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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/08/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 652/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'OVIDIO MARCELLO, con domicilio eletto in Via del Verde n.70 66034
LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. _1 P.IVA_1
CEROLI ROBERTO, con domicilio eletto in VIA PADRE DOMENICO 41
66040 ARCHI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale di Lanciano e per esso l'On.le Giudice designato
A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il
23.09.2024., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.;
pagina1 di 14 B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024
R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da CP_1
nei confronti della dott.ssa ;
[...] Parte_1
C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti di parte opponente, secondo le modalità richieste dal creditore e/o gli accordi intercorsi;
e, comunque, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di parte opponente;
D- condannare per responsabilità aggravata ex _1 art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza;
E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il 14.01.2025., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Lanciano e per esso l'On.le Giudice designato,
1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il 23.9.2024, di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024, RG 531/2024, Rep. 414/2024 emesso il 6.8.2024;
2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla opponente e ciò per le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di parte opposta che qui abbiansi per ritrascritti integralmente.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina2 di 14 FATTO
La dott.ssa ha presentato opposizione al decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 227/2024 D.I. – 531/2024 RG del
06/08/2024 con cui il Tribunale di Lanciano su ricorso di CP_1 ha ingiunto il pagamento di € 15.000,00, con interessi, spese e
[...] compensi.
sostiene di aver eseguito lavori di _1 muratura, manutenzione e recinzione esterna sull'immobile della dott.ssa per un importo pattuito di € 15.000,00. A prova di ciò, presenta Pt_1 una dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa e un assegno Pt_1 bancario dello stesso importo. Afferma che i lavori sono stati accettati senza contestazioni e che la fattura n.
6-2023 del 29.07.2023 è stata emessa. L'assegno, tuttavia, è risultato "impagato" per mancanza di fondi.
La dott.ssa si è opposta al decreto ingiuntivo, Parte_1 chiedendone la revoca e la sospensione dell'esecuzione. Sostiene che l'assegno bancario, consegnato il 10 aprile 2021, sarebbe stato riempito nell'estate 2023 in violazione di un patto di riempimento, poiché l'importo dovuto sarebbe stato già integralmente pagato (e anche in eccesso, per lavori non ultimati a regola d'arte) ben prima del riempimento dell'assegno.
Afferma di aver pagato un totale di euro 17.219,00 tramite bonifici bancari
(documentati con estratti conto e prospetti) al Sig. Controparte_2
(socio unico e amministratore di o direttamente _1 alla società. Spiega che i pagamenti avvenivano su richiesta di spesso per sue urgenze personali (es. rata mutuo, acquisto CP rimorchio, assicurazione furgone), e che le causali dei bonifici erano spesso "rata mutuo" o "prestito" per i pagamenti sul conto personale di e "rimborso materiali per lavori" o "pagamento lavori" per i CP versamenti alla società.
Denuncia un improvviso cambiamento nell'atteggiamento di che a partire dal 25 luglio 2023 ha iniziato a negare di aver CP ricevuto pagamenti e ha minacciato di incassare l'assegno, poi presentato all'incasso nonostante le richieste di restituzione e l'informazione che il conto non aveva fondi sufficienti pagina3 di 14 La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documenti allegati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'ambito del presente giudizio è circoscritto all'importo indicato nella fattura attivata in monitorio, relativa ai lavori in essa descritti come
”LAVORI DI MURATURA MANUTENZIONE E RECINZIONE
ESTERNA PER SICUREZZA ANIMALI A CORPO”
II. Il ricorrente in monitorio assume che per il pagamento di questi lavori aveva ricevuto l'assegno di € 15.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del 10/04/2021.
III. L'opponente sostiene che l'importo ingiunto era stato già corrisposto mediante varie forme di pagamenti effettuate nei confronti di del suo legale rappresentante CP_1
dei familiari di quest'ultimo (madre e figlie) o di CP pagamenti comunque destinati a beneficio della società o di quest'ultimo (come l'importo di € 289,00 in favore di CP_3 assicurazione per la polizza di un furgone, o l'importo di € 2.500,00 per l'acquisto di un rimorchio).
IV. Viene inoltre presentato, allegandone le riproduzioni fonografiche, un quadro estremamente diffuso di conversazioni intercorse tra la
Dott.ssa ed il sig. al quale l'opponente Pt_1 CP riconduce dichiarazioni valevoli come quietanza per le somme richieste, nelle quali tuttavia tale valenza non è chiara, né rinvenibile in modo certo ed inequivoco, emergendone piuttosto toni concitati ed inidonei a riconoscere, in capo ai soggetti coinvolti, consapevoli ed effettive dichiarazioni di chiaro contenuto ricognitivo, abdicativo o dispositivo valide a definire l'oggetto della controversia, alla cui definizione peraltro meglio sorreggono i documenti allegati, che saranno di seguito esaminati.
pagina4 di 14 V. L'opposto contesta queste deduzioni , richiama precedenti lavori effettuati di cui tuttora si dichiara in attesa di pagamento, contesta la riferibilità dei pagamenti indicati dall'opponente al credito ingiunto, e richiama il possesso di ulteriori dichiarazioni ricognitive dalla stessa rilasciate (per €16800 in data 23/12/2020 e per
€ 28300 il 12/03/21), nonché di altri assegni, alcuni dei quali restituiti (quello di € 39.700 restituito dopo il pagamento della fattura
7/22 di € 39700+iva effettuato con bonifico del 4/5/2022, importo per il quale la aveva rilasciato anche la dichiarazione Pt_1 ricognitiva del 08/04/2022), altri ancora in suo possesso perché inerenti lavori non ancora pagati, e che a quanto risulta dai documenti in atti, neppure ancora individuati nello specifico né fatturati, benché il relativo debito sia confermato nelle dichiarazioni ricognitive del 23/12/20 (€.16800) e 12/03/21 (€ 28.300).
