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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5055/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) – (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) – (C.F. ) – C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) – Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) – (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
) – (C.F. ) – C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ) – Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ) – (C.F. ) C.F._10 Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. PERSICO CARLOTTA, elettivamente domiciliati in Torino,
corso Ferrucci 6, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTI
CONTRO
1 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, ex art. 417 bis cpc, dalla dott.ssa GALLETTI ANNA e P.IVA_1
dalla dott.ssa PIRRERA ADRIANA, elettivamente domiciliato in Torino, strada delle Cacce n.
91, presso la propria sede legale
CONVENUTA
OGGETTO: buoni pasto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 11/6/2024, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
hanno allegato: Pt_11
- di essere dipendenti di ruolo dell' , ente CP_1 Controparte_2
pubblico costituito in seguito alla soppressione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale IL
RI;
- che il loro rapporto è disciplinato, quale pubblico impiego privatizzato, dal dlvo 165/2001,
- che il CCNL per i dipendenti delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per gli anni 1994/1997, all'art. 6, ha riconosciuto ai lavoratori l'erogazione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa che superasse le 6 ore, con pausa intermedia, laddove non sia stato istituito il servizio mensa presso l'ente datore di lavoro;
fatti salvi trattamenti di miglior favore da parte dei singoli enti datori di lavoro;
e che tale disposizione è stata ripetuta nel CCNL del
21/2/2002;
2 - che il Regolamento dello del 4/3/1999, recependo un accordo raggiunto Parte_12
con le RSU, ha previsto un simile trattamento di miglior favore, riconoscendo l'erogazione del buono pasto per giornate lavorative nelle quali sia stato prestato servizio per almeno 3 ore, o per giornate di assenza per recupero orario;
ciò, in ragione della flessibilità di orario prevista per il personale dell'ente;
Par
- che anche dopo la soppressione dell' IL RI e la costituzione dell' (ente CP_1
non ha più disciplinato la materia dei buoni pasto) si è continuato, in tale ultimo ente, a fare applicazione del Regolamento del 1999; ciò, anche dopo l'emanazione di circolare del direttore generale dell'ente del febbraio del 2019, circolare che ha previsto l'erogazione del buono pasto solo in caso di prestazione di servizio per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
- che il valore facciale unitario del buono pasto è stato elevato, dall'aprile del 2015, ad euro
7,00;
- che in data 21/9/2020, il direttore generale dell' ha comunicato ai dipendenti dell'ente CP_1
che il buono pasto sarebbe stato erogato, da quel momento, solo laddove fosse stato servizio prestato per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
e che l'ente, a partire da quella comunicazione, non ha più erogato il beneficio in caso di prestazione lavorativa giornaliera pari o inferiore alle 6 ore, anche se superiore a 3, o in caso di assenza del dipendente per recupero orario.
I ricorrenti hanno quindi lamentato l'illegittimità della revoca, disposta nel settembre del 2020,
del trattamento di miglior favore sino a quel momento riconosciuto, ritenendo che lo stesso abbia costituito oggetto di un vero e proprio uso aziendale, modificabile o revocabile solo con intervento della contrattazione collettiva;
ritenendo che tale revoca possa anche integrare trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori che fruiscano di permessi parentali o di permessi ex l. 104/1992, ben potendo tali categorie di lavoratori prestare attività giornaliera per
3 meno di 6 ore. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna dell' all'erogazione dei CP_1
buoni pasto non corrisposti dal settembre del 2020 alla data di deposito del ricorso, ed in via alternativa alla condanna al risarcimento del danno per tale mancata erogazione.
