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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 8818/19, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Longo, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Greco, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.19 la esponeva di aver contratto, in Pt_1
data 2.6.07, matrimonio concordatario con il resistente, unitamente al quale aveva generato un figlio, nato nel 2012; evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto emesso in data 20.7.18, oggetto di modifica in relazione al regime di affido del minore ed all'esercizio in Spazio
Neutro del diritto di visita paterno giusta provvedimento del 28.6.19; indicava che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione come riformulate in sede di modifica;
instava, in particolare, perché nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse espressamente ricompreso il locale accessorio posto in Lequile alla Via San Vito 52.
Il , costituendosi, preliminarmente rimarcava che l'immobile indicato CP_1
dalla ricorrente ed in relazione al quale gli era stato notificato precetto per rilascio non fosse ricompreso nell'abitazione familiare;
aderiva alla richiesta di conferma delle condizioni della separazione, come concordate prima della modifica e chiedeva che fosse esclusa la possibilità della ricorrente di instaurare convivenze more uxorio nell'abitazione coniugale.
All'udienza presidenziale il dava atto dell'avvenuta instaurazione di un CP_1
giudizio di disconoscimento della paternità del minore;
con ordinanza presidenziale emessa in data 3.11.20 la regolamentazione dei rapporti tra le parti veniva stabilita in via temporanea in ossequio alle statuizioni assunte in sede di separazione, come modificate nel 2019; in ragione della necessità di accertare l'evoluzione della consistenza delle patologie di carattere psichico in forza delle quali il resistente era in cura presso il CSM di San Cesario di Lecce e la loro incidenza sull'interazione con il figlio, ai SS di Lequile ed al competente CF venivano demandate le necessarie interlocuzioni con l'ASL e l' attività di monitoraggio sulla relazione suddetta.
Con ordinanza emessa in data 23.2.21, sulla scorta del conforme parere dei SS, veniva disposta la liberalizzazione degli incontri tra padre e figlio, da attuarsi presso l'abitazione del nonno paterno ed alla presenza del medesimo;
con sentenza emessa in data 25.5.21 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con successivo provvedimento del 15.12.21, preso atto dei rilievi dei SS di Lecce in ordine al ricovero in struttura del resistente in ragione di uno scompenso psichico, veniva nuovamente stabilita l'interazione tra padre e figlio in ambiente protetto;
nel prosieguo del giudizio venivano acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi,
i quali avevano dato corso ad interventi di supporto psicologico a sostegno del minore;
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. il padre invocava l'ammonimento della madre, la liberalizzazione dei propri incontri con il figlio, ed il ristoro del danno al medesimo cagionato a seguito della modifica dell'assetto residenziale, indicando l'avvenuto trasferimento di costui, nel corso del 2022, insieme alla madre presso l'abitazione del compagno, sita in Calabria, a causa dell'aggiudicazione in sede esecutiva dell'immobile già adibito a casa coniugale;
la costituendosi, Pt_1
evidenziava di essere stata obbligata al trasferimento dalle statuizioni adottate in sede esecutiva e segnalava che l'interazione tra padre e figlio in Spazio Neutro non fosse stata interrotta;
chiedeva onerarsi il del ristoro dei danni CP_1
conseguenti alle espressioni offensive indirizzate alla propria relazione con il nuovo compagno.
Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dell'istanza venivano richieste ulteriori informazioni all'ASL ed ai SS anche del nuovo luogo di residenza del minore;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 2.10.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta già adottata nel corso del procedimento, sicchè devono valutarsi in questa sede unicamente i profili accessori.
In primo luogo, deve darsi atto della circostanza che la ctu espletata nel procedimento di disconoscimento abbia confermato il rapporto di paternità tra il resistente e come indicato dal procuratore del medesimo;
ancora, giovi Per_1
puntualizzare come, a prescindere dalla pendenza di tale giudizio, i due abbiano sempre continuato ad avere un rapporto stabile e, negli ultimi anni, abbastanza sereno, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni psichiche del padre, come delineate nelle relazioni in atti;
deve trovare, tuttavia, conferma l'affido esclusivo in favore della madre: ed invero, come si evince dalla documentazione redatta dall'Asl Lecce in data 20.6.22 e versata in atti, il è affetto da un CP_1
disturbo schizo-affettivo in trattamento farmacologico, per il quale risulta che il medesimo abbia dato corso a diversi ricoveri volontari;
tale patologia incide, oltre che sull'idoneità ad attendere ai compiti di cura, anche sulle modalità di interazione con il figlio, come indicato dagli operatori ADE nella relazione del giugno 2022.
Il minore, pertanto, continuerà a risiedere in Calabria insieme alla madre, al compagno ed alla figlia da costoro generata nel 2020, sicchè risulta cessata la materia del contendere in ordine alle contestazioni inerenti l'estensione del pregresso provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
i SS di Laureana di
Borrello, al riguardo, hanno evidenziato la serenità del clima nel nucleo familiare all'esito del trasferimento, nonchè l'adeguata condizione educativa ed accuditiva del medesimo, rimarcando l'aspetto curato di l'approccio socievole nei Per_1
confronti dell'operatore ed il positivo inserimento scolastico.
Quanto al diritto di visita paterno, l'ASL, nell'ultima relazione, datata 5.6.23, ha dato di una condizione di attuale piena psichica compensazione del resistente ed ha indicato che le parti avessero convenuto la possibilità del minore di essere condotto dalla madre presso i nonni materni per una o due volte al mese e di essere prelevato in tale occasione dal padre per trascorrere tali giornate alla presenza sua e dei nonni paterni nella sola fascia oraria diurna;
tale formula organizzativa appare consona alle esigenze logistiche delle parti ed affettive del minore;
in considerazione della fragilità psicologica del , i SS di Lecce daranno corso CP_1
al monitoraggio degli incontri per un anno dalla presente statuizione.
Non appare suscettibile di accoglimento la domanda risarcitoria articolata dal resistente ex art. 709 ter c.p.c., carente in punto di allegazione, prima che di prova del danno patito dal minore;
per analoghe motivazioni, merita rigetto l' istanza di ristoro dei danni formulata dalla in ordine alle espressioni utilizzate dal Pt_1
ricorrente nella descrizione della propria relazione affettiva con il compagno.
Con riferimento ai profili economici, deve trovare conferma, come richiesto dalle parti, l'importo del contributo paterno al sostentamento del minore concordato in sede di separazione, pari ad € 150,00, oltre rivalutazione con decorrenza dal provvedimento temporaneo emesso in tal sede;
parimenti, risulta tuttora adeguata agli interessi delle parti e del minore la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, della circostanza che le modifiche fattuali incidenti sull'assetto abitativo del minore, peraltro indipendenti dalla volontà delle parti, siano occorse in costanza di procedimento e del rilievo che le parti abbiano reperito una soluzione concordata anche rispetto al diritto di visita, vengono compensate tra le medesime.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido esclusivo del minore in favore della madre;
- Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio insieme ai nonni paterni con cadenza di una o due volte al mese, nelle date che le parti concorderanno, nella fascia oraria 9-21, prelevandolo e riconducendolo presso i nonni materni, ove verrà portato dalla madre;
- dispone che i SS di Lecce provvedano, per un anno dalla presente statuizione, al monitoraggio degli incontri padre - figlio;
- Conferma le modalità di contribuzione paterna alle necessità ordinarie e straordinarie del figlio adottate in sede di separazione e riportate in motivazione;
- Rigetta la domanda risarcitoria formulata dal e rigetta, altresì, CP_1
analoga istanza articolata dalla;
Pt_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai SS di Lecce.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 8.5.25
Il Giudice est. La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) ( dott.ssa Cinzia Mondatore)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 8818/19, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Longo, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Greco, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.19 la esponeva di aver contratto, in Pt_1
data 2.6.07, matrimonio concordatario con il resistente, unitamente al quale aveva generato un figlio, nato nel 2012; evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto emesso in data 20.7.18, oggetto di modifica in relazione al regime di affido del minore ed all'esercizio in Spazio
Neutro del diritto di visita paterno giusta provvedimento del 28.6.19; indicava che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione come riformulate in sede di modifica;
instava, in particolare, perché nel provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse espressamente ricompreso il locale accessorio posto in Lequile alla Via San Vito 52.