VI. A fronte di tale deduzione l'opponente ha ripetutamente precisato di non accettare il contraddittorio su domande nuove volte ad estendere l'oggetto della richiesta oltre l'ambito circoscritto nel ricorso monitorio (cioè l'importo di € 15.000,00 indicato nella fattura7/22), estensione della domanda che in effetti non si rinviene nelle conclusioni dell'opposto, il quale a fronte dell'ambito di indagine sui rapporti introdotto dall'opponente, seppure ha replicato richiamando i precedenti rapporti lavorativi, menzionando la sussistenza dei relativi crediti, ha di fatto lasciato immutate le proprie conclusioni consistenti nella richiesta di rigetto dell'opposizione, che si sostanzia nella richiesta di pagamento della fattura recante l'importo di € 15.000,00.
VII. Dal quadro documentale allegato e dalle deduzioni formulate dalle parti emergono contatti costanti e ripetuti tra il sig. e CP la dott.ssa , che traggono le fonti dalle varie prestazioni da Pt_1 questi eseguite nei confronti dell'attrice (si parla infatti di fornitura di sansa, attività edili, ed in sede testimoniale si è parlato anche di forniture di mobili), anche se in realtà, non sono provate attività collocabili al di fuori di quanto risulta dalle ricognizioni di debito sottoscritte dalla Pt_1
pagina5 di 14 VIII. Su tali prestazioni appare evidente che non figurano contestazioni tempestive da parte della . In particolare bisogna porre Pt_1
l'evidenza sulla fattura 7/2022 dell'importo di € 39700+iva: I lavori di cui a questa fattura non sono stati contestati, il pagamento dell'importo complessivo (€ 43670,00) è pacifico tra le parti, e risulta peraltro dall'estratto conto doc4 dell'opponente (bonifico per agevolazione fiscale in favore di . CP_4
IX. Quanto alla fattura azionata in monitorio si deve rilevare la genericità ed imprecisione, e la conseguente irrilevanza, di contestazioni circa la qualità dei lavori in essa descritti, tanto più se si consideri che questi lavori erano evidentemente conclusi all'epoca di rilascio della dichiarazione ricognitiva per € 15.000,00 indicata al 10/4/21, data non contestata.
X. La Violante sostiene che l'importo della fattura sarebbe già corrisposto, e contesta la violazione del patto di riempimento.
Secondo il suo assunto, l'assegno sarebbe stato consegnato compilato nella sola parte relativa all'importo e sottoscritto dall'emittente, senza indicare data e beneficiario.
XI. E' opportuno rammentare che l'assegno è un mezzo di pagamento immediato, e le funzioni di dilazione del pagamento o di garanzia dell'adempimento, improprie e non consone al titolo, vanno adeguatamente provate dalla parte interessata, mentre la dazione dell'assegno assume di per sé valenza di promessa di pagamento.
XII. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli pagina6 di 14 ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento
"contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. Sez. 3, 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 - 01)
Sez. 3, Sentenza n. 5245 del 10/03/2006
XIII. L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. (Cass.
Sez. 3, 10/07/2024, n. 18831, Rv. 671803 - 01)
XIV. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che un eventuale abusivo riempimento dell'assegno, laddove eccepito a sostenere l'erronea emissione del decreto ingiuntivo sarebbe motivo insufficiente, perché il ricorrente ha allegato alla richiesta anche la scrittura ricognitiva e la fattura, per corrispondente importo: da ciò si desume che il decreto avrebbe potuto legittimamente essere emesso anche se non corredato dalla produzione dell'assegno
(insoluto), in quanto già sufficienti all'emissione la fattura e la scrittura ricognitiva, quest'ultima idonea all'emissione di decreto immediatamente esecutivo.
XV. L'attrice , comunque, contesta il riempimento abusivo Pt_1 dell'assegno nella parte del beneficiario e della data, ma non fornisce prova dell'esistenza di un accordo che ne disciplinasse epoca e modalità di riempimento. Non prova l'esistenza di uno specifico patto di riempimento asseritamente violato dall'opposta, e non fornisce prova di pagamenti con specifica imputazione alle attività contemplate nella fattura azionata in monitorio;
la perdurante pagina7 di 14 detenzione dell'assegno di € 15.000,00 da parte di CP_1
risulta peraltro non giustificabile altrimenti che dalla
[...] permanenza del debito, posto che diversamente, nel precedente caso di pagamento della fattura 7/22 (€39700+IVA ) il corrispondente assegno era stato restituito questo dimostra l'esistenza tra le parti la ricorrente pratica di rilasciare dichiarazioni ricognitive e contestuale assegno di pari importo. I documenti allegati (scritture e assegni) non sono contestati.
