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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4430/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z55 2025 000472064 A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Caserta alla Indirizzo_1 – in persona dell'amministratore p.t., sig. Nominativo_1, rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto su foglio separato, dall'avv. Difensore_1,, propone ricorso avverso invito al pagamento n. Z55 2025 000472064 A emesso dal MEF – Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di PRIMO
GRADO di Caserta, per l'importo di € 90,00, oltre € 8,75 a titolo di spese di notifica, per asserito insufficiente pagamento
La società Ricorrente_1 S.r.l. eccepisce che nel giudizio iscritto al numero di R.G.R. RGR_società, ha proposto opposizione avverso un unico atto, l'intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta, di cui veniva chiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità per i motivi indicati nel ricorso. Alcun provvedimento è stato richiesto in merito agli atti presupposti, come risulta evidente dal corpo del ricorso in opposizione, che si allega, dal quale si può agevolmente evincere che alcun altro atto è stato impugnato, se non la sola ed unica intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, per cui la richiesta di regolarizzazione del contributo unificato risulta palesemente illegittima.
Richiama giurisprudenza favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Caserta, sentenza n. 4902/2023, sentenza Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Campania, la quale, con sentenza n. 1493/2025.
Conclude con la richiesta di accogliere il presente ricorso così come formulato;
dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'invito al pagamento per infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di anticipo, nonché condanna del resistente per lite temeraria.
Deposita ulteriori memorie in data 13/01/2026.
ll Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta (c.f. P.IVA_2), si costituisce in persona del Responsabile di sede, dott.ssa Nominativo_2, il quale contesta le tesi di parte ricorrente in merito alla debenza del tributo, richiama giurisprudenza favorevole all'ufficio, e chiede nel merito rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In sede di verifica, effettuata ai sensi dell'art. 15 del TUSG, l'Ufficio di Segreteria ha rilevato che risulta oggetto del ricorso RGR RGR_società un'intimazione di pagamento e due cartelle sottese alla medesima intimazione, ha riscontrato l'insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto, rideterminandolo nella misura di 150,00 euro : Cartella n. 02820100036254309000 – Direzione Provinciale di Caserta – ufficio territoriale di Sessa Aurunca – Teano – dichiarata in atti come notificata in data 05.05.2011 per un totale di
€ 9.714,48 così suddivisa: anno 2005 registro trasf. Fabbricati € 2.550,00, interessi € 1.226,52 oltre oneri di riscossione € 339,89, con sanzioni, imposta ipotecaria, imposta di registro interessi e multe per € 9.714,
48. 2) Cartella n. 028201333284722000 – comune di Meta ufficio tributi - ICI - dichiarata in atti come notificata in data 09.12.2014 per un totale di € 29,00: anno 2009 oltre interessi e oneri per il totale di € 45.69.“.
La rideterminazione operata dall'ufficio non si rileva corretta.
La Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 5 Num. 24258 Anno 2025 , stabilisce un principio fondamentale sul calcolo del contributo unificato intimazione di pagamento. Quando un contribuente impugna unicamente un'intimazione di pagamento, il valore su cui calcolare il contributo è solo quello dell'intimazione stessa, e non anche quello delle cartelle esattoriali presupposte. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, affermando che un calcolo esteso comporterebbe un'inammissibile duplicazione di imposta, confermando la decisione del giudice di merito.
La Suprema Corte ha sottolineato che qualificare la domanda e interpretare gli atti processuali è un compito riservato al giudice di merito. In questo caso, era stato accertato in fatto che l'unica contestazione mossa dal contribuente era rivolta all'intimazione. Di conseguenza, la pretesa di calcolare il contributo unificato intimazione di pagamento anche sul valore della cartella era illegittima.
La ratio della decisione, come evidenziato dalla Corte, è quella di evitare una duplicazione di imposta. Il contributo unificato per l'impugnazione della cartella esattoriale non può essere duplicato in un successivo giudizio che ha per oggetto solo l'intimazione di pagamento. Citando un precedente specifico, la Corte ha ribadito che la quantificazione del contributo unificato, ad esempio in caso di iscrizione ipotecaria basata su cartelle non notificate, deve avvenire sulla base dei tributi indicati nelle sole cartelle richiamate nell'atto impugnato. Calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento “comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva”.
La società Ricorrente_1 S.r.l., nel giudizio iscritto al numero di R.G.R. RGR_società, proponeva opposizione avverso un unico atto, l'intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Caserta, di cui veniva chiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità.
La complessità della questione e l'incertezza normativa giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4430/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. Z55 2025 000472064 A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. con sede in Caserta alla Indirizzo_1 – in persona dell'amministratore p.t., sig. Nominativo_1, rapp.ta e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto su foglio separato, dall'avv. Difensore_1,, propone ricorso avverso invito al pagamento n. Z55 2025 000472064 A emesso dal MEF – Dipartimento della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di PRIMO
GRADO di Caserta, per l'importo di € 90,00, oltre € 8,75 a titolo di spese di notifica, per asserito insufficiente pagamento
La società Ricorrente_1 S.r.l. eccepisce che nel giudizio iscritto al numero di R.G.R. RGR_società, ha proposto opposizione avverso un unico atto, l'intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta, di cui veniva chiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità per i motivi indicati nel ricorso. Alcun provvedimento è stato richiesto in merito agli atti presupposti, come risulta evidente dal corpo del ricorso in opposizione, che si allega, dal quale si può agevolmente evincere che alcun altro atto è stato impugnato, se non la sola ed unica intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, per cui la richiesta di regolarizzazione del contributo unificato risulta palesemente illegittima.
Richiama giurisprudenza favorevole della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Caserta, sentenza n. 4902/2023, sentenza Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Campania, la quale, con sentenza n. 1493/2025.
Conclude con la richiesta di accogliere il presente ricorso così come formulato;
dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'invito al pagamento per infondatezza della pretesa in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore costituito per dichiarazione di anticipo, nonché condanna del resistente per lite temeraria.
Deposita ulteriori memorie in data 13/01/2026.
ll Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta (c.f. P.IVA_2), si costituisce in persona del Responsabile di sede, dott.ssa Nominativo_2, il quale contesta le tesi di parte ricorrente in merito alla debenza del tributo, richiama giurisprudenza favorevole all'ufficio, e chiede nel merito rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In sede di verifica, effettuata ai sensi dell'art. 15 del TUSG, l'Ufficio di Segreteria ha rilevato che risulta oggetto del ricorso RGR RGR_società un'intimazione di pagamento e due cartelle sottese alla medesima intimazione, ha riscontrato l'insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto, rideterminandolo nella misura di 150,00 euro : Cartella n. 02820100036254309000 – Direzione Provinciale di Caserta – ufficio territoriale di Sessa Aurunca – Teano – dichiarata in atti come notificata in data 05.05.2011 per un totale di
€ 9.714,48 così suddivisa: anno 2005 registro trasf. Fabbricati € 2.550,00, interessi € 1.226,52 oltre oneri di riscossione € 339,89, con sanzioni, imposta ipotecaria, imposta di registro interessi e multe per € 9.714,
48. 2) Cartella n. 028201333284722000 – comune di Meta ufficio tributi - ICI - dichiarata in atti come notificata in data 09.12.2014 per un totale di € 29,00: anno 2009 oltre interessi e oneri per il totale di € 45.69.“.
La rideterminazione operata dall'ufficio non si rileva corretta.
La Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 5 Num. 24258 Anno 2025 , stabilisce un principio fondamentale sul calcolo del contributo unificato intimazione di pagamento. Quando un contribuente impugna unicamente un'intimazione di pagamento, il valore su cui calcolare il contributo è solo quello dell'intimazione stessa, e non anche quello delle cartelle esattoriali presupposte. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, affermando che un calcolo esteso comporterebbe un'inammissibile duplicazione di imposta, confermando la decisione del giudice di merito.
La Suprema Corte ha sottolineato che qualificare la domanda e interpretare gli atti processuali è un compito riservato al giudice di merito. In questo caso, era stato accertato in fatto che l'unica contestazione mossa dal contribuente era rivolta all'intimazione. Di conseguenza, la pretesa di calcolare il contributo unificato intimazione di pagamento anche sul valore della cartella era illegittima.
La ratio della decisione, come evidenziato dalla Corte, è quella di evitare una duplicazione di imposta. Il contributo unificato per l'impugnazione della cartella esattoriale non può essere duplicato in un successivo giudizio che ha per oggetto solo l'intimazione di pagamento. Citando un precedente specifico, la Corte ha ribadito che la quantificazione del contributo unificato, ad esempio in caso di iscrizione ipotecaria basata su cartelle non notificate, deve avvenire sulla base dei tributi indicati nelle sole cartelle richiamate nell'atto impugnato. Calcolarlo anche sul valore delle sottese cartelle di pagamento “comporterebbe un'inammissibile duplicazione della richiesta contributiva”.
La società Ricorrente_1 S.r.l., nel giudizio iscritto al numero di R.G.R. RGR_società, proponeva opposizione avverso un unico atto, l'intimazione di pagamento n. 02820259004003904000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Caserta, di cui veniva chiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità.
La complessità della questione e l'incertezza normativa giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il GM accoglie il ricorso e compensa le spese.