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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/05/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 555/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 555/2022 promossa da:
individuale, con sede legale a Catania, via Enrico Fermi nn. 3/5, Partita Iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giovanni Ferraù;
-appellante-
contro con sede in Viale Diaz n. 7, Partita Iva Controparte_2 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_2
Elena Argento del Foro di CP_2
-appellata-
avente a OGGETTO
pagina 1 di 11 appello avverso sentenza n. 113/2021 resa dal Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito, accogliere il dispiegato appello per i motivi esposti e riformare la sentenza
impugnata nel senso di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta ed il
corrispondente diritto della ad ottenere l'adempimento contrattuale, ossia il pagamento CP_1
della somma di Euro 1.756,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 maturati dal dovuto al
soddisfo; - Per l'effetto, condannare l' al pagamento della Controparte_2
superiore somma, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 30 dicembre 2018 al soddisfo, in
favore della società appellante;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte convenuta: “respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma
della sentenza n. 113/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Parte_1
propone impugnazione avverso la sentenza n. 113/2021 con la quale il Giudice di Pace di ha CP_2
rigettato la domanda di adempimento spiegata avverso l CP_3
Segnatamente, con atto di citazione in giudizio avanti al Giudice di Pace, l'odierno appellante aveva convenuto l' deducendo di aver eseguito in favore della stessa, il Controparte_2
26.10.2018, la fornitura di una stampante;
che a causa della mancanza del materiale necessario per il collaudo questo non era stato eseguito al momento concordato;
di aver successivamente inviato alla parte convenuta, odierna appellata, un invito alla fissazione di una nuova data per il collaudo con pagamento della trasferta a carico della controparte;
che l' non ha mai riscontrato tale Controparte_2
invito; di aver quindi diritto al pagamento del prezzo della fornitura essendo il collaudo mancato a causa della committente e, in ogni caso, per essersi verificata la tacita accettazione dell'opera ai sensi pagina 2 di 11 dell'art. 1665 c.c.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda committente aveva eccepito l'inesigibilità dell'adempimento deducendo la responsabilità di controparte in ordine alla carenza del collaudo, adempimento cui è
subordinato il pagamento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 102 d.lgs. 2016 n. 50 applicabile ratione temporis.
Secondo la prospettazione dell'appellata, allora convenuta, in particolare, quest'ultima, con missiva del novembre 2018, avrebbe invitato il fornitore a indicare una data utile per il collaudo informandolo della disponibilità del materiale necessario. Tuttavia, a siffatto invito l'appellante non avrebbe risposto, se non richiedendo il pagamento del dovuto e subordinando la disponibilità a eseguire il collaudo al pagamento delle spese di trasferta.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda aderendo alla prospettazione di parte appellata, allora convenuta, osservando che, a prescindere dal fatto che l'attore non avesse dato prova dell'avvenuto invio e ricezione della diffida di pagamento contenente anche l'invito a fissare il collaudo a spese dell'amministrazione datata 4.2.2019, era pacifico che in data antecedente l' avesse Controparte_2
invitato controparte a indicare una data utile per il collaudo, informandolo della disponibilità del materiale necessario, e che l'attore, lungi dal rendersi disponibile, non aveva risposto, ovvero aveva risposto diffidando il pagamento ed esigendo il pagamento delle spese di trasferta per il collaudo, sì
che, in definitiva, l'assenza del collaudo era riconducibile all'atteggiamento dell'attore con conseguente esclusione di operatività dell'accettazione ex artt. 102 c. 3 d.lgs. 50/2016 e 1665 c.c.
L'odierno appellante contesta la decisione deducendo l'omessa valutazione delle risultanze probatorie,
la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 102 d.lgs. 50/2016 e 1665 c.c.