XVI. E' peraltro una tesi non condivisa sostenere l'abusivo inserimento del nominativo della seppure a fronte della _1 contestuale ricognizione di debito per pari importo nei confronti di posto che tale ultima dichiarazione si riferisce Controparte_2
a lavori edili la cui esecuzione da parte della di _1 cui è titolare, e la non deduce di lavori svolti CP Pt_1 da quest'ultimo a titolo personale piuttosto che nell'esercizio dell'attività sociale, che quindi rendano ipotizzabile che l'assegno potesse essere stato consegnato per l'incasso da soggetto diverso da quello che ha effettivamente svoto i lavori.
XVII. Posto dunque che la società ricorrente può riconoscersi sostanzialmente legittimata all'azione monitoria con la richiesta di pagamento, in quanto non contestata materiale esecutrice dei lavori edili di cui alla richiesta in pagamento, deve passarsi allo scrutinio delle ulteriori argomentazioni volte a valutare se il credito azionato sussista effettivamente, ferma restando l'assenza ed improponibilità di questioni su vizi su cui si è già rilevato.
XVIII. Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti è particolare: la ha allegato una rilevante quantità di Pt_1 riproduzioni dei messaggi intecorsi tra le parti, per lo più inerenti richieste di denaro in date cui tendenzialmente coincidenti con i bonifici riportati negli estratti conto, e gli estratti del proprio conto corrente bancario per gli anni 21-22-23 da cui evidenzia pagamenti che la stessa attrice opponente riconduce a rapporti con la opposta e col suo titolare, per importi di oltre € 35.000,00, escluso il già
pagina8 di 14 menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00.
XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla Pt_1
a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la casa 2): si rinvengono CP_1 pagamenti in favore di (il 7/4/23 per Controparte_5 assicurazione mezzo tg FA938SZ, tale ND per spese legali
(il 17/2/23) tale per l'acquisto di un rimorchio (il Per_1
11/10/2022, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di e Controparte_2 di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo
(moglie e figlie).
XX. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione.
XXI. Ne consegue che la verifica di sussistenza del credito, circoscritta l'indagine a quello azionato in monitorio, deve essere svolta sulla scorta dell'esame delle risultanze documentali, e nello specifico da quanto emerge dagli estratti conto allegati dall'attrice opponente
(cioè, i suoi doc, da 4 a 8 e da-59 a 67), alla luce del disposto dell'art. 1193 CC. (Imputazione del pagamento) che così statuisce:
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
XXII. I pagamenti effettuati in favore di , registrati negli CP_1
pagina9 di 14 estratti conto, fanno generico riferimento a lavori eseguiti e rimborso spese per materiali per lavori. Il corrispettivo dei lavori costituisce quindi debito “della medesima specie” esistente tra e casa 2. Deve allora prendersi a riferimento Parte_1 CP_1 la data di questi intervenuti pagamenti e l'individuazione dei debiti della medesima specie esistenti tra le parti.
XXIII. Innanzitutto si deve considerare l'esistenza quanto meno alla data del più risalente degli estratti conto allegati dalla opponente (il n.2/21- doc.59) del debito di € 16.800,00 riconosciuto con la scrittura del 23/12/2020 e del debito di € 28.300,00 riconosciuto con la scrittura del 12/03/2021
XXIV. Questi debiti presentano la caratteristica di essere “più oneroso per il debitore” in quanto di maggiore importo rispetto a quello azionato in monitorio, oltre ad essere più risalente, inoltre nella scrittura del
23/12/20 la si era impegnata al pagamento mensile di Pt_1
€ 1.000,00 a partire dal gennaio 2021, ma di pagamenti che facciano richiamo a tale impegno non v'è traccia negli estratti conto allegati.
XXV. Considerato il ripetuto richiamo al diniego di accettazione del contraddittorio su domande nuove sostenuto dall'opponente, si ritiene opportuno evidenziare che questa sua dichiarazione non può precludere al giudice l'esame e la valutazione di documenti allegati dalla controparte per sostenere la propria posizione, e la produzione delle scritture ricognitive ulteriori a quella allegata al monitorio non costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere o domanda nuova (che resta la richiesta di pagamenti di
€ 15.000,00), ma volge ad individuare ulteriori rapporti, preesistenti a quello dedotto in via principale, per sostenere che i pagamenti che l'opponente richiama a definizione del rapporto azionato in monitorio vanno invece imputati a questi ultimi, e restano quindi privi di efficacia solutoria in relazione al rapporto oggi in contesa
Vanno comunque esaminati nello specifico i pagamenti risultanti CP_6 dagli allegati estratti conto, per verificare quelli imputabili a debiti pagina10 di 14 nei confronti di 2. Non va infatti tralasciato di CP_1 considerare che la ed il sig _1 CP
, benché suo legale rappresentante e socio unico,
[...] costituiscono due soggettività giuridiche distinte e separate, senza possibilità di confonderne i rapporti, ed è aspetto determinante che nonostante il suo evidente coinvolgimento nella vicenda, quand'anche non litisconsorte necessario, il sig
[...] non sia stato chiamato a titolo personale presente CP_7 giudizio, che pertanto non potrà statuire alcunché in relazione alla sua posizione personale;
ne consegue in primo luogo l'impossibilità di ritenere a priori che pagamenti che risultano effettuati in suo favore, con una ben specifica causale non riconducibile a rapporti CP con la , vadano invece ritenuti validamente effettuati in favore della tanto più che come emerge dalle _1 conversazioni prodotte dall'attrice, spesso era proprio l ad indicare su quale conto effettuare il versamento, CP
CP distinguendo quello proprio personale da quello della , ciò che rende ancor più profilabile in capo alla la consapevolezza Pt_1 che un versamento sul conto personale, tra l'altro con la causale specifica individuata, potesse non avere efficacia sulle posizioni CP debitorie nei confronti della i difetto di specifica dichiarazione del percipiente o della assunta beneficiaria indiretta.
