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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1965/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1965/2025 RG, assegnata con provvedimento del 24.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
19.11.2025, promossa
Da
- (CF: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Santo Tomasello e dall'avv. Rocco Mazza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gioia
Tauro, alla via Monacelli n. 83;
- ricorrente -
CONTRO
- (p.i.: ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, CP_ presso l'Agenzia Operativa
- (p.i.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Pirillo ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Amantea (CS), Via Dogana
n. 258/B. I;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata da
[...]
a mezzo pec in data 22.5.2025, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito Controparte_3 per il pagamento dei contributi previdenziali personali IVS più somme aggiuntive, per gli anni
2012, 2015, 2016 e 2017:
- avviso di addebito n. 39420170003699807000, importo di € 3.681,62;
- avviso di addebito n. 39420070003905013000, importo di € 5.451,47.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata in data 22.5.2025 e dei crediti portati dai sottesi avvisi di addebito n. 39420170003699807000 e n. 39420070003905013000, per contributi previdenziali personali I.V.S. dovuti alla gestione commercianti per i quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, importo totale € 9.133.09. Eccepiva la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 nonché per violazione dell'art. 6 della L. 212/200.
Deduceva, inoltre, che in assenza di atti interruttivi e tenuto conto del periodo cui si riferiva la pretesa tributaria ed il periodo di sospensione covid, le somme pretese fossero ormai caducate per intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/95.
Concludeva quindi che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- annullare gli opposti avviso di addebito n. 39420170003699807000 e n.
39420070003905013000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 per
i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
- condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, giusta notula spese allegata”.
2 - Costituzione CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta fuori termine nonché, nel merito, la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/1999, in ipotesi di opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito evidenziava che l'avviso n. 39420170003699807000 era stato notificato in data 18.1.2018 e l'avviso n. 39420170003905013000 il 3.1.2018, oltre la comunicazione di debito del 22.11.2016 notificata con raccomandata r.r. in data 3.1.2018.
Deduceva che nessun controllo giudiziale poteva essere effettuato sulla prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi, perché l'eccezione doveva farsi valere con l'opposizione di merito ex art. 24 D.Lgs. n. 46/2019, sicché quei crediti erano divenuti incontrovertibili.
Evidenziava, infine, che i termini di prescrizione erano stati sospesi dalla legislazione emergenziale COVID 19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via preliminare e principale: dichiarare inammissibile, anche in parte qua, il ricorso avversario;
in via subordinata, previo ordine ad Controparte_3
di esibizione in giudizio di tutti gli atti interruttivi notificati al ricorrente
[...] successivamente alla notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento ed aventi ad oggetto i crediti contributivi indicati nei predetti avvisi di addebito, respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
In subordine condannare parte opponente al pagamento dei crediti indicati negli avvisi di addebito cui l'intimazione opposta si riferisce, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore dell' CP_2
Vinte le spese di lite”.
- Costituzione delle Entrate – Riscossione CP_3
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando tutto Controparte_4 quanto ex adverso, dedotto ed eccepito da controparte nell'atto introduttivo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità
e/o improponibilità dell'opposizione per decorso dei termini di impugnazione entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, precisando che gli avvisi di addebito risultavano regolarmente notificati.
Nel merito, sulla mancata notifica degli avvisi di addebito e sul difetto dei presupposti, rilevava la totale estraneità di a tutte le vicende precedenti la consegna Controparte_3
3 del ruolo da parte dell'Ente impositore e la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c..