Segnatamente, l'appellante deduce che ha errato il Giudice di Pace là dove non ha considerato che la carenza del materiale necessario a eseguire il collaudo era da imputare esclusivamente pagina 3 di 11 all'amministrazione committente, essendo egli tenuto alla sola fornitura dalla stampante, ciò che avrebbe fatto con la diligenza richiesta;
che ha errato, altresì il Giudice là dove non ha considerato che le prove testimoniali sono univocamente nel senso che l'impossibilità di effettuare il controllo era addebitabile all'appellata, osservando, precisamente, che “Il Giudice di prime cure ha … omesso di
fornire adeguata valutazione delle risultanze probatorie. Ed invero, anche gli esiti della prova per
testi, richiesta dalla stessa , concordavano con la ricostruzione operata dall'attrice. Controparte_2
Infatti, quando i testi hanno dichiarato che l'Azienda convenuta ha acquistato solo successivamente il
materiale di consumo, gli stessi hanno confermato che non è stato possibile effettuare il collaudo alla
data inizialmente concordata per cause imputabili a parte convenuta. Di tali esiti che, se rettamente
valutati, avrebbero portato a ben altre conclusioni, il Giudice di Pace non ha tenuto minimamente
conto”; che, in aggiunta, il primo decidente non ha considerato che “la fornitura in questione ha ad
oggetto una “stampante” e non certo un macchinario di elevata complessità, la “natura del rapporto”
avrebbe dovuto implicare un collaudo celere, in un tempo assolutamente ridotto”; che, peraltro, l'invio e la ricezione della diffida del 4.2.2019 dovevano ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. perché
non contestate, al pari del proprio adempimento all'obbligazione di fornitura e alla circostanza per cui il collaudo non era stato eseguito alla data pattuita per la carenza dei materiali da imputare alla controparte.
L'appellante, infine, deduce che “in ogni caso, atteso che la fornitura è avvenuta in data 26 ottobre
2018 (circostanza pacifica), non vi è alcun dubbio che l'opera, nel momento di proposizione della
domanda, doveva considerarsi conforme e accettata dall'Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art.
1665, comma 5, che prevede “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”.
Costituitasi nel presente giudizio di appello, l'appellata chiede la conferma della sentenza gravata,
evidenziando l'insussistenza dei vizi dedotti da controparte e ribadendo l'inesigibilità del pagamento pagina 4 di 11 per mancanza del collaudo imputabile all'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere congiuntamente trattati.
La sentenza gravata non appare affetta dai vizi dedotti dall'appellante.
Il Giudice di primo grado, infatti, come emerge limpidamente, ha fondato la decisione sulla previsione della necessarietà ex lege del collaudo in tema di appalti pubblici (ex art. 102 d.lgs. 2016 n. 50), sulla ritenuta imputabilità al fornitore della carenza del collaudo basata sulla circostanza per cui all'invito del novembre 2018, inoltrato dall'amministrazione sanitaria, il fornitore avrebbe risposto non già
rendendosi disponibile ma diffidando il pagamento e subordinando il collaudo al pagamento delle spese di viaggio, sì che solo egli poteva ritenersi responsabile della perdurante inesigibilità del credito.
Non coglie nel segno la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché, sebbene il Giudice abbia evidenziato che, in effetti, è carente la prova dell'invio della PEC del 4.2.2019, lo stesso Giudice la ha tenuta in considerazione valutandola, con tutta evidenza, quale prova del fatto che il fornitore non si fosse reso disponibile a eseguire il collaudo.
Lo stesso dicasi con riguardo alle altre circostanze, quale quella dell'avvenuto adempimento della consegna della stampante nei tempi previsti da parte dell'appellante e della mancata effettuazione del collaudo per carenza dei materiali (carta termica) presso la sede dell'amministrazione.
Difatti, il Giudice non ha messo in dubbio la fornitura del bene e la circostanza della carenza della carta necessaria al collaudo nella sede dell'appellata.
Piuttosto, ha ritenuto che tale mancanza non fosse imputabile all'Azienda committente.
In effetti, non si vede per quale ragione il committente debba essere dotato del materiale necessario a collaudare un bene, dal momento che in caso di esito negativo del collaudo, il materiale sarebbe pagina 5 di 11 inutilmente acquisto.
Per di più, il primo decidente ha valorizzato l'art. 102 del d.lgs. 50 cit., che esige, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'effettuazione del collaudo.
Precisamente, la disposizione prevede che i negozi, tra l'altro, di fornitura stipulati dalle P.A. sono soggetti a verifica (di collaudo si parla, in realtà, a proposito degli appalti di lavori).
La disposizione va intesa nel senso che l'attuazione della fornitura termina con il collaudo (recte, la verifica).
Ai sensi della disciplina generale dei contratti (e in particolare del principio di buona fede nell'esecuzione delle prestazioni negoziali) le parti devono collaborare per rendere possibile il collaudo.
La mancanza di disponibilità della carta per verificare il funzionamento della stampante non appare configurare in capo al committente una violazione del dovere di cooperazione nell'adempimento, ben potendosi ricomprendere nell'obbligazione dell'appaltatore l'obbligo di disporre di quanto necessario per eseguire il collaudo.
