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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/08/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 3210 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: azione di riduzione delle donazioni ex art. 555 c.c. e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BUFALINI del foro di Viterbo come da procura in atti ATTORE E
, ( nato a [...], il [...], , Controparte_1 C.F._2
, ( nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
, ( ),nata a [...], il [...] con CP_3 C.F._4
l'Avv. MARCO MASSAINI del foro di Viterbo come da procura in atti CONVENUTI -
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.04.2025 sostituita dallo scambio di note, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice:” Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di tutte le prove articolate in ogni scritto e qui da intendersi integralmente riportate, trascritte e trasfuse e mai rinunciate. Voglia, pure, il Tribunale adito richiamare il CTU a chiarimenti sulla quantificazione dei canoni di locazione ante 2020. Nel merito si rassegnano le conclusioni riportate in ogni scritto e qui da intendersi trascritte e richiamate oltre che non rinunciate (ndr: quelle precedenti erano state così articolate: “1. Ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario dei de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni della donazione nella parte in cui ledono le quote legittime dell'istante e per l'effetto 2. Disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”). Parte attrice dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su ogni domanda nuova e diversa inammissibile e chiede il rigetto delle avversarie conclusioni. Spese come per legge.”. Parte convenuta: “l'Avv. Marco Massaini per i Sigg.ri , Controparte_1
e , insiste per l'ammissione dei mezzi di prova CP_3 Controparte_2 richiesti ed in particolare per l'ammissione della prova testimoniale avanzata e che la causa venga ulteriormente trattata. In subordine, precisa le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare la domanda attrice per intervenuta prescrizione, quanto meno della parte relativa alla donazione del Sig. ; Sempre in Via preliminare rigettare la domanda Persona_1 attrice per indeterminatezza dell'oggetto così come da narrativa. Nel merito, dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 555 c.c. per la domanda di riduzione in base all'art. 564 c.c., poichè parte attrice era consapevole ed accondiscendente degli atti di donazione ed essendo, dunque, la domanda infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa nonché essendo disposta la dispensa della collazione ex art. 737 c.c. In ulteriore subordine rideterminare al giusto ed equo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio gli odierni convenuti con richiesta Parte_1 ex art. 555 cc di riduzione della donazione di tutti i loro beni operata dai propri genitori e in data 20.05.2011 - poi deceduti Persona_1 Controparte_4 rispettivamente in data 14.11.2011 e 14.06.2020 - e con la quale avevano disposto in favore dei propri nipoti, attuali convenuti A fondamento della domanda deducevano che: a) tra donanti e donatari intercorrevano rapporti di parentela in linea retta essendo i donanti i nonni dei donatori: in particolare,
era figlio della odierna attrice, , mentre Controparte_1 Parte_1 [...]
e erano figli di , sorella della odierna istante;
CP_2 CP_3 Persona_2
b) che nel caso in esame, era provato in via documentale che i de cuius, in vita, avevano donato ai propri nipoti l'intero loro patrimonio immobiliare costituito da diverse unità del valore di circa 200.000 euro;
c) che appariva evidente che l'indicata donazione a v e v a leso la quota di legittima spettante a parte attrice (euro 133.333,00 da dividere tra le due figlie, quindi euro 66.666,66 ciascuna), superando la donazione la quota disponibile pari ad 1/3 che nel caso in esame poteva essere quantificata in euro 66.666,00. Alla luce di tali considerazioni, previa ricostruzione ed esatto accertamento del valore dell'intero patrimonio ereditario dei de cuius, chiedeva dichiararsi la nullità della donazione nella parte in cui veniva lesa la quota di legittime dell'istante, disponendo il reintegro della quota lesa mediante la riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto in quanto ritenuta infondata. A tal fine deduceva: a) l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione proposta essendo decorso il termine decennale;