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
- Controparte_3
deducendo ed eccependo:
- l'infondatezza della tesi dei ricorrenti;
l'erogazione del buono pasto è strettamente legata alla fruizione di pausa all'interno del turno di lavoro, la quale deriva da prestazione lavorativa superiore alle 6 ore, ex art. 8 dlvo 66/2003, norma di rango primario che risulta quindi centrale per la disciplina della fattispecie;
le norme dei Contratti Collettivi citati da parti ricorrenti sono però precedenti rispetto a tale normativa primaria, ragione per la quale devono essere oggi interpretati alla luce di questa;
- l'inapplicabilità all'INRIM, comunque, delle condizioni di miglior favore dello Parte_12
Par
, posto che: il c.d. Regolamento dello del marzo del 1999 non è in realtà tale, e
[...]
neppure costituisce accordo collettivo (in esso si parla di incontri con le RSU, ma non, appunto,
di accordo formalizzato con queste); in data 1/1/2006 (data di operatività del neo-costituito
) è stato adottato nuovo regolamento dell'ente, che non ha disposto nulla in merito alla CP_1
Par fruizione dei buoni pasto, nei termini specificati dallo nel 1999; né simili norme sono rinvenibili nella Contrattazione Collettiva di comparto vigente all'epoca ed anche dopo, la quale invece prevede l'erogazione del beneficio superate le 6 ore di prestazione lavorativa nella giornata;
- la circolare dell'ente del febbraio del 2019, poi, ha ribadito la spettanza del buono pasto solo una volta superate le 6 ore di servizio nella giornata;
- in ogni caso, i trattamenti di miglior favore sono sottratti alla dinamica delle successioni temporali delle fonti collettive;
per di più, il trattamento richiesto dai ricorrenti si colloca in un contesto di disciplina superato da normativa di rango primario, dalla soppressione dell'ente
4 pubblico che aveva emanato il regolamento che prevedeva detto trattamento, regolamento poi non più in vigore;
- la materia dei buoni pasto (che peraltro costituiscono trattamenti di carattere non retributivo,
ma assistenziale) è poi sottratta alla negoziabilità con contrattazione collettiva.
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. Preliminare alla trattazione del merito è il rilievo degli elementi non contestati in causa,
ovvero:
- la presenza, sia nel CCNL per gli anni 1994/1997, sia nel successivo CCNL del 21/2/2002,
della previsione della facoltà per gli enti datori di lavoro, per quanto riguarda la concessione dei buoni pasto, di trattamenti di miglior favore per i dipendenti;
- il contenuto del Regolamento IEN IL RI del marzo 1999, e quindi del riconoscimento dei buoni pasto sia in caso di giornata di lavoro con prestazione di almeno tre ore di servizio, sia in caso di giornata (o di ore) di assenza per recupero orario;
- l'erogazione dei buoni pasto a tali condizioni, senza interruzioni, sino al settembre del 2020;
- la revoca da quel periodo, previa comunicazione da parte del direttore generale dell' , CP_1
di tale trattamento/condizione.
Posta in tali termini la vicenda in punto di fatto, deve darsi atto (come eccepito da parte convenuta all'odierna udienza) dell'abrogazione espressa, da parte dell'art. 21 co 2 del dlvo
38/2004, dei regolamenti adottati dallo dalla data di entrata in vigore dei Parte_12
regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza, di disciplina del personale, ex art. 17 del medesimo testo normativo, che sarebbero stati
Par adottati dallo stesso (costituito in forza del medesimo dlvo, con fusione dello e CP_1
dell' ); nel caso di specie, dall'1/1/2006, data di adozione del Controparte_4
5 nuovo regolamento di settore da parte del nuovo ente.
Ciò posto, deve però darsi anche atto del fatto che anche dopo tale data, per più di 14 anni,
l' ha continuato a riconoscere i buoni pasto ai propri dipendenti in conformità alle CP_1
previsioni del Regolamento del marzo 1999 (doc. 14 ricorrenti), dando quindi esecuzione,
secondo la tesi dei ricorrenti, ad un vero e proprio uso aziendale, il quale non sarebbe unilateralmente revocabile dal datore di lavoro;
anzi, il datore di lavoro avrebbe addirittura dichiarato espressamente, con propria circolare del 12/2/2019 (doc. 18 ricorrenti), di fare salve,
anzi di ritenere valide “le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003”,
ovvero del Regolamento IEN emesso in tale data (doc. 15 ricorrenti), che ha Pt_12 Pt_12
ribadito le regole, qui in contestazione, relative all'erogazione dei buoni pasto (effettuazione di turno di almeno 3 ore o riconoscimento delle ore e dei giorni di recupero orario).