XXVII. Ne consegue che gli unici pagamenti cui possa attribuirsi efficacia solutoria nei confronti della sono quelli espressamente ad CP_1 essa intitolati, o ai quali, nel contesto dello svolgimento dei rapporti tra le parti, possa ragionevolmente individuarsi la riferibilità alla società.
XXVIII. Vanno quindi riconosciuti in favore della i _1 seguenti pagamenti: € 1000,00 del 16/1/23 (causale pagamento lavori) € 2000,00 del 3/2/23 (rimborso materiale lavori) € 1.000,00 del 10/04/23 (pagamento lavori, importo che risulta richiesto dall' dal messaggio prodotto sub 32); € 500.00 il CP
12/4/23 (pagamento lavori) € 500,00 del 15/05/2023 (pagamento lavori – richiesto con messaggio doc.33); € 550,00 del 12/6/23
pagina11 di 14 (pagamento lavori – richiesto con messaggio doc.39); possono inoltre riconoscersi a beneficio di casa 2 i pagamenti di CP_1
€ 289,.00 (in favore di per l'assicurazione Controparte_5 del furgone tg FA938SZ che dalla visura allegata dall'attrice risulta intestato a e richiesto con messaggio doc.29), e Controparte_8 di versamento di€ 2.500,00 in favore di tale per l'acquisto di Per_1
CP rimorchio, quindi connesso all'uso del furgone della;
possono inoltre riconoscersi a beneficio di i pagamenti CP_1 risultanti in favore di in data 4/7/22 € 700,00 e Controparte_2 in data 1/6/22 € 650, poiché effettuati senza causale, ed in relazione ai quali può considerarsi l'efficacia solutoria connessa alla individuazione, nelle scritture ricognitive del Controparte_2 come creditore, per lavori effettuati dalla;
il totale di CP_1
€ 9.689,00 che ne risulta non può però essere imputato in pagamento, benché parziale, della somma attivata in monitorio, perché la richiamata sussistenza di un debito di scadenza anteriore comporta l'imputabilità a quest'ultimo, e l'ininfluenza rispetto alla domanda in monitorio.
XXIX. Per quanto riguarda invece i versamenti effettuati in favore delle familiari dell' assume rilievo quanto dichiarato dalla CP
, moglie del legale rappresentante della Controparte_9 società opposta: ella ha confermato che le somme ricevute da lei e dalle figlie erano destinate al rimborso di somme per lavori effettuati dal marito, commissionate dalla;
tali lavori però non Pt_1 risultano specificati né adeguatamente quantificati, per cui non si può ritenere che i pagamenti richiamati siano riferibili ai rapporti diversi da quelli compresi nelle due richiamate scritture ricognitive.
XXX. L'importo complessivamente versato alle familiari (€ 11.340,00) va quindi imputato anch'esso in pagamento dei debiti pregressi, secondo la graduazione in precedenza illustrata. Ne risultano versamenti riconoscibili in favore della 2 per CP_1 complessivi € 21.029,00, che vanno ritenuti in parziale copertura dei debiti indicati nelle scritture ricognitive del 23/12/20 e 12/3/21, ed ininfluenti rispetto all'importo azionato in monitorio, per via del pagina12 di 14 maggiore importo a debito risultante dalle due scritture richiamate
XXXI. Non possono invece essere valutati a scomputo del debito nei confronti della i versamenti risultanti in favore di CP_1 [...]
Invero, si evincono numerosi versamenti che la CP
ha effettuato in favore di tutti recanti Pt_1 Controparte_2 specifica causale: “prestito”, “mutuo”, “prestito per rata mutuo” (e sul punto neppure si è verificata l'intestazione del mutuo, così impedendo di accedere al precedente argomento per il caso in cui il mutuo fosse contratto dalla , deponendo anzi in senso CP_1 contrario il fatto che il ne ha chiesto spesso il CP versamento sul conto personale);
l'omesso coinvolgimento personale dell nella CP presente lite o di specifica domanda di ripetizione nei suoi confronti non permette, come evidenziato, di incidere su rapporti personali di quest'ultimo, tenendo peraltro in stretta considerazione che la causale risulta apposta dalla all'atto di ogni singolo Pt_1 versamento, pur nella sussistenza dei debiti indicati nelle scritture ricognitive. Si deve comunque rilevare che quand'anche riconoscibile efficacia solutoria per debiti verso casa 2 di CP_1 questi pagamenti, il loro ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore al totale delle 2 scritture ricognitive che ammonta ad € 45.100,00, onde il debito di cui alla fattura azionata ne resterebbe in ogni caso invariato.