ciò considerando la data della operata donazione (20.05.2011) rispetto a quella del decesso di (4.11.2011, il 17.06.2020 quello di ). Secondo il Persona_1 Controparte_4 deducente, infatti, al fine del decorso del termine di prescrizione si doveva considerare la data del 04.11.2011, decesso di , coincidente, quindi, con l'apertura Persona_1 della successione di quest'ultimo, periodo di tempo dal quale parte attrice, usando l'ordinaria diligenza, aveva avuto contezza della successione del padre e dell'eventuale violazione di legittima;
b) l'inammissibilità della domanda in quanto, non avendo parte istante accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non poteva chiedere la riduzione delle donazioni (art. 564 cc) c) l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa, non avendo parte istante specificato con esattezza, sia il valore della massa ereditaria, che della quota di legittima che si assumeva lesa;
d) l'infondatezza, nel merito, della domanda non potendosi ammettere la violazione della quota di legittima in quanto le figlie dei de cuius - e – erano ben Parte_1 CP_5 consapevoli delle donazioni effettuate dai propri genitori ai nipoti. Infatti, secondo parte convenuta era stata la stessa a chiedere ai propri genitori, a causa Parte_1 de propri problemi economici con l'Agenzia delle Entrate e con altri soggetti, di donare gli immobili ai nipoti per evitare azioni da parte dei creditori. Inoltre, risultando la stessa attrice presente alla stipula dell'atto avendo partecipato “fattivamente alla donazione” aveva mostrato accondiscendenza all'atto oggi impugnato, potendosi, quindi, ammettere una volontà di rinunciare ad esercitare propri diritti in merito a tale atto. Alla luce di tali considerazioni concludeva come in atti. Nel corso del processo, disposta la richiesta CTU e rigettate le richieste di prova testimoniale1, all'udienza del 24.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
La domanda è parzialmente fondata. In merito alla preliminare eccezione basata sul rilievo della inammissibilità della domanda di riduzione difettando il presupposto previsto dalla legge ex art. 564 cc (accettazione dell'eredità con beneficio di inventario), tale eccezione è infondata. A tal riguardo deve, infatti, rilevarsi che il principio, secondo il quale il legittimario che voglia agire in riduzione contro il donatario e/o legatario che non sia coerede debba accettare l'eredità con beneficio di inventario e procedere all'inventario, non può trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il legittimario sia stato totalmente escluso dall'eredità (Cass. n. 2914/2020 – n. 16635/2013 - n. 28632/2011). Considerando tale principio , poiché dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU, risulta che l'odierna istante era stata completamente pretermessa dall'eredità dei propri genitori, l'indicato rilievo deve ritersi infondato non potendo trovare applicazione nel caso in esame la disposizione di cui all'art. 564 cc. Al contrario, seppur in maniera parziale, appare fondata la preliminare eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione sollevata da parte convenuta. In merito a tale aspetto giova sottolineare come tale azione si prescrive in dieci anni, decorrendo il relativo termine, nel caso di donazioni, dalla data di apertura della successione. Nel caso in esame considerando l'apertura di due autonome, separate e distinte aperture di successione - quella di apertasi il 14.11.20211 e quella di Persona_1
il 14.06.2020 - appare evidente come l'odierna domanda possa essere Controparte_4 utilmente svolta unicamente con riguardo alle disposizioni della risultando, CP_4 al contrario, la domanda proposta con riguardo alle disposizioni del Per_1 ampiamente prescritta. Alla luce di tali, preliminari determinazioni, con riguardo alle questioni che dovranno quindi riguardare le sole disposizioni di , dalla documentazione Controparte_4 depositata in atti e dalla CTU espletata è risultato che: a) dalle ricerche effettuate presso la conservatoria e presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di Viterbo, , unitamente al coniuge , non Controparte_4 Persona_1 risultava intestataria di beni immobili, in quanto tutti i loro immobili in data 20.05.2011 (rep. 12186/ racc. 4938, Notaio con sede in Orte, registrato Persona_3
a Viterbo il 31 maggio 2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 5948) erano stati così donati ai nipoti: a favore di
[...]