Sulla eccepita prescrizione dei crediti osservava che dalla documentazione versata in atti si evinceva la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420239000081083000 in data 14.02.2023 avente efficacia interruttiva della prescrizione e che, tenuto conto della sospensione dei termini connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito volesse:
“IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le Controparte_3 ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, in quanto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine di legge;
NEL MERITO
Previa dichiarazione di carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c. di
[...]
confermare gli atti opposti e, conseguentemente, rigettare la domanda Controparte_3 giudiziale proposta nei confronti di , siccome infondata in Controparte_3 fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, mantenendo indenne Controparte_3
dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in quanto il
[...] comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi dettati dalla legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con ogni riserva di legge e salvezze illimitate”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
4 Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata in data 22.5.2025 e dei sottesi avvisi di addebito per i quali veniva delimitata la domanda giudiziale, per l'omesso versamento dei contributi IVS più somme aggiuntive, dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2012,
2015, 2016 e 2017, per un importo totale di € 9.133,09:
- avviso di addebito n. 39420170003699807000;
- avviso di addebito n. 39420070003905013000. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal
5 creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
6 Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Notifica avvisi di addebito e prescrizione
1) - Avviso di addebito n. 39420170003699807000, annualità 2015, 2016 e 2017.
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420170003699807000 presuntivamente notificato per compiuta giacenza, non è stata fornita la prova della regolarità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dall'Ente in assenza del destinatario, non rinvenendo in atti la prova della comunicazione della raccomandata informativa.
Difatti, si evince dalla documentazione in esame come l'ente impositore abbia utilizzato per la notifica del titolo, la notifica diretta a mezzo del servizio postale.
La notifica degli atti impositivi, inclusi quelli dell' , può seguire due strade alternative: le CP_2 forme del codice di rito oppure la notifica diretta a mezzo del servizio postale. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd
“notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che essenziale ogni volta che la notifica avvenga per compiuta giacenza, anche nella notifica diretta deve essere fornita la prova della comunicazione della raccomandata informativa.
Tale interpretazione è giustificata dalla ratio legis volta a garantire la tutela del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e la parità delle parti processuali (art. 111, comma 2, Cost.), come sancito dalla Cass. n. 28618/2024 e confermato dalla successiva Cass. n. 24555/2024.
Difatti, con l'Ordinanza n. 28618 del 06 novembre 2024, nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati a un contribuente, momentaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l'ente impositore deve, in caso di compiuta giacenza, spedire al destinatario la raccomandata informativa che serve sia per dare una concreta certezza di notifica, con raccomandata, al destinatario (quindi
7 “ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica”), ma anche per poter concludere la procedura di notificazione.
La necessità dell'invio della raccomandata risulta dovuta tutte le volte che la notifica avvenga per “compiuta giacenza”.
Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)” (già citate Cass. n. 28618/2024 - Cass. n. 24555/2024).
Nel nostro caso, si rinviene in giudizio solamente l'avviso di ricevimento per compiuta CP_ giacenza (v. all. ma non la prova dell'invio della raccomandata informativa e del corretto iter notificatorio da adottare in caso di irreperibilità del destinatario e di altre persone conviventi.
Da ciò ne discende la nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
39420170003699807000, recante contributi dovuti per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Ciò posto, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria viene assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e relative notificazioni allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di
Cassazione a SS UU. sent. n. 10012/2021).
Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione in difetto di prova dell'avviso di addebito presupposto.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
8 In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
Ciò posto, la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente all'avviso impugnato), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento allegate in giudizio dall' in difetto di prova di notifica dell'avviso di addebito presupposto. CP_5
Trattandosi, quindi, di contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017, in assenza di atti interruttivi, tenuto anche conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (22.5.2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
Difatti, tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_5 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della
9 legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_6 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
2) - avviso di addebito n. 39420070003905013000.
In ordine all'avviso di addebito n. 39420070003905013000 anno 2012, da un esame della CP_ documentazione prodotta agli atti del giudizio (v. avvisi di ricevimento , emerge in realtà come lo stesso risulti regolarmente notificato a mezzo Racc./AR e mediante consegna a mani della moglie in data 3.1.2018, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata
10 con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"
(Cass. n. 1108/2011).
11 “É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma,
(Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
12 La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
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Pertanto, relativamente alla prescrizione asseritamente maturata nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito (3.1.2018), con scadenza del termine prescrizionale al
3.1.2023 e tenuto conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione
13 (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020
Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il termine di prescrizione andava a scadere al 28.6.2024.
