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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1294/2022 vertente
TRA
Parte_1 già Parte_1 già Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
(avv.ti MP e RR)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
(avv.to Granata)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1289 del 4/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_2
nei confronti del - poi,
[...] Controparte_1 Parte_1
e, attualmente, (d'ora in poi, breviter, “ ”) - con la partecipazione Parte_1 Parte_1 CP_ in giudizio dell in quanto litisconsorte necessario, si dichiarava, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente in favore del resistente dall'1/7/2001 al 31/8/2018, si dichiarava il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive conseguenti - dovute a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e compenso individuale accessorio - e, per l'effetto, si condannava il al pagamento, per i titoli indicati, della complessiva Parte_1 somma di € 75.419,79, oltre accessori di legge, nonché al versamento della relativa contribuzione dovuta.
Il interponeva appello, cui resisteva la Parte_1 CP_2
Si costituiva in giudizio anche l , il quale, ribadendo la sua qualità di litisconsorte necessario, si CP_3 riportava a quanto dedotto nella memoria del giudizio di primo grado, dove aveva concluso che, “nell'ipotesi CP_ di riconoscimento della fondatezza della domanda, l si dichiara fin d'ora disponibile a dare seguito alla decisione del giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza”.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, circoscritto il thema decidendum devoluto in questa sede, nel senso che, da un lato, non risulta impugnato il rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno “comunitario” per illegittima reiterazione dei contratti a termine, stante l'assunzione della con contratto a tempo CP_2 indeterminato, e, dall'altro, il convenuto non ha più riproposto, e quindi devono considerarsi oggetto di rinuncia ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva.
Il presente appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la violazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 451/1994 nonché dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 81/2000 - rimprovera al Tribunale capitolino di aver errato nel riconoscere l'esistenza inter partes di un contratto di lavoro subordinato, sia pure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., stante il chiaro divieto legislativo sul punto, atteso che “il personale addetto ai LSU non può essere considerato una particolare tipologia di pubblico impiegato, né tantomeno di lavoratore subordinato”, trattandosi, più correttamente, di “un rapporto di servizio avente natura previdenziale assistenziale”, non suscettibile di diversa qualificazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante - denunciando (sempre) la violazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 451/1994 e dell'art. 2, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 81/2000 - evidenzia la “mancata allegazione specifica della ricorrente sugli elementi costitutivi della domanda”, atteso che la non CP_2 avrebbe “dedotto in modo specifico l'esistenza di concrete prestazioni lavorative rese al di fuori del progetto
(o dell'oggetto del contratto di co.co.co.)”.
Entrambi tali motivi - che, in ragione della loro stretta interconnessione, devono essere valutati congiuntamente - non possono reputarsi meritevoli di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono (come, peraltro, statuito ripetutamente da questa Corte territoriale in fattispecie in toto sovrapponibili, con motivazioni - qui condivise - che possono di seguito riportarsi ai sensi dell'art. 118 disp. disp. c.p.c., salvo ovviamente adattarle alla fattispecie in esame;
v., tra le altre, App. Roma 9/1/2024, estensore lo scrivente). Invero, il primo giudice aveva accertato, ai soli fini di cui all'art. 2126 c.c., la natura di fatto subordinata dell'attività lavorativa prestata dall'odierna appellata anteriormente alla sua stabilizzazione, sulla base delle modalità di espletamento della prestazione.
Ciò durante il periodo di vigenza (non del rapporto di lavoro socialmente utile, bensì) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente, rilevando, per un verso, l'esistenza, alla stregua della documentazione prodotta in atti, degli indici sintomatici della subordinazione - quali l'assoggettamento ad orario di lavoro fisso, l'applicazione di istituti tipici di lavoro subordinato (permessi e ferie), il potere direttivo datoriale estrinsecatosi in ordini di servizio da parte del personale dell'Amministrazione - e osservando, per altro verso, che le disposizioni legislative che autorizzavano il a stipulare, nei confronti del personale in precedenza impiegato come lavoratore socialmente utile, Parte_1 contratti di collaborazione coordinata e continuativa presupponevano, comunque, l'espletamento di attività conforme al modello legale utilizzato, non essendo consentito al legislatore derogare al modello legale della subordinazione attraverso una diversa qualificazione ex lege.
L'appellante, in realtà, non si confronta con tale parte della sentenza, non contestando specificamente quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla ravvisabilità, nella prestazione lavorativa resa dalla degli indici sintomatici propri della subordinazione, limitandosi - in buona sostanza - a ribadire CP_2
l'impossibilità di equiparare validamente il lavoro socialmente utile al lavoro subordinato e di applicazione del relativo trattamento normativo.
Pertanto, trattasi di doglianze che non costituiscono idonea contestazione di quanto affermato dal primo giudice a fondamento della sua decisione, ove ha affermato la qualificabilità, di fatto, come lavoro subordinato delle prestazioni rese dalla - non quale lavoratore socialmente utile, ma - in CP_2 esecuzione dei contratti di collaborazione successivamente stipulati tra le parti nel periodo de quo.
Ad ogni buon conto, nello specifico, il Tribunale, all'esito di un attento vaglio delle risultanze processuali, ha tratto la condivisibile conclusione secondo cui le modalità effettive, in cui il rapporto di lavoro si era svolto, fossero tali da integrare pienamente lo schema della subordinazione.
In primo luogo, ciò si desumeva dalla stessa descrizione dei compiti assegnati nell'àmbito della collaborazione, nel senso che gli elementi formalizzati nella stesura dei vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa contenevano indici significativi del suddetto carattere subordinato del rapporto, sul versante dell'assoggettamento e dell'inserimento stabile all'interno dell'organizzazione datoriale, in maniera niente affatto diversa da quella che si configurava con i lavoratori subordinati della stessa organizzazione.
Infatti, ad una prima descrizione dei compiti sintetizzata nell'espressione “predisposizione di atti amministrativi e contabili”, contenuta nel contratto del 30/6/2001, aveva fatto seguito, nella sequenza dei due successivi contratti, la mera ripetizione di tale locuzione, per poi passare, a partire da quello del 10/1/2006, all'indicazione “gestione delle pratiche amministrative riguardanti il personale A.T.A.”; nel contratto dell'anno successivo, riferito allo stesso Istituto scolastico, si faceva riferimento all'Area magazzino e affari generali, così specificata “controllo giacenze, acquisti anche in convenzione Cosip, facile consumo, funzionamento e didattica, gare per investimenti, inventario dei beni dell'Istituto e inventario della Provincia”; nel contratto del
2/1/2008, si trattava dell'Area di Corrispondenza e Affari Generali, dove permaneva anche l'anno successivo, per poi passare, con il contratto del 4/1/2010, all'Istituto Superiore “Caravaggio” in Roma, Via di
Tor Marancia 103, dove veniva impiegata nel “Progetto comunicazione e affari generali”, ripetuto per un anno e poi variato, a partire dall'anno 2012, nel progetto “Didattica ed affari generali”. Orbene, già dall'esame dei diversi contratti, emerge una notevole variazione dei campi di attività, ma, pur nella modifica frequente dei compiti specifici, tutti gli incarichi affidati per anni alla hanno CP_2 avuto ad oggetto una “porzione dell'attività ordinaria”, di tipo essenzialmente amministrativo, dell'Istituto scolastico, in nulla dissimile da quella che, altrettanto comunemente, il personale ATA ivi operante era tenuto ad effettuare.
D'altronde - come acutamente sottolineato dal primo giudice - anche il frequente ricorso all'espressione “progetto” è il risultato di una forzatura nominalistica, probabilmente dovuta all'esigenza di fornire una veste formale rispetto della forma contrattuale della co.co.co., laddove, di fatto, nelle attività assegnate alla non si ravvisava alcuna caratteristica propria del progetto, consistendo, appunto, CP_2 in attività ordinarie e stabili, che connotavano il funzionamento dell , che non avevano, né avrebbero CP_3 potuto, uno specifico obiettivo, che, del resto, non viene mai esplicitato.
Quanto sopra milita nel senso di ritenere che il lavoro affidato e svolto per anni dalla nello CP_2 schema della subordinazione, e parimenti dicasi all'esito della valutazione alle regole di funzionamento organizzativo e al contesto in cui la prestazione era stata erogata.
Invero, dalla documentazione prodotta, emerge - come avviene, di regola, nel rapporto di lavoro subordinato - che, allorquando la si era assentata dal lavoro per malattia, l'Istituto scolastico CP_2 aveva ricevuto la certificazione sanitaria che ne motivava l'assenza e aveva richiesto visite mediche di controllo;
inoltre, allorchè la stessa aveva avuto bisogno di assentarsi dal lavoro fruendo di permessi personali, ne era fatta richiesta ed era stata regolarmente autorizzata
In buona sostanza, siamo in presenza di elementi probatori che attestano l'esercizio costante - per così dire ordinario - del controllo effettuato tipicamente dal datore di lavoro, secondo lo schema della subordinazione e, al contempo, in maniera diversa da ciò che avviene nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in cui le comunicazioni riguardanti la presenza sul lavoro devono semplicemente consentire il coordinamento organizzativo, ma non possono configurarsi - come è, invece, avvenuto nella specie - come manifestazione dell'esercizio di controllo datoriale sul lavoratore.
Va, pertanto, confermato l'assunto del Tribunale, ad avviso del quale “l'insieme degli elementi sin qui analizzati conferma che le modalità effettive con cui il rapporto lavorativo si è andato configurando ed in cui la prestazione è stata resa per un periodo tanto lungo sono pienamente iscrivibili nello schema legale del rapporto di lavoro subordinato”, con conseguente diritto della alle differenze retributive CP_2 rivendicate, in ordine alle quali, peraltro, il non muove alcuna specifica censura (salvo definirle Parte_1
“considerevoli” e “abnormi”).
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante - denunciando la violazione degli artt. 2948 e
2935 c.c. - sostiene l'erroneità della decisione “con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale”, sostenendo l'inapplicabilità, nei confronti del rapporto di lavoro pubblico, del principio della non decorrenza di tale termine nel corso di svolgimento di rapporti di lavoro privi del requisito della stabilità, stante “l'assenza della soggezione psicologica (metus)”.
Ad avviso del Tribunale, in ordine ai crediti retributivi rivendicati dalla lavoratrice, il termine prescrizionale non poteva decorrere prima dell'immissione in ruolo della stessa pacificamente avvenuta in data 1/9/2018, stante l'assenza, prima di tale data, del necessario requisito della stabilità, con conseguente tempestività, rispetto al termine di prescrizione quinquennale applicabile dell'instaurazione, della presente azione giudiziale (v. ricorso introduttivo depositato il 6/12/2018). Tuttavia, al riguardo, il massimo organo di nomofilachia, di recente, ha ribadito il principio per cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, sia perché non è configurabile un metus del cittadino verso la Pubblica Amministrazione, sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una “mera aspettativa di fatto”, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (v. Cass. S.U. 28/12/2023, n. 36197).
Infatti, si è ribadita la diversità che caratterizza, da un lato, il rapporto di lavoro subordinato privato e, dall'altro, il rapporto di pubblico impiego: quest'ultimo, sebbene ormai privatizzato, resta comunque non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt. 28, 51, 97, 98 Cost. nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea, ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella del d.lgs.
165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro - nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi, in via di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego - emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale, invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione.
Da ciò deriva - come già affermato da Cass. 19/11/2021, n. 35676 - la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e, quindi, l'assenza di un metus circa la mancata continuazione del rapporto.
A non diverse conclusioni si deve pervenire nel caso in esame: se, infatti, la qualificazione formale di un rapporto come lavoro socialmente utile, prima, e di co.co.co., poi, non impedisce di accertare che, nel concreto, il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, il rapporto in questione resta, comunque, escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi, pur in tale ipotesi, alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato e, anzi, risultando, a maggior ragione, che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto (v., da ultimo, Cass. 30/4/2024, n.
11622).
Per quanto fin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza gravata va parzialmente riformata, per cui, ferma nel resto, va dichiarata la prescrizione dei crediti di cinque anni anteriori al deposito del ricorso (avvenuto il 6/12/2018, irrilevante in proposito la dedotta successiva diffida del 24/12/2018).
Il recente intervento nomofilattico e la parziale soccombenza all'esito finale della lite inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare - come ha disposto il Tribunale - anche le spese di questo grado nella misura di 1/3, ponendo la restante parte - così come liquidata in dispositivo e da distrarre
- a carico del soccombente, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in Parte_1 considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta. CP_ Sussistono, invece, giusti motivi per compensarle integralmente nei confronti dell - litisconsorte necessario in questo giudizio - stante l'assenza di domande nei confronti dell . CP_3
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara la prescrizione dei crediti avanzati anteriormente al 6/12/2013;
b - compensa per 1/3 le spese del grado e condanna il pagamento della restante parte nei Parte_1 confronti della che si liquidano, per l'intero, in € 6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_2 spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_ c - compensa le stesse spese nei confronti dell .
Roma, 4/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)