per ¼ della nuda proprietà; di per ¼ della nuda proprietà; CP_2 CP_3 di per 2/4 della nuda proprietà e contro e Controparte_1 Persona_1
(usufruttuari). Pertanto, con certezza, può dirsi che l'odierna istante Controparte_4 fosse stata totalmente pretermessa dall'eredità della madre;
b) non risultano depositate denunce di successione a nome di , né Controparte_4 depositata documentazione relativa ai contratti di locazione di due immobili rispetto ai quali non è stata avanzata neanche richiesta ex art. 210 cpc non essendosi dato modo al CTU di procedere su tale aspetto (CTU “durante l'espletamento delle operazioni peritali il sottoscritto CTU, avendo costatato lo stato di locazione di due unità immobiliari, ha chiesto alle parti di attivarsi al fine di recuperare gli atti di locazione (pg.2 del verbale di inizio delle operazioni peritali). Parte attrice sebbene presente al sopralluogo e firmataria del verbale, non ha prodotto alcuna documentazione atta a supportare quanto richiesto nelle osservazioni, quindi non fornendo la prova di un dovuto diritto patrimoniale (contratti di locazione/affitto ante e post 2020”). Giova, inoltre rilevare che, considerando il contenuto delle conclusioni di parte attrice limitata alla sola domanda di riduzione, tali determinazioni sarebbero state irrilevanti in relazione alla domanda proposta;
c) , fino alla data del suo decesso (17.06.2020) come riportato nell'atto Controparte_4 di donazione del 20.05.2011 rep. 12186/ racc. 4938, disponeva del diritto di usufrutto su tutti gli immobili costituenti la massa ereditaria (“usufrutto generale per tutta la durata della loro vita” art.1 atto di donazione), potendo quindi raccoglierne i frutti e sostenendo inoltre tutte quelle spese per il mantenimento degli stessi. d) Quanto al valore complessivo dei beni immobili di al momento del Controparte_4 suo decesso ed all'entità della quota di legittima dell'odierna attrice (nel caso in esame pari ad 1/3 in quanto in presenza di due figlie superstiti al decesso della la quota di 2/3 doveva essere divisa per due) appare utile riportare lo CP_4 scema di valori elaborato dal CTU:
Asse ereditario alla morte di legittima spettante alle Quota disponibile 1/3 Per_4
due figlie e del valore del Controparte_4 Parte_1
apri al patrimonio della CP_5 66,66666667% e quindi al defunta pari al 33,33333333 per ogni figlia 33,33333333% Appartamento in Orte, Via il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del Michelangelo 8, 58, part. 221, sub. patrimonio della defunta € valore del 3.Valore € 24.562,50 (quota di 5/8 16.375,00= € 8.187,50 patrimonio della proprietà della defunta) ciascuna defunta € 8.187,50 Autorimessa in Orte, Via Varsavia il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del snc, C.F. al fg. 58, part. 76, sub. 5 patrimonio della defunta valore del Valore € 9.090,00 (quota di 5/8
€ 6.060,00= € 3.030,00 patrimonio della proprietà della defunta) ciascuna defunta € 3.030,00 Appartamento in Orte, Via il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del Piacenza 21, C.F. al fg. 58, part. 83, patrimonio della defunta valore del sub.
2.Valore € 10.605,00 (quota di
€ 7.070,00= € 3.535,00 patrimonio della 42/96 proprietà della defunta ciascuna defunta
€ 3.535,00 Magazzino in Orte, Via Varsavia il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del snc, al fg. 58,part. 157. Valore € patrimonio della defunta valore del 2.284,80 (quota di 42/96 proprietà
€ 1.523,20= € 761,60 ciascuna patrimonio della della defunta defunta € 761,60
Euro 46.542,30 Euro 31.028,20/ Per ogni figlia Euro 15.514,10 euro 15.514,10
Alla luce delle valutazioni del CTU che ha dato ampia risposta alle osservazioni delle parti, avendo costantemente operato nel contraddittorio con esse, sulla base del riportato prospetto la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti dell'accertato valore della quota di legittima, reintegrando di conseguenza Pt_1
per una quota pari ad euro 15.514,10.
[...]
Alla luce, infine, delle carenze istruttorie segnalate dallo stesso CTU e di cui si è fatto cenno e considerando l'oggetto della domanda di parte attrice, appare legittimo rigettare ogni altra richiesta. In merito alle spese processuali, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda, tali spese devono essere liquidate riducendo le stesse della metà (calcolo delle spese: secondo il valore effettivo della domanda accertato nel corso del giudizio, euro 15.514, parametro da considerare è quello che va da euro 5.200 a 26 mila euro, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge: studio, introduttiva, trattazione e decisionale, euro 5.000,00, importo ridotto della metà ad euro 2.500,00);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile, perché prescritta, la domanda di riduzione proposta, nei confronti degli odierni convenuti, da con riguardo all'atto di Parte_1 donazione di del 20.5.2011 (atto per Notaio di Orte, Persona_1 Persona_3 rep. 12186/ racc. 4938, registrato a Viterbo il 31.05.2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 59489);
2. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertato che la donazione del 20.05.2011 (atto per Notaio di Orte, rep. 12186/ racc. 4938, registrato Persona_3
a Viterbo il 31.05.2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 5948) effettuata da in favore di , Controparte_4 Controparte_1
e ha leso la quota di legittima riservata a Controparte_2 CP_3 Pt_1
, dispone la riduzione di tale donazione, limitatamente alle disposizioni di
[...]
, sino alla reintegrazione della quota legittima spettante a Controparte_4 Pt_1
per un valore fino ad euro 15.514,10;
[...]
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente decisione esonerandolo da ogni responsabilità;
4. Rigetta ogni altra richiesta.
5. Condanna gli odierni convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali da corrispondere in favore dell'Erario, spese che si liquidano in euro 2.500,00 IVA, Cpa, e 15% spese forfettarie, oltre spese di CTU, nella misura del 50%, in relazione all'importo già liquidato.
Viterbo, 11.08.2025
Il Giudice
Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le richiesta istruttorie erano da ritenere inammissibili in quanto dirette a dar prova della presenza di circostanze non presenti nell'atto pubblico e, in ogni caso, irrilevanti;
questi i capitoli “3. “Vero è che il Notaio durante l'atto di donazione degli immobili di Orte tra i Sigg. Persona_3 Per_1 e e gli odierni convenuti, ha chiesto alle sorelle e
[...] Controparte_4 CP_5 Pt_1
se accettavano la donazione”; 4. “Vero è che la decisione di donare gli immobili di proprietà
[...]
e in Orte è stata presa per problemi economici della Sig.ra Persona_1 Controparte_4 Pt_1
”; 5. “Vero è che è stato deciso di dividere gli immobili di proprietà e
[...] Persona_1
al 50% a ed al 50% al per rispettare Controparte_4 Controparte_6 CP_3 Controparte_1 la quota di legittima delle figlie e ”; CP_5 Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: azione di riduzione delle donazioni ex art. 555 c.c. e pendente
TRA
( ) nata a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BUFALINI del foro di Viterbo come da procura in atti ATTORE E
, ( nato a [...], il [...], , Controparte_1 C.F._2
, ( nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
, ( ),nata a [...], il [...] con CP_3 C.F._4
l'Avv. MARCO MASSAINI del foro di Viterbo come da procura in atti CONVENUTI -
CONCLUSIONI: all'udienza del 24.04.2025 sostituita dallo scambio di note, le parti hanno trasmesso le seguenti rispettive conclusioni, parte attrice:” Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di tutte le prove articolate in ogni scritto e qui da intendersi integralmente riportate, trascritte e trasfuse e mai rinunciate. Voglia, pure, il Tribunale adito richiamare il CTU a chiarimenti sulla quantificazione dei canoni di locazione ante 2020. Nel merito si rassegnano le conclusioni riportate in ogni scritto e qui da intendersi trascritte e richiamate oltre che non rinunciate (ndr: quelle precedenti erano state così articolate: “1. Ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario dei de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni della donazione nella parte in cui ledono le quote legittime dell'istante e per l'effetto 2. Disporre il reintegro della quota lesa mediante la riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”). Parte attrice dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su ogni domanda nuova e diversa inammissibile e chiede il rigetto delle avversarie conclusioni. Spese come per legge.”. Parte convenuta: “l'Avv. Marco Massaini per i Sigg.ri , Controparte_1
e , insiste per l'ammissione dei mezzi di prova CP_3 Controparte_2 richiesti ed in particolare per l'ammissione della prova testimoniale avanzata e che la causa venga ulteriormente trattata. In subordine, precisa le proprie conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare, rigettare la domanda attrice per intervenuta prescrizione, quanto meno della parte relativa alla donazione del Sig. ; Sempre in Via preliminare rigettare la domanda Persona_1 attrice per indeterminatezza dell'oggetto così come da narrativa. Nel merito, dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 555 c.c. per la domanda di riduzione in base all'art. 564 c.c., poichè parte attrice era consapevole ed accondiscendente degli atti di donazione ed essendo, dunque, la domanda infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa nonché essendo disposta la dispensa della collazione ex art. 737 c.c. In ulteriore subordine rideterminare al giusto ed equo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio gli odierni convenuti con richiesta Parte_1 ex art. 555 cc di riduzione della donazione di tutti i loro beni operata dai propri genitori e in data 20.05.2011 - poi deceduti Persona_1 Controparte_4 rispettivamente in data 14.11.2011 e 14.06.2020 - e con la quale avevano disposto in favore dei propri nipoti, attuali convenuti A fondamento della domanda deducevano che: a) tra donanti e donatari intercorrevano rapporti di parentela in linea retta essendo i donanti i nonni dei donatori: in particolare,
era figlio della odierna attrice, , mentre Controparte_1 Parte_1 [...]
e erano figli di , sorella della odierna istante;
CP_2 CP_3 Persona_2
b) che nel caso in esame, era provato in via documentale che i de cuius, in vita, avevano donato ai propri nipoti l'intero loro patrimonio immobiliare costituito da diverse unità del valore di circa 200.000 euro;
c) che appariva evidente che l'indicata donazione a v e v a leso la quota di legittima spettante a parte attrice (euro 133.333,00 da dividere tra le due figlie, quindi euro 66.666,66 ciascuna), superando la donazione la quota disponibile pari ad 1/3 che nel caso in esame poteva essere quantificata in euro 66.666,00. Alla luce di tali considerazioni, previa ricostruzione ed esatto accertamento del valore dell'intero patrimonio ereditario dei de cuius, chiedeva dichiararsi la nullità della donazione nella parte in cui veniva lesa la quota di legittime dell'istante, disponendo il reintegro della quota lesa mediante la riduzione della donazione non oltre il valore della quota disponibile.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava la domanda chiedendone il rigetto in quanto ritenuta infondata. A tal fine deduceva: a) l'intervenuta prescrizione dell'azione di riduzione proposta essendo decorso il termine decennale;
ciò considerando la data della operata donazione (20.05.2011) rispetto a quella del decesso di (4.11.2011, il 17.06.2020 quello di ). Secondo il Persona_1 Controparte_4 deducente, infatti, al fine del decorso del termine di prescrizione si doveva considerare la data del 04.11.2011, decesso di , coincidente, quindi, con l'apertura Persona_1 della successione di quest'ultimo, periodo di tempo dal quale parte attrice, usando l'ordinaria diligenza, aveva avuto contezza della successione del padre e dell'eventuale violazione di legittima;
b) l'inammissibilità della domanda in quanto, non avendo parte istante accettato l'eredità col beneficio d'inventario, non poteva chiedere la riduzione delle donazioni (art. 564 cc) c) l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della stessa, non avendo parte istante specificato con esattezza, sia il valore della massa ereditaria, che della quota di legittima che si assumeva lesa;
d) l'infondatezza, nel merito, della domanda non potendosi ammettere la violazione della quota di legittima in quanto le figlie dei de cuius - e – erano ben Parte_1 CP_5 consapevoli delle donazioni effettuate dai propri genitori ai nipoti. Infatti, secondo parte convenuta era stata la stessa a chiedere ai propri genitori, a causa Parte_1 de propri problemi economici con l'Agenzia delle Entrate e con altri soggetti, di donare gli immobili ai nipoti per evitare azioni da parte dei creditori. Inoltre, risultando la stessa attrice presente alla stipula dell'atto avendo partecipato “fattivamente alla donazione” aveva mostrato accondiscendenza all'atto oggi impugnato, potendosi, quindi, ammettere una volontà di rinunciare ad esercitare propri diritti in merito a tale atto. Alla luce di tali considerazioni concludeva come in atti. Nel corso del processo, disposta la richiesta CTU e rigettate le richieste di prova testimoniale1, all'udienza del 24.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
La domanda è parzialmente fondata. In merito alla preliminare eccezione basata sul rilievo della inammissibilità della domanda di riduzione difettando il presupposto previsto dalla legge ex art. 564 cc (accettazione dell'eredità con beneficio di inventario), tale eccezione è infondata. A tal riguardo deve, infatti, rilevarsi che il principio, secondo il quale il legittimario che voglia agire in riduzione contro il donatario e/o legatario che non sia coerede debba accettare l'eredità con beneficio di inventario e procedere all'inventario, non può trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui il legittimario sia stato totalmente escluso dall'eredità (Cass. n. 2914/2020 – n. 16635/2013 - n. 28632/2011). Considerando tale principio , poiché dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU, risulta che l'odierna istante era stata completamente pretermessa dall'eredità dei propri genitori, l'indicato rilievo deve ritersi infondato non potendo trovare applicazione nel caso in esame la disposizione di cui all'art. 564 cc. Al contrario, seppur in maniera parziale, appare fondata la preliminare eccezione di prescrizione dell'azione di riduzione sollevata da parte convenuta. In merito a tale aspetto giova sottolineare come tale azione si prescrive in dieci anni, decorrendo il relativo termine, nel caso di donazioni, dalla data di apertura della successione. Nel caso in esame considerando l'apertura di due autonome, separate e distinte aperture di successione - quella di apertasi il 14.11.20211 e quella di Persona_1
il 14.06.2020 - appare evidente come l'odierna domanda possa essere Controparte_4 utilmente svolta unicamente con riguardo alle disposizioni della risultando, CP_4 al contrario, la domanda proposta con riguardo alle disposizioni del Per_1 ampiamente prescritta. Alla luce di tali, preliminari determinazioni, con riguardo alle questioni che dovranno quindi riguardare le sole disposizioni di , dalla documentazione Controparte_4 depositata in atti e dalla CTU espletata è risultato che: a) dalle ricerche effettuate presso la conservatoria e presso l'Ufficio del Territorio della Provincia di Viterbo, , unitamente al coniuge , non Controparte_4 Persona_1 risultava intestataria di beni immobili, in quanto tutti i loro immobili in data 20.05.2011 (rep. 12186/ racc. 4938, Notaio con sede in Orte, registrato Persona_3
a Viterbo il 31 maggio 2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 5948) erano stati così donati ai nipoti: a favore di
[...]
per ¼ della nuda proprietà; di per ¼ della nuda proprietà; CP_2 CP_3 di per 2/4 della nuda proprietà e contro e Controparte_1 Persona_1
(usufruttuari). Pertanto, con certezza, può dirsi che l'odierna istante Controparte_4 fosse stata totalmente pretermessa dall'eredità della madre;
b) non risultano depositate denunce di successione a nome di , né Controparte_4 depositata documentazione relativa ai contratti di locazione di due immobili rispetto ai quali non è stata avanzata neanche richiesta ex art. 210 cpc non essendosi dato modo al CTU di procedere su tale aspetto (CTU “durante l'espletamento delle operazioni peritali il sottoscritto CTU, avendo costatato lo stato di locazione di due unità immobiliari, ha chiesto alle parti di attivarsi al fine di recuperare gli atti di locazione (pg.2 del verbale di inizio delle operazioni peritali). Parte attrice sebbene presente al sopralluogo e firmataria del verbale, non ha prodotto alcuna documentazione atta a supportare quanto richiesto nelle osservazioni, quindi non fornendo la prova di un dovuto diritto patrimoniale (contratti di locazione/affitto ante e post 2020”). Giova, inoltre rilevare che, considerando il contenuto delle conclusioni di parte attrice limitata alla sola domanda di riduzione, tali determinazioni sarebbero state irrilevanti in relazione alla domanda proposta;
c) , fino alla data del suo decesso (17.06.2020) come riportato nell'atto Controparte_4 di donazione del 20.05.2011 rep. 12186/ racc. 4938, disponeva del diritto di usufrutto su tutti gli immobili costituenti la massa ereditaria (“usufrutto generale per tutta la durata della loro vita” art.1 atto di donazione), potendo quindi raccoglierne i frutti e sostenendo inoltre tutte quelle spese per il mantenimento degli stessi. d) Quanto al valore complessivo dei beni immobili di al momento del Controparte_4 suo decesso ed all'entità della quota di legittima dell'odierna attrice (nel caso in esame pari ad 1/3 in quanto in presenza di due figlie superstiti al decesso della la quota di 2/3 doveva essere divisa per due) appare utile riportare lo CP_4 scema di valori elaborato dal CTU:
Asse ereditario alla morte di legittima spettante alle Quota disponibile 1/3 Per_4
due figlie e del valore del Controparte_4 Parte_1
apri al patrimonio della CP_5 66,66666667% e quindi al defunta pari al 33,33333333 per ogni figlia 33,33333333% Appartamento in Orte, Via il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del Michelangelo 8, 58, part. 221, sub. patrimonio della defunta € valore del 3.Valore € 24.562,50 (quota di 5/8 16.375,00= € 8.187,50 patrimonio della proprietà della defunta) ciascuna defunta € 8.187,50 Autorimessa in Orte, Via Varsavia il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del snc, C.F. al fg. 58, part. 76, sub. 5 patrimonio della defunta valore del Valore € 9.090,00 (quota di 5/8
€ 6.060,00= € 3.030,00 patrimonio della proprietà della defunta) ciascuna defunta € 3.030,00 Appartamento in Orte, Via il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del Piacenza 21, C.F. al fg. 58, part. 83, patrimonio della defunta valore del sub.
2.Valore € 10.605,00 (quota di
€ 7.070,00= € 3.535,00 patrimonio della 42/96 proprietà della defunta ciascuna defunta
€ 3.535,00 Magazzino in Orte, Via Varsavia il 66,66666667% del valore del il 33,33333333% del snc, al fg. 58,part. 157. Valore € patrimonio della defunta valore del 2.284,80 (quota di 42/96 proprietà
€ 1.523,20= € 761,60 ciascuna patrimonio della della defunta defunta € 761,60
Euro 46.542,30 Euro 31.028,20/ Per ogni figlia Euro 15.514,10 euro 15.514,10
Alla luce delle valutazioni del CTU che ha dato ampia risposta alle osservazioni delle parti, avendo costantemente operato nel contraddittorio con esse, sulla base del riportato prospetto la domanda di parte attrice può essere accolta nei limiti dell'accertato valore della quota di legittima, reintegrando di conseguenza Pt_1
per una quota pari ad euro 15.514,10.
[...]
Alla luce, infine, delle carenze istruttorie segnalate dallo stesso CTU e di cui si è fatto cenno e considerando l'oggetto della domanda di parte attrice, appare legittimo rigettare ogni altra richiesta. In merito alle spese processuali, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda, tali spese devono essere liquidate riducendo le stesse della metà (calcolo delle spese: secondo il valore effettivo della domanda accertato nel corso del giudizio, euro 15.514, parametro da considerare è quello che va da euro 5.200 a 26 mila euro, valori prossimi ai medi, quattro fasi di legge: studio, introduttiva, trattazione e decisionale, euro 5.000,00, importo ridotto della metà ad euro 2.500,00);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile, perché prescritta, la domanda di riduzione proposta, nei confronti degli odierni convenuti, da con riguardo all'atto di Parte_1 donazione di del 20.5.2011 (atto per Notaio di Orte, Persona_1 Persona_3 rep. 12186/ racc. 4938, registrato a Viterbo il 31.05.2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 59489);
2. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertato che la donazione del 20.05.2011 (atto per Notaio di Orte, rep. 12186/ racc. 4938, registrato Persona_3
a Viterbo il 31.05.2011 al n.6040 Serie 1T, trascritto a Viterbo il giorno 01.06.2011 r.g.8986, r.p. 5948) effettuata da in favore di , Controparte_4 Controparte_1
e ha leso la quota di legittima riservata a Controparte_2 CP_3 Pt_1
, dispone la riduzione di tale donazione, limitatamente alle disposizioni di
[...]
, sino alla reintegrazione della quota legittima spettante a Controparte_4 Pt_1
per un valore fino ad euro 15.514,10;
[...]
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente decisione esonerandolo da ogni responsabilità;
4. Rigetta ogni altra richiesta.
5. Condanna gli odierni convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali da corrispondere in favore dell'Erario, spese che si liquidano in euro 2.500,00 IVA, Cpa, e 15% spese forfettarie, oltre spese di CTU, nella misura del 50%, in relazione all'importo già liquidato.
Viterbo, 11.08.2025
Il Giudice
Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le richiesta istruttorie erano da ritenere inammissibili in quanto dirette a dar prova della presenza di circostanze non presenti nell'atto pubblico e, in ogni caso, irrilevanti;
questi i capitoli “3. “Vero è che il Notaio durante l'atto di donazione degli immobili di Orte tra i Sigg. Persona_3 Per_1 e e gli odierni convenuti, ha chiesto alle sorelle e
[...] Controparte_4 CP_5 Pt_1
se accettavano la donazione”; 4. “Vero è che la decisione di donare gli immobili di proprietà
[...]
e in Orte è stata presa per problemi economici della Sig.ra Persona_1 Controparte_4 Pt_1
”; 5. “Vero è che è stato deciso di dividere gli immobili di proprietà e
[...] Persona_1
al 50% a ed al 50% al per rispettare Controparte_4 Controparte_6 CP_3 Controparte_1 la quota di legittima delle figlie e ”; CP_5 Parte_1