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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1987 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AR Sicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marta CP_1 C.F._2
Monteleone;
CONVENUTO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere intrattenuto una relazione, oramai cessata, con il convenuto,
e che dalla loro unione sono nati i figli (28.8.2019) e Persona_1 Persona_2
(16.5.2021), ha chiesto l'affidamento super esclusivo dei minori, in ragione del perdurante disinteresse, delle inadempienze agli obblighi genitoriali, sia morali che materiali, da parte del padre nei riguardi dei minori, delle gravi condotte violente perpetrate a danno della ricorrente, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, anche alla presenza dei figli.
pagina 1 di 4 Costituitosi, il convenuto ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Ha chiesto inoltre la regolamentazione delle frequentazioni con i figli.
Per costante giurisprudenza, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., tra le altre, Cass. 27348/22).
Pur rappresentando l'affidamento condiviso la regola, ad essa può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come può verificarsi, ad esempio, nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, ovvero nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 26587/09, 977/17).
Nella specie, ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, potendosi ritenere accertato che il convenuto sia da diverso tempo completamente assente dalla vita dei figli, omettendo di occuparsi delle esigenze affettive, educative e materiali degli stessi, alle quali ha fatto fronte unicamente la madre con il supporto del personale della struttura che la ospita unitamente alla prole.
Le deduzioni al riguardo svolte dalla ricorrente, non specificamente contestate dal convenuto, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14.5.25 da Tes_1
, assistente sociale e responsabile della struttura ospitante, e nelle periodiche
[...] relazioni a firma della stessa, in atti, da cui risulta che, dall'ingresso della ricorrente in struttura (risalente al mese di febbraio 2023), il non si è mai fatto vivo e non ha Pt_2
avanzato alcuna richiesta di incontrare i figli, e che i tentativi di rintracciarlo tramite i Servizi
Sociali di Soverato, al fine di favorire dei contatti, almeno telefonici, con il maggiore dei due figli, ovvero per ragioni economiche, non hanno sortito effetti.
pagina 2 di 4 Per quanto attiene al profilo economico l'inadempimento del agli obblighi di CP_1
mantenimento dei minori è ancor più grave ove si consideri che lo stesso ha percepito per
Testi intero l'assegno unico (anche tale circostanza, non contestata, è stata confermata dalla , che gli operatori della struttura avrebbero voluto utilizzare per consentire al minore dei due bambini di frequentare un asilo nido privato (non essendo possibile l'iscrizione ad istituto pubblico per difetto del requisito della residenza).
Da quanto esposto si ricava che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto ha tenuto una condotta gravemente dismissiva dei doveri connessi al ruolo genitoriale, mostrando prolungata indifferenza ai bisogni dei minori, ai quali ha fatto mancare qualsiasi forma di supporto, morale e materiale.
Tanto conduce a ritenere che il non sia in grado di affrontare le responsabilità che il CP_1
regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, la quale ha invece Testi dimostrato adeguate capacità genitoriali (cfr. relazioni a firma della nonché dichiarazioni da questa rese all'udienza del 14.5.25), del resto non revocate in dubbio dal convenuto, con collocamento presso la stessa.
Si ritiene inoltre di riservare alla ricorrente anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido esclusivo rafforzato o super esclusivo).
Tale soluzione si rende necessaria a maggior tutela dei minori, onde evitare che i processi decisionali per le questioni fondamentali possano restare paralizzati a causa dell'assenza e del disinteresse del padre.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, al fine di favorire un graduale ripristino della relazione nel superiore interesse dei minori, si ritiene opportuno disporre che gli incontri avvengano per il tramite dei Servizi Sociali competenti per territorio rispetto al luogo di attuale dimora dei minori ( . Per_3
Per ciò che attiene, infine, ai profili economici, si ritiene di disporre in conformità a quanto proposto dal convenuto e richiesto da parte ricorrente (cfr. verbale dell'udienza dell'8.10.25), ponendo, quindi, a carico del primo un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento degli stessi presso quest'ultima;
- delega i Servizi Sociali competenti per territorio per l'organizzazione di periodici incontri assistiti tra il convenuto e i figli minori;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della prole versando alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, e partecipando alle spese straordinarie in misura pari al 50%;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1987 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
AR Sicilia;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marta CP_1 C.F._2
Monteleone;
CONVENUTO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere intrattenuto una relazione, oramai cessata, con il convenuto,
e che dalla loro unione sono nati i figli (28.8.2019) e Persona_1 Persona_2
(16.5.2021), ha chiesto l'affidamento super esclusivo dei minori, in ragione del perdurante disinteresse, delle inadempienze agli obblighi genitoriali, sia morali che materiali, da parte del padre nei riguardi dei minori, delle gravi condotte violente perpetrate a danno della ricorrente, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, anche alla presenza dei figli.
