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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 26621/24 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 29.4.25
TRA
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Marino
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
procuratore speciale , cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale Controparte_2
per notar , Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Marianna Puzo
- RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma in persona del Controparte_3
Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_2
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.12.24 il ricorrente esponeva che in data 25.11.24
[...]
gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_4
07120249046778589000relativa a
Avviso di addebito 37120180019307110000 del 08/01/2019 di € 1.635,77 anni 2016-2017-
2018;
Avviso di addebito 37120190005564117000 del 30/07/2019 di € 4.543,96 anni 2016-2017-
2018;
Avviso di addebito 37120190017215502000 del 05/12/2019 di € 3.564,44 anni 2016 2017-
2018;
Avviso di addebito 37120210007742909000 del 21/12/2021 di € 4.204,05 anni 2019;
Eccepiva che gli avvisi di addebito che le erano mai stati ritualmente notificati ed in ogni caso la prescrizione quinquennale delle pretese posto peraltro che la proroga covid ex Art.
67 del decreto-legge 18/2020, è sottoposta al comma 4, Art. 12, comma 1 del Decreto
Legislativo 159/2015, che imponeva che la sospensione si riferiva soltanto all'anno in cui si era verificato l'evento ossia solo per gli atti effettivamente in scadenza al 2020, nonchè che gli atti presupposti impugnati unitamente alla intimazione di pagamento e in essa riportati
(avvisi di addebito) non erano stati ritualmente notificati.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi.
Con vittoria di spese diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario e salvezza di ogni altro diritto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo che Controparte_4
l'avviso di addebito era atto emesso e notificato dall' per cui vi era carenza di CP_3
legittimazione passiva di trattandosi di attività, quella di Controparte_4
formazione dei ruoli e della notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'ente Impositore e che non risultava maturata la prescrizione quinquennale nei confronti di nessun avviso di addebito impugnato, stante la sospensione causa Covid-19 e la notifica di atti interruttivi e specificamente:
1. intimazione n. 07120229013167017000, notificata in data 28/06/2022 al portiere dello stabile di residenza, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 37120180019307110000; 2. istanza di rateazione presentata via web prot. 463656 del 11/03/2019, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120180019307110000;
3. istanza di rateazione presentata via web prot. 484077 del 23/07/2019, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120190005564117000;
4. istanza di rateazione presentata via web prot. 512792 del 09/01/2020, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120190017215502000. Tanto premesso chiedeva: rigettarsi la domanda avversa di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120249046778589000, relativamente agli avvisi di addebito n. 37120180019307110000
n. 37120190005564117000 n. 37120190017215502000 e n. 37120210007742909000, come e se formulata nei confronti dello scrivente Agente , per difetto di Parte_2
legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite.
Nel merito
-rigettarsi la domanda di annullamento e/o invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120249046778589000, relativamente agli avvisi di addebito n.
37120180019307110000 n. 37120190005564117000 n. 37120190017215502000 e n.
37120210007742909000, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza
-compensarsi le spese di lite, per i motivi sopra esposti.
In via ancor più gradata
-manlevarsi , dal nominato Ente impositore, da qualsiasi Controparte_4
conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
L' si costituiva tempestivamente in Controparte_3
giudizio con memoria depositata in data 7.2.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.
3-bis D.l. n. 146/2021;
- che l'impugnativa degli avvisi di addebito era tardiva vista la regolare notifica degli stessi;
- che l'istante era a conoscenza del debito contributivo già prima della notifica dell'atto impugnato viste le istanze di dilazione;
- che la prescrizione non si era maturata vista anche la sospensione della stessa in forza della normativa emergenziale covid-19. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria perché generica e per carenza di interesse
QUALIFICATO ad agire ex art. 100 c.p.c.(cfr varie sent CdA Na e Trib ,in all.to) ,nonché per tardività della odierna impugnazione;
rigetti nel merito l'opposizione, in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
*****
Il ricorso è inammissibile.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass.
14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione.
Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa
(cfr art 1, commi 537 a 543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
…
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
… e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10- quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 29.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 26621/24 R.G. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e ruolo decisa all'udienza del 29.4.25
TRA
, codice fiscale , nata a [...] il [...], rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Marino
-RICORRENTE -
E
, con sede in Roma, in persona del Controparte_1
procuratore speciale , cui sono stati conferiti i poteri con procura speciale Controparte_2
per notar , Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Marianna Puzo
- RESISTENTE–
NONCHÉ
, con sede in Roma in persona del Controparte_3
Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna di Stefano in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_2
- RESISTENTE -
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 2697,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.12.24 il ricorrente esponeva che in data 25.11.24
[...]
gli aveva notificato l'intimazione di pagamento n. Controparte_4
07120249046778589000relativa a
Avviso di addebito 37120180019307110000 del 08/01/2019 di € 1.635,77 anni 2016-2017-
2018;
Avviso di addebito 37120190005564117000 del 30/07/2019 di € 4.543,96 anni 2016-2017-
2018;
Avviso di addebito 37120190017215502000 del 05/12/2019 di € 3.564,44 anni 2016 2017-
2018;
Avviso di addebito 37120210007742909000 del 21/12/2021 di € 4.204,05 anni 2019;
Eccepiva che gli avvisi di addebito che le erano mai stati ritualmente notificati ed in ogni caso la prescrizione quinquennale delle pretese posto peraltro che la proroga covid ex Art.