XXXII. La domanda va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
XXXIII. Le spese di lite della presente fase vanno compensate per la totalmente inadeguata modalità di gestione dei rapporti contabili, fallacia imputabile ad entrambe le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina13 di 14 n.531/2024 RG – 227/2024 DI del Tribunale di Lanciano in data
6/8/2024, che dichiara definitivo
2. Compensa integralmente le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 652/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
D'OVIDIO MARCELLO, con domicilio eletto in Via del Verde n.70 66034
LANCIANO ITALIA presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv.. _1 P.IVA_1
CEROLI ROBERTO, con domicilio eletto in VIA PADRE DOMENICO 41
66040 ARCHI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale di Lanciano e per esso l'On.le Giudice designato
A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il
23.09.2024., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.;
pagina1 di 14 B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di Lanciano il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024
R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da CP_1
nei confronti della dott.ssa ;
[...] Parte_1
C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti di parte opponente, secondo le modalità richieste dal creditore e/o gli accordi intercorsi;
e, comunque, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di parte opponente;
D- condannare per responsabilità aggravata ex _1 art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza;
E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il 14.01.2025., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Lanciano e per esso l'On.le Giudice designato,
1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il 23.9.2024, di sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024, RG 531/2024, Rep. 414/2024 emesso il 6.8.2024;
2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla opponente e ciò per le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di parte opposta che qui abbiansi per ritrascritti integralmente.
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina2 di 14 FATTO
La dott.ssa ha presentato opposizione al decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 227/2024 D.I. – 531/2024 RG del
06/08/2024 con cui il Tribunale di Lanciano su ricorso di CP_1 ha ingiunto il pagamento di € 15.000,00, con interessi, spese e
[...] compensi.
sostiene di aver eseguito lavori di _1 muratura, manutenzione e recinzione esterna sull'immobile della dott.ssa per un importo pattuito di € 15.000,00. A prova di ciò, presenta Pt_1 una dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa e un assegno Pt_1 bancario dello stesso importo. Afferma che i lavori sono stati accettati senza contestazioni e che la fattura n.
6-2023 del 29.07.2023 è stata emessa. L'assegno, tuttavia, è risultato "impagato" per mancanza di fondi.
La dott.ssa si è opposta al decreto ingiuntivo, Parte_1 chiedendone la revoca e la sospensione dell'esecuzione. Sostiene che l'assegno bancario, consegnato il 10 aprile 2021, sarebbe stato riempito nell'estate 2023 in violazione di un patto di riempimento, poiché l'importo dovuto sarebbe stato già integralmente pagato (e anche in eccesso, per lavori non ultimati a regola d'arte) ben prima del riempimento dell'assegno.
Afferma di aver pagato un totale di euro 17.219,00 tramite bonifici bancari
(documentati con estratti conto e prospetti) al Sig. Controparte_2
(socio unico e amministratore di o direttamente _1 alla società. Spiega che i pagamenti avvenivano su richiesta di spesso per sue urgenze personali (es. rata mutuo, acquisto CP rimorchio, assicurazione furgone), e che le causali dei bonifici erano spesso "rata mutuo" o "prestito" per i pagamenti sul conto personale di e "rimborso materiali per lavori" o "pagamento lavori" per i CP versamenti alla società.
Denuncia un improvviso cambiamento nell'atteggiamento di che a partire dal 25 luglio 2023 ha iniziato a negare di aver CP ricevuto pagamenti e ha minacciato di incassare l'assegno, poi presentato all'incasso nonostante le richieste di restituzione e l'informazione che il conto non aveva fondi sufficienti pagina3 di 14 La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documenti allegati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'ambito del presente giudizio è circoscritto all'importo indicato nella fattura attivata in monitorio, relativa ai lavori in essa descritti come
”LAVORI DI MURATURA MANUTENZIONE E RECINZIONE
ESTERNA PER SICUREZZA ANIMALI A CORPO”
II. Il ricorrente in monitorio assume che per il pagamento di questi lavori aveva ricevuto l'assegno di € 15.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del 10/04/2021.
III. L'opponente sostiene che l'importo ingiunto era stato già corrisposto mediante varie forme di pagamenti effettuate nei confronti di del suo legale rappresentante CP_1
dei familiari di quest'ultimo (madre e figlie) o di CP pagamenti comunque destinati a beneficio della società o di quest'ultimo (come l'importo di € 289,00 in favore di CP_3 assicurazione per la polizza di un furgone, o l'importo di € 2.500,00 per l'acquisto di un rimorchio).
IV. Viene inoltre presentato, allegandone le riproduzioni fonografiche, un quadro estremamente diffuso di conversazioni intercorse tra la
Dott.ssa ed il sig. al quale l'opponente Pt_1 CP riconduce dichiarazioni valevoli come quietanza per le somme richieste, nelle quali tuttavia tale valenza non è chiara, né rinvenibile in modo certo ed inequivoco, emergendone piuttosto toni concitati ed inidonei a riconoscere, in capo ai soggetti coinvolti, consapevoli ed effettive dichiarazioni di chiaro contenuto ricognitivo, abdicativo o dispositivo valide a definire l'oggetto della controversia, alla cui definizione peraltro meglio sorreggono i documenti allegati, che saranno di seguito esaminati.
pagina4 di 14 V. L'opposto contesta queste deduzioni , richiama precedenti lavori effettuati di cui tuttora si dichiara in attesa di pagamento, contesta la riferibilità dei pagamenti indicati dall'opponente al credito ingiunto, e richiama il possesso di ulteriori dichiarazioni ricognitive dalla stessa rilasciate (per €16800 in data 23/12/2020 e per
€ 28300 il 12/03/21), nonché di altri assegni, alcuni dei quali restituiti (quello di € 39.700 restituito dopo il pagamento della fattura
7/22 di € 39700+iva effettuato con bonifico del 4/5/2022, importo per il quale la aveva rilasciato anche la dichiarazione Pt_1 ricognitiva del 08/04/2022), altri ancora in suo possesso perché inerenti lavori non ancora pagati, e che a quanto risulta dai documenti in atti, neppure ancora individuati nello specifico né fatturati, benché il relativo debito sia confermato nelle dichiarazioni ricognitive del 23/12/20 (€.16800) e 12/03/21 (€ 28.300).