Il fatto che l' abbia successivamente acquistato la carta necessaria a collaudare la Controparte_2
stampante non significa che questa fosse perciò stesso tenuta a farlo in forza del contratto, di modo che le risultanze probatorie invocate dall'appellante come trascurate dal primo Giudice si rivelano, invero,
irrilevanti.
Anzi, a ben vedere, emerge come, in aderenza al principio di buona fede contrattuale, il committente,
senza sollevare questioni in ordine a chi dovesse fornire la carta per il collaudo, ha reperito in tempi brevi il materiale utile e invitato di conseguenza la controparte a indicare una data per il collaudo (v.
comunicazione del 5.11.2018 non contestata).
pagina 6 di 11 Appare invece certamente dissonante da ogni principio di buona fede la successiva missiva inviata da parte appellante, la quale, a fronte di quanto rappresentato dall'amministrazione sanitaria, piuttosto che indicare una data per il collaudo e rendersi disponibile, ha intimato il pagamento e subordinato il collaudo al pagamento delle spese trasferta per euro 120,00 oltre Iva.
L'obbligo di buona fede impone a ciascuna delle parti di eseguire il contratto adempiendo a quegli obblighi che, benché non scritti, siano necessari alla corretta realizzazione del programma negoziale e a salvaguardare l'altrui interesse nei limiti in cui questo non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio.
Ebbene, mentre l' , reperendo la carta necessaria, sacrifica l'interesse proprio in Controparte_2
misura che non comporta un apprezzabile sacrificio, al contempo salvaguardando l'interesse della controparte all'esecuzione del collaudo, quest'ultima subordina la verifica del bene -che è di suo interesse quale condizione di esigibilità del credito- all'impegno di controparte di pagare la somma di
120 euro a titolo di spese di trasferta per il collaudo stesso, in tal modo, evidentemente, ponendosi in contrasto con il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. Il che peraltro si disvela, nella fattispecie in esame,
con particolare evidenza, poiché sottesi al negozio di fornitura e all'esigenza di verificazione del bene sono interessi di carattere pubblico.
Non giova all'appellante la deduzione per cui “in considerazione del fatto che la fornitura in questione
ha ad oggetto una “stampante” e non certo un macchinario di elevata complessità, la “natura del
rapporto” avrebbe dovuto implicare un collaudo celere, in un tempo assolutamente ridotto” poiché,
avvenuta la fornitura alla fine del mese di ottobre, già nella prima settimana di novembre l'amministrazione sanitaria si era resa disponibile al collaudo, evidenziando di aver reperito la carta necessaria.
Neanche giova all'appellante, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 7 di 11 “L'approvazione del collaudo con la delibera sulle domande dell'appaltatore deve intervenire in un
arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto
senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale
del contratto e del rispettivo interesse delle parti ponendosi ad esclusivo carico dell'amministrazione
le conseguenze della sua eventuale inerzia” (Cass. civ. sez. I, 03 dicembre 2021, n.38188; Cass. civ.
sez. I, 15 aprile 2019, n.10501; Cass. Civ. Sez. I, 6 agosto 2015 n. 16550)” poiché, a tacer d'altro,
come rilevato dal primo Giudice, il difetto del collaudo non può imputarsi all'inerzia dell'
[...]
. CP_2
Nemmeno coglie nel segno l'appellante laddove deduce che ha errato il Giudice a ritenere non
“maturata la dedotta tacita accettazione del collaudo ex art. 102, comma 3°, d. lgs. n. 50/2016” a causa dell'imputabilità all'allora parte attrice del mancato collaudo.
Secondo l'appellante, precisamente, “tale assunto è del tutto erroneo. Ed invero, il richiamato articolo
prevede che “il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni… Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato”. La norma pone, quindi, una regola di ordine generale che non si sofferma
sulle motivazioni dell'eventuale mancato collaudo, atteso che, l'Amministrazione, nel caso di
inadempimento della controparte, può sempre esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati a
tutela degli interessi pubblicistici. In ogni caso, atteso che la fornitura è avvenuta in data 26 ottobre
2018 (circostanza pacifica), non vi è alcun dubbio che l'opera, nel momento di proposizione della
domanda, doveva considerarsi conforme e accettata dall'Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art.