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine a tale istituto, ovvero dell'uso aziendale,
che “La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di
lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il
quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali
vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali
perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi
individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento
alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti
individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass.
SSUU n. 26107/2007; conformi, Cass. n. 17481/2009, Cass. n. 7395/2013, Cass. n. 26869/2017,
Cass. n. 9476/2020).
Occorre però comprendere se l'uso aziendale possa disciplinare, nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato, trattamenti che, anche se di natura non retributiva (l'erogazione del buono pasto ha infatti natura assistenziale;
cfr. ex multis Cass. n. 5547/2021), hanno comunque valore economico.
6 Una pronuncia della Corte d'Appello di Torino (sent. n. 190/2023 del 17/5/2023, in causa RG
630/2022) ha dato risposta positiva al quesito, in causa avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente.
In data 30/4/2025 parte convenuta ha depositato (con ratifica data dallo scrivente, trattandosi di documento di formazione successiva alla costituzione in giudizio dell'ente) parere emesso dall'ARAN (prot. E. n. 0005373, del 24/03/2025) di contenuto diametralmente opposto a quello della sentenza appena sopra citata. Per l'ARAN, infatti, le norme contenute nel dlvo 165/2001,
ed in particolare le norme attualmente vigenti di tale decreto, non permetterebbero di disciplinare i rapporti di pubblico impiego, anche quelli di pubblico impiego privatizzato,
ricorrendo a fonti differenti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ed in particolare mediante prassi o usi aziendali in contrasto con “l'assetto regolatorio di riferimento” (v. parere citato, pag. 2).
Il parere dell' deve essere condiviso, con conseguente Controparte_5
rigetto del ricorso.
Occorre anzitutto esaminare lo stato della normazione primaria, e segnatamente del dlvo
165/2001, alla data di stipula del CCNL di comparto (Ricerca e sperimentazione) che ha fatto salvi i trattamenti di miglior favore, in materia di buoni pasto, eventualmente già in essere presso i singoli enti, e quindi alla data del 21/2/2002.
L'art. 2 del dlvo 165/2001, ai commi 2 e 3, nella versione vigente a quella data, già prevedeva:
“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
7 parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.
L'art. 40 co 3 del dlvo prevedeva poi: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Già tale complesso normativo è sufficiente ad evidenziare come il rapporto di lavoro pubblico,
8 anche se privatizzato, vede quali sue fonti gli atti normativi ed i contratti collettivi, con possibilità, per i contratti collettivi integrativi, di disciplinare le sole materie delegate dai contratti nazionali, e con il limite dato dal necessario rispetto dei vincoli, soprattutto economici,
dati dai contratti nazionali e dagli atti di programmazione delle amministrazioni e degli enti (a pena di nullità delle clausole negoziali). Non risulta esservi quindi spazio, già dal febbraio del
2002, per la disciplina autonoma di trattamenti, ed in particolare di trattamenti che comportino oneri economici per gli enti, da parte di prassi o usi negoziali, variamente denominati.
Non si comprende pertanto come l'art. 5 co 11 del CCNL Ricerca e sperimentazione del
21/2/2002 abbia potuto lasciare campo libero a previsioni innominate vigenti presso i singoli enti, con facoltà di deroga decentrata alle sue disposizioni, ed in particolare alla disciplina di usi negoziali, i quali, lo si ribadisce, non erano contemplati tra le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro pubblico neppure all'epoca. Si deve poi evidenziare che il CCNL del febbraio del
2002 non ha tout court delegato a fonti integrative la specifica materia dei buoni pasto.
Si deve poi concordare con il parere rilasciato dall'ARAN nella parte in cui l'Agenzia ha ritenuto che il comma 11 dell'art. 5 del CCNL in esame non abbia lasciato possibilità di deroga alla regola basilare contenuta nel comma 1, ovvero: “Il buono pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa”;
norma contrattuale che peraltro è armonizzata alla disposizione di legge primaria contenuta nell'art. 8 co 1 dlvo 66/2003 (“ Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”).
La salvezza dei “trattamenti di miglior favore in uso presso i singoli enti” deve infatti ritenersi riferita ad aspetti che effettivamente erano già lasciati alla discrezionalità dei singoli enti, e
9 quindi non agli aspetti relativi all'an debeatur dei trattamenti (norme cardine della contrattazione collettiva), ma al limite al quantum debeatur, ovvero agli importi unitari dei singoli buoni (come previsti dagli atti di programmazione economica dei singoli enti, fatti salvi,
questi, dall'art. 40 co 3 dlvo 165/2001 cit.).
Andando poi ad esaminare lo stato della normativa successiva al febbraio del 2002, deve rilevarsi come la disciplina contenuta nel dlvo 165/2001 sia stata ulteriormente specificata negli anni. In particolare, l'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nella versione già vigente al settembre del 2020, ovvero alla data nella quale è cessata l'erogazione dei buoni pasto secondo l'asserito uso negoziale) al comma 3 bis statuisce che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”, nonché al comma 3 quinquies che “Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non
possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile”.
Tali norme hanno ulteriormente specificato i vincoli, e di forma (provenienza della disciplina dalle fonti individuate) e di sostanza (rispetto dei vincoli economici), già sopra individuati. Ne
risulta quindi, ad ulteriore conferma, che l'erogazione di trattamenti ai dipendenti, che comportino oneri economici per le amministrazioni e gli enti di appartenenza, non possono avvenire semplicemente in virtù di consolidamento di comportamenti nel tempo, al di fuori di previsioni normative (tanto è pacifico, peraltro, essendovi stata, come si è detto, abrogazione del
10 Regolamento dello a far data dall'1/1/2006, ovvero dall'adozione di nuovo Parte_12
Regolamento da parte del neo-costituito ), e di Contrattazione Collettiva. CP_1
Ne consegue l'anticipato rigetto del ricorso, fondate come sono le domande dei ricorrenti sul titolo giuridico rappresentato dall'uso negoziale.
3. In punto spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione di diritto affrontata e della presenza di precedente di merito favorevole alla tesi dei ricorrenti, deve disporsi la compensazione.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5055/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) – (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) – (C.F. ) – C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ) – Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) – (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
) – (C.F. ) – C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ) – Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ) – (C.F. ) C.F._10 Parte_11 C.F._11
rappresentati e difesi dall'Avv. PERSICO CARLOTTA, elettivamente domiciliati in Torino,
corso Ferrucci 6, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTI
CONTRO
1 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, ex art. 417 bis cpc, dalla dott.ssa GALLETTI ANNA e P.IVA_1
dalla dott.ssa PIRRERA ADRIANA, elettivamente domiciliato in Torino, strada delle Cacce n.
91, presso la propria sede legale
CONVENUTA
OGGETTO: buoni pasto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 11/6/2024, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
hanno allegato: Pt_11
- di essere dipendenti di ruolo dell' , ente CP_1 Controparte_2
pubblico costituito in seguito alla soppressione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale IL
RI;
- che il loro rapporto è disciplinato, quale pubblico impiego privatizzato, dal dlvo 165/2001,
- che il CCNL per i dipendenti delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, per gli anni 1994/1997, all'art. 6, ha riconosciuto ai lavoratori l'erogazione di un buono pasto per ogni giornata lavorativa che superasse le 6 ore, con pausa intermedia, laddove non sia stato istituito il servizio mensa presso l'ente datore di lavoro;
fatti salvi trattamenti di miglior favore da parte dei singoli enti datori di lavoro;
e che tale disposizione è stata ripetuta nel CCNL del
21/2/2002;
2 - che il Regolamento dello del 4/3/1999, recependo un accordo raggiunto Parte_12
con le RSU, ha previsto un simile trattamento di miglior favore, riconoscendo l'erogazione del buono pasto per giornate lavorative nelle quali sia stato prestato servizio per almeno 3 ore, o per giornate di assenza per recupero orario;
ciò, in ragione della flessibilità di orario prevista per il personale dell'ente;
Par
- che anche dopo la soppressione dell' IL RI e la costituzione dell' (ente CP_1
non ha più disciplinato la materia dei buoni pasto) si è continuato, in tale ultimo ente, a fare applicazione del Regolamento del 1999; ciò, anche dopo l'emanazione di circolare del direttore generale dell'ente del febbraio del 2019, circolare che ha previsto l'erogazione del buono pasto solo in caso di prestazione di servizio per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
- che il valore facciale unitario del buono pasto è stato elevato, dall'aprile del 2015, ad euro
7,00;
- che in data 21/9/2020, il direttore generale dell' ha comunicato ai dipendenti dell'ente CP_1
che il buono pasto sarebbe stato erogato, da quel momento, solo laddove fosse stato servizio prestato per più di 6 ore giornaliere, con fruizione di pausa intermedia;
e che l'ente, a partire da quella comunicazione, non ha più erogato il beneficio in caso di prestazione lavorativa giornaliera pari o inferiore alle 6 ore, anche se superiore a 3, o in caso di assenza del dipendente per recupero orario.
I ricorrenti hanno quindi lamentato l'illegittimità della revoca, disposta nel settembre del 2020,
del trattamento di miglior favore sino a quel momento riconosciuto, ritenendo che lo stesso abbia costituito oggetto di un vero e proprio uso aziendale, modificabile o revocabile solo con intervento della contrattazione collettiva;
ritenendo che tale revoca possa anche integrare trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori che fruiscano di permessi parentali o di permessi ex l. 104/1992, ben potendo tali categorie di lavoratori prestare attività giornaliera per
3 meno di 6 ore. I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna dell' all'erogazione dei CP_1
buoni pasto non corrisposti dal settembre del 2020 alla data di deposito del ricorso, ed in via alternativa alla condanna al risarcimento del danno per tale mancata erogazione.
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
- Controparte_3
deducendo ed eccependo:
- l'infondatezza della tesi dei ricorrenti;
l'erogazione del buono pasto è strettamente legata alla fruizione di pausa all'interno del turno di lavoro, la quale deriva da prestazione lavorativa superiore alle 6 ore, ex art. 8 dlvo 66/2003, norma di rango primario che risulta quindi centrale per la disciplina della fattispecie;
le norme dei Contratti Collettivi citati da parti ricorrenti sono però precedenti rispetto a tale normativa primaria, ragione per la quale devono essere oggi interpretati alla luce di questa;
- l'inapplicabilità all'INRIM, comunque, delle condizioni di miglior favore dello Parte_12
Par
, posto che: il c.d. Regolamento dello del marzo del 1999 non è in realtà tale, e
[...]
neppure costituisce accordo collettivo (in esso si parla di incontri con le RSU, ma non, appunto,
di accordo formalizzato con queste); in data 1/1/2006 (data di operatività del neo-costituito
) è stato adottato nuovo regolamento dell'ente, che non ha disposto nulla in merito alla CP_1
Par fruizione dei buoni pasto, nei termini specificati dallo nel 1999; né simili norme sono rinvenibili nella Contrattazione Collettiva di comparto vigente all'epoca ed anche dopo, la quale invece prevede l'erogazione del beneficio superate le 6 ore di prestazione lavorativa nella giornata;
- la circolare dell'ente del febbraio del 2019, poi, ha ribadito la spettanza del buono pasto solo una volta superate le 6 ore di servizio nella giornata;
- in ogni caso, i trattamenti di miglior favore sono sottratti alla dinamica delle successioni temporali delle fonti collettive;
per di più, il trattamento richiesto dai ricorrenti si colloca in un contesto di disciplina superato da normativa di rango primario, dalla soppressione dell'ente
4 pubblico che aveva emanato il regolamento che prevedeva detto trattamento, regolamento poi non più in vigore;
- la materia dei buoni pasto (che peraltro costituiscono trattamenti di carattere non retributivo,
ma assistenziale) è poi sottratta alla negoziabilità con contrattazione collettiva.
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. Preliminare alla trattazione del merito è il rilievo degli elementi non contestati in causa,
ovvero:
- la presenza, sia nel CCNL per gli anni 1994/1997, sia nel successivo CCNL del 21/2/2002,
della previsione della facoltà per gli enti datori di lavoro, per quanto riguarda la concessione dei buoni pasto, di trattamenti di miglior favore per i dipendenti;
- il contenuto del Regolamento IEN IL RI del marzo 1999, e quindi del riconoscimento dei buoni pasto sia in caso di giornata di lavoro con prestazione di almeno tre ore di servizio, sia in caso di giornata (o di ore) di assenza per recupero orario;
- l'erogazione dei buoni pasto a tali condizioni, senza interruzioni, sino al settembre del 2020;
- la revoca da quel periodo, previa comunicazione da parte del direttore generale dell' , CP_1
di tale trattamento/condizione.