VI. A fronte di tale deduzione l'opponente ha ripetutamente precisato di non accettare il contraddittorio su domande nuove volte ad estendere l'oggetto della richiesta oltre l'ambito circoscritto nel ricorso monitorio (cioè l'importo di € 15.000,00 indicato nella fattura7/22), estensione della domanda che in effetti non si rinviene nelle conclusioni dell'opposto, il quale a fronte dell'ambito di indagine sui rapporti introdotto dall'opponente, seppure ha replicato richiamando i precedenti rapporti lavorativi, menzionando la sussistenza dei relativi crediti, ha di fatto lasciato immutate le proprie conclusioni consistenti nella richiesta di rigetto dell'opposizione, che si sostanzia nella richiesta di pagamento della fattura recante l'importo di € 15.000,00.
VII. Dal quadro documentale allegato e dalle deduzioni formulate dalle parti emergono contatti costanti e ripetuti tra il sig. e CP la dott.ssa , che traggono le fonti dalle varie prestazioni da Pt_1 questi eseguite nei confronti dell'attrice (si parla infatti di fornitura di sansa, attività edili, ed in sede testimoniale si è parlato anche di forniture di mobili), anche se in realtà, non sono provate attività collocabili al di fuori di quanto risulta dalle ricognizioni di debito sottoscritte dalla Pt_1
pagina5 di 14 VIII. Su tali prestazioni appare evidente che non figurano contestazioni tempestive da parte della . In particolare bisogna porre Pt_1
l'evidenza sulla fattura 7/2022 dell'importo di € 39700+iva: I lavori di cui a questa fattura non sono stati contestati, il pagamento dell'importo complessivo (€ 43670,00) è pacifico tra le parti, e risulta peraltro dall'estratto conto doc4 dell'opponente (bonifico per agevolazione fiscale in favore di . CP_4
IX. Quanto alla fattura azionata in monitorio si deve rilevare la genericità ed imprecisione, e la conseguente irrilevanza, di contestazioni circa la qualità dei lavori in essa descritti, tanto più se si consideri che questi lavori erano evidentemente conclusi all'epoca di rilascio della dichiarazione ricognitiva per € 15.000,00 indicata al 10/4/21, data non contestata.
X. La Violante sostiene che l'importo della fattura sarebbe già corrisposto, e contesta la violazione del patto di riempimento.
Secondo il suo assunto, l'assegno sarebbe stato consegnato compilato nella sola parte relativa all'importo e sottoscritto dall'emittente, senza indicare data e beneficiario.
XI. E' opportuno rammentare che l'assegno è un mezzo di pagamento immediato, e le funzioni di dilazione del pagamento o di garanzia dell'adempimento, improprie e non consone al titolo, vanno adeguatamente provate dalla parte interessata, mentre la dazione dell'assegno assume di per sé valenza di promessa di pagamento.
XII. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore;
qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli pagina6 di 14 ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento
"contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. Sez. 3, 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 - 01)
Sez. 3, Sentenza n. 5245 del 10/03/2006
XIII. L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. (Cass.
Sez. 3, 10/07/2024, n. 18831, Rv. 671803 - 01)
XIV. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che un eventuale abusivo riempimento dell'assegno, laddove eccepito a sostenere l'erronea emissione del decreto ingiuntivo sarebbe motivo insufficiente, perché il ricorrente ha allegato alla richiesta anche la scrittura ricognitiva e la fattura, per corrispondente importo: da ciò si desume che il decreto avrebbe potuto legittimamente essere emesso anche se non corredato dalla produzione dell'assegno
(insoluto), in quanto già sufficienti all'emissione la fattura e la scrittura ricognitiva, quest'ultima idonea all'emissione di decreto immediatamente esecutivo.
XV. L'attrice , comunque, contesta il riempimento abusivo Pt_1 dell'assegno nella parte del beneficiario e della data, ma non fornisce prova dell'esistenza di un accordo che ne disciplinasse epoca e modalità di riempimento. Non prova l'esistenza di uno specifico patto di riempimento asseritamente violato dall'opposta, e non fornisce prova di pagamenti con specifica imputazione alle attività contemplate nella fattura azionata in monitorio;
la perdurante pagina7 di 14 detenzione dell'assegno di € 15.000,00 da parte di CP_1
risulta peraltro non giustificabile altrimenti che dalla
[...] permanenza del debito, posto che diversamente, nel precedente caso di pagamento della fattura 7/22 (€39700+IVA ) il corrispondente assegno era stato restituito questo dimostra l'esistenza tra le parti la ricorrente pratica di rilasciare dichiarazioni ricognitive e contestuale assegno di pari importo. I documenti allegati (scritture e assegni) non sono contestati.