Inoltre, risulta che l' ha regolarmente notificato al Controparte_3 destinatario a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n. 09420239000081083000 in data
14.02.2023 (v. all. , con relativo deposito in atti della ricevuta di consegna in formato - CP_5 eml.
L'intimazione era pervenuta all'odierno opponente e questi era in grado di difendersi, con ennesimo nuovo termine di prescrizione al 14.2.2028.
Secondo la Corte di Cassazione la notifica è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero se viene correttamente ricevuta dal destinatario e lo mette in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa (Ordinanza Cassazione Civile N. 20690/2025).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, con termine di prescrizione dei crediti al 14.2.2028, alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (22.5.2025), non era maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
______________________
In definitiva, deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 39420070003905013000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
Dichiara, invece, la nullità dall'avviso di addebito n. 39420170003699807000, per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione dei crediti vantati e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259005413181000 limitatamente al suindicato avviso n.
39420170003699807000, in quanto non sorretta da validi crediti.
Legittimazione passiva CP_5
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_4
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei
14 giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n.
337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a
15 chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica dell'avviso di addebito, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è CP_ l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Tanto premesso, poiché la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, applicando i canoni esegetici sopra esplicati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_6
- Le spese di lite
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto n.
39420070003905013000, di cui ne statuisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
3. accoglie la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto n.
39420170003699807000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
4. per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259005413181000 limitatamente al suindicato avviso n.
39420170003699807000, in quanto non sorretta da validi crediti;
5. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
6. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
16
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1965/2025 RG, assegnata con provvedimento del 24.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
19.11.2025, promossa
Da
- (CF: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Santo Tomasello e dall'avv. Rocco Mazza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gioia
Tauro, alla via Monacelli n. 83;
- ricorrente -
CONTRO
- (p.i.: ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, CP_ presso l'Agenzia Operativa
- (p.i.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Pirillo ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Amantea (CS), Via Dogana
n. 258/B. I;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata da
[...]
a mezzo pec in data 22.5.2025, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito Controparte_3 per il pagamento dei contributi previdenziali personali IVS più somme aggiuntive, per gli anni
2012, 2015, 2016 e 2017:
- avviso di addebito n. 39420170003699807000, importo di € 3.681,62;
- avviso di addebito n. 39420070003905013000, importo di € 5.451,47.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata in data 22.5.2025 e dei crediti portati dai sottesi avvisi di addebito n. 39420170003699807000 e n. 39420070003905013000, per contributi previdenziali personali I.V.S. dovuti alla gestione commercianti per i quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, importo totale € 9.133.09. Eccepiva la nullità degli avvisi di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 nonché per violazione dell'art. 6 della L. 212/200.
Deduceva, inoltre, che in assenza di atti interruttivi e tenuto conto del periodo cui si riferiva la pretesa tributaria ed il periodo di sospensione covid, le somme pretese fossero ormai caducate per intervenuta prescrizione quinquennale ex L. n. 335/95.
Concludeva quindi che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- annullare gli opposti avviso di addebito n. 39420170003699807000 e n.
39420070003905013000 sottesi alla intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 per
i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
- condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, giusta notula spese allegata”.
2 - Costituzione CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta fuori termine nonché, nel merito, la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/1999, in ipotesi di opposizione proposta oltre il termine di quaranta giorni.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito evidenziava che l'avviso n. 39420170003699807000 era stato notificato in data 18.1.2018 e l'avviso n. 39420170003905013000 il 3.1.2018, oltre la comunicazione di debito del 22.11.2016 notificata con raccomandata r.r. in data 3.1.2018.
Deduceva che nessun controllo giudiziale poteva essere effettuato sulla prescrizione anteriore alla notifica degli avvisi, perché l'eccezione doveva farsi valere con l'opposizione di merito ex art. 24 D.Lgs. n. 46/2019, sicché quei crediti erano divenuti incontrovertibili.