Posta in tali termini la vicenda in punto di fatto, deve darsi atto (come eccepito da parte convenuta all'odierna udienza) dell'abrogazione espressa, da parte dell'art. 21 co 2 del dlvo
38/2004, dei regolamenti adottati dallo dalla data di entrata in vigore dei Parte_12
regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza, di disciplina del personale, ex art. 17 del medesimo testo normativo, che sarebbero stati
Par adottati dallo stesso (costituito in forza del medesimo dlvo, con fusione dello e CP_1
dell' ); nel caso di specie, dall'1/1/2006, data di adozione del Controparte_4
5 nuovo regolamento di settore da parte del nuovo ente.
Ciò posto, deve però darsi anche atto del fatto che anche dopo tale data, per più di 14 anni,
l' ha continuato a riconoscere i buoni pasto ai propri dipendenti in conformità alle CP_1
previsioni del Regolamento del marzo 1999 (doc. 14 ricorrenti), dando quindi esecuzione,
secondo la tesi dei ricorrenti, ad un vero e proprio uso aziendale, il quale non sarebbe unilateralmente revocabile dal datore di lavoro;
anzi, il datore di lavoro avrebbe addirittura dichiarato espressamente, con propria circolare del 12/2/2019 (doc. 18 ricorrenti), di fare salve,
anzi di ritenere valide “le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003”,
ovvero del Regolamento IEN emesso in tale data (doc. 15 ricorrenti), che ha Pt_12 Pt_12
ribadito le regole, qui in contestazione, relative all'erogazione dei buoni pasto (effettuazione di turno di almeno 3 ore o riconoscimento delle ore e dei giorni di recupero orario).
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità in ordine a tale istituto, ovvero dell'uso aziendale,
che “La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di
lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il
quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali
vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali
perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi
individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento
alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti
individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (Cass.
SSUU n. 26107/2007; conformi, Cass. n. 17481/2009, Cass. n. 7395/2013, Cass. n. 26869/2017,
Cass. n. 9476/2020).
Occorre però comprendere se l'uso aziendale possa disciplinare, nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato, trattamenti che, anche se di natura non retributiva (l'erogazione del buono pasto ha infatti natura assistenziale;
cfr. ex multis Cass. n. 5547/2021), hanno comunque valore economico.
6 Una pronuncia della Corte d'Appello di Torino (sent. n. 190/2023 del 17/5/2023, in causa RG
630/2022) ha dato risposta positiva al quesito, in causa avente oggetto sostanzialmente sovrapponibile a quello della presente.
In data 30/4/2025 parte convenuta ha depositato (con ratifica data dallo scrivente, trattandosi di documento di formazione successiva alla costituzione in giudizio dell'ente) parere emesso dall'ARAN (prot. E. n. 0005373, del 24/03/2025) di contenuto diametralmente opposto a quello della sentenza appena sopra citata. Per l'ARAN, infatti, le norme contenute nel dlvo 165/2001,
ed in particolare le norme attualmente vigenti di tale decreto, non permetterebbero di disciplinare i rapporti di pubblico impiego, anche quelli di pubblico impiego privatizzato,
ricorrendo a fonti differenti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ed in particolare mediante prassi o usi aziendali in contrasto con “l'assetto regolatorio di riferimento” (v. parere citato, pag. 2).
Il parere dell' deve essere condiviso, con conseguente Controparte_5
rigetto del ricorso.
Occorre anzitutto esaminare lo stato della normazione primaria, e segnatamente del dlvo
165/2001, alla data di stipula del CCNL di comparto (Ricerca e sperimentazione) che ha fatto salvi i trattamenti di miglior favore, in materia di buoni pasto, eventualmente già in essere presso i singoli enti, e quindi alla data del 21/2/2002.
L'art. 2 del dlvo 165/2001, ai commi 2 e 3, nella versione vigente a quella data, già prevedeva:
“2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
7 parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”.
L'art. 40 co 3 del dlvo prevedeva poi: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
Già tale complesso normativo è sufficiente ad evidenziare come il rapporto di lavoro pubblico,
8 anche se privatizzato, vede quali sue fonti gli atti normativi ed i contratti collettivi, con possibilità, per i contratti collettivi integrativi, di disciplinare le sole materie delegate dai contratti nazionali, e con il limite dato dal necessario rispetto dei vincoli, soprattutto economici,
dati dai contratti nazionali e dagli atti di programmazione delle amministrazioni e degli enti (a pena di nullità delle clausole negoziali). Non risulta esservi quindi spazio, già dal febbraio del
2002, per la disciplina autonoma di trattamenti, ed in particolare di trattamenti che comportino oneri economici per gli enti, da parte di prassi o usi negoziali, variamente denominati.
Non si comprende pertanto come l'art. 5 co 11 del CCNL Ricerca e sperimentazione del
21/2/2002 abbia potuto lasciare campo libero a previsioni innominate vigenti presso i singoli enti, con facoltà di deroga decentrata alle sue disposizioni, ed in particolare alla disciplina di usi negoziali, i quali, lo si ribadisce, non erano contemplati tra le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro pubblico neppure all'epoca. Si deve poi evidenziare che il CCNL del febbraio del
2002 non ha tout court delegato a fonti integrative la specifica materia dei buoni pasto.
Si deve poi concordare con il parere rilasciato dall'ARAN nella parte in cui l'Agenzia ha ritenuto che il comma 11 dell'art. 5 del CCNL in esame non abbia lasciato possibilità di deroga alla regola basilare contenuta nel comma 1, ovvero: “Il buono pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa”;
norma contrattuale che peraltro è armonizzata alla disposizione di legge primaria contenuta nell'art. 8 co 1 dlvo 66/2003 (“ Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”).
La salvezza dei “trattamenti di miglior favore in uso presso i singoli enti” deve infatti ritenersi riferita ad aspetti che effettivamente erano già lasciati alla discrezionalità dei singoli enti, e
9 quindi non agli aspetti relativi all'an debeatur dei trattamenti (norme cardine della contrattazione collettiva), ma al limite al quantum debeatur, ovvero agli importi unitari dei singoli buoni (come previsti dagli atti di programmazione economica dei singoli enti, fatti salvi,
questi, dall'art. 40 co 3 dlvo 165/2001 cit.).
Andando poi ad esaminare lo stato della normativa successiva al febbraio del 2002, deve rilevarsi come la disciplina contenuta nel dlvo 165/2001 sia stata ulteriormente specificata negli anni. In particolare, l'articolo 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nella versione già vigente al settembre del 2020, ovvero alla data nella quale è cessata l'erogazione dei buoni pasto secondo l'asserito uso negoziale) al comma 3 bis statuisce che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge
sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”, nonché al comma 3 quinquies che “Le
pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non
possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile”.
Tali norme hanno ulteriormente specificato i vincoli, e di forma (provenienza della disciplina dalle fonti individuate) e di sostanza (rispetto dei vincoli economici), già sopra individuati. Ne
risulta quindi, ad ulteriore conferma, che l'erogazione di trattamenti ai dipendenti, che comportino oneri economici per le amministrazioni e gli enti di appartenenza, non possono avvenire semplicemente in virtù di consolidamento di comportamenti nel tempo, al di fuori di previsioni normative (tanto è pacifico, peraltro, essendovi stata, come si è detto, abrogazione del
10 Regolamento dello a far data dall'1/1/2006, ovvero dall'adozione di nuovo Parte_12
Regolamento da parte del neo-costituito ), e di Contrattazione Collettiva. CP_1
Ne consegue l'anticipato rigetto del ricorso, fondate come sono le domande dei ricorrenti sul titolo giuridico rappresentato dall'uso negoziale.
3. In punto spese di lite, in considerazione della peculiarità della questione di diritto affrontata e della presenza di precedente di merito favorevole alla tesi dei ricorrenti, deve disporsi la compensazione.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Torino, 7/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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