Il , costituendosi, preliminarmente rimarcava che l'immobile indicato CP_1
dalla ricorrente ed in relazione al quale gli era stato notificato precetto per rilascio non fosse ricompreso nell'abitazione familiare;
aderiva alla richiesta di conferma delle condizioni della separazione, come concordate prima della modifica e chiedeva che fosse esclusa la possibilità della ricorrente di instaurare convivenze more uxorio nell'abitazione coniugale.
All'udienza presidenziale il dava atto dell'avvenuta instaurazione di un CP_1
giudizio di disconoscimento della paternità del minore;
con ordinanza presidenziale emessa in data 3.11.20 la regolamentazione dei rapporti tra le parti veniva stabilita in via temporanea in ossequio alle statuizioni assunte in sede di separazione, come modificate nel 2019; in ragione della necessità di accertare l'evoluzione della consistenza delle patologie di carattere psichico in forza delle quali il resistente era in cura presso il CSM di San Cesario di Lecce e la loro incidenza sull'interazione con il figlio, ai SS di Lequile ed al competente CF venivano demandate le necessarie interlocuzioni con l'ASL e l' attività di monitoraggio sulla relazione suddetta.
Con ordinanza emessa in data 23.2.21, sulla scorta del conforme parere dei SS, veniva disposta la liberalizzazione degli incontri tra padre e figlio, da attuarsi presso l'abitazione del nonno paterno ed alla presenza del medesimo;
con sentenza emessa in data 25.5.21 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con successivo provvedimento del 15.12.21, preso atto dei rilievi dei SS di Lecce in ordine al ricovero in struttura del resistente in ragione di uno scompenso psichico, veniva nuovamente stabilita l'interazione tra padre e figlio in ambiente protetto;
nel prosieguo del giudizio venivano acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi,
i quali avevano dato corso ad interventi di supporto psicologico a sostegno del minore;
con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. il padre invocava l'ammonimento della madre, la liberalizzazione dei propri incontri con il figlio, ed il ristoro del danno al medesimo cagionato a seguito della modifica dell'assetto residenziale, indicando l'avvenuto trasferimento di costui, nel corso del 2022, insieme alla madre presso l'abitazione del compagno, sita in Calabria, a causa dell'aggiudicazione in sede esecutiva dell'immobile già adibito a casa coniugale;
la costituendosi, Pt_1
evidenziava di essere stata obbligata al trasferimento dalle statuizioni adottate in sede esecutiva e segnalava che l'interazione tra padre e figlio in Spazio Neutro non fosse stata interrotta;
chiedeva onerarsi il del ristoro dei danni CP_1
conseguenti alle espressioni offensive indirizzate alla propria relazione con il nuovo compagno.
Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione dell'istanza venivano richieste ulteriori informazioni all'ASL ed ai SS anche del nuovo luogo di residenza del minore;
all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 2.10.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta già adottata nel corso del procedimento, sicchè devono valutarsi in questa sede unicamente i profili accessori.