Evidenziava, infine, che i termini di prescrizione erano stati sospesi dalla legislazione emergenziale COVID 19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, in via preliminare e principale: dichiarare inammissibile, anche in parte qua, il ricorso avversario;
in via subordinata, previo ordine ad Controparte_3
di esibizione in giudizio di tutti gli atti interruttivi notificati al ricorrente
[...] successivamente alla notifica degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento ed aventi ad oggetto i crediti contributivi indicati nei predetti avvisi di addebito, respingere il ricorso perché inammissibile e comunque infondato.
In subordine condannare parte opponente al pagamento dei crediti indicati negli avvisi di addebito cui l'intimazione opposta si riferisce, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, in favore dell' CP_2
Vinte le spese di lite”.
- Costituzione delle Entrate – Riscossione CP_3
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando tutto Controparte_4 quanto ex adverso, dedotto ed eccepito da controparte nell'atto introduttivo, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità
e/o improponibilità dell'opposizione per decorso dei termini di impugnazione entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, precisando che gli avvisi di addebito risultavano regolarmente notificati.
Nel merito, sulla mancata notifica degli avvisi di addebito e sul difetto dei presupposti, rilevava la totale estraneità di a tutte le vicende precedenti la consegna Controparte_3
3 del ruolo da parte dell'Ente impositore e la propria carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c..
Sulla eccepita prescrizione dei crediti osservava che dalla documentazione versata in atti si evinceva la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento n. 09420239000081083000 in data 14.02.2023 avente efficacia interruttiva della prescrizione e che, tenuto conto della sospensione dei termini connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito volesse:
“IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le Controparte_3 ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare inammissibile la presente opposizione per tardività, in quanto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine di legge;
NEL MERITO
Previa dichiarazione di carenza di interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c. di
[...]
confermare gli atti opposti e, conseguentemente, rigettare la domanda Controparte_3 giudiziale proposta nei confronti di , siccome infondata in Controparte_3 fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti, mantenendo indenne Controparte_3
dal pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, in quanto il
[...] comportamento mantenuto dalla stessa è stato conforme agli obblighi dettati dalla legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Con ogni riserva di legge e salvezze illimitate”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
4 Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259005413181000 notificata in data 22.5.2025 e dei sottesi avvisi di addebito per i quali veniva delimitata la domanda giudiziale, per l'omesso versamento dei contributi IVS più somme aggiuntive, dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2012,
2015, 2016 e 2017, per un importo totale di € 9.133,09:
- avviso di addebito n. 39420170003699807000;
- avviso di addebito n. 39420070003905013000. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal
5 creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
6 Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Notifica avvisi di addebito e prescrizione
1) - Avviso di addebito n. 39420170003699807000, annualità 2015, 2016 e 2017.
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 39420170003699807000 presuntivamente notificato per compiuta giacenza, non è stata fornita la prova della regolarità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dall'Ente in assenza del destinatario, non rinvenendo in atti la prova della comunicazione della raccomandata informativa.
Difatti, si evince dalla documentazione in esame come l'ente impositore abbia utilizzato per la notifica del titolo, la notifica diretta a mezzo del servizio postale.
La notifica degli atti impositivi, inclusi quelli dell' , può seguire due strade alternative: le CP_2 forme del codice di rito oppure la notifica diretta a mezzo del servizio postale. In quest'ultimo caso, la procedura non è disciplinata dalle rigide norme sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari (L. 890/1982), ma dalle più semplici regole che governano le raccomandate ordinarie.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd
“notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che essenziale ogni volta che la notifica avvenga per compiuta giacenza, anche nella notifica diretta deve essere fornita la prova della comunicazione della raccomandata informativa.
Tale interpretazione è giustificata dalla ratio legis volta a garantire la tutela del diritto di difesa
(art. 24 Cost.) e la parità delle parti processuali (art. 111, comma 2, Cost.), come sancito dalla Cass. n. 28618/2024 e confermato dalla successiva Cass. n. 24555/2024.
Difatti, con l'Ordinanza n. 28618 del 06 novembre 2024, nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati a un contribuente, momentaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l'ente impositore deve, in caso di compiuta giacenza, spedire al destinatario la raccomandata informativa che serve sia per dare una concreta certezza di notifica, con raccomandata, al destinatario (quindi
7 “ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica”), ma anche per poter concludere la procedura di notificazione.