1665, comma 5, che prevede “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”. Per costante giurisprudenza “l'art.
dell'opera da parte del committente e, in particolare, la consegna dell'opera al committente (alla pagina 8 di 11 quale è parificabile l'immissione nel possesso) e - come fatto concludente - la ricezione senza riserve
da parte di quest'ultimo; il riscontro di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa
all'apprezzamento del giudice del merito” (ex multis: Trib. Venezia sez. I, 09 giugno 2021, n.1155;
Corte appello Torino sez. II, 09 settembre 2020, n.888; Trib. Cosenza sez. I, 03 giugno 2020, n.929).
Pacifica l'avvenuta consegna della stampante, la prova sulla inutilizzabilità del bene e/o sull'esistenza
di vizi gravava quindi sull'amministrazione sanitaria che, in assenza di collaudo, avrebbe
potuto/dovuto recedere dal contratto e richiedere alla l'immediato ritiro della CP_1
stampante”.
Senonché, non può, anzitutto, non rilevarsi che il disposto dell'art. 102 c. 3 cit., è ben più articolato di quella riportato dall'appellante. In particolare, questo prevede che “Il collaudo finale o la verifica di
conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, … Il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine”. Dunque, è decorso il termine di due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo che questo si intende tacitamente approvato e diviene definitivo. Trattasi di norma che evidentemente integra il sistema delineato dal codice civile, il quale, una volta effettuato il collaudo, non prevede alcuna precarietà dello stesso. È pur vero, in ogni caso, che la norma prevede l'emissione di un certificato di collaudo affinché questo divenga definitivo. Ed è la mancanza del provvedimento di approvazione del collaudo nonostante il decorso di due anni e due mesi dall'emissione del relativo certificato che, a prescindere dalla causa per la quale tale provvedimento di approvazione sia mancato, comporta l'automatica definitività del collaudo (già avvenuto) e,
conseguentemente, la preclusione di contestazioni da parte della P.A.
Non appare poi convincente il richiamo alla giurisprudenza in tema di accettazione tacita ex art. 1665 pagina 9 di 11 c.c.
E infatti, se è vero che l'amministrazione sanitaria non abbia formulato contestazioni in ordine al funzionamento del bene, ciò non significa che questa lo abbia ricevuto senza riserve e, quindi, lo abbia accettato.
Affinché ciò possa affermarsi, difatti, occorrerebbe la prova dell'effettivo utilizzo del bene fornito da parte dell' , il che disvelerebbe l'accettazione senza riserve dello stesso. Controparte_2
Senonché, di una tale prova non v'è traccia.
Soprattutto, non v'è traccia, in seno agli atti del giudizio di primo grado, della deduzione di una tale circostanza da parte dell'odierno appellante, di modo che perde di rilevanza la deduzione contenuta nell'atto di appello per cui “Sono invece decorsi svariati anni, durante i quali l' ha Controparte_2
utilizzato la stampante a sublimazione (circostanza incontestata), sia pure in assenza di collaudo,
mentre la non ha ancora ricevuto il pagamento del prezzo del bene fornito”. CP_1
Solo nelle note autorizzate per l'udienza di discussione del 25.6.2021, a ben vedere, l'allora attore ha dedotto che l' utilizzava il bene sin dalla consegna nonostante l'assenza del collaudo. Controparte_2
Trattandosi di un fatto dedotto tardivamente, va da sé che la circostanza non poteva essere tenuta in considerazione dal decidente, tantomeno ai sensi dell'invocato art. 115 c.p.c.
Del pari e per la stessa ragione, la circostanza non può tenersi in considerazione nella presente fase di appello essendo nuova rispetto ai fatti dedotti entro i termini di preclusione stabili inderogabilmente dalla legge procedurale.
Infine, appare improprio il richiamo all'orientamento secondo cui “i crediti dell'appaltatore di opera
pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo
tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate sine
die le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in pagina 10 di 11 violazione delle regole generali di correttezza e buona fede” (Cass. civ. sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5744; Cass. civ. sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38188)”, poiché, come si è già evidenziato, la condotta che appare violare le regole imposte dai principi di correttezza e buona è quella tenuta dall'appellante e non già dall'appellata.
