CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2024, n. 18375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18375 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: TI LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO udita la relazione svolta dai Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
ietta e conclusioni dei PG Gianluigi Pratola di inammissibilità del ricorso;
LA SE conclude con memoria scritta per l'accoglimento del (.icorso, (5.(L,,,aL Penale Sent. Sez. 3 Num. 18375 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 19 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del Questore di Agrigento del 12 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di ON MA, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste. 2. Ricorre in cassazione ON MA deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del Questore della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma. Anche l'ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti, non consentono di individuare con certezza il ricorrente;
si ritrae un soggetto a volto scoperto che staziona nella zona antistante lo stadio); manca, inoltre, un'analisi della pericolosità del ricorrente, per la limitazione della sua libertà. Dalla lettura della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Licata lanciava i sassi alla tifoseria del Canicattì, squadra del ricorrente, e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a AN ZZ. La difesa non aveva contestato l'inizio dell'esecuzione della misura prima dell'intervento del giudice, ma la mancanza.di motivazione sulla, necessità ed urgenza. 2. 2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente. Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del Questore sia nell'ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG, peraltro per quattro volte) quando sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio. Emerge l'abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni tre risulta • comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente;
è imposto l'obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 e al 40 minuto di ogni tempo delle partite;
per le partite in trasferta al 40 minuto del primo tempo. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al numero delle presentazioni alla P.G. per le partite giocate in casa, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il provvedimento impugnato contiene anzitutto adeguata motivazione sull'attribuibilità dei fatti al ricorrente, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: "egli partecipava attivamente ai disordini e con fare minaccioso, impugnava con la mano destra una cintura, nonché, più volte, tentava di arrivare allo scontro fbico con i tifosi della squadra avversaria, non riuscendovi solo perché respinto dallo schieramento delle Forze dell'Ordine in servizio di ordine pubblico". Il ricorso sul punto genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi. z L'ordinanza motiva anche sulla durata della misura in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente tratta dalle modalità di partecipazione agli scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i tifosi avversari. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio;
peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione. La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l'incolumità delle persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: "Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un "fumus" di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l'applicazione di questa misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la convalida dell'ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all'interno del campo di gioco)". (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828). Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle 3 C241..44113 modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". 4. Sulla doppia presentazione (per le partite in casa, due presentazioni per ogni tempo della partita) si deve, invece, rilevare che l'ordinanza di convalida non contiene alcuna motivaziene sulla necessità delle plurime presentazioni, limitandosi a sostenere apoditticamente la necessità dell'obbligo di presentazione alla P.G., senza ulteriori specificazioni sulle plurime presentazioni. 6. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore - violazione dell'art. 13, comma 3, della Costituzione - si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fatti ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 - dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenere come ampiamente motivato il provvedimento del Questore. Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 - dep. 04/06/2008, Dal Pra', Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 - dep. 07/07/2016, Ragnoli, Rv. 26725601). Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato relativamente al profilo del doppio obbligo di presentazione, essendo, per il resto, il ricorso inammissibile. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al numero delle presentazioni imposte per le partite giocate in casa e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Agrigento. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Agrigento del 12/05/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione e manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Agrigento. Così deciso il 8/11/2023
ietta e conclusioni dei PG Gianluigi Pratola di inammissibilità del ricorso;
LA SE conclude con memoria scritta per l'accoglimento del (.icorso, (5.(L,,,aL Penale Sent. Sez. 3 Num. 18375 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 19 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento convalidava il provvedimento del Questore di Agrigento del 12 maggio 2023, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di ON MA, che aveva disposto il divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, con l'obbligo di comparizione presso la P.G., per anni 3, con le modalità ivi previste. 2. Ricorre in cassazione ON MA deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989; omissione o difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida sui presupposti applicativi dell'obbligo di presentazione alla P.G. Con la memoria depositata in cancelleria veniva rappresentata la mancanza di analisi del provvedimento del Questore della personalità del ricorrente, in relazione agli obblighi di firma. Anche l'ordinanza di convalida del Giudice è affetta da vizio della motivazione sulla necessità degli obblighi di presentazione alla P.G. Infatti, dalla disamina delle prove non emerge con certezza la partecipazione del ricorrente agli scontri (i fotogrammi, estratti, non consentono di individuare con certezza il ricorrente;