XVI. E' peraltro una tesi non condivisa sostenere l'abusivo inserimento del nominativo della seppure a fronte della _1 contestuale ricognizione di debito per pari importo nei confronti di posto che tale ultima dichiarazione si riferisce Controparte_2
a lavori edili la cui esecuzione da parte della di _1 cui è titolare, e la non deduce di lavori svolti CP Pt_1 da quest'ultimo a titolo personale piuttosto che nell'esercizio dell'attività sociale, che quindi rendano ipotizzabile che l'assegno potesse essere stato consegnato per l'incasso da soggetto diverso da quello che ha effettivamente svoto i lavori.
XVII. Posto dunque che la società ricorrente può riconoscersi sostanzialmente legittimata all'azione monitoria con la richiesta di pagamento, in quanto non contestata materiale esecutrice dei lavori edili di cui alla richiesta in pagamento, deve passarsi allo scrutinio delle ulteriori argomentazioni volte a valutare se il credito azionato sussista effettivamente, ferma restando l'assenza ed improponibilità di questioni su vizi su cui si è già rilevato.
XVIII. Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti è particolare: la ha allegato una rilevante quantità di Pt_1 riproduzioni dei messaggi intecorsi tra le parti, per lo più inerenti richieste di denaro in date cui tendenzialmente coincidenti con i bonifici riportati negli estratti conto, e gli estratti del proprio conto corrente bancario per gli anni 21-22-23 da cui evidenzia pagamenti che la stessa attrice opponente riconduce a rapporti con la opposta e col suo titolare, per importi di oltre € 35.000,00, escluso il già
pagina8 di 14 menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00.
XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla Pt_1
a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la casa 2): si rinvengono CP_1 pagamenti in favore di (il 7/4/23 per Controparte_5 assicurazione mezzo tg FA938SZ, tale ND per spese legali
(il 17/2/23) tale per l'acquisto di un rimorchio (il Per_1
11/10/2022, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di e Controparte_2 di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo
(moglie e figlie).
XX. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione.
XXI. Ne consegue che la verifica di sussistenza del credito, circoscritta l'indagine a quello azionato in monitorio, deve essere svolta sulla scorta dell'esame delle risultanze documentali, e nello specifico da quanto emerge dagli estratti conto allegati dall'attrice opponente
(cioè, i suoi doc, da 4 a 8 e da-59 a 67), alla luce del disposto dell'art. 1193 CC. (Imputazione del pagamento) che così statuisce:
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
XXII. I pagamenti effettuati in favore di , registrati negli CP_1
pagina9 di 14 estratti conto, fanno generico riferimento a lavori eseguiti e rimborso spese per materiali per lavori. Il corrispettivo dei lavori costituisce quindi debito “della medesima specie” esistente tra e casa 2. Deve allora prendersi a riferimento Parte_1 CP_1 la data di questi intervenuti pagamenti e l'individuazione dei debiti della medesima specie esistenti tra le parti.
XXIII. Innanzitutto si deve considerare l'esistenza quanto meno alla data del più risalente degli estratti conto allegati dalla opponente (il n.2/21- doc.59) del debito di € 16.800,00 riconosciuto con la scrittura del 23/12/2020 e del debito di € 28.300,00 riconosciuto con la scrittura del 12/03/2021
XXIV. Questi debiti presentano la caratteristica di essere “più oneroso per il debitore” in quanto di maggiore importo rispetto a quello azionato in monitorio, oltre ad essere più risalente, inoltre nella scrittura del
23/12/20 la si era impegnata al pagamento mensile di Pt_1
€ 1.000,00 a partire dal gennaio 2021, ma di pagamenti che facciano richiamo a tale impegno non v'è traccia negli estratti conto allegati.
XXV. Considerato il ripetuto richiamo al diniego di accettazione del contraddittorio su domande nuove sostenuto dall'opponente, si ritiene opportuno evidenziare che questa sua dichiarazione non può precludere al giudice l'esame e la valutazione di documenti allegati dalla controparte per sostenere la propria posizione, e la produzione delle scritture ricognitive ulteriori a quella allegata al monitorio non costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere o domanda nuova (che resta la richiesta di pagamenti di
€ 15.000,00), ma volge ad individuare ulteriori rapporti, preesistenti a quello dedotto in via principale, per sostenere che i pagamenti che l'opponente richiama a definizione del rapporto azionato in monitorio vanno invece imputati a questi ultimi, e restano quindi privi di efficacia solutoria in relazione al rapporto oggi in contesa
Vanno comunque esaminati nello specifico i pagamenti risultanti CP_6 dagli allegati estratti conto, per verificare quelli imputabili a debiti pagina10 di 14 nei confronti di 2. Non va infatti tralasciato di CP_1 considerare che la ed il sig _1 CP
, benché suo legale rappresentante e socio unico,
[...] costituiscono due soggettività giuridiche distinte e separate, senza possibilità di confonderne i rapporti, ed è aspetto determinante che nonostante il suo evidente coinvolgimento nella vicenda, quand'anche non litisconsorte necessario, il sig
[...] non sia stato chiamato a titolo personale presente CP_7 giudizio, che pertanto non potrà statuire alcunché in relazione alla sua posizione personale;
ne consegue in primo luogo l'impossibilità di ritenere a priori che pagamenti che risultano effettuati in suo favore, con una ben specifica causale non riconducibile a rapporti CP con la , vadano invece ritenuti validamente effettuati in favore della tanto più che come emerge dalle _1 conversazioni prodotte dall'attrice, spesso era proprio l ad indicare su quale conto effettuare il versamento, CP
CP distinguendo quello proprio personale da quello della , ciò che rende ancor più profilabile in capo alla la consapevolezza Pt_1 che un versamento sul conto personale, tra l'altro con la causale specifica individuata, potesse non avere efficacia sulle posizioni CP debitorie nei confronti della i difetto di specifica dichiarazione del percipiente o della assunta beneficiaria indiretta.