L'appello, alla luce di quanto sopra rassegnato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a titolo di onorari, in euro 1.458,00, oltre accessori di legge (d.m. 50/2016, con applicazione dei parametri minimi in ragione della esiguità delle attività
difensive svolte e dell'assenza di profili di complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata liquidate in euro
1.458,00, oltre accessori di legge, a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 22 maggio 2024
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1665 c.c. indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 555/2022 promossa da:
individuale, con sede legale a Catania, via Enrico Fermi nn. 3/5, Partita Iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Giovanni Ferraù;
-appellante-
contro con sede in Viale Diaz n. 7, Partita Iva Controparte_2 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_2
Elena Argento del Foro di CP_2
-appellata-
avente a OGGETTO
pagina 1 di 11 appello avverso sentenza n. 113/2021 resa dal Giudice di Pace di CP_2
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Nel merito, accogliere il dispiegato appello per i motivi esposti e riformare la sentenza
impugnata nel senso di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione convenuta ed il
corrispondente diritto della ad ottenere l'adempimento contrattuale, ossia il pagamento CP_1
della somma di Euro 1.756,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 maturati dal dovuto al
soddisfo; - Per l'effetto, condannare l' al pagamento della Controparte_2
superiore somma, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 30 dicembre 2018 al soddisfo, in
favore della società appellante;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte convenuta: “respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma
della sentenza n. 113/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta individuale , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 Parte_1
propone impugnazione avverso la sentenza n. 113/2021 con la quale il Giudice di Pace di ha CP_2
rigettato la domanda di adempimento spiegata avverso l CP_3
Segnatamente, con atto di citazione in giudizio avanti al Giudice di Pace, l'odierno appellante aveva convenuto l' deducendo di aver eseguito in favore della stessa, il Controparte_2
26.10.2018, la fornitura di una stampante;
che a causa della mancanza del materiale necessario per il collaudo questo non era stato eseguito al momento concordato;
di aver successivamente inviato alla parte convenuta, odierna appellata, un invito alla fissazione di una nuova data per il collaudo con pagamento della trasferta a carico della controparte;
che l' non ha mai riscontrato tale Controparte_2
invito; di aver quindi diritto al pagamento del prezzo della fornitura essendo il collaudo mancato a causa della committente e, in ogni caso, per essersi verificata la tacita accettazione dell'opera ai sensi pagina 2 di 11 dell'art. 1665 c.c.
Costituitasi in giudizio, l'Azienda committente aveva eccepito l'inesigibilità dell'adempimento deducendo la responsabilità di controparte in ordine alla carenza del collaudo, adempimento cui è
subordinato il pagamento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 102 d.lgs. 2016 n. 50 applicabile ratione temporis.
Secondo la prospettazione dell'appellata, allora convenuta, in particolare, quest'ultima, con missiva del novembre 2018, avrebbe invitato il fornitore a indicare una data utile per il collaudo informandolo della disponibilità del materiale necessario. Tuttavia, a siffatto invito l'appellante non avrebbe risposto, se non richiedendo il pagamento del dovuto e subordinando la disponibilità a eseguire il collaudo al pagamento delle spese di trasferta.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda aderendo alla prospettazione di parte appellata, allora convenuta, osservando che, a prescindere dal fatto che l'attore non avesse dato prova dell'avvenuto invio e ricezione della diffida di pagamento contenente anche l'invito a fissare il collaudo a spese dell'amministrazione datata 4.2.2019, era pacifico che in data antecedente l' avesse Controparte_2
invitato controparte a indicare una data utile per il collaudo, informandolo della disponibilità del materiale necessario, e che l'attore, lungi dal rendersi disponibile, non aveva risposto, ovvero aveva risposto diffidando il pagamento ed esigendo il pagamento delle spese di trasferta per il collaudo, sì
che, in definitiva, l'assenza del collaudo era riconducibile all'atteggiamento dell'attore con conseguente esclusione di operatività dell'accettazione ex artt. 102 c. 3 d.lgs. 50/2016 e 1665 c.c.
L'odierno appellante contesta la decisione deducendo l'omessa valutazione delle risultanze probatorie,
la violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 102 d.lgs. 50/2016 e 1665 c.c.