La necessità dell'invio della raccomandata risulta dovuta tutte le volte che la notifica avvenga per “compiuta giacenza”.
Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)” (già citate Cass. n. 28618/2024 - Cass. n. 24555/2024).
Nel nostro caso, si rinviene in giudizio solamente l'avviso di ricevimento per compiuta CP_ giacenza (v. all. ma non la prova dell'invio della raccomandata informativa e del corretto iter notificatorio da adottare in caso di irreperibilità del destinatario e di altre persone conviventi.
Da ciò ne discende la nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
39420170003699807000, recante contributi dovuti per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Ciò posto, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria viene assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e relative notificazioni allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione nel caso specifico della prova della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Corte di
Cassazione a SS UU. sent. n. 10012/2021).
Ne consegue la nullità di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione in difetto di prova dell'avviso di addebito presupposto.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
8 In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
Ciò posto, la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente all'avviso impugnato), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento allegate in giudizio dall' in difetto di prova di notifica dell'avviso di addebito presupposto. CP_5
Trattandosi, quindi, di contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017, in assenza di atti interruttivi, tenuto anche conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura
Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al
Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (22.5.2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
Difatti, tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, CP_5 per il corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che
l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere
a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della
9 legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso Controparte_6 che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
2) - avviso di addebito n. 39420070003905013000.
In ordine all'avviso di addebito n. 39420070003905013000 anno 2012, da un esame della CP_ documentazione prodotta agli atti del giudizio (v. avvisi di ricevimento , emerge in realtà come lo stesso risulti regolarmente notificato a mezzo Racc./AR e mediante consegna a mani della moglie in data 3.1.2018, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata
10 con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"
(Cass. n. 1108/2011).
11 “É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60”
(Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma,
(Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente
o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez. XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
12 La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art.
2700 c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato
e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del 17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. n. 10543 del 15/04/2019).
________________________
Pertanto, relativamente alla prescrizione asseritamente maturata nel periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito (3.1.2018), con scadenza del termine prescrizionale al
3.1.2023 e tenuto conto ratione temporis della sospensione dei termini di prescrizione
13 (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020
Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021), il termine di prescrizione andava a scadere al 28.6.2024.
Inoltre, risulta che l' ha regolarmente notificato al Controparte_3 destinatario a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n. 09420239000081083000 in data
14.02.2023 (v. all. , con relativo deposito in atti della ricevuta di consegna in formato - CP_5 eml.
L'intimazione era pervenuta all'odierno opponente e questi era in grado di difendersi, con ennesimo nuovo termine di prescrizione al 14.2.2028.
Secondo la Corte di Cassazione la notifica è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero se viene correttamente ricevuta dal destinatario e lo mette in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa (Ordinanza Cassazione Civile N. 20690/2025).
Pertanto, alla luce di quanto esposto, con termine di prescrizione dei crediti al 14.2.2028, alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259005413181000 (22.5.2025), non era maturata la prescrizione quinquennale ex L. 335/1995.
______________________
In definitiva, deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 39420070003905013000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
Dichiara, invece, la nullità dall'avviso di addebito n. 39420170003699807000, per difetto di notifica ed intervenuta prescrizione dei crediti vantati e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi.
Per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259005413181000 limitatamente al suindicato avviso n.
39420170003699807000, in quanto non sorretta da validi crediti.
Legittimazione passiva CP_5
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_4
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei
14 giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n.
337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a
15 chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica dell'avviso di addebito, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso del termine di prescrizione è CP_ l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Tanto premesso, poiché la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, applicando i canoni esegetici sopra esplicati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_6
- Le spese di lite
Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto n.
39420070003905013000, di cui ne statuisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
3. accoglie la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito opposto n.
39420170003699807000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
4. per l'effetto, accoglie la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259005413181000 limitatamente al suindicato avviso n.
39420170003699807000, in quanto non sorretta da validi crediti;
5. compensa interamente le spese di lite tra le parti;
6. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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