Articolo 21 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 20Articolo 22
Versione
19 dicembre 1984
Art. 21.
L' articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:
1) navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
3) navi fluviali e lacuali;
4) navi di proprieta' dello Stato;
5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984