Segnatamente, l'appellante deduce che ha errato il Giudice di Pace là dove non ha considerato che la carenza del materiale necessario a eseguire il collaudo era da imputare esclusivamente pagina 3 di 11 all'amministrazione committente, essendo egli tenuto alla sola fornitura dalla stampante, ciò che avrebbe fatto con la diligenza richiesta;
che ha errato, altresì il Giudice là dove non ha considerato che le prove testimoniali sono univocamente nel senso che l'impossibilità di effettuare il controllo era addebitabile all'appellata, osservando, precisamente, che “Il Giudice di prime cure ha … omesso di
fornire adeguata valutazione delle risultanze probatorie. Ed invero, anche gli esiti della prova per
testi, richiesta dalla stessa , concordavano con la ricostruzione operata dall'attrice. Controparte_2
Infatti, quando i testi hanno dichiarato che l'Azienda convenuta ha acquistato solo successivamente il
materiale di consumo, gli stessi hanno confermato che non è stato possibile effettuare il collaudo alla
data inizialmente concordata per cause imputabili a parte convenuta. Di tali esiti che, se rettamente
valutati, avrebbero portato a ben altre conclusioni, il Giudice di Pace non ha tenuto minimamente
conto”; che, in aggiunta, il primo decidente non ha considerato che “la fornitura in questione ha ad
oggetto una “stampante” e non certo un macchinario di elevata complessità, la “natura del rapporto”
avrebbe dovuto implicare un collaudo celere, in un tempo assolutamente ridotto”; che, peraltro, l'invio e la ricezione della diffida del 4.2.2019 dovevano ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. perché
non contestate, al pari del proprio adempimento all'obbligazione di fornitura e alla circostanza per cui il collaudo non era stato eseguito alla data pattuita per la carenza dei materiali da imputare alla controparte.
L'appellante, infine, deduce che “in ogni caso, atteso che la fornitura è avvenuta in data 26 ottobre
2018 (circostanza pacifica), non vi è alcun dubbio che l'opera, nel momento di proposizione della
domanda, doveva considerarsi conforme e accettata dall'Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art.
1665, comma 5, che prevede “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”.
Costituitasi nel presente giudizio di appello, l'appellata chiede la conferma della sentenza gravata,
evidenziando l'insussistenza dei vizi dedotti da controparte e ribadendo l'inesigibilità del pagamento pagina 4 di 11 per mancanza del collaudo imputabile all'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere congiuntamente trattati.
La sentenza gravata non appare affetta dai vizi dedotti dall'appellante.
Il Giudice di primo grado, infatti, come emerge limpidamente, ha fondato la decisione sulla previsione della necessarietà ex lege del collaudo in tema di appalti pubblici (ex art. 102 d.lgs. 2016 n. 50), sulla ritenuta imputabilità al fornitore della carenza del collaudo basata sulla circostanza per cui all'invito del novembre 2018, inoltrato dall'amministrazione sanitaria, il fornitore avrebbe risposto non già
rendendosi disponibile ma diffidando il pagamento e subordinando il collaudo al pagamento delle spese di viaggio, sì che solo egli poteva ritenersi responsabile della perdurante inesigibilità del credito.
Non coglie nel segno la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché, sebbene il Giudice abbia evidenziato che, in effetti, è carente la prova dell'invio della PEC del 4.2.2019, lo stesso Giudice la ha tenuta in considerazione valutandola, con tutta evidenza, quale prova del fatto che il fornitore non si fosse reso disponibile a eseguire il collaudo.
Lo stesso dicasi con riguardo alle altre circostanze, quale quella dell'avvenuto adempimento della consegna della stampante nei tempi previsti da parte dell'appellante e della mancata effettuazione del collaudo per carenza dei materiali (carta termica) presso la sede dell'amministrazione.
Difatti, il Giudice non ha messo in dubbio la fornitura del bene e la circostanza della carenza della carta necessaria al collaudo nella sede dell'appellata.
Piuttosto, ha ritenuto che tale mancanza non fosse imputabile all'Azienda committente.
In effetti, non si vede per quale ragione il committente debba essere dotato del materiale necessario a collaudare un bene, dal momento che in caso di esito negativo del collaudo, il materiale sarebbe pagina 5 di 11 inutilmente acquisto.
Per di più, il primo decidente ha valorizzato l'art. 102 del d.lgs. 50 cit., che esige, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'effettuazione del collaudo.
Precisamente, la disposizione prevede che i negozi, tra l'altro, di fornitura stipulati dalle P.A. sono soggetti a verifica (di collaudo si parla, in realtà, a proposito degli appalti di lavori).
La disposizione va intesa nel senso che l'attuazione della fornitura termina con il collaudo (recte, la verifica).
Ai sensi della disciplina generale dei contratti (e in particolare del principio di buona fede nell'esecuzione delle prestazioni negoziali) le parti devono collaborare per rendere possibile il collaudo.
La mancanza di disponibilità della carta per verificare il funzionamento della stampante non appare configurare in capo al committente una violazione del dovere di cooperazione nell'adempimento, ben potendosi ricomprendere nell'obbligazione dell'appaltatore l'obbligo di disporre di quanto necessario per eseguire il collaudo.