pagina 1 di 4 Costituitosi, il convenuto ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Ha chiesto inoltre la regolamentazione delle frequentazioni con i figli.
Per costante giurisprudenza, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., tra le altre, Cass. 27348/22).
Pur rappresentando l'affidamento condiviso la regola, ad essa può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come può verificarsi, ad esempio, nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, ovvero nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 26587/09, 977/17).
Nella specie, ricorrono i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre, potendosi ritenere accertato che il convenuto sia da diverso tempo completamente assente dalla vita dei figli, omettendo di occuparsi delle esigenze affettive, educative e materiali degli stessi, alle quali ha fatto fronte unicamente la madre con il supporto del personale della struttura che la ospita unitamente alla prole.
Le deduzioni al riguardo svolte dalla ricorrente, non specificamente contestate dal convenuto, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14.5.25 da Tes_1
, assistente sociale e responsabile della struttura ospitante, e nelle periodiche
[...] relazioni a firma della stessa, in atti, da cui risulta che, dall'ingresso della ricorrente in struttura (risalente al mese di febbraio 2023), il non si è mai fatto vivo e non ha Pt_2
avanzato alcuna richiesta di incontrare i figli, e che i tentativi di rintracciarlo tramite i Servizi
Sociali di Soverato, al fine di favorire dei contatti, almeno telefonici, con il maggiore dei due figli, ovvero per ragioni economiche, non hanno sortito effetti.
pagina 2 di 4 Per quanto attiene al profilo economico l'inadempimento del agli obblighi di CP_1
mantenimento dei minori è ancor più grave ove si consideri che lo stesso ha percepito per
Testi intero l'assegno unico (anche tale circostanza, non contestata, è stata confermata dalla , che gli operatori della struttura avrebbero voluto utilizzare per consentire al minore dei due bambini di frequentare un asilo nido privato (non essendo possibile l'iscrizione ad istituto pubblico per difetto del requisito della residenza).
Da quanto esposto si ricava che dopo la disgregazione del nucleo familiare il convenuto ha tenuto una condotta gravemente dismissiva dei doveri connessi al ruolo genitoriale, mostrando prolungata indifferenza ai bisogni dei minori, ai quali ha fatto mancare qualsiasi forma di supporto, morale e materiale.
Tanto conduce a ritenere che il non sia in grado di affrontare le responsabilità che il CP_1
regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, la quale ha invece Testi dimostrato adeguate capacità genitoriali (cfr. relazioni a firma della nonché dichiarazioni da questa rese all'udienza del 14.5.25), del resto non revocate in dubbio dal convenuto, con collocamento presso la stessa.
Si ritiene inoltre di riservare alla ricorrente anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido esclusivo rafforzato o super esclusivo).
Tale soluzione si rende necessaria a maggior tutela dei minori, onde evitare che i processi decisionali per le questioni fondamentali possano restare paralizzati a causa dell'assenza e del disinteresse del padre.
Quanto alle frequentazioni padre-figli, al fine di favorire un graduale ripristino della relazione nel superiore interesse dei minori, si ritiene opportuno disporre che gli incontri avvengano per il tramite dei Servizi Sociali competenti per territorio rispetto al luogo di attuale dimora dei minori ( . Per_3
Per ciò che attiene, infine, ai profili economici, si ritiene di disporre in conformità a quanto proposto dal convenuto e richiesto da parte ricorrente (cfr. verbale dell'udienza dell'8.10.25), ponendo, quindi, a carico del primo un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento degli stessi presso quest'ultima;
- delega i Servizi Sociali competenti per territorio per l'organizzazione di periodici incontri assistiti tra il convenuto e i figli minori;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della prole versando alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, e partecipando alle spese straordinarie in misura pari al 50%;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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