Trib. Enna, sentenza 23/05/2024, n. 255
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Sentenza 23 maggio 2024

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Giudice Davide Palazzo del Tribunale di Enna, relativa a un appello contro una decisione del Giudice di Pace. La parte appellante, una ditta individuale, richiedeva il riconoscimento di un inadempimento da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sostenendo di avere diritto al pagamento di una somma per una fornitura di una stampante, nonostante il collaudo non fosse stato effettuato a causa di carenze imputabili all'amministrazione. L'appellata, al contrario, sosteneva l'inesigibilità del pagamento, evidenziando che il collaudo era condizione necessaria per il pagamento e che la responsabilità per il mancato collaudo ricadeva sull'appellante.

Il Giudice ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha argomentato che la necessità del collaudo, prevista dalla normativa sugli appalti pubblici, non era stata rispettata a causa dell'atteggiamento dell'appellante, che aveva subordinato il collaudo al pagamento delle spese di trasferta. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che l'Azienda Sanitaria, pur avendo successivamente reperito il materiale necessario per il collaudo, non era tenuta a farlo, in quanto l'obbligo di cooperazione ricadeva anche sull'appellante. La sentenza ha quindi ribadito l'importanza della buona fede contrattuale e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Enna, sentenza 23/05/2024, n. 255
    Giurisdizione : Trib. Enna
    Numero : 255
    Data del deposito : 23 maggio 2024

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