Il fatto che l' abbia successivamente acquistato la carta necessaria a collaudare la Controparte_2
stampante non significa che questa fosse perciò stesso tenuta a farlo in forza del contratto, di modo che le risultanze probatorie invocate dall'appellante come trascurate dal primo Giudice si rivelano, invero,
irrilevanti.
Anzi, a ben vedere, emerge come, in aderenza al principio di buona fede contrattuale, il committente,
senza sollevare questioni in ordine a chi dovesse fornire la carta per il collaudo, ha reperito in tempi brevi il materiale utile e invitato di conseguenza la controparte a indicare una data per il collaudo (v.
comunicazione del 5.11.2018 non contestata).
pagina 6 di 11 Appare invece certamente dissonante da ogni principio di buona fede la successiva missiva inviata da parte appellante, la quale, a fronte di quanto rappresentato dall'amministrazione sanitaria, piuttosto che indicare una data per il collaudo e rendersi disponibile, ha intimato il pagamento e subordinato il collaudo al pagamento delle spese trasferta per euro 120,00 oltre Iva.
L'obbligo di buona fede impone a ciascuna delle parti di eseguire il contratto adempiendo a quegli obblighi che, benché non scritti, siano necessari alla corretta realizzazione del programma negoziale e a salvaguardare l'altrui interesse nei limiti in cui questo non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio.
Ebbene, mentre l' , reperendo la carta necessaria, sacrifica l'interesse proprio in Controparte_2
misura che non comporta un apprezzabile sacrificio, al contempo salvaguardando l'interesse della controparte all'esecuzione del collaudo, quest'ultima subordina la verifica del bene -che è di suo interesse quale condizione di esigibilità del credito- all'impegno di controparte di pagare la somma di
120 euro a titolo di spese di trasferta per il collaudo stesso, in tal modo, evidentemente, ponendosi in contrasto con il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. Il che peraltro si disvela, nella fattispecie in esame,
con particolare evidenza, poiché sottesi al negozio di fornitura e all'esigenza di verificazione del bene sono interessi di carattere pubblico.
Non giova all'appellante la deduzione per cui “in considerazione del fatto che la fornitura in questione
ha ad oggetto una “stampante” e non certo un macchinario di elevata complessità, la “natura del
rapporto” avrebbe dovuto implicare un collaudo celere, in un tempo assolutamente ridotto” poiché,
avvenuta la fornitura alla fine del mese di ottobre, già nella prima settimana di novembre l'amministrazione sanitaria si era resa disponibile al collaudo, evidenziando di aver reperito la carta necessaria.
Neanche giova all'appellante, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 7 di 11 “L'approvazione del collaudo con la delibera sulle domande dell'appaltatore deve intervenire in un
arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto
senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell'economia generale
del contratto e del rispettivo interesse delle parti ponendosi ad esclusivo carico dell'amministrazione
le conseguenze della sua eventuale inerzia” (Cass. civ. sez. I, 03 dicembre 2021, n.38188; Cass. civ.
sez. I, 15 aprile 2019, n.10501; Cass. Civ. Sez. I, 6 agosto 2015 n. 16550)” poiché, a tacer d'altro,
come rilevato dal primo Giudice, il difetto del collaudo non può imputarsi all'inerzia dell'
[...]
. CP_2
Nemmeno coglie nel segno l'appellante laddove deduce che ha errato il Giudice a ritenere non
“maturata la dedotta tacita accettazione del collaudo ex art. 102, comma 3°, d. lgs. n. 50/2016” a causa dell'imputabilità all'allora parte attrice del mancato collaudo.
Secondo l'appellante, precisamente, “tale assunto è del tutto erroneo. Ed invero, il richiamato articolo
prevede che “il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni… Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato”. La norma pone, quindi, una regola di ordine generale che non si sofferma
sulle motivazioni dell'eventuale mancato collaudo, atteso che, l'Amministrazione, nel caso di
inadempimento della controparte, può sempre esercitare il diritto di recesso dai contratti stipulati a
tutela degli interessi pubblicistici. In ogni caso, atteso che la fornitura è avvenuta in data 26 ottobre
2018 (circostanza pacifica), non vi è alcun dubbio che l'opera, nel momento di proposizione della
domanda, doveva considerarsi conforme e accettata dall'Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art.