67 del decreto-legge 18/2020, è sottoposta al comma 4, Art. 12, comma 1 del Decreto
Legislativo 159/2015, che imponeva che la sospensione si riferiva soltanto all'anno in cui si era verificato l'evento ossia solo per gli atti effettivamente in scadenza al 2020, nonchè che gli atti presupposti impugnati unitamente alla intimazione di pagamento e in essa riportati
(avvisi di addebito) non erano stati ritualmente notificati.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: accertare e dichiarare inesistenti, nulli e/o prescritti e privi di effetto nella totalità o parzialmente di cui all'oggetto ed i debiti sottesi.
Con vittoria di spese diritti e onorari da corrispondere al difensore antistatario e salvezza di ogni altro diritto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo che Controparte_4
l'avviso di addebito era atto emesso e notificato dall' per cui vi era carenza di CP_3
legittimazione passiva di trattandosi di attività, quella di Controparte_4
formazione dei ruoli e della notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'ente Impositore e che non risultava maturata la prescrizione quinquennale nei confronti di nessun avviso di addebito impugnato, stante la sospensione causa Covid-19 e la notifica di atti interruttivi e specificamente:
1. intimazione n. 07120229013167017000, notificata in data 28/06/2022 al portiere dello stabile di residenza, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 37120180019307110000; 2. istanza di rateazione presentata via web prot. 463656 del 11/03/2019, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120180019307110000;
3. istanza di rateazione presentata via web prot. 484077 del 23/07/2019, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120190005564117000;
4. istanza di rateazione presentata via web prot. 512792 del 09/01/2020, avente ad oggetto
l'avviso di addebito n. 37120190017215502000. Tanto premesso chiedeva: rigettarsi la domanda avversa di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
07120249046778589000, relativamente agli avvisi di addebito n. 37120180019307110000
n. 37120190005564117000 n. 37120190017215502000 e n. 37120210007742909000, come e se formulata nei confronti dello scrivente Agente , per difetto di Parte_2
legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite.
Nel merito
-rigettarsi la domanda di annullamento e/o invalidità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120249046778589000, relativamente agli avvisi di addebito n.
37120180019307110000 n. 37120190005564117000 n. 37120190017215502000 e n.
37120210007742909000, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza
-compensarsi le spese di lite, per i motivi sopra esposti.
In via ancor più gradata
-manlevarsi , dal nominato Ente impositore, da qualsiasi Controparte_4
conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
L' si costituiva tempestivamente in Controparte_3
giudizio con memoria depositata in data 7.2.25 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento era inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.
3-bis D.l. n. 146/2021;
- che l'impugnativa degli avvisi di addebito era tardiva vista la regolare notifica degli stessi;
- che l'istante era a conoscenza del debito contributivo già prima della notifica dell'atto impugnato viste le istanze di dilazione;
- che la prescrizione non si era maturata vista anche la sospensione della stessa in forza della normativa emergenziale covid-19. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
Dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria perché generica e per carenza di interesse
QUALIFICATO ad agire ex art. 100 c.p.c.(cfr varie sent CdA Na e Trib ,in all.to) ,nonché per tardività della odierna impugnazione;
rigetti nel merito l'opposizione, in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
*****
Il ricorso è inammissibile.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass.
14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione.
Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa
(cfr art 1, commi 537 a 543, della l. 228/12, n.d.r.) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
L'istante non ha presentato al concessionario, a fronte del preavviso di fermo di cui è causa che è atto cautelare della procedura di riscossione, l'istanza di sgravio di cui al predetto comma 537.
Ne deriva l'improponibilità del ricorso sulla scorta dell'indicato orientamento della cassazione, cui si rimanda e, dunque, la irrilevanza delle questioni relative al difetto del contraddittorio con il concessionario.
Detto orientamento trova conferma, da un punto di vista sistematico, nell'art 19 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 che, pur riguardando la materia tributaria indica gli atti impugnabili, per ciò che qui interessa:
…
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
… e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
…
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10- quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212..
È ben vero che le lettere g-bis) e g-ter) sono state introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 2023,
n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto" ma dette disposizioni hanno una importanza sistematica e confermano il predetto orientamento della Corte di cassazione confermando che la ammissibilità della tutela giurisdizionale necessita della previa fase amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Napoli lì 29.4.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola