Sentenza 25 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2019, n. 8195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Antonino Cacia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di D'NN NI per avere offeso la reputazione del sostituto procuratore della Repubblica US RI, pubblicando, sul sito dell'organo di informazione telematico "Augusta on line", un articolo nel quale definitiva "vergognosa" l'archiviazione dell'indagine "Mare Rosso" concernente l'inquinamento da mercurio, nella rada di Augusta, per sversamenti dal petrolchimico.
2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine sia al significato attribuito all'espressione "vergognosa archiviazione", sia alla identificabilità della persona offesa nel querelante RI US. Si sostiene che la critica espressa nell'articolo fosse rivolta non all'operato della Procura della Repubblica di Siracusa, bensì al silenzio serbato, sulla vicenda del petrolchimico, da soggetti (commissioni, comitati civici, ambientalisti) che invece protestavano per fatti di minor rilievo. L'impiego dell'aggettivo "vergognoso" non intendeva alludere a insabbiamenti o illecite omissioni come erroneamente ritenuto dai giudici di merito. D'altro canto l'archiviazione è un provvedimento di competenza del giudice per le indagini preliminari, non del pubblico ministero, sicché la persona del sostituto procuratore dottor US doveva ritenersi estranea alla critica.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sotto il profilo dell'omesso riconoscimento della scriminante del diritto di critica, quantomeno in forma putativa.
3. La parte civile deposita memoria con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. Deduce che i motivi di ricorso sono generici o, comunque, infondati nel merito, data l'assenza dei presupposti della scriminante invocata, anche sotto il profilo putativo: la notizia era falsa, l'espressione utilizzata non rispettava il requisito della continenza.
4. Con successiva memoria il ricorrente, nel ribadire le doglianze già formulate, richiama e produce una sentenza di non luogo a procedere assunta dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina in una vicenda concernente il reato di diffamazione da parte di giornalisti ai danni della odierna parte civile. Questo al dichiarato fine di delineare "il contesto nel quale matura l'articolo prima e la denuncia di US dopo" con riferimento a vicende giudiziarie che avevano visto il coinvolgimento del dott. US.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo ius receptum in materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013 Rv. 256706 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01).
3. Il thema decidendum induce a rammentare le linee guida che governano la materia sulla scorta dell'ampia elaborazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1 Uno Stato democratico garantisce e tutela il diritto di critica degli organi di informazione e dei cittadini circa l'operato delle persone preposte a funzioni o servizi pubblici. La valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene profferita. Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui. (Così Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, in motivazione).
3.2 La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere;
di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). Nell'esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284). Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (Selmi, Rv. 248432 - 01), la Corte di legittimità specifica: «Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione». «Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per se offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge al sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero». «Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formulala critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla)».«In alteri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e quindi contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».
4. Nel caso di specie, gli elementi a disposizione consentono di riconoscere l'operatività della scriminante del diritto di critica.
4.1 Va anzitutto contestualizzato il fatto. L'articolo incriminato concerne la notizia di un primo "round" in Consiglio comunale favorevole al Sindaco circa la costruzione di una "piattaforma polifunzionale per rifiuti speciali" (pag. 3 sentenza primo grado). L'articolista pone in luce la "differenza di giudizio" che, nella sua opinione, risulta dalle contestazioni mosse al progetto ("si misurano punti e virgole") da parte di vari soggetti, rappresentativi di interessi diffusi, rispetto al silenzio serbato "sulla vergognosa archiviazione dell'inchiesta "Mare Rosso" che aveva aperto un baratro sugli inconfessabili crimini ambientali perpetrati per decenni da decine di dirigenti del petrolchimico"; e prosegue: "Una differenza di trattamento che la dice lunga sulla natura dell'attacco portato avanti, mentre sul caso della piattaforma il danno deve ancora avvenire, nel caso dell'inquinamento da mercurio ci sono state le prove, le intercettazioni, una campagna di stampa, gli appelli alle donne e mamme della zona di sottoporsi a test, ci si era illusi che il vento fosse cambiato, poi improvvisamente,.. il nulla, "abbiamo scherzato, ci siamo sbagliati".
4.2 La pronuncia di condanna, qui impugnata, si regge sui seguenti elementi: - la notizia è falsa in quanto: "all'esito delle indagini svolte dal dottor US, degli originari circa quaranta indagati, quattro erano stati rinviati a giudizio e ben quindici avevano chiesto di patteggiare la pena"; (pag. 3 sentenza impugnata); - l'espressione "vergognosa archiviazione" allude al fatto che: "per chissà quale motivo, si insabbiava una indagine che era supportata da prove e intercettazioni" (pag. 3 sentenza impugnata); - l'attacco era riferibile al dottor RI US, agevolmente identificabile quale sostituto procuratore che aveva condotto le indagini sul petrolchimico.
4.3 La decisione muove, però, da un presupposto errato, che ne inficia la tenuta logica e giuridica. La notizia della archiviazione non è falsa;
essa contiene un nucleo essenziale di verità attinente, peraltro, a un numero rilevante di indagati e al "cuore" dell'indagine: quello relativo ai reati di associazione per delinquere e di avvelenamento di acque.Invero, come si ricava dalla sentenza di primo grado: "la richiesta di archiviazione è stata avanzata per ventitrè indagati in relazione ai reati per lo più di art. 416 cod. pen., 439 cod. pen. e 51 d. Igs. n. 22 del 1997" (pag. 4 sentenza Tribunale di Messina).
4.4 L'impostazione accolta dal giudice di merito svilisce la facoltà di critica, limitandola alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione. Mentre, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione. È vero che essa presuppone in ogni caso un accadimento storico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e non può pretendersi che sia "obiettivo". In altri termini nel vaglio di una manifestazione critica è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, in motivazione). Pertanto, sul piano della realtà fattuale presa a riferimento, cade il primo caposaldo che sostiene il giudizio di colpevolezza. Ergo, in difformità dalle sentenze di merito, la fattispecie in esame deve essere ricollocata entro il perimetro del diritto di critica disegnato dall'art. 51 cod. pen.. 4.5 Occorre, allora, verificare se sussistano o meno gli altri presupposti dell'esercizio del diritto di critica. Viene in rilievo un giudizio espresso dall'imputato sull'operato dell'autorità giudiziaria (e in particolare del giudice per le indagini preliminari cui compete l'adozione del decreto di archiviazione) che egli riteneva inadeguato e incongruo nel procedimento relativo alla "grave situazione di inquinamento da mercurio nella rada di Augusta" (così decreto archiviazione GIP). Come detto (cfr. paragrafo 3) la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità, deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata (Rv. 247972). Di contro è penalmente punibile l'espressione che di per sé ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona (Rv. 244811). Nel caso di specie non può ritenersi superato il discrimine della legittima espressione di una critica all'operato, giudicato negativamente, dell'autorità giudiziaria.La contestualizzazione dimostra l'assenza di efficacia offensiva di espressioni tese a criticare i comportamenti (archiviazione) e non le persone fisiche, con modalità espressive proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. La frase incriminata, tenuto conto del contesto e della stessa valenza dell'espressione utilizzata, non è volta ad umiliare né ad offendere il sostituto procuratore dottor US, ma ad esprimere delusione per la tutela asseritamente non ricevuta in una vicenda di particolare allarme sociale, per quel territorio, quale l'inquinamento da mercurio della rada di Augusta. Essa, quindi, non eccede il limite della continenza poiché, ripetesi, non si sostanzia in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona del pubblico ministero che ebbe a formulare la richiesta di archiviazione. La Corte di appello, quando esclude il carattere della continenza interpretando l'espressione come allusiva a un "insabbiamento", sovrappone il piano della violazione degli obblighi di "continenza" — che attengono alla modalità della comunicazione — con quello, del tutto diverso, del movente o del fine dell'agire che però, attenendo al foro interno dell'agente, può venire in rilievo solo nel momento in cui abbia assunto connotati apprezzabili dall'esterno nei termini già ricordati. È frutto di mera illazione il ritenere che la frase alluda a un insabbiamento ed abbia l'intento di screditarne l'autore con un attacco ad hominem. In conclusione se è vero che l'esercizio del diritto di critica trova un limite immanente nel rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (tra le altre Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239), resta dirimente il fatto che nella specie la critica, per cruda e veemente che sia, è indirizzata all'azione giudiziaria e non alla persona del sostituto procuratore che l'ha posta in essere, peraltro come mero "soggetto richiedente".
5. Ricorrono, quindi, i presupposti dell'esercizio del diritto di critica.
6. Dalla riconosciuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., discende l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.4 P.