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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 154 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Gaetano Veninata e Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 20.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2017
chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze dell'azienda
CP_ agricola LA AT e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di S Croce Camerina
per le medesime annualità, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali
(indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso è infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di
Pagina 2 un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l' e l'odierno ricorrente, con conseguente Controparte_2
cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di S
Croce Camerina relativamente all'anno 2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
Pagina 3 regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero il solo estratto conto previdenziale, trattandosi di atto avente rilevanza meramente formale, che non da certezza circa l'effettività della
Pagina 4 prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 19.11.2019 acquisito al processo, CP_1
risulta che l' ha denunciato un numero di Controparte_2
assunzioni del tutto sproporzionato ed inconciliabile rispetto alla effettiva attività
rilevata, emergendo una sproporzione fra il fabbisogno aziendale di manodopera e la media annua delle giornate effettivamente denunciate.
Dal verbale di accertamento è dunque emerso il carattere antieconomico dell'attività
presuntivamente svolta dall'azienda agricola in verifica;
totalmente ingiustificate
CP_ appaiono le complessive giornate agricole denunciate all' per le annualità in questione.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamene assolto l'onere probatorio.
Invero, la dichiarazione resa dall'unico teste sentito, appare poco attendibile in quanto proveniente da un soggetto anch'esso destinatario di provvedimento di disconoscimento
CP_ emesso dall' all'esito del medesimo accertamento ispettivo
La dichiarazione inoltre appare generica e contraddittoria laddove prima afferma che il ricorrente ha lavorato nel 2017 per la IT;
poi dice “nulla so delle giornate CP_2
2017”
Pagina 5 La testimonianza, inoltre, non offre una prova precisa in ordine al numero di giornate lavorative (requisito necessario perché possa essere riconosciuto il diritto invocato dal ricorrente)
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano puntualmente l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
CP_ 2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano in € 1000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 154 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato in [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Gaetano Veninata e Alessandra Elia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 20.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2017
chiede il riconoscimento delle giornate lavorative prestate alle dipendenze dell'azienda
CP_ agricola LA AT e cancellate dall' e per l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di S Croce Camerina
per le medesime annualità, con riconoscimento delle correlate prestazioni previdenziali
(indennità di disoccupazione agricola e ANF).
CP_ L' chiede il rigetto del ricorso, contestando l'effettività delle prestazioni lavorative denunciate dall'azienda agricola presunta datrice.
La causa è stata istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso è infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per le prestazioni previdenziali oggetto di causa.
Ed invero l'art 32 L 29 aprile 1949 n 264 cosi recita “L'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera
retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed
assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e
compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività
agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità
e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Nel settore dell'agricoltura, quindi, il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali
è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di
Pagina 2 un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione nei relativi elenchi nominativi.
E' necessario pertanto l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative richieste e la registrazione delle stesse in appositi elenchi nominativi.
L'iscrizione in detti elenchi integra una situazione giuridica abilitante, che, nel caso di
CP_ specie, risulta mancare, avendo l' disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra l' e l'odierno ricorrente, con conseguente Controparte_2
cancellazione di quest'ultimo dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di S
Croce Camerina relativamente all'anno 2017.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto all'iscrizione nei suddetti elenchi, il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697
c.c., in ordine all'effettività della prestazione agricola della quale è chiesta la registrazione.
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
Pagina 3 regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
Ne deriva che l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola salvo che l'istituto previdenziale ne contesti le risultanze, per avere accertato, in esito ad ispezione, la natura fittizia del rapporto di lavoro agricolo denunciato. In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa per il numero di giornate previsto dalla legge.
Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero il solo estratto conto previdenziale, trattandosi di atto avente rilevanza meramente formale, che non da certezza circa l'effettività della
Pagina 4 prestazione lavorativa per il numero di giornate prescritte dalla legge quale presupposto indispensabile per il sorgere del rapporto assicurativo.
Nel caso di specie, dalle verifiche condotte dal servizio di vigilanza ispettiva dell' i cui esiti sono confluiti nel verbale del 19.11.2019 acquisito al processo, CP_1
risulta che l' ha denunciato un numero di Controparte_2
assunzioni del tutto sproporzionato ed inconciliabile rispetto alla effettiva attività
rilevata, emergendo una sproporzione fra il fabbisogno aziendale di manodopera e la media annua delle giornate effettivamente denunciate.
Dal verbale di accertamento è dunque emerso il carattere antieconomico dell'attività
presuntivamente svolta dall'azienda agricola in verifica;
totalmente ingiustificate
CP_ appaiono le complessive giornate agricole denunciate all' per le annualità in questione.
Stando così le cose, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può, come detto, essere desunta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che attesta dati dichiarati dalle stesse parti del rapporto messo in contestazione e si colloca in un quadro probatorio oggettivamente incerto, nel quale gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Neppure le prove orali consentono di ritenere adeguatamene assolto l'onere probatorio.
Invero, la dichiarazione resa dall'unico teste sentito, appare poco attendibile in quanto proveniente da un soggetto anch'esso destinatario di provvedimento di disconoscimento
CP_ emesso dall' all'esito del medesimo accertamento ispettivo
La dichiarazione inoltre appare generica e contraddittoria laddove prima afferma che il ricorrente ha lavorato nel 2017 per la IT;
poi dice “nulla so delle giornate CP_2
2017”
Pagina 5 La testimonianza, inoltre, non offre una prova precisa in ordine al numero di giornate lavorative (requisito necessario perché possa essere riconosciuto il diritto invocato dal ricorrente)
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano puntualmente l'impegno lavorativo complessivamente sufficiente ad integrare il requisito quantitativo previsto dalla legge per beneficiare della prestazione previdenziale oggetto di causa;
a fronte di contro di un accertamento ispettivo molto dettagliato, motivato e preciso.
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
CP_ 2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di che si liquidano in € 1000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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