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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMIOZZO CLAUDIA e elettivamente domiciliati in VIA
PORTA PRETORIA N. 18 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TOMIOZZO CLAUDIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo adito in composizione Collegiale
• previe le pronunce “juris” del caso
• preso atto che i coniugi non intendono riconciliarsi
• preso atto che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
- dichiari separati i ricorrenti coniugi alle condizioni sotto estese pagina 1 di 7 ed omologhi con sentenza la separazione cosi dichiarata:
1) I coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) Affidamento della minore
La minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1
in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Le scelte di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute e residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori,
sempre con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della minore, ai suoi bisogni, nonché alle sue inclinazioni e capacità, mentre le scelte minime di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascuno dei genitori quando avranno la figlia con sé.
I genitori dovranno mantenere costante ed assidua comunicazione tra di loro per quanto riguarda la minore e valuteranno ogni circostanza in maniera responsabile, obiettiva e serena.
3) Assegnazione casa familiare.
La casa familiare, condotta in locazione dalla RA Parte_1
sita in Aosta, v. Kaolak n. 11, viene assegnata alla stessa con tutti i beni ed arredi che la compongono.
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere avanti alla figlia minore giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
pagina 2 di 7 5) Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente la figlia sul cellulare dell'altro ovvero su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non si trovi con la figlia.
6) Modalità e tempi di frequentazione
Compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, attualmente dipendente di una ditta edile con sede in Svizzera, ove il medesimo risiede e lavora, il IG. starà con la minore tutti i venerdì Pt_2
andando a prendere la minore a casa della madre il venerdì sera ed ivi riportandola il sabato mattina ed inoltre durante il fine settimana, a settimane alterne, andando a prendere la minore a casa della madre il venerdì sera ed ivi riportandola la domenica per pranzo.
7) Durante le vacanze natalizie, le vacanze di Pasqua e quelle cadenti durante l'anno i genitori prenderanno accordi di volta in volta cercando di dividere equamente i periodi per stare con la minore, ove possibile
Durante le vacanze scolastiche estive il padre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Uguale periodo spetta alla madre.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte della minore dei Centri Estivi con suddivisione della relativa spesa al
50%.
8) Obblighi contributivi
A titolo di concorso al mantenimento della minore il padre verserà
alla RA entro il giorno cinque di ogni mese l'importo Parte_1
mensile di Euro 400,00, a decorrere dalla comunicazione della pagina 3 di 7 sentenza di separazione, fino a quando la figlia non avrà raggiunto la autosufficienza economica.
L'importo versato a titolo di contributo nel mantenimento della minore sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai, ex lege, a far data dalla sentenza di omologazione, senza che sia necessaria la richiesta da parte della
IG.ra . Parte_1
9) Le spese extra assegno per la figlia, disciplinate ed individuate dal protocollo di intesa tra magistrati ed Avvocati sottoscritto in data 22.02.2015, al quale le parti espressamente aderiscono, come di seguito per comodità riportate, sono a carico dei genitori nella misura del 50%, ivi comprese le spese della mensa che saranno a carico dei genitori nella misura del 50%:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico , quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 4 di 7 un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o pagina 5 di 7 urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
10) L'assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla
IG.ra madre collocataria della minore con Parte_1
conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
11) Si dà atto che la RA , per la presente procedura, Parte_1
è stata ammessa in via provvisoria ed anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento del COA di
Aosta.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
c.f. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 3 giugno 2021 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.19 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TOMIOZZO CLAUDIA e elettivamente domiciliati in VIA
PORTA PRETORIA N. 18 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TOMIOZZO CLAUDIA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo adito in composizione Collegiale
• previe le pronunce “juris” del caso
• preso atto che i coniugi non intendono riconciliarsi
• preso atto che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
- dichiari separati i ricorrenti coniugi alle condizioni sotto estese pagina 1 di 7 ed omologhi con sentenza la separazione cosi dichiarata:
1) I coniugi vivranno separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro. Gli stessi si autorizzano, sin d'ora, reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
2) Affidamento della minore
La minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1
in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
Le scelte di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute e residenza dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori,
sempre con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della minore, ai suoi bisogni, nonché alle sue inclinazioni e capacità, mentre le scelte minime di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascuno dei genitori quando avranno la figlia con sé.
I genitori dovranno mantenere costante ed assidua comunicazione tra di loro per quanto riguarda la minore e valuteranno ogni circostanza in maniera responsabile, obiettiva e serena.
3) Assegnazione casa familiare.
La casa familiare, condotta in locazione dalla RA Parte_1
sita in Aosta, v. Kaolak n. 11, viene assegnata alla stessa con tutti i beni ed arredi che la compongono.
4) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere avanti alla figlia minore giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore.
pagina 2 di 7 5) Le parti concordano che ciascun genitore possa contattare quotidianamente la figlia sul cellulare dell'altro ovvero su utenza telefonica di volta in volta indicata, segnatamente quando quest'ultimo non si trovi con la figlia.
6) Modalità e tempi di frequentazione
Compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, attualmente dipendente di una ditta edile con sede in Svizzera, ove il medesimo risiede e lavora, il IG. starà con la minore tutti i venerdì Pt_2
andando a prendere la minore a casa della madre il venerdì sera ed ivi riportandola il sabato mattina ed inoltre durante il fine settimana, a settimane alterne, andando a prendere la minore a casa della madre il venerdì sera ed ivi riportandola la domenica per pranzo.
7) Durante le vacanze natalizie, le vacanze di Pasqua e quelle cadenti durante l'anno i genitori prenderanno accordi di volta in volta cercando di dividere equamente i periodi per stare con la minore, ove possibile
Durante le vacanze scolastiche estive il padre starà con la figlia per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno entro il 30 maggio. Uguale periodo spetta alla madre.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi intervenuti fra i genitori.
I genitori sin da ora concordano sulla frequenza da parte della minore dei Centri Estivi con suddivisione della relativa spesa al
50%.
8) Obblighi contributivi
A titolo di concorso al mantenimento della minore il padre verserà
alla RA entro il giorno cinque di ogni mese l'importo Parte_1
mensile di Euro 400,00, a decorrere dalla comunicazione della pagina 3 di 7 sentenza di separazione, fino a quando la figlia non avrà raggiunto la autosufficienza economica.
L'importo versato a titolo di contributo nel mantenimento della minore sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai, ex lege, a far data dalla sentenza di omologazione, senza che sia necessaria la richiesta da parte della
IG.ra . Parte_1
9) Le spese extra assegno per la figlia, disciplinate ed individuate dal protocollo di intesa tra magistrati ed Avvocati sottoscritto in data 22.02.2015, al quale le parti espressamente aderiscono, come di seguito per comodità riportate, sono a carico dei genitori nella misura del 50%, ivi comprese le spese della mensa che saranno a carico dei genitori nella misura del 50%:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico , quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 4 di 7 un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da eIGenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o pagina 5 di 7 urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
10) L'assegno unico viene attribuito nella misura del 100% alla
IG.ra madre collocataria della minore con Parte_1
conseguente rinuncia del padre alla percezione dello stesso;
oneri detraibili e deducibili secondo legge.
11) Si dà atto che la RA , per la presente procedura, Parte_1
è stata ammessa in via provvisoria ed anticipata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da provvedimento del COA di
Aosta.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 13 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
c.f. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 3 giugno 2021 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Aosta al n.19 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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