si ritrae un soggetto a volto scoperto che staziona nella zona antistante lo stadio); manca, inoltre, un'analisi della pericolosità del ricorrente, per la limitazione della sua libertà. Dalla lettura della comunicazione di reato emerge che la tifoseria del Licata lanciava i sassi alla tifoseria del Canicattì, squadra del ricorrente, e nessuna condotta offensiva può attribuirsi a AN ZZ. La difesa non aveva contestato l'inizio dell'esecuzione della misura prima dell'intervento del giudice, ma la mancanza.di motivazione sulla, necessità ed urgenza. 2. 2. Violazione di legge (art. 6, I. n. 401 del 1989 e 13 della costituzione); difetto di motivazione sulla necessità ed urgenza dei provvedimenti limitativi della libertà del ricorrente. Manca una adeguata motivazione, sia nel provvedimento del Questore sia nell'ordinanza di convalida) sulla necessità del doppio obbligo di firma (presentazione alla PG, peraltro per quattro volte) quando sarebbe stato sufficiente il solo divieto di accesso allo stadio. Emerge l'abnormità della misura di presentazione alla PG in quanto il ricorrente non ha precedenti specifici e la misura di anni tre risulta • comunque superiore al minimo previsto. Anche le modalità sono sproporzionate alla effettiva pericolosità del ricorrente;
è imposto l'obbligo di presentazione per le partite in casa al 10 e al 40 minuto di ogni tempo delle partite;
per le partite in trasferta al 40 minuto del primo tempo. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al numero delle presentazioni alla P.G. per le partite giocate in casa, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Il provvedimento impugnato contiene anzitutto adeguata motivazione sull'attribuibilità dei fatti al ricorrente, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, poiché individua e descrive le condotte violente tenute dal ricorrente e gli elementi dai quali si desume la sua partecipazione: "egli partecipava attivamente ai disordini e con fare minaccioso, impugnava con la mano destra una cintura, nonché, più volte, tentava di arrivare allo scontro fbico con i tifosi della squadra avversaria, non riuscendovi solo perché respinto dallo schieramento delle Forze dell'Ordine in servizio di ordine pubblico". Il ricorso sul punto genericamente contesta la mancata individuazione, ma non prospetta elementi concreti degli atti per sostenere la sua tesi. z L'ordinanza motiva anche sulla durata della misura in relazione alle modalità violente della condotta. Inoltre, evidenzia la pericolosità del ricorrente tratta dalle modalità di partecipazione agli scontri, e dalla reiterazione della condotta aggressiva verso i tifosi avversari. Si tratta di un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in giudizio;
peraltro contestato molto genericamente, con il ricorso per cassazione. La gravità della condotta, quindi, sia per il contenuto oggettivo e sia perché di gruppo pericolosa per l'incolumità delle persone, viene adeguatamente analizzata e motivata nel provvedimento impugnato. Quello che rileva è anche il pericolo concreto che la condotta posta in essere ha cagionato. Inoltre la pericolosità ai fini della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria può essere desunta anche dal solo comportamento violento, senza necessità di precedenti violazioni del DASPO: "Il provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità' di P.S. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive è legittimamente disposto non solo se il sottoposto alla misura risulti aver violato il divieto di accesso agli impianti, ma anche quando, alla luce delle condotte per le quali sia stato accertato un "fumus" di attribuibilità a suo carico, appaia insufficiente l'applicazione di questa misura meno afflittiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la convalida dell'ordine di presentazione, emesso nei confronti del dirigente di una squadra di calcio responsabile di avere partecipato all'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, nel contesto di gravi scontri, anche fisici, all'interno del campo di gioco)". (Sez. 3, n. 3646 del 09/10/2013 - dep. 27/01/2014, Tripodi, Rv. 258828). Per il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto, ai fini della misura dell'obbligo di presentazione, da formularsi sulla gravità e sulla modalità dei fatti, anche per soggetti incensurati, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 - dep. 17/03/2014, Antonello e altri, Rv. 259147: "Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di polizia, il giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle 3 C241..44113 modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale stato di incensuratezza". 4. Sulla doppia presentazione (per le partite in casa, due presentazioni per ogni tempo della partita) si deve, invece, rilevare che l'ordinanza di convalida non contiene alcuna motivaziene sulla necessità delle plurime presentazioni, limitandosi a sostenere apoditticamente la necessità dell'obbligo di presentazione alla P.G., senza ulteriori specificazioni sulle plurime presentazioni. 6. Relativamente alla motivazione delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore - violazione dell'art. 13, comma 3, della Costituzione - si deve rilevare che la quasi contestualità tra i fatti ed il provvedimento (pochi giorni di distanza) e la gravità e violenza degli accadimenti contestati ed attribuiti al ricorrente e la prossimità di competizioni sportive a campionato in corso (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016 - dep. 06/06/2016, Califano, Rv. 26729401) fanno ritenere come ampiamente motivato il provvedimento del Questore. Anche il provvedimento del G.I.P. di convalida, valutato nel suo complesso contenuto, contiene adeguata motivazione sul punto, laddove evidenzia la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, come sopra visto. Inoltre in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi. (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008 - dep. 04/06/2008, Dal Pra', Rv. 24024401; vedi anche, Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016 - dep. 07/07/2016, Ragnoli, Rv. 26725601). Nel nostro caso nessuna prova di esecuzione del provvedimento prima della convalida è stata fornita. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato relativamente al profilo del doppio obbligo di presentazione, essendo, per il resto, il ricorso inammissibile. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al numero delle presentazioni imposte per le partite giocate in casa e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Agrigento. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Agrigento del 12/05/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione e manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Agrigento. Così deciso il 8/11/2023