1665, comma 5, che prevede “se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”. Per costante giurisprudenza “l'art.
dell'opera da parte del committente e, in particolare, la consegna dell'opera al committente (alla pagina 8 di 11 quale è parificabile l'immissione nel possesso) e - come fatto concludente - la ricezione senza riserve
da parte di quest'ultimo; il riscontro di tali circostanze costituisce una quaestio facti rimessa
all'apprezzamento del giudice del merito” (ex multis: Trib. Venezia sez. I, 09 giugno 2021, n.1155;
Corte appello Torino sez. II, 09 settembre 2020, n.888; Trib. Cosenza sez. I, 03 giugno 2020, n.929).
Pacifica l'avvenuta consegna della stampante, la prova sulla inutilizzabilità del bene e/o sull'esistenza
di vizi gravava quindi sull'amministrazione sanitaria che, in assenza di collaudo, avrebbe
potuto/dovuto recedere dal contratto e richiedere alla l'immediato ritiro della CP_1
stampante”.
Senonché, non può, anzitutto, non rilevarsi che il disposto dell'art. 102 c. 3 cit., è ben più articolato di quella riportato dall'appellante. In particolare, questo prevede che “Il collaudo finale o la verifica di
conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, … Il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine”. Dunque, è decorso il termine di due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo che questo si intende tacitamente approvato e diviene definitivo. Trattasi di norma che evidentemente integra il sistema delineato dal codice civile, il quale, una volta effettuato il collaudo, non prevede alcuna precarietà dello stesso. È pur vero, in ogni caso, che la norma prevede l'emissione di un certificato di collaudo affinché questo divenga definitivo. Ed è la mancanza del provvedimento di approvazione del collaudo nonostante il decorso di due anni e due mesi dall'emissione del relativo certificato che, a prescindere dalla causa per la quale tale provvedimento di approvazione sia mancato, comporta l'automatica definitività del collaudo (già avvenuto) e,
conseguentemente, la preclusione di contestazioni da parte della P.A.
Non appare poi convincente il richiamo alla giurisprudenza in tema di accettazione tacita ex art. 1665 pagina 9 di 11 c.c.
E infatti, se è vero che l'amministrazione sanitaria non abbia formulato contestazioni in ordine al funzionamento del bene, ciò non significa che questa lo abbia ricevuto senza riserve e, quindi, lo abbia accettato.
Affinché ciò possa affermarsi, difatti, occorrerebbe la prova dell'effettivo utilizzo del bene fornito da parte dell' , il che disvelerebbe l'accettazione senza riserve dello stesso. Controparte_2
Senonché, di una tale prova non v'è traccia.
Soprattutto, non v'è traccia, in seno agli atti del giudizio di primo grado, della deduzione di una tale circostanza da parte dell'odierno appellante, di modo che perde di rilevanza la deduzione contenuta nell'atto di appello per cui “Sono invece decorsi svariati anni, durante i quali l' ha Controparte_2
utilizzato la stampante a sublimazione (circostanza incontestata), sia pure in assenza di collaudo,
mentre la non ha ancora ricevuto il pagamento del prezzo del bene fornito”. CP_1
Solo nelle note autorizzate per l'udienza di discussione del 25.6.2021, a ben vedere, l'allora attore ha dedotto che l' utilizzava il bene sin dalla consegna nonostante l'assenza del collaudo. Controparte_2
Trattandosi di un fatto dedotto tardivamente, va da sé che la circostanza non poteva essere tenuta in considerazione dal decidente, tantomeno ai sensi dell'invocato art. 115 c.p.c.
Del pari e per la stessa ragione, la circostanza non può tenersi in considerazione nella presente fase di appello essendo nuova rispetto ai fatti dedotti entro i termini di preclusione stabili inderogabilmente dalla legge procedurale.
Infine, appare improprio il richiamo all'orientamento secondo cui “i crediti dell'appaltatore di opera
pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo
tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate sine
die le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in pagina 10 di 11 violazione delle regole generali di correttezza e buona fede” (Cass. civ. sez. I, 22 febbraio 2022, n.
5744; Cass. civ. sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38188)”, poiché, come si è già evidenziato, la condotta che appare violare le regole imposte dai principi di correttezza e buona è quella tenuta dall'appellante e non già dall'appellata.
L'appello, alla luce di quanto sopra rassegnato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a titolo di onorari, in euro 1.458,00, oltre accessori di legge (d.m. 50/2016, con applicazione dei parametri minimi in ragione della esiguità delle attività
difensive svolte e dell'assenza di profili di complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata liquidate in euro
1.458,00, oltre accessori di legge, a titolo di onorari.
Così deciso in Enna, il 22 maggio 2024
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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1665 c.c. indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione