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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2501 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/11/2025, vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Mignogna come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) e
[...] C.F._3 Controparte_3
( ), rappresentate difese dall'avv. Augusto Manni come da C.F._4 procura in atti;
RECLAMATE
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Controparte_4
( ), in persona del curatore avv. Roberto Mardarella;
P.IVA_1
r.g. n. 1 RECLAMATA CONTUMACE
E
- ( ) in proprio e quale Controparte_5 C.F._5 amministratore di Controparte_6
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Mastrostefano come da P.IVA_1 procura in atti;
INTERVENUTI
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “revocare per difetto di presupposti normativi la Sentenza n° 288/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare (Liquidazione Giudiziale n° 236/2025), emessa il 02/04/2025, pubblicata in data 03/04/2025 e iscritta in pari data presso il Registro delle Imprese di Roma, con conseguente ogni effetto di legge. Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per parte reclamata: “in via principale e nel merito dichiarare la manifesta infondatezza del reclamo avanzato dal Sig. per la Parte_1 carenza dei presupposti previsti dalla legge sopra descritti e, pertanto, confermare la riferita sentenza n. 288/2025 e dunque la liquidazione giudiziale della col favore delle spese e dei Controparte_6 compensi del presente giudizio, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Per parte intervenuta: “accogliere le domande come spiegate dal reclamante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Il reclamante ha chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Roma n.
288/25, con cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società dal medesimo (in precedenza) amministrata;
egli lamenta: a) il “difetto di notifica ex artt. 41 e 49 c.c.i.i.”; b) l'inammissibilità della procedura concorsuale, in costanza della liquidazione volontaria;
c) la mancanza del parametro dimensionale, stante il parziale soddisfacimento del credito vantato dalle istanti;
d) l'eventuale difetto di titolo di queste ultime, a fronte della favorevole prognosi dell'appello proposto r.g. n. 2 contro la sentenza che è stata posta in esecuzione.
Le creditrici istanti hanno resistito al gravame, cui ha invece aderito il liquidatore volontario (che è intervenuto in proprio e quale rappresentante della società debitrice).
Nonostante la rituale notificazione, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 4/7/2025, le parti hanno concordemente chiesto l'aggiornamento della causa ai fini del bonario componimento;
all'udienza del
7/11/2025, parte reclamante e intervenuta hanno insistito -assenti le controparti- nelle conclusioni già formulate.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
In primo luogo, va constatato che è in atti il verbale di esame e formazione dello stato passivo, in cui risulta recepita la rinuncia delle reclamate all'istanza di insinuazione del credito. La mera rinuncia all'istanza, non di meno, non equivale alla remissione del debito, quale causa di estinzione dell'obbligazione; d'altro canto (nulla di per sé implicando la mancata comparizione in udienza) non consta alcuna desistenza dalla domanda di liquidazione giudiziale, tanto meno in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale (cfr. Cass. 11495/2024).
a. Volgendo all'esame del reclamo, risulta priva di contenuto l'eccezione di
“difetto di notifica”, che si esaurisce in tale enunciazione (nonostante la verifica di regolarità -v. verbale di udienza- di quella eseguita presso il domicilio digitale).
b. È inoltre manifestamente priva di pregio la contestazione secondo cui
“non si può dichiarare il fallimento di una società che è già in liquidazione volontaria”. Piuttosto, il tribunale ha rammentato che l'accertamento dello stato d'insolvenza, rispetto alla società debitrice che sia già in liquidazione, “deve essere diretto unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali”; ha quindi dato conto del difetto di prova in ordine al “sopravanzo dell'attivo rispetto al passivo”, apparendo anzi “inverosimile atteso l'esito dei r.g. n. 3 pignoramenti promossi dagli istanti”.
c. Compete al debitore dimostrare il possesso “congiunto” dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, I comma lett. d) c.c.i.i.: è quindi del tutto irrilevante, in mancanza del riferimento agli altri parametri, che il “totale dei debiti” sia stato ridotto sotto la soglia di euro 500.000,00 per effetto della sospensione parziale del titolo (nella parte eccedente la somma di euro 530.000,00) e del pignoramento
(positivo) per l'importo di euro 33.750,00.
In disparte ogni considerazione sulla rilevanza (rispetto all'esposizione debitoria) della sospensione del titolo esecutivo, va inoltre considerato che il soddisfacimento parziale del credito delle istanti è dalle medesime contestato in ragione della desistenza dal pignoramento;
la deduzione del reclamante, per altro verso, non tiene conto degli esiti delle informazioni acquisite presso l' e CP_7
l'Agenzia delle Entrate, laddove “emerge l'esistenza di debiti contributivi e tributari iscritti a ruolo della società in epigrafe per complessivi euro 145.180,73”
(v. sentenza impugnata): constano debiti complessivi che (al netto del pignoramento) sono comunque superiori alla soglia di legge.
d. È del tutto insufficiente, ai fini della contestazione del credito delle istanti, la mera riproduzione, nel reclamo ex art. 51 c.c.i.i., del contenuto dell'appello svolto contro la sentenza del giudice del lavoro, con cui è stato accertato il rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il credito di euro 228.460,52 in favore di di euro 399.777,44 in favore di e di euro Controparte_1 Controparte_2
162.771,55 in favore di (per TFR e differenze retributive). Controparte_3
Piuttosto, ai fini della delibazione sommaria ed incidentale che va condotta nella presente sede, va constatato, in senso contrario al motivo di reclamo, che il giudice dell'appello, prima dell'interruzione del procedimento, ha accolto l'istanza di sospensione nei soli limiti della “somma eccedente euro 530.000,00”;
d'altro canto, il reclamante stesso si è limitato a riportare l'atto di appello, per ciò solo affermandone il “verosimile accoglimento” (ai fini della riforma “integrale e/o finanche parziale della sentenza”): non constano concreti elementi per un diverso apprezzamento rispetto a quello già condotto in sede di inibitoria (idoneo r.g. n. 4 a revocare in dubbio l'esistenza del credito e, quindi, la legittimazione delle creditrici istanti).
Il reclamo va pertanto respinto, restando assorbita ogni altra istanza.
Stante il comportamento delle convenute, che hanno chiesto la liquidazione giudiziale e resistito alla richiesta di revoca, salvo poi rinunciare all'istanza di insinuazione e non partecipare più al presente giudizio, le spese possono essere regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo contro la sentenza del
Tribunale di Roma n. 288/25, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta il reclamo;
− compensa le spese del procedimento;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5