In primo luogo, deve darsi atto della circostanza che la ctu espletata nel procedimento di disconoscimento abbia confermato il rapporto di paternità tra il resistente e come indicato dal procuratore del medesimo;
ancora, giovi Per_1
puntualizzare come, a prescindere dalla pendenza di tale giudizio, i due abbiano sempre continuato ad avere un rapporto stabile e, negli ultimi anni, abbastanza sereno, compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni psichiche del padre, come delineate nelle relazioni in atti;
deve trovare, tuttavia, conferma l'affido esclusivo in favore della madre: ed invero, come si evince dalla documentazione redatta dall'Asl Lecce in data 20.6.22 e versata in atti, il è affetto da un CP_1
disturbo schizo-affettivo in trattamento farmacologico, per il quale risulta che il medesimo abbia dato corso a diversi ricoveri volontari;
tale patologia incide, oltre che sull'idoneità ad attendere ai compiti di cura, anche sulle modalità di interazione con il figlio, come indicato dagli operatori ADE nella relazione del giugno 2022.
Il minore, pertanto, continuerà a risiedere in Calabria insieme alla madre, al compagno ed alla figlia da costoro generata nel 2020, sicchè risulta cessata la materia del contendere in ordine alle contestazioni inerenti l'estensione del pregresso provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
i SS di Laureana di
Borrello, al riguardo, hanno evidenziato la serenità del clima nel nucleo familiare all'esito del trasferimento, nonchè l'adeguata condizione educativa ed accuditiva del medesimo, rimarcando l'aspetto curato di l'approccio socievole nei Per_1
confronti dell'operatore ed il positivo inserimento scolastico.
Quanto al diritto di visita paterno, l'ASL, nell'ultima relazione, datata 5.6.23, ha dato di una condizione di attuale piena psichica compensazione del resistente ed ha indicato che le parti avessero convenuto la possibilità del minore di essere condotto dalla madre presso i nonni materni per una o due volte al mese e di essere prelevato in tale occasione dal padre per trascorrere tali giornate alla presenza sua e dei nonni paterni nella sola fascia oraria diurna;
tale formula organizzativa appare consona alle esigenze logistiche delle parti ed affettive del minore;
in considerazione della fragilità psicologica del , i SS di Lecce daranno corso CP_1
al monitoraggio degli incontri per un anno dalla presente statuizione.
Non appare suscettibile di accoglimento la domanda risarcitoria articolata dal resistente ex art. 709 ter c.p.c., carente in punto di allegazione, prima che di prova del danno patito dal minore;
per analoghe motivazioni, merita rigetto l' istanza di ristoro dei danni formulata dalla in ordine alle espressioni utilizzate dal Pt_1
ricorrente nella descrizione della propria relazione affettiva con il compagno.
Con riferimento ai profili economici, deve trovare conferma, come richiesto dalle parti, l'importo del contributo paterno al sostentamento del minore concordato in sede di separazione, pari ad € 150,00, oltre rivalutazione con decorrenza dal provvedimento temporaneo emesso in tal sede;
parimenti, risulta tuttora adeguata agli interessi delle parti e del minore la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, della circostanza che le modifiche fattuali incidenti sull'assetto abitativo del minore, peraltro indipendenti dalla volontà delle parti, siano occorse in costanza di procedimento e del rilievo che le parti abbiano reperito una soluzione concordata anche rispetto al diritto di visita, vengono compensate tra le medesime.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido esclusivo del minore in favore della madre;
- Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio insieme ai nonni paterni con cadenza di una o due volte al mese, nelle date che le parti concorderanno, nella fascia oraria 9-21, prelevandolo e riconducendolo presso i nonni materni, ove verrà portato dalla madre;
- dispone che i SS di Lecce provvedano, per un anno dalla presente statuizione, al monitoraggio degli incontri padre - figlio;
- Conferma le modalità di contribuzione paterna alle necessità ordinarie e straordinarie del figlio adottate in sede di separazione e riportate in motivazione;
- Rigetta la domanda risarcitoria formulata dal e rigetta, altresì, CP_1
analoga istanza articolata dalla;
Pt_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi ai SS di Lecce.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 8.5.25
Il Giudice est. La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) ( dott.ssa Cinzia Mondatore)