XXVII. Ne consegue che gli unici pagamenti cui possa attribuirsi efficacia solutoria nei confronti della sono quelli espressamente ad CP_1 essa intitolati, o ai quali, nel contesto dello svolgimento dei rapporti tra le parti, possa ragionevolmente individuarsi la riferibilità alla società.
XXVIII. Vanno quindi riconosciuti in favore della i _1 seguenti pagamenti: € 1000,00 del 16/1/23 (causale pagamento lavori) € 2000,00 del 3/2/23 (rimborso materiale lavori) € 1.000,00 del 10/04/23 (pagamento lavori, importo che risulta richiesto dall' dal messaggio prodotto sub 32); € 500.00 il CP
12/4/23 (pagamento lavori) € 500,00 del 15/05/2023 (pagamento lavori – richiesto con messaggio doc.33); € 550,00 del 12/6/23
pagina11 di 14 (pagamento lavori – richiesto con messaggio doc.39); possono inoltre riconoscersi a beneficio di casa 2 i pagamenti di CP_1
€ 289,.00 (in favore di per l'assicurazione Controparte_5 del furgone tg FA938SZ che dalla visura allegata dall'attrice risulta intestato a e richiesto con messaggio doc.29), e Controparte_8 di versamento di€ 2.500,00 in favore di tale per l'acquisto di Per_1
CP rimorchio, quindi connesso all'uso del furgone della;
possono inoltre riconoscersi a beneficio di i pagamenti CP_1 risultanti in favore di in data 4/7/22 € 700,00 e Controparte_2 in data 1/6/22 € 650, poiché effettuati senza causale, ed in relazione ai quali può considerarsi l'efficacia solutoria connessa alla individuazione, nelle scritture ricognitive del Controparte_2 come creditore, per lavori effettuati dalla;
il totale di CP_1
€ 9.689,00 che ne risulta non può però essere imputato in pagamento, benché parziale, della somma attivata in monitorio, perché la richiamata sussistenza di un debito di scadenza anteriore comporta l'imputabilità a quest'ultimo, e l'ininfluenza rispetto alla domanda in monitorio.
XXIX. Per quanto riguarda invece i versamenti effettuati in favore delle familiari dell' assume rilievo quanto dichiarato dalla CP
, moglie del legale rappresentante della Controparte_9 società opposta: ella ha confermato che le somme ricevute da lei e dalle figlie erano destinate al rimborso di somme per lavori effettuati dal marito, commissionate dalla;
tali lavori però non Pt_1 risultano specificati né adeguatamente quantificati, per cui non si può ritenere che i pagamenti richiamati siano riferibili ai rapporti diversi da quelli compresi nelle due richiamate scritture ricognitive.
XXX. L'importo complessivamente versato alle familiari (€ 11.340,00) va quindi imputato anch'esso in pagamento dei debiti pregressi, secondo la graduazione in precedenza illustrata. Ne risultano versamenti riconoscibili in favore della 2 per CP_1 complessivi € 21.029,00, che vanno ritenuti in parziale copertura dei debiti indicati nelle scritture ricognitive del 23/12/20 e 12/3/21, ed ininfluenti rispetto all'importo azionato in monitorio, per via del pagina12 di 14 maggiore importo a debito risultante dalle due scritture richiamate
XXXI. Non possono invece essere valutati a scomputo del debito nei confronti della i versamenti risultanti in favore di CP_1 [...]
Invero, si evincono numerosi versamenti che la CP
ha effettuato in favore di tutti recanti Pt_1 Controparte_2 specifica causale: “prestito”, “mutuo”, “prestito per rata mutuo” (e sul punto neppure si è verificata l'intestazione del mutuo, così impedendo di accedere al precedente argomento per il caso in cui il mutuo fosse contratto dalla , deponendo anzi in senso CP_1 contrario il fatto che il ne ha chiesto spesso il CP versamento sul conto personale);
l'omesso coinvolgimento personale dell nella CP presente lite o di specifica domanda di ripetizione nei suoi confronti non permette, come evidenziato, di incidere su rapporti personali di quest'ultimo, tenendo peraltro in stretta considerazione che la causale risulta apposta dalla all'atto di ogni singolo Pt_1 versamento, pur nella sussistenza dei debiti indicati nelle scritture ricognitive. Si deve comunque rilevare che quand'anche riconoscibile efficacia solutoria per debiti verso casa 2 di CP_1 questi pagamenti, il loro ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore al totale delle 2 scritture ricognitive che ammonta ad € 45.100,00, onde il debito di cui alla fattura azionata ne resterebbe in ogni caso invariato.
XXXII. La domanda va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
XXXIII. Le spese di lite della presente fase vanno compensate per la totalmente inadeguata modalità di gestione dei rapporti contabili, fallacia imputabile ad entrambe le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto pagina13 di 14 n.531/2024 RG – 227/2024 DI del Tribunale di Lanciano in data
6/8/2024, che dichiara definitivo
2. Compensa integralmente le spese tra le parti
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 30 luglio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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