con riferimento al canone di locazione dell'appartamento di Milano, Via De Amicis, 45, le parti si danno vicendevolmente atto che con decorrenza dal mese di luglio 2025, stante il raggiungimento della maggiore età della figlia , è venuto meno l'obbligo del signor i corrispondere alla signora l contributo Per_1 Pt_2 Pt_1
di euro 500,00 pattuito in sede di separazione a titolo di concorso nel pagamento del canone mensile di locazione della casa, del quale si farà interamente carico la signora la cui situazione patrimoniale si è Pt_1
modificata rispetto al momento della separazione, in seguito alla sua successione al padre.
7. Ulteriori intese di carattere economico
Le parti dichiarano di aver definito ogni restante pendenza economica fra esse, discendente dall'unione coniugale e che -fatto salvo il puntuale e corretto adempimento delle clausole qui indicate-, esse non hanno reciprocamente null'altro a dare o pretendere per alcun titolo, in ragione del pregresso rapporto matrimoniale e del suo scioglimento.
8. Regolamentazione per l'espatrio
I genitori prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
9. Spese del presente procedimento
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia e i rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 4 novembre 2005, in Cernobbio, con atto Anno 2005 Numero 29 Parte II Serie C Ufficio 1, del Registro Atti Civili del Comune di Cernobbio, trascritto a Milano con il N. Atto 53 parte 2 serie C1 volume R01
- anno 2006 - Comune di MILANO (MI), tra il signor e la signora Parte_2 Parte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti la figlia ed i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana (C.F. , C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Lisa Margherita Armenio (C.F.: - CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Pasquale Email_1
Sottocorno, 2, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano, (C.F. ), C.F._3 residente a [...] con l'Avv. Lisa Margherita Armenio (C.F.: - CodiceFiscale_2
) del Foro di Milano, con Studio in Milano, Via Pasquale Email_1
Sottocorno, 2, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 4 novembre 2005, in Cernobbio, con atto Anno 2005 Numero 29 Parte II Serie C Ufficio 1, del Registro Atti Civili del Comune di Cernobbio, trascritto a Milano con il N. Atto 53 parte 2 serie C1 volume R01 - anno 2006 - Comune di MILANO (MI) □ separati consensualmente nel procedimento RG 9370/2022 Tribunale di Milano, con verbale in data 13.04.2022 omologato con decreto n. cronol. 6584/2022.
con una figlia maggiorenne ma non autonoma economicamente: (C.F. Persona_1
), nata il [...] in [...] e residente a [...]
45
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Conclusioni congiunte
Conclusioni congiunte
1. Sciogliere il matrimonio contratto dai signori e celebrato in data 4 Parte_1 Parte_2
novembre 2005 in Cernobbio, con atto trascritto a Milano al N. Atto N. 53 parte 2 serie C1 volume R01
- anno 2006 - Comune di MILANO (MI).
2. Ordinare ai competenti Comuni le annotazioni previste dalla legge.
Omologare, inoltre, le seguenti
CONDIZIONI:
Concorso del padre al mantenimento della figlia
3. Mantenimento ordinario
Alla luce del tempo prevalente che la figlia trascorre presso la madre, le parti convengono che il papà corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento di , la somma di euro 1.000,00 mensili Per_1
e direttamente alla figlia la somma di €uro 300,00 mensili, somme tutte da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dal mese di ottobre 2026. Il detto importo, per ragioni pratiche, verrà corrisposto dal signor alla signora in quattro rimesse annuali di € Pt_2 Pt_1
3.000,00 ciascuna, entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Mentre verrà erogata mensilmente la somma di €uro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese alla figlia . Per_1
4. Spese Straordinarie
Le parti convengono di ripartire le spese straordinarie inerenti la figlia nella misura del 50% ciascuno, spese da individuare, concordare e documentare secondo tutto quanto indicato nel protocollo siglato dal Tribunale di Milano nel giugno 2025, cui le parti si riportano e di seguito meglio precisato: a.
1- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a.
2- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
b.
1- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
b.
2- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
c.
1- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
c.
2- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni
a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scoutismo etc.) e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) del mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc., tablet).
4.1 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, ogni genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa.
4.2 Il genitore che avrà anticipato le spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni (a mezzo raccomandata o a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione). Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.3 Con riferimento al percorso di studi universitari che la figlia della coppia ha deciso di intraprendere presso l'Università Bocconi di Milano, i genitori concordano e si impegnano a sostenerne i relativi costi, quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la retta annuale e i libri di testo, nella misura del 50% ciascuno.
4.4 In relazione alle spese mediche, le parti intendono fare in modo che la figlia venga seguita Per_1
anche in futuro dai professionisti che l'hanno avuta sin qui in cura, ovvero:
Il Dottor , con Studio in Corso Europa, 10 Milano, dentista. Persona_2
La Dott.ssa con Studio in Via Meravigli, 18 Milano, ginecologa. Testimone_1
Il Dott. con Studio in Via Bazzini, 16 Milano, endocrinologo. Testimone_2
Il Dott. con Studio in C.so di Pta Romana, 40 Milano, oculista. Controparte_1
4.5 Le parti concordano che i costi delle visite e delle sedute presso i predetti professionisti verranno suddivise fra i genitori nella percentuale del 50% ciascuno.
5 Casa familiare
Non si rende necessaria alcuna pronuncia in merito alla casa familiare, sita a Milano, Via De Amicis, 45, poiché la stessa -condotta in locazione dai coniugi durante il matrimonio- era stata assegnata alla signora in Pt_1
sede di separazione, su accordo congiunto delle parti e la ricorrente ha provveduto fin da allora all'intestazione del relativo contratto a sé sola e tutt'ora ne è unica conduttrice. La ricorrente continuerà ad abitare il medesimo appartamento con la figlia, facendosi carico integrale del canone di locazione. Il signor ha una propria Pt_2
abitazione fin dall'epoca della separazione. 6. Con riferimento al canone di locazione dell'appartamento di Milano, Via De Amicis, 45, le parti si danno vicendevolmente atto che con decorrenza dal mese di luglio 2025, stante il raggiungimento della maggiore età della figlia , è venuto meno l'obbligo del signor i corrispondere alla signora l contributo Per_1 Pt_2 Pt_1
di euro 500,00 pattuito in sede di separazione a titolo di concorso nel pagamento del canone mensile di locazione della casa, del quale si farà interamente carico la signora la cui situazione patrimoniale si è Pt_1
modificata rispetto al momento della separazione, in seguito alla sua successione al padre.
7. Ulteriori intese di carattere economico
Le parti dichiarano di aver definito ogni restante pendenza economica fra esse, discendente dall'unione coniugale e che -fatto salvo il puntuale e corretto adempimento delle clausole qui indicate-, esse non hanno reciprocamente null'altro a dare o pretendere per alcun titolo, in ragione del pregresso rapporto matrimoniale e del suo scioglimento.
8. Regolamentazione per l'espatrio
I genitori prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
9. Spese del presente procedimento
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia e i rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 4 novembre 2005, in Cernobbio, con atto Anno 2005 Numero 29 Parte II Serie C Ufficio 1, del Registro Atti Civili del Comune di Cernobbio, trascritto a Milano con il N. Atto 53 parte 2 serie C1 volume R01
- anno 2006 - Comune di MILANO (MI), tra il signor e la signora Parte_2 Parte_1
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti la figlia ed i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernobbio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG