Sentenza 26 febbraio 2002
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In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'<
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ISSN 2385-1376 In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è noto che per la giurisprudenza maggiormente condivisibile e condivisa, il credito litigioso ben può essere posto a fondamento della stessa. In tal caso, il risultato ambito dal creditore non può che essere in via di fatto condizionale e non potrà apportare alcuna utilità al creditore per il caso in cui dovesse risultare soccombente nell'azione di merito avente ad oggetto il credito stesso – in questo caso, infatti, il creditore non avrà titolo per agire. Quanto all'eventus damni, configurando lo stesso come semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva eventualmente …
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L' azione revocatoria è disciplinata agli artt. 2901 c.c e art 66 L. fall. Quali sono i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c.: tramite la azione revocatoria, infatti, è attribuito al creditore il potere di ottenere una dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti di determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni; in tali casi l'atto ancorché revocato conserva la sua validità, tra le parti, ma diviene inefficace nei confronti del creditore revocante, che può agire sul bene nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria occorre che l'atto posto in essere sia consapevolmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
M 0 27 92/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA L Oggetto REVOCATORIA ORDINARIA SEZIONE PRIMA CIVILE DI ACQUISTO DI AZIONI SOCIALI ESERCITATA DAL CURATORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FALLIMENTARE R.G.N. 9237/01 Presidente Dott. Vincenzo PROTO Consigliere VITRONE Dott. Ugo 6553 Cron. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Dott. Mario Rosario MORELLI © Consigliere Rep. 76K Ud. 03/12/2001 BONOMO © Consigliere Dott. Massimo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. II. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €1.55 LA NUOVA PALADINO SOC. COOP. a r.l., in persona del 2.6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO Richiesta copia studio dal Sig. キレ e difesa dall'avvocato COGGIATTI, rappresentata per diritti €55 giusta procura a margine del 26 FEB 2002- FILIPPO TORTORICI, IL CANCELLIERE ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio contro dal Sig. GE CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CANTINA SOCIALE PALADINO per diritti € 155 26 FEB. 2002 Soc. Coop. а r.l., domiciliato in ROMA elettivamente IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NICOLA ADRAGNA, l'avvocato VIA BARBERINI 86, presso 2001 UFFICIO COPIE MASSIMO e difeso dall'avvocato Richiesta copia studio rappresentato 2468 dal Sig. per diritti € 1.55 26 FEB. 2002. IL CANCELLIERE PIACENTINO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 550/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 12/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Tortorici, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Piacentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 7. 10.1996 il curatore del fallimento del- la Cantina Sociale Paladino, soc. coop. a r.l., dichia- उ rato con sentenza 21.3.1996 dal Tribunale di Trapani, convenne dinanzi a quel tribunale la società cooperati- va Nuova Paladino a r.l. esponendo che con atto 10.1.1995 la fallita aveva partecipato alla costituzio- ne della società convenuta, sottoscrivendo 5.800 azioni per complessive L. 290.000.000, mercé conferimento del diritto di usufrutto per dieci anni dell'azienda di vi- nificazione sita in Alcamo, a fronte del quale la Nuova 2 Paladino si era accollata alcuni debiti della fallita per L. 1.007.185.603, contro il valore dell'usufrutto di L.
1.229.000.000. Rilevò che con tale contratto la Nuova Paladino, senza alcun esborso, aveva acquistato un complesso di notevoli potenzialità, impedendo di fatto e comunque inibendo attraverso una specifica clausola contrattuale alla fallita di svolgere in futuro attività concorren- ziali, tanto da non consentire di adempiere con mezzi ordinari alle obbligazioni assunte, e chiese che fosse dichiarata la inefficacia dei negozi posti in essere;
in subordine chiese la liquidazione della quota della fallita di partecipazione alla Nuova Paladino. La convenuta resistette alla domanda, che il tribu- nale accolse con sentenza 10.2.1998, la quale fu impu- gnata dalla Nuova Paladino. La Corte di Appello di Palermo il 12.X.2000 ha re- spinto l'appello, rilevando che l'azione esercitata fosse una revocatoria ordinaria e che non fosse con es- sa incompatibile la interatutela della massa concor- suale, in luogo di quella di un solo creditore;
che sussistessero i presupposti dell'azione. Ha proposto ricorso per cassazione la cooperativa Nuova Paladino con tre motivi%3B ha resistito con
contro
- ricorso, illustrato da memoria, la curatela del falli- 3 mento, che ha eccepito la inammissibilità del gravame. Motivi della decisione E' infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla curatela fallimentare sotto il profilo che mancherebbe della indicazione delle statui- zioni della sentenza di primo grado e di appello e dei motivi di appello;
carenza che renderebbe impossibile intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo e sarebbe tale da tendere insussistente il requisito previsto dal- l'art. 366 n.3 c.p.c. (esposizione sommaria dei fatti della causa). L'assunto è, infatti, smentito dal tenore del ri- corso, da cui risulta chiaramente che la sentenza di primo grado fu favorevole alla curatela fallimentare, tanto che fu gravata da appello dalla Nuova Paladino, mentre i motivi di appello e la decisione che li ha re- spinti sono agevolmente desumibili dalla articolata esposizione del presente gravame. الله Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 L.F. e 2901 C.C.; nonché la omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Assume che non sia stato oggetto dell'accertamento 4 giudiziale la dedotta circostanza che l'atto sottoposto alla azione revocatoria non era revocabile per difetto di prova che fosse stato eseguito in frode ai creditori e con le condizioni previste dall'art. 2901 c.C., sic- ché irrilevante sarebbe il fatto che la fallita avesse estinto solo parte dei debiti, lasciando gli altri creditori insoddisfatti, non essendo finalità del- l'azione di ricostruire il patrimonio del debitore a vantaggio della intera massa concorsuale, ma di evitare che con l'atto di disposizione sia sottratta una parte di esso alla garanzia generica. Con il secondo motivo denunzia la falsa applicazio- ne dell'art. 2901 c.c. e ribadisce la mancanza dei pre- Sarebbe revocatoria ordinaria. mancato supposti della l'atto condisposizione, poiché quello oggetto del- l'azione la società si era parzialmente spogliata del suo patrimonio e lo fattoaveva a titolo oneroso, af- finché fosse estinta una parte considerevole di passi- vità e in modo quindi da realizzare un atto insuscetti- bile di revocatoria. Sarebbe inoltre mancato l'eventus damni, in quanto notevoli erano stati i costi di manu- tenzione sostenuti dalla Nuova Paladino per mantenere era giovata la fal- efficienti i macchinari, di cui si lita, sicché era mancato il danno, posto che essa aveva acquistato le quote della ricorrente, senza perdere la 5 titolarità dei beni, con un sacrificio temporale sulla loro disponibilità per la corrispondente riduzione del- le passività. Infine sarebbe mancato il consilium frau- dis, giacché le parti avevano inteso tutelare le ragio- ni dei creditori, adottando la soluzione idonea а ga- rantire i molteplici interessi della società, compreso quello dei suoi creditori. I due motivi vano esaminati congiuntamente, perché propongono e discutono la medesima questione della fun- zione e degli elementi costitutivi della azione revoca- toria ordinaria nel fallimento. La censura non può essere accolta. La corte palermitana ha fatto corretta applicazione delle norme invocate, considerando la specificità della azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare e analizzando tutti gli elementi necessa- ri, dei quali ha riscontrato la esistenza. Dopo avere, infatti, rilevato, in relazione ad un preciso motivo di impugnazione, che la revocatoria or- W₁ dinaria esperita dal curatore si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall'art. 2901 C.C., per il fatto che è rivolta a tutelare gli interessi di tutti i cre- ditori rimasti insoddisfatti, la sentenza impugnata ha considerato che i tre requisiti dell'azione fossero ri- masti tutti provati: sia l'atto dispositivo, posto che 6 il conferimento alla Nuova Paladino dell'usufrutto de- cennale dell'azienda di vinificazione era stato un atto di disposizione patrimoniale, peraltro di notevole por- tata, avendo alterato sostanzialmente la situazione economica della fallita, per un lungo periodo di tempo privandola dello stabilimento industriale e così impe- dendole di svolgere attività di impresa, tanto più che l'atto contemplava il divieto di svolgere attività con- corrente con quella della Nuova Paladino;
sia l'eventus damni, in quanto l'accollo da parte della ricorrente di solo tre passività aveva gravemente pregiudicato gli altri creditori, privandoli della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., sensibilmente ridotta dalla cessione dell'usufrutto decennale e dal blocco della attività produttiva;
sia la scientia damni, essendo in re ipsa la consapevolezza del grave danno ai creditori da parte della conferente e della conferitaria, avuto riguardo all'evidente ed oggettivo depauperamento del patrimonio aziendale, a beneficio di pochi creditori e danno di tutti gli altri. Se, dunque, a fronte di tali elementi è gratuita la denunzia del vizio motivazionale, altrettanto risulta quella della violazione di legge, inconferenti essendo la dedotta onerosità dell'atto, dal momento che l'art. 2901 considera anche gli atti onerosi;
il difetto di 7 prova della frode ai creditori, la norma non richieden- do l'animus nocendi;
la circostanza che la società fal- lita si fosse spogliata solo parzialmente del patrimo- nio, sufficiente essendo la esistenza di un pregiudizio per i creditori, a prescindere dalla dedotta finalità specifica dell'atto di estinguere, come si assume, una comunque ri- parte considerevole di passività, essendo masta altra parte insoluta. Nè giovano la assunzione dei costi di manutenzione degli impianti da parte della conferitaria e l'acquisto di quote di quest'ultima da parte della società conferente, in quanto l'apprezza- mento del danno compiuto dal giudice di merito ha avuto riguardo al fatto che i creditori "non possono più con- tare sul patrimonio iniziale della Paladino", mentre è irrilevante la partecipazione al capitale di rischio, giacchè l'eventus damni si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa renda più difficile, come nella specie, la soddisfazione di coloro i quali hanno ragio- 5. ni di credito (Cass. 7262/2000; 4578/1998). Infondato è, infine, il III° motivo, con cui è de- nunziata la omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversia. La- menta la ricorrente che la corte di merito non abbia considerato lo specifico motivo di appello, con cui si 8 era negato che l'atto oggetto della azione revocatoria avesse determinato lo stato di insolvenza, esso essendo invece intervenuto quando la situazione economica della società era pesantissima. PremessO che la corte territoriale ha quel punto sottoposto a specifico esame, diversamente da quanto si assume, rilevando che " i] conferimento dello stabili- mento e il divieto di svolgere attività concorrente con Paladino hanno fatto della società quella della Nuova una mera espressione giuridica, ogni attività produtti- va essendo stata trasferita a detta nuova società, sic- ché la Paladino era totalmente destinata al fallimento, della qual cosa gli amministratori delle due società non potevano non essere consapevoli", va rilevata la assoluta inconferenza del fatto che l'atto abbia o meno determinato 0 solo aggravato lo stato di insolvenza, una volta accertate la presenza dei requisiti di legge e la proposizione dell'azione nel termine previsto dal- l'art. 2903 c.c.. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L 15.9240.400 € di cui L. 15.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- L. 15. 240, 400M te al pagamento delle spese processuali in L.. 9 di cui L. 15.000.000 per onorari. Roma 3.12.2001 Il Consigliere estensore Dahato PlentedaPlanteda лика CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione LMS Depositato in Cancelleria 26 FEB. 2002 B ERE 10 Il Presidente Vincenzo Proto IL CANCELLIERE Elline famines Luisa Passinetti 109T 129,11 4 30,99 TOT 160,